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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3834/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Castell'Alfero, rappresentato e difeso dall'avv. ORSI PIERLUIGI come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Asti, rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBRUNO RAFFAELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in ISOLA D'ASTI il 09/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie: a NI MO (AT) il 25.02.1998, C.F.: Persona_1
, e a NI MO (AT) il 18.10.2000, residente a [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. C.F._4
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 21.07.2017 dal Tribunale di Asti (R.G. 1878/2017).
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in ISOLA D'ASTI il Parte_1 Controparte_1
09/09/1995, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1995 II serie A n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Nell'ambito della definizione dei rapporti di natura economica tra i coniugi, le parti danno atto che la casa coniugale, sita in Castell'Alfero, Via Statale 21, costituita da edificio con annesso terreno di pertinenza di 2030 mq identificata al NCEU:
- alloggio al piano terreno: foglio 21, mappale 341 sub 1 cat A/2 classe 2
- laboratorio e magazzino: foglio 21, mappale 341 sub 2 cat. C/3 classe 2
- alloggio al primo piano: foglio 21, mappale 341 sub 3 cat. A/7 classe U risulta gravata da ipoteca giudiziale a favore della IG.ra sulla scorta del mancato Controparte_1 versamento degli assegni mensili a titolo di contributi al mantenimento di cui al decreto di omologa di separazione fino alla concorrenza di € 165.187,96
Il IG. , così dandone preventiva comunicazione alla IG.ra , si obbliga a Parte_1 Controparte_1 trasferire entro 10 giorni dalla sentenza di divorzio alle figlie e , con ogni Persona_1 Parte_2 garanzia di legge, compresa l'evizione, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, la proprietà e il possesso della propria quota pari al 100% della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Statale n. 21, come sopra meglio identificata catastalmente.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3834/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Castell'Alfero, rappresentato e difeso dall'avv. ORSI PIERLUIGI come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Asti, rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBRUNO RAFFAELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in ISOLA D'ASTI il 09/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie: a NI MO (AT) il 25.02.1998, C.F.: Persona_1
, e a NI MO (AT) il 18.10.2000, residente a [...], C.F._3 Parte_2
C.F.: entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. C.F._4
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 21.07.2017 dal Tribunale di Asti (R.G. 1878/2017).
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in ISOLA D'ASTI il Parte_1 Controparte_1
09/09/1995, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1995 II serie A n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Nell'ambito della definizione dei rapporti di natura economica tra i coniugi, le parti danno atto che la casa coniugale, sita in Castell'Alfero, Via Statale 21, costituita da edificio con annesso terreno di pertinenza di 2030 mq identificata al NCEU:
- alloggio al piano terreno: foglio 21, mappale 341 sub 1 cat A/2 classe 2
- laboratorio e magazzino: foglio 21, mappale 341 sub 2 cat. C/3 classe 2
- alloggio al primo piano: foglio 21, mappale 341 sub 3 cat. A/7 classe U risulta gravata da ipoteca giudiziale a favore della IG.ra sulla scorta del mancato Controparte_1 versamento degli assegni mensili a titolo di contributi al mantenimento di cui al decreto di omologa di separazione fino alla concorrenza di € 165.187,96
Il IG. , così dandone preventiva comunicazione alla IG.ra , si obbliga a Parte_1 Controparte_1 trasferire entro 10 giorni dalla sentenza di divorzio alle figlie e , con ogni Persona_1 Parte_2 garanzia di legge, compresa l'evizione, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, la proprietà e il possesso della propria quota pari al 100% della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Statale n. 21, come sopra meglio identificata catastalmente.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISOLA D'ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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