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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 450/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
); nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
19.09.1975, (C.F. , nella qualità di genitori eser- C.F._2
centi la potestà sulla figlia minore , nata a [...] Persona_1
il 23.12.2010 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domici- C.F._3
liati a Canicattì, V.le Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'Avv.
BI Li LS (Cod. Fsc. che li rappresenta e di- C.F._4
fende, per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, (P.I. Controparte_2
. P.IVA_1
– parte appellata non costituita –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 30 Settembre 2020, , Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , convenne in giudizio, davanti il Tribunale di Persona_1
Agrigento, il per ottenerne la condanna al risarci- Controparte_3
mento del danno patrimoniale patito dalla figlia in seguito al sinistro - verificatosi in data 1 Luglio 2019, tra le ore 20:40 e le ore 21:00 circa, mentre quest'ultima stava percorrendo a piedi la via Antonio di Gioia di Canicattì a causa di una buca presente sul lato destro della carreg- giata – quantificato in €. 8.400,00 oltre al rimborso del danno morale e delle spese mediche sostenute.
2. Con atto ex art. 105 c.p.c. del 25 Gennaio 2021 intervenne nel giudizio in qualità di genitore esercente la respon- Controparte_1
sabilità genitoriale sulla figlia minore . Persona_1
3. Il costituitosi chiese il rigetto della do- Controparte_3
manda risarcitoria di parte attrice per insussistenza di responsabilità a sé ascrivibile ovvero, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno richiesto.
4. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1298/2024 pubbl. il
18.10.2024 RG n. 2497/20 notificata il 28.01.2025, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da e dalla signo- Parte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
ra n.q., compensò integralmente tra le parti in lite Controparte_1
le spese del giudizio e pose a carico dell'Erario – essendo l'attore e la interveniente volontaria ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata l'11
Maggio 2023, liquidate con decreto emesso il 17 Maggio 2024, succes- sivamente corretto con provvedimento adottato il 7 Giugno 2024, in €
1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 CP_1
proponevano appello;
non si costituiva in giudizio il
[...] [...]
seppur ritualmente evocato. CP_3
6. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ri- tenuta matura per la decisione, in data 07.07.2025 la causa è stata rin- viata per l'udienza dell'1.10.2025 innanzi al collegio per la precisazio- ne delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
7. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione e valutazione delle prove ex artt. 116 e 2697
– 2727 cod. civ. e censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del invocata dagli at- Controparte_3
tori n.q. ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod. civ. in ordine all'evento le- sivo occorso alla figlia minore , non tenendo conto del- Persona_1
le dichiarazioni dei testi e della documentazione prodotta da cui emer-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
ge la prova di tutte le circostanze all'origine della caduta e, in partico- lare, che al momento del sinistro vi fosse scarsa illuminazione pubbli- ca, non essendosi questa ancora attivata;
che la buca presente sull'asfalto fosse particolarmente profonda seppur insistente sulla strada prospiciente all'abitazione della bambina e che, seppur sogget- tivamente prevedibile ed evitabile in base all'ordinaria diligenza, non ha tenuto conto della minore età della danneggiata, di appena 8 anni, e di tutte le circostanze di tempo e di luogo tali da avere inciso sull'effettiva percezione dell'insidia.
8. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e censura la parte in cui il Tribunale ha escluso che il dissesto del manto stradale integrasse insidia o trabocchetto, non considerando la non percepibili- tà della buca per le sue dimensioni, profondità e per la omogeneità di colore rispetto al resto del manto stradale.
9. Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e censura la parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta negligente tenuta dalla minore ed il comportamento omissivo dei genitori nel vigilare su di es- sa avesse integrato caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
10. I tre motivi di appello da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata sono parzialmente fondati.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
11. Lamenta in particolare la parte appellante che il giudice di pri- mo grado abbia errato ritenendo raggiunta la prova della condotta colposa di sol perché la stessa, consapevole delle bu- Persona_1
che, avrebbe ben potuto adottare quelle necessarie cautele volte a evi- tare il sinistro integrando, pertanto, la sua condotta imprudente, il ca- so fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. del Comune di
Canicattì.
12. Giova premettere che la norma di riferimento è data dall'art. 2051 cod. civ., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, atti- vabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi og- getto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul qua- le gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurge- re a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comun- que, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito. In una siffatta
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evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziolo- gico che si era accertato avvincere la res con il danno.
13. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
14. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave-
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente,
Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto ri- guardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsa- bilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non supe- rabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n.
11802).
15. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si pre- suma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è
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noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
16. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c., come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quan- tum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
17. Secondo la consolidata giurisprudenza, “se il fatto colposo del
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creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la respon- sabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato del- le condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente ri- spetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipote- tica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripeten- do l'operazione a parti invertite. (v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n.
23804; Corte di cassazione, Ordinanza n. 5594 del 03 Marzo 2025).
18. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice lo svolgi- mento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento oggetti- vamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme po- sitive e/o dettata dalla comune prudenza”.
19. Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'evento di danno sia totalmente da ascrivere alla condotta della danneggiata
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
, stante un profilo di negligenza ravvisabile per non Persona_1
aver attenzionato la visibile condizione di dissesto dell'asfalto, sicché la caduta poteva essere ragionevolmente evitata usando la dovuta dili- genza tanto più che trattasi della strada antistante la sua abitazione.
20. Sennonché, nel caso oggetto di giudizio è indubbio che il CP_4
[... di Canicattì abbia inadempiuto gli obblighi di custodia su di sé gra- vanti.
21. L'ente appellato, infatti, ha sia omesso la manutenzione del trat- to stradale interessato, particolarmente dissestato, sia l'apposizione di idonea segnaletica. Il dissesto del manto stradale e la mancata apposi- zione di opportuna segnaletica rappresentano di per sé la prova della cattiva manutenzione del bene custodito, con conseguente imputazio- ne al della responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_3
22. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e dalla documentazione fotografica prodotta è emerso che la strada teatro del sinistro è particolarmente dissestata, che insistono ampie buche site nei pressi dell'abitazione della danneggiata e che tale condizione di insicurezza non fosse adeguatamente segnalata ad opera del CP_3
23. Il Tribunale ha escluso ogni responsabilità del Controparte_5
cattì sul presupposto dell'ampia visibilità delle difformità della strada.
24. Tuttavia, la condotta colposa della danneggiata – individuata nel non aver la stessa utilizzato la dovuta diligenza nell'evitare la visi- bile area dissestata e scivolosa - non può avere un effetto totalmente esimente per il a fronte della mancata adozione Controparte_3
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
delle misure necessarie a tutela della incolumità dei fruitori delle pub- bliche vie.
25. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre bu- che e rappezzi non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astratta- mente ascrivibile al novero dell'imprevedibile”(cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 1576; Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
2481 del 1 febbraio 2018; Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 13 maggio 2024 n. 12988).
26. Peraltro, l'esigibilità del comportamento prudente degli utenti della strada, fondato sul principio di autoresponsabilità deve ritenersi mitigato, nella specie, in ragione del fatto che trattasi di una bambina di 8 anni che stava passeggiando davanti casa con l'amica e che, in ora- rio pre-notturno la strada era scarsamente illuminata, come conferma- to dai testi senza che tale dichiarazione possa essere confutata dalla nota della società incaricata dal Comune di Canicattì della gestione dell'impianto, che ha solo confermato l'attivazione automatica delle lu- ci pubbliche alle ore 20,28 e il loro buon funzionamento.
27. Indi, deve ritenersi che la condotta della piccola CP_6
[..
non possa integrare alcun caso fortuito, non essendo connotata da alcuna gravissima imprudenza o uso anomalo della strada in ragione del grado di limitata esigibilità del relativo comportamento tenendo conto che trattasi di una bambina nei cui confronti non può operare il principio di autoresponsabilità invocato rispetto ad utenti della strada
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
adulti, tale da escludere anche ogni concorso di colpa.
***
28. Passando alla quantificazione del danno, la minore, in conse- guenza del sinistro ha riportato un danno oggetto di accertamento medico -legale di cui alla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, i cui esiti, non oggetto di particolare contestazione ad opera del- le parti, sono corretti e del tutto condivisibili anche alla luce della ri- sposta alle note critiche avanzate dai cc.tt.pp., fornita dal consulente.
29. In occasione della caduta la minore ha riporta- Persona_1
to un trauma al ginocchio e mano sinistra e alla bocca, con lesione sul primo incisivo superiore di sinistra, trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Canicattì “Barone Lombardo”, le veniva refertata una
“escoriazione al ginocchio sinistro, lieve escoriazione del labbro supe- riore, lesione del primo incisivo superiore di sinistra”.
30. All'esito della ctu, stante la natura odontoiatrica dei danni, la dott.ssa verificava che la lesione all'elemento dentario Parte_2
21 veniva successivamente diagnosticata come frattura di Ellis di tipo
II e curata mediante trattamento di tipo conservativo che, pertanto, non aveva lasciato residuare alcuna forma di invalidità permanente ta- le da configurare un danno biologico, suscettibile di risarcimento del danno, valutazione supportata non solo dall'esame clinico della stessa minore ma anche dall'applicazione dei baremes maggiormente in uso
( , – 2009 e 2015), e CP_7 Persona_2 CP_8 CP_9
della Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra
10 e 100 punti di invalidità, elaborata dalla Commissione Ministeriale
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
istituita con D.M. 26 maggio 2004, alle quali fa riferimento l'articolo n.
138 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che, tuttavia, riconosce punti di invalidità solo nei casi di perdita di elementi dentari e non, come nella specie, per il caso di riparazione con trattamento conservativo che ha consentito di recuperare il dente leso ed ha eliso ogni forma di invalidità permanente.
31. Per converso, nel sinistro la minore ha riportato una invalidità temporanea parziale al 50%, per i primi 25 giorni di convalescenza e 5 giorni di inabilità temporanea relativa al 25% prima della completa remissione dei sintomi, per un risarcimento a complessivi € 1581,25, in applicazione dei valori giornalieri previsti dalla Tabelle per il risar- cimento del danno elaborata dall'Osservatorio di Milano, che la Corte reputa congrui (€ 115x25x50% + € 115x5x25%).
32. In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di 1581,25 deve poi essere devalutato alla data del sinistro e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, per un risarcimento complessivo pari ad
1724,09 (di cui € 142,84 per interessi legali) al cui pagamento deve essere condannato il oltre interessi dalla data del- Controparte_3
la presente decisione fino al soddisfo, che trasforma tale debito risarci- torio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
XXXX
33. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellato va con-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
dannato al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, il cui pagamento viene di- sposto a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, perché la parte è ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Palermo del 17.3.2025.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando in parziale accoglimen- to dell'appello proposto da e n.q. Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. Per_1
1298/2024 pubblicata il 18.10.2024, nella contumacia del CP_3
in persona del Sindaco pro tempore,
[...]
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, a corrispondere e n.q. Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, la somma di € 1724,09, oltre interessi legali dalla data della Per_1
presente decisione fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, a rimborsare agli appellati le spese di lite che si liquidano in €
1.030,00 per il primo grado ed € 1670,00 per il secondo grado del giu- dizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendo il pa- gamento a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile lermo in data 1 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.450/2025
Dott. Angelo Piraino
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 450/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
); nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
19.09.1975, (C.F. , nella qualità di genitori eser- C.F._2
centi la potestà sulla figlia minore , nata a [...] Persona_1
il 23.12.2010 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domici- C.F._3
liati a Canicattì, V.le Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'Avv.
BI Li LS (Cod. Fsc. che li rappresenta e di- C.F._4
fende, per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, (P.I. Controparte_2
. P.IVA_1
– parte appellata non costituita –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
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Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 30 Settembre 2020, , Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , convenne in giudizio, davanti il Tribunale di Persona_1
Agrigento, il per ottenerne la condanna al risarci- Controparte_3
mento del danno patrimoniale patito dalla figlia in seguito al sinistro - verificatosi in data 1 Luglio 2019, tra le ore 20:40 e le ore 21:00 circa, mentre quest'ultima stava percorrendo a piedi la via Antonio di Gioia di Canicattì a causa di una buca presente sul lato destro della carreg- giata – quantificato in €. 8.400,00 oltre al rimborso del danno morale e delle spese mediche sostenute.
2. Con atto ex art. 105 c.p.c. del 25 Gennaio 2021 intervenne nel giudizio in qualità di genitore esercente la respon- Controparte_1
sabilità genitoriale sulla figlia minore . Persona_1
3. Il costituitosi chiese il rigetto della do- Controparte_3
manda risarcitoria di parte attrice per insussistenza di responsabilità a sé ascrivibile ovvero, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno richiesto.
4. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1298/2024 pubbl. il
18.10.2024 RG n. 2497/20 notificata il 28.01.2025, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da e dalla signo- Parte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.450/2025
ra n.q., compensò integralmente tra le parti in lite Controparte_1
le spese del giudizio e pose a carico dell'Erario – essendo l'attore e la interveniente volontaria ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - le spese della consulenza tecnica di ufficio depositata l'11
Maggio 2023, liquidate con decreto emesso il 17 Maggio 2024, succes- sivamente corretto con provvedimento adottato il 7 Giugno 2024, in €
1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 CP_1
proponevano appello;
non si costituiva in giudizio il
[...] [...]
seppur ritualmente evocato. CP_3
6. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ri- tenuta matura per la decisione, in data 07.07.2025 la causa è stata rin- viata per l'udienza dell'1.10.2025 innanzi al collegio per la precisazio- ne delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
7. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione e valutazione delle prove ex artt. 116 e 2697
– 2727 cod. civ. e censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del invocata dagli at- Controparte_3
tori n.q. ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod. civ. in ordine all'evento le- sivo occorso alla figlia minore , non tenendo conto del- Persona_1
le dichiarazioni dei testi e della documentazione prodotta da cui emer-
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ge la prova di tutte le circostanze all'origine della caduta e, in partico- lare, che al momento del sinistro vi fosse scarsa illuminazione pubbli- ca, non essendosi questa ancora attivata;
che la buca presente sull'asfalto fosse particolarmente profonda seppur insistente sulla strada prospiciente all'abitazione della bambina e che, seppur sogget- tivamente prevedibile ed evitabile in base all'ordinaria diligenza, non ha tenuto conto della minore età della danneggiata, di appena 8 anni, e di tutte le circostanze di tempo e di luogo tali da avere inciso sull'effettiva percezione dell'insidia.
8. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e censura la parte in cui il Tribunale ha escluso che il dissesto del manto stradale integrasse insidia o trabocchetto, non considerando la non percepibili- tà della buca per le sue dimensioni, profondità e per la omogeneità di colore rispetto al resto del manto stradale.
9. Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e censura la parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta negligente tenuta dalla minore ed il comportamento omissivo dei genitori nel vigilare su di es- sa avesse integrato caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
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❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
10. I tre motivi di appello da trattarsi congiuntamente perché logi- camente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale della sentenza impugnata sono parzialmente fondati.
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11. Lamenta in particolare la parte appellante che il giudice di pri- mo grado abbia errato ritenendo raggiunta la prova della condotta colposa di sol perché la stessa, consapevole delle bu- Persona_1
che, avrebbe ben potuto adottare quelle necessarie cautele volte a evi- tare il sinistro integrando, pertanto, la sua condotta imprudente, il ca- so fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. del Comune di
Canicattì.
12. Giova premettere che la norma di riferimento è data dall'art. 2051 cod. civ., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, atti- vabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi og- getto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul qua- le gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurge- re a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comun- que, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito. In una siffatta
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evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziolo- gico che si era accertato avvincere la res con il danno.
13. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
14. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave-
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re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente,
Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto ri- guardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsa- bilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non supe- rabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n.
11802).
15. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si pre- suma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab-norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è
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noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. Sul tema, la giurisprudenza ha insegnato che “[…] la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata at- traverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impru- dente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
16. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c., come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quan- tum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
17. Secondo la consolidata giurisprudenza, “se il fatto colposo del
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creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la respon- sabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato del- le condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente ri- spetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipote- tica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripeten- do l'operazione a parti invertite. (v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n.
23804; Corte di cassazione, Ordinanza n. 5594 del 03 Marzo 2025).
18. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice lo svolgi- mento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intendere – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento oggetti- vamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme po- sitive e/o dettata dalla comune prudenza”.
19. Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'evento di danno sia totalmente da ascrivere alla condotta della danneggiata
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, stante un profilo di negligenza ravvisabile per non Persona_1
aver attenzionato la visibile condizione di dissesto dell'asfalto, sicché la caduta poteva essere ragionevolmente evitata usando la dovuta dili- genza tanto più che trattasi della strada antistante la sua abitazione.
20. Sennonché, nel caso oggetto di giudizio è indubbio che il CP_4
[... di Canicattì abbia inadempiuto gli obblighi di custodia su di sé gra- vanti.
21. L'ente appellato, infatti, ha sia omesso la manutenzione del trat- to stradale interessato, particolarmente dissestato, sia l'apposizione di idonea segnaletica. Il dissesto del manto stradale e la mancata apposi- zione di opportuna segnaletica rappresentano di per sé la prova della cattiva manutenzione del bene custodito, con conseguente imputazio- ne al della responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_3
22. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e dalla documentazione fotografica prodotta è emerso che la strada teatro del sinistro è particolarmente dissestata, che insistono ampie buche site nei pressi dell'abitazione della danneggiata e che tale condizione di insicurezza non fosse adeguatamente segnalata ad opera del CP_3
23. Il Tribunale ha escluso ogni responsabilità del Controparte_5
cattì sul presupposto dell'ampia visibilità delle difformità della strada.
24. Tuttavia, la condotta colposa della danneggiata – individuata nel non aver la stessa utilizzato la dovuta diligenza nell'evitare la visi- bile area dissestata e scivolosa - non può avere un effetto totalmente esimente per il a fronte della mancata adozione Controparte_3
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delle misure necessarie a tutela della incolumità dei fruitori delle pub- bliche vie.
25. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre bu- che e rappezzi non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astratta- mente ascrivibile al novero dell'imprevedibile”(cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 1576; Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
2481 del 1 febbraio 2018; Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 13 maggio 2024 n. 12988).
26. Peraltro, l'esigibilità del comportamento prudente degli utenti della strada, fondato sul principio di autoresponsabilità deve ritenersi mitigato, nella specie, in ragione del fatto che trattasi di una bambina di 8 anni che stava passeggiando davanti casa con l'amica e che, in ora- rio pre-notturno la strada era scarsamente illuminata, come conferma- to dai testi senza che tale dichiarazione possa essere confutata dalla nota della società incaricata dal Comune di Canicattì della gestione dell'impianto, che ha solo confermato l'attivazione automatica delle lu- ci pubbliche alle ore 20,28 e il loro buon funzionamento.
27. Indi, deve ritenersi che la condotta della piccola CP_6
[..
non possa integrare alcun caso fortuito, non essendo connotata da alcuna gravissima imprudenza o uso anomalo della strada in ragione del grado di limitata esigibilità del relativo comportamento tenendo conto che trattasi di una bambina nei cui confronti non può operare il principio di autoresponsabilità invocato rispetto ad utenti della strada
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adulti, tale da escludere anche ogni concorso di colpa.
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28. Passando alla quantificazione del danno, la minore, in conse- guenza del sinistro ha riportato un danno oggetto di accertamento medico -legale di cui alla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, i cui esiti, non oggetto di particolare contestazione ad opera del- le parti, sono corretti e del tutto condivisibili anche alla luce della ri- sposta alle note critiche avanzate dai cc.tt.pp., fornita dal consulente.
29. In occasione della caduta la minore ha riporta- Persona_1
to un trauma al ginocchio e mano sinistra e alla bocca, con lesione sul primo incisivo superiore di sinistra, trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Canicattì “Barone Lombardo”, le veniva refertata una
“escoriazione al ginocchio sinistro, lieve escoriazione del labbro supe- riore, lesione del primo incisivo superiore di sinistra”.
30. All'esito della ctu, stante la natura odontoiatrica dei danni, la dott.ssa verificava che la lesione all'elemento dentario Parte_2
21 veniva successivamente diagnosticata come frattura di Ellis di tipo
II e curata mediante trattamento di tipo conservativo che, pertanto, non aveva lasciato residuare alcuna forma di invalidità permanente ta- le da configurare un danno biologico, suscettibile di risarcimento del danno, valutazione supportata non solo dall'esame clinico della stessa minore ma anche dall'applicazione dei baremes maggiormente in uso
( , – 2009 e 2015), e CP_7 Persona_2 CP_8 CP_9
della Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra
10 e 100 punti di invalidità, elaborata dalla Commissione Ministeriale
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istituita con D.M. 26 maggio 2004, alle quali fa riferimento l'articolo n.
138 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che, tuttavia, riconosce punti di invalidità solo nei casi di perdita di elementi dentari e non, come nella specie, per il caso di riparazione con trattamento conservativo che ha consentito di recuperare il dente leso ed ha eliso ogni forma di invalidità permanente.
31. Per converso, nel sinistro la minore ha riportato una invalidità temporanea parziale al 50%, per i primi 25 giorni di convalescenza e 5 giorni di inabilità temporanea relativa al 25% prima della completa remissione dei sintomi, per un risarcimento a complessivi € 1581,25, in applicazione dei valori giornalieri previsti dalla Tabelle per il risar- cimento del danno elaborata dall'Osservatorio di Milano, che la Corte reputa congrui (€ 115x25x50% + € 115x5x25%).
32. In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di 1581,25 deve poi essere devalutato alla data del sinistro e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, per un risarcimento complessivo pari ad
1724,09 (di cui € 142,84 per interessi legali) al cui pagamento deve essere condannato il oltre interessi dalla data del- Controparte_3
la presente decisione fino al soddisfo, che trasforma tale debito risarci- torio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
XXXX
33. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellato va con-
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dannato al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, il cui pagamento viene di- sposto a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, perché la parte è ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Palermo del 17.3.2025.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando in parziale accoglimen- to dell'appello proposto da e n.q. Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. Per_1
1298/2024 pubblicata il 18.10.2024, nella contumacia del CP_3
in persona del Sindaco pro tempore,
[...]
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, a corrispondere e n.q. Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, la somma di € 1724,09, oltre interessi legali dalla data della Per_1
presente decisione fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, a rimborsare agli appellati le spese di lite che si liquidano in €
1.030,00 per il primo grado ed € 1670,00 per il secondo grado del giu- dizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendo il pa- gamento a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
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Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.450/2025
Dott. Angelo Piraino
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