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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12636 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC GE LE nato a [...] il [...] AB MA IT nato a [...] il [...] IC AR MA nato a [...] il [...] IC EN nato a [...] il [...] IC IL nato a [...] il [...] AR OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di IC GE LE, ABRIGNIANI MA IT, IC AR MA, IC EN e IC IL limitatamente ai motivi n. 7, 9, 10 e 11 e l'accoglimento del ricorso di AR OB limitatamente al motivo n.2 e conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, Udito il difensore delle parti civili FI ROOF GAR.DEN s.r.I., FI RICEVIMENTI s.r.l. e RUBI s.r.I.,Avv. ROCCO CHINNICI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese di cui c:hiede la liquidazione;
uditi i difensori di IC GE LE e IC AR MA, Avv. SALVATORE PINO, di IC IL, Avv. MATIAS MANCO, di IC GE LE, AB MA IT, IC AR MA, IC EN, IC IL, Avv. FILIPPO DINACCI, di AR OB, Avv. GIUSEPPE BELCASTRO (anche in sostituzione dell'Avv. STEFANO PELLEGRINO), i quali si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 12636 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato MI NG TA responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 12- quinquies D.L. n. 306/1992 (capo j), IA TA AN responsabile dei reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3, capo h) e art. 648-ter.1 cod. pen. (capo I); IN TA responsabile dei reati di cui agli artt.648-ter.
1. cod. pen. (capo g) e 648-bis cod. pen. (capo h, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); RA IA TA del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo i, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); VI TA responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., limitatamente alle condotte relative alla ricezione dei bonifici bancari, in esse assorbite quelle contestate al capo j) (capo i) e 12-quinquies D.L. n. 306/92 in relazione alla condotta di ricezione del bonifico di euro 600..000,00 in suo favore effettuato da MI NG TA (capo j), e 648-ter cod. pen.(capo m); ER CO responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo i, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di MI NG TA, IA TA AN, RA IA TA, IN TA e VI TA. 1.1 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 27 comma 2 Cost., 648- bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comnnal e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1) lett. b) e e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e vizio motivazionale, affermato la responsabilità di IN TA, IA TA AN, RA IA TA e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), h) e i) dell'imputazione, ritenendo accertata la provenienza delittuosa del denaro oggetto di trasferimento/reimpiego: la stessa sentenza impugnata affermava che non potevano essere identificate come reato presupposto le fattispecie di appropriazione indebita ascritte a MI TA, riconosciute insussistenti, sposando la tesi che reati presupposto delle condotte contestate ai capi g), h) e i) fossero le fattispecie di frode fiscale e truffa ascritte a MI NG TA nel procedimento n. 1706/14 r.g.n.r., sul rilievo che per queste TA era già stato giudicato e condannato;
nulla però si diceva in ordine alla derivazione da tali illeciti dei fondi interessati alle operazioni per riciclaggio e reimpiego che erano allocati sul conto corrente personale di IN TA (capi g e h) e sul conto corrente personale di RA IA TA;
si sarebbe dovuto dimostrare che le somme di denaro presenti sui conti correnti trovavano 2 la loro fonte negli illeciti fiscali e ci si sarebbe dovuti misurare con il dato che i proventi/profitti dei reati di frode fiscale e truffa erano riferibili ad entità prettamente giuridiche quali la Roof Garden s.r.1, la Delfino Ricevimenti s.r.I., la Delfino s.r.l. e la Rubi s.r.I., con onere dimostrativo dell'esistenza di una qualche forma di collegamento finanziario tra i conti correnti e le consistenze economiche societarie. Era errata l'affermazione -proseguono i difensori- secondo cui era irrilevante che non fossero stati documentati 1 passaggi di denaro dalle società ai conti correnti in quanto le somme non erano documentate tramite l'annotazione nella contabilità che, comunque, era scarsamente attendibile: le fattispecie ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 avevano trovato consumazione proprio con la registrazione in contabilità bilancio e con l'utilizzo nella dichiarazione dei redditi e, quanto alle truffe, i fondi erogati dagli enti pubblici erano stati contabilmente registrati;
si trattava, del resto, di illeciti penali la cui commissione (in ambito societario) postulava per definizione una rappresentazione contabile e bilancistica dei proventi scaturitine;
i difensori aggiungono che l'essere le somme sui conti correnti delle sorelle TA di entità monetaria inferiore rispetto ai proventi delle frodi fiscali/truffe non contribuiva ad esprimere alcuna dimostrazione della loro derivazione da tali illeciti. I difensori rilevano che, posto che pacificamente una parte dei lavori per le edificazioni alberghiere era stata finanziata con le erogazioni pubbliche e che le società avevano effettuato una parte dei lavori sostenendone il costo in nero (giovandosi anche del risparmio fiscale conseguito alla deduzione come costi delle fatture per operazioni inesistenti), era logico ritenere che i proventi delle truffe e frodi fiscali fossero stati impiegati dalle medesime società, che ne erano del resto ex se esclusive beneficiarie, per le realizzazioni alberghiere;
pertanto tali proventi non potevano corrispondere agli importi che avevano alimentato i conti correnti personali di IN e RA IA TA, a meno di ipotizzare una forma di clonazione del medesimo denaro;
ove poi si volesse ritenere che i proventi dei reati di frode fiscale e di truffa sarebbero confluiti sui conti correnti di IN e RA IA TA, si sarebbe dovuto concludere che le stesse si fossero rese responsabili di appropriazione indebita dei fondi societari, e quindi non avrebbero potuto rispondere dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. in forza della clausola di sussidiarietà; ulteriore contraddittorietà della sentenza risultava dal fatto che MI NG TA era stato assolto dai reati di appropriazione indebita in quanto si era escluso che il denaro fosse stato destinato a finalità eccentriche rispetto alle attività societarie, ma si era poi 3 affermata la confluenza del denaro aziendale a beneficio delle disponibilità bancarie delle sorelle TA, che recava con sé a monte come inevitabile corollario proprio una ipotesi di appropriazione indebita. I difensori osservano come la pronuncia della Corte di appello aveva confuso l'ambito di possibile espansione -ai danni delle persone fisiche rappresentanti della società, quali erano le sorelle TA- di un sequestro finalizzato alla confisca da illeciti tributari, con l'origine delittuosa dei fondi suscettibili di essere comunque nel predetto modo attinti da cautela reale;
si era fatta derivare la prova di un requisito materiale della fattispecie da valutazioni circa le finalità perseguite dalle imputate;
la sentenza impugnata aveva inoltre affermato che la documentazione bancaria prodotta dalla difesa dava atto che gli importi generativi delle operazioni di cui ai capi g) h) ed i) erano derivati dal disinvestimento di precedenti titoli riferibili alle imputate, ma aveva ritenuto non decisiva tale circostanza in quanto non era stata documentata la genesi delle provviste situate all'origine degli investimenti, senza considerare che la possidenze della famiglia TA si erano sviluppate in forza di una fiorente attività turistico/recettiva parecchio tempo addietro rispetto agli illeciti individuati come presupposto dalla Corte territoriale. 1.2 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.110, 648-bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA e RA IA TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), h) e i) dell'imputazione, escludendo i presupposti di operatività della clausola di residualità prevista dalle suddette fattispecie incriminatrici, clausola che era stata esclusa in quanto le imputate, nell'ambito del procedimento n. 1706/14 n.r., erano state condannate per violazioni diverse da quella ritenute reato presupposto nel presente procedimento: non vi era dubbio che le imputazioni di cui ai capi g), h) ed i) erano state congegnate dal Pubblico ministero con indicazione, quali reati- presupposto, delle sole violazioni di cui al proc. n. 1706/14 che non vedevano una partecipazione di IN e RA IA TA, ma l'aspetto su cui si era focalizzato l'atto di appello ineriva la non attribuibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei fondi di conto corrente ai reati disgiunti da una responsabilità delle predette, piuttosto che ai reati per i quali erano state imputate e giudicate responsabili;
sul punto, la Corte di appello si era limitata a recepire l'ipotesi accusatoria senza alcun confronto con l'atto di appello. S, 4 1.3 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), I) e m) dell'imputazione sul presupposto che la sottoscrizione di polizze assicurative a se stesse intestate integrasse una attività finanziaria con effetti dissimulatori, posto che la comminatoria prevista tanto dall'art. 648-bis cod. pen. quanto dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è giustificabile a condizione che la condotta del soggetto agente venga a riflettersi su un'attività diretta a creare beni o servizi ovvero di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato dei consumi, requisiti ontologicamente estranei alla sottoscrizione di un contratto assicurativo avente come finalità quella di costituire una allocazione a garanzia di tipo personale. Quanto all'efficacia dissimulatoria che deve connotare la condotta sanzionata dagli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 648-ter cod. pen., la sentenza impugnata sembrava confondere le difficoltà riscontrate dalla polizia giudiziaria nel ricostruire il complesso delle operazioni finanziarie poste in essere da MI NG TA con l'assoluta semplicità per cui si era invece contraddistinta l'attività di compensazione ed elaborazione dei vari dati documentali attinenti alle tre polizze assicurative: si era obliterata la testimonianza del maresciallo Missuto, che aveva riferito che il competente Ufficio Informazioni Finanziarie aveva immediatamente informato la Banca d'Italia della avvenuta sottoscrizione delle citate polizze assicurative e che a sua volta la Banca d'Italia aveva provveduto, altrettanto celermente, a notiziare la Guardia di Finanza di tale circostanza. 1.4 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN, RA IA TA e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi h) e i) dell'imputazione sul presupposto che la disposizione di bonifici bancari e/o l'emissione di assegni circolari rappresentassero condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni;
nell'atto di appello si era evidenziato che tutti i bonifici in contestazione rispondevano a movimenti che avevano avuto integrale tracciabilità ed erano intervenuti esclusivamente nei monitorati circuiti del 5 sistema interbancario;
sul punto, la motivazione della Corte di appello era meramente apparente. Ancora più censurabile era la parte di sentenza dedicata alla emissione di assegni circolari da parte di IN e RA IA TA: il giudicante aveva ravvisato la finalità dissimulatoria della condotta rilevando che la semplice emissione avrebbe determinato un trasferimento del denaro da un conto corrente ad un altro, idoneo ad ostacolare la provenienza dello stesso, malgrado gli assegni non fossero mai stati negoziati né posti all'incasso, con evidente contraddittorietà della motivazione;
né si poteva obiettare che alla semplice emissione di un assegno circolare debba necessariamente corrispondere anche il trasferimento degli importi economici in esso indicati, essendo pacifico che si determina la realizzazione di "sostituzione" o trasferimento" soltanto laddove l'assegno circolare sia negoziato o portato all'incasso, mentre laddove, come nel caso in esame, gli assegni circolari non siano mai usciti dalla disponibilità esclusiva del titolare del rapporto bancario di addebito resta esclusa la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.5 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.110 e 648-bis cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi h) e i) dell'imputazione sul presupposto che le medesime avrebbero prestato un contributo causale alla consapevole realizzazione degli illeciti;
si era infatti valorlizzato il solo fatto che le imputate erano state destinatarie di alcuni bonifici bancari materialmente disposti da IN e RA IA TA, senza considerare che il bonifico costituisce un'operazione la cui esecuzione ed il cui buon fine avvengono automaticamente all'interno dei circuiti interbancari dietro mero ordine del disponente e senza la necessità di alcun previo assenso né di alcuna previa notizia del beneficiario, e che l'eventuale conoscenza in capo all'agente dell'intervenuta affluenza di soldi sul suo conto costituisce una condotta successiva, come tale post factum rispetto al fatto-reato già perfezionatosi;
non vi era stato, pertanto, né un contributo materiale, né morale alla realizzazione del reato. Errata era la motivazione della Corte anche nella parte riservata al c.d. "dolo di concorso": tanto il rapporto di parentela con MI NG TA quanto le successive operazioni di reimpiego della provvista economica contestate ai capi I) e m) dell'imputazione costituivano fatti che nulla 6 S (in kr .‘3N-V\,. aggiungevano rispetto alla configurabilità dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'ipotesi di riciclaggio in esame;
nell'atto di appello erano stati segnalati gli elementi che dimostravano che le imputate erano del tutto ignare della provenienza delittuosa dei denari loro trasferiti tramite bonifici bancari. 1.6 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-ter 1.cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) dell'imputazione, nonostante i beni oggetto di "impiego" non avessero provenienza delittuosa;
il motivo di ricorso si poneva quale consecutio logica delle argomentazioni condensate nei precedenti motivi. 1.7 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.81 comma 2, 648- ter.lcod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) dell'imputazione malgrado gli stessi dovessero ritenersi assorbiti nei reati di cui ai capi g), h) ed i): erroneamente era stato ritenuto che la sottoscrizione di due polizze assicurative tramite l'utilizzo della provvista proveniente dalle originarie operazioni di riciclaggio costituisse non già una forma di manifestazione prolungata del medesimo fatto-reato (riciclaggio), ma una condotta a sé stante. 1.8 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.42, 43 e 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. per.), 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di MI NG TA e VI TA per il reato loro ascritto al capo j) dell'imputazione, ritenendo per entrambi l'elemento psicologico: nell'atto di appello si era rilevato che si erano confuse la consapevolezza dele vicende penali che coinvolgevano MI NG TA e le sue figlie RA IA e IN e la sussistenza di una condizione soggettiva di fondato timore dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi invece di ambiti concettualmente distinti, il secondo dei quali, in assenza di ulteriori specifici indici dimostrativi, non poteva automaticamente intendersi dipendente dal primo;
veniva ad assumere rilevante significato il fatto 7 • " che le operazioni di addebito erano avvenute tra la notizia della sottoposizione al procedimento penale n. 1706/14 r.g.n.r., in qualità di indagati, di MI NG TA e delle figlie IN e RA IA TA e la collocazione in data 20 aprile 2015 (proprio in concomitanza con l'ultima operazione cristallizzata al capo j) dell'interrogatorio di MI NG TA, nell'ambito del quale egli rendeva confessione con particolare riferimento al contestati reati tributari: tale collocazione temporale rendeva evidente come le operazioni finanziarie dipanatesi tra il 27 marzo ed il 20 aprile 2015 non potessero logicamente che avere come loro proiezione finalistica quella di scansare gli effetti tipici ed immanenti di un sequestro penale (poi effettivamente disposto), mentre nessun frammento di possibili iniziative applicative di misure di prevenzione patrimoniale era all'orizzonte (l'apertura del procedimento di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011 risaliva ad un'epoca largamente successiva); inoltre, tutte le operazioni elencate al capo j avevano avuto la caratteristica: :L) di "addebitare" i conti correnti personali di MI NG TA, RA IA TA e IN TA, uniche persone a ricoprire cariche sociali e che quindi potevano temere di essere destinatarie di provvedimenti di sequestro;
2) di "accreditare" (con trasferimenti via bonifico ovvero intestazione di assegni, peraltro mai negoziati) dei familiari (IA TA AN, IA PI Li Mandri, VI TA, ER Cordeto), non implicati nei reati fiscali o nelle truffe e quindi nella posizione di non poter temere misure di carattere ablatorio. I difensori rilevano che la Corte di appello non aveva operato alcuna differenziazione tra la materia dell'ablazione preventiva/penale di cui all'art. 321 cod. proc. pen. e quella dell'ablazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n.159/2011, pur essendo solo le attribuzioni fittizie soggettivamente funzionali all'elusione sanzionabili sotto la rubrica del reato addebitato al capo j); degno di nota era il fatto che era stata la stessa sentenza impugnata ad ammettere l'eventualità che TA avesse agito al fine di evitare le conseguenze di un sequestro preventivo per equivalente, postulando quindi l'ipotesi di una compresenza tra diversi scopi, impostazione che non poteva supplire alla necessità del raggiungimento di una "prova certa" del reato. I difensori osservano inoltre che la Corte di appello non aveva verificato la direzione dei movimenti e gli effetti economici da questi prodotti: tutte le operazioni avevano prodotto l'effetto di determinare un "travaso economico" dai soggetti aventi come tratto qualificante comune quello di essere coinvolti nel proc. pen. n. 1706/2014 ai familiari, che in quel procedimento non erano indagati: non si vedeva come si potesse abbinare all'intento di salvaguardia del 8 (nz proprio patrimonio un concorrente intento elu:sivo delle misure prevenzionali, che non avrebbe avuto alcuna dimensione di compatibilità finalistica con le intestazioni per come messe in atto;
a voler ipotizzare la sussistenza di un dolo elusivo ex art. 512-bis cod. pen., non si comprendeva perché non fossero stati inclusi nelle movimentazioni distrattive "in uscita" anche gli altri familiari, ugualmente passibili di essere colpiti da :sequestro/confisca di prevenzione quantomeno ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 159/2011 Si osserva ancora che la Corte di appello aveva dato rilievo ad operazioni che non rientravano neppure tra quelle -pur meticolosamente-contestate al capo j), per cui si trattava di fatti che lo stesso titolare dell'azione penale non aveva inteso considerare come elusivi ex art. 512-bis cod. pen. o che chiamavano in causa soggetti diversi da quelli condannati per il reato qui in commento (cfr. polizza AN) o si situavano successivamente al limite contestativo del capo j) (polizza TA); il punto focale era che le suddette operazioni non avevano modificato la situazione di titolarità/intestazione soggettiva in capo a IA TA AN e VI TA, essendosi semmai tradotte, sotto il profilo puramente oggettivo, in una commutazione del titolo finanziario di allocazione delle somme;
non si comprendeva come potesse farsi derivare il dolo specifico da operazioni che non sovvertivano da nessun punto di vista i fattori di intestazione personale rispetto al dato di partenza (disponibilità di conto corrente, sempre riferibili alla AN e a VI TA), quando l'elusione repressa dalla norma incriminatrice era -proprio all'opposto- basata sulla attribuzione fittizia nomine alieno;
se qualcuno avesse mai temuto l'avvento di una misura patrimoniale, tutto si sarebbe fatto meno che compiere esclusivamente operazioni che lasciavano residuare intatta la titolarità in capo agli stretti familiari (moglie e figlie) di TA. I difensori lamentano che la piattaforma prevenzionale a carico di TA era stata ricavata sulla base di una fenomenologia ancorata ad illeciti penali tributari e di truffa, con la valorizzazione persino di contravvenzioni edilizie e violazione delle norme sulla conservazione degli alimenti, non considerando che vi era tutt'altro che automatismo tra il riscontro di una seppure ingente evasione fiscale e l'apertura di un filone prevenzionale. Quanto alla posizione di VI TA, per poter sostenere una responsabilità concorsuale della predetta, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa l'estensibilità dello specifico dolo elusivo previsto dalla fattispecie;
non era stato spiegato sulla scorta di quale elemento indiziario una ragazza di soli 22 anni, a nessun titolo implicata nel procedimento penale n.1706/14 r.g.n.r. 9 e neppure nelle aziende lambite dagli illeciti contestati, potesse conoscere di una materia prevenzionale;
tale cruciale aspetto era stato eluso nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si era valorizzato solo il dato dell'attribuzione economica, insufficiente ai fini della prova del dolo ex art. 512-bis cod. pen.; neppure era stato spiegato perché dovesse ritenersi provato che VI TA fosse a conoscenza dell'indagine penale pendente e della effettuazione del bonifico;
la sentenza impugnata era tornata ad invocare il dato della successiva sottoscrizione di una polizza assicurativa, dando risalto ad un fattore che era estraneo al perimetro del capo j) dell'imputazione ed era esterno allo stesso illecito ipotizzato. 1.9 I difensori lamentano violazione degli artt. 27 comma 3 Cost., 132 e 133 cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio motivazionale, irrogato agli imputati un trattamento sanzionatorio eccessivo ed ingiustificato;
quanto alla posizione di MI NG TA violazione di legge penale ex art. 606 comma 1) lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione di una continuazione ex art. 81 cpv. sull'addebito di cui al capo j): l'impostazione della sentenza, che muoveva dal presupposto dell'esistenza di un autonomo reato in riferimento a ciascuna operazione, risultava violativa di legge visto che, come precisato da questa Corte, il reato si atteggia alla stregua di una fattispecie a condotta plurima o frazionata. Con riferimento a MI NG TA, IN TA e RA IA TA, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ai prec:edenti penali degli stessi, che si riferivano però a dichiarazioni di responsabilità intervenute (già in primo grado) successivamente ai fatti di cui al presente procedimento, sicchè non poteva logicamente trarsene quel negativo giudizio prognostico che conseguirebbe ad una refrattarietà dell'interessato all'ammonimento special- preventivo derivante da precedente condanna;
con riferimento a IN TA, RA IA TA, VI TA e IA TA AN, inoltre, la sentenza aveva dato atto delle loro condizioni soggettive, che avrebbero potuto dar luogo ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, affermando però che tali aspetti sarebbero stati già considerati ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
andava però rilevato che in primo grado tali attenuanti erano state concesse sul rilievo della natura collaterale e non "registica" delle attività illecite contestate alle predette, senza alcuna ricomprensione nel giudizio di meritevolezza degli elementi inerenti alla giovanissima età delle sorelle TA ) 10 all'epoca dei fatti, alla condizione di incensuratezza di tutte le imputate ed all'assenza di indici di allarme sociale;
i difensori lamentano che a MI NG TA era stata inflitta una pena di molto superiore al minimo edittale, con motivazione stereotipata e di stile, e senza tener conto di tutti gli elementi evidenziati nell'atto di appello che militavano per una più moderata posologia sanzionatoria. 1.10 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 648-quater cod. pen., nonché 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e incorrendo nel vizio di carenza assoluta di motivazione, confermato la confisca anche per equivalente di euro 1.900.000,00 nei confronti di IA TA AN e di euro 700.000,00 nei confronti di VI TA, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) di imputazione: in sede di appello, la difesa aveva lamentato che in materia di autoriciclaggio, il prodotto, profitto o il prezzo del reato ex art. 648-ter.1 cod. pen. suscettibili di confisca non possono coincidere con il denaro, i beni, o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, dovendosi verificare l'eventuale esistenza dei profitti ulteriori rispetto alle somme già interessate da riciclaggio e relativa confisca derivanti dalle contestate operazioni autoriciclatorie (accensione delle polizze); sul punto, nessuna motivazione vi era stata nella sentenza impugnata. 1.11 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 240-bis.e 512-bis cod. pen., art.11 delle Preleggi, nonché 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e vizio motivazionale, confermato la confisca -anche per equivalente- della somma (rideterminata) di euro 2.280.000,00 ex art. 240-bis cod. peri. nei confronti di MI NG TA in riferimento all'addebito di cui al capo j): pur risalendo le condotte ascritte all'imputato per il suddetto capo al 2015, e quindi ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.161/2017, la sentenza impugnata aveva ritenuto di convalidare l'integrale e vigente statuto applicativo di una confisca "estesa" ex art. 240-bis cod. pen. aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la non giustificabilità della legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale opererebbe anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge;
la difesa riteneva invece che meritino condivisione i differenti indirizzi protesi ad affermare l'inapplicabilità del 11 richiamato divieto probatorio in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti alla disposizione legislativa. 1.12 I difensori depositavano memoria con motivo nuovo relativo alla illegalità della pena irrogata al TA in relazione all'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. su quanto in addebito al capo j) d'imputazione, ribadendo la necessità di sussumere il fatto ex art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 che sia realizzato con più atti di attribuzione nel modello di un unico reato a consumazione prolungata;
rammentano che sotto la rubrica dell'art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992, l'imputato MI TA era stato ritenuto penalmente responsabile per l'effettuazione delle operazioni bancarie enunciate alla prima parte del capo j) d'imputazione (emissione di assegni circolari e bonifici in favore di prossimi congiunti), tutte (senza alcuna esclusione) intervenute in addebito al medesimo suo conto corrente n. 06882570336639 acceso presso Banca Nuova e utilizzando progressivamente le stesse risorse ivi ab origine globalmente giacenti;
tutte poste in essere in modo concatenato e nell'arco di un particolarmente ristretto lasso temporale;
e tutte - secondo la stessa prospettiva d'accusa, validata nei gradi di merito - aventi l'elemento "tipizzante" di una ritenuta attitudine a determinare una elusione della temuta apprensione prevenzionale, con altrui intestazione delle giacenze di conto corrente. 2. Propongono ricorso i difensori di ER CO. 2.1 I difensori eccepiscono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordina alla sussistenza del delitto di riciclaggio, rilevando che la sentenza impugnata aveva risolto in maniera del tutto insoddisfacente i dubbi posti dall'atto di gravame sulla integrazione tanto del profilo soggettivo che di quello oggettivo del delitto contestato: la condotta contestata a CO era sostanzialmente omissiva (avere ricevuto su un conto corrente cointestato con VI TA la somma di euro 350.000,00 che si assumeva di provenienza illecita) e le sentenze dei giudici di merito avevano operato richiami sbrigativi e recettizi;
CO subiva gli effetti di una sorta di vischiosità familiare delle vicende narrate nel processo, per cui si era assegnato senso probatorio unicamente alle relazioni parentali;
nessuna fonte probatoria aveva consegnato la conoscenza di un qualche agire positivo di CO, che avrebbe avuto, secondo lo stesso capo di imputazione, una mera tolleranza consapevole, per cui le difesa aveva osservato che si poteva revocare in dubbio tanto che CO avesse davvero consentito l'uso del conto corrente quanto che avesse avuto consapevolezza della illiceità della provvista e delle somme;
il fatto che i giudici L A" • 12 di merito fossero ricorsi alla categoria del dolo eventuale segnalava che non vi fosse traccia dell'elemento soggettivo nella forma diretta, con argomenti che indulgevano ad una ricostruzione troppo sbngativamente poggiata sul modo di decidere altre posizioni. In primo luogo, tra gli indicatori fattuali della illiceità della provenienza delle somme era stato mal posto il riferimento alla altalenante sorte della polizza assicurativa accesa da VI TA -cointestataria del conto-posta in essere solo dalla stessa, in parte con i proventi del bonifico oggetto di censura e essa stessa oggetto della contestazione ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo m); sul punto la difesa aveva sostenuto che nell'ambito del procedimento di prevenzione il Tribunale di Trapani aveva dissequestrato la polizza sottoscril:ta da VI TA/ segno sicuro della lecita provenienza delle somme utilizzate per la stipula;
a prescindere dalla motivazione della Corte di appello (che aveva fatto leva sul ribaltamento della pronuncia in appello), era difficile pretendere che quella illiceità che aveva richiesto due gradi di giudizio per essere accertata, essendo sfuggita allo scrutinio del giudice di primo grado, dovesse essere percepita da CO;
sfuggiva poi alla Corte di appello che la confisca di un bene che avviene "per sproporzione", piuttosto che attestare la provenienza illecita di quel bene, dimostra l'opposto, vale a dire che dello specifico oggetto del provvedimento non si era potuto dimostrare che fosse profitto di reato, essendosi quindi attestati su una illiceità presunta per sproporzione. I difensori osservano che vi era un ulteriore argomento che il Collegio aveva speso per sostenere la condanna per i delitti di riciclaggio di cui ai capi h) e i), che poteva refluire sulla posizione di CO, e cioè che la provenienza del denaro fonte dei bonifici sarebbero le attività delittuose (reati fiscali e truffe) scrutinate a carico di MI NG TA in altro procedimento, facendo leva sul solo criterio aritmetico secondo cui poiché il patrimonio illecito era capiente, ad esso si era sicuramente attinto;
la stessa Corte di appello sii era avveduta che vi erano operazioni di IN e RA IA TA di compravendita titoli, effettuate in epoca prossima e per importi complessivamente corrispondenti alle somme movimentate oggetto di contestazione, il che avrebbe fatto venir meno il presupposto di illiceità della provvista;
la Corte di appello aveva cercato di confrontarsi con tale argomento, sostenendo che non si evinceva quando i titoli in questione erano stati acquisiti e con quale denaro, commettendo un errore logico, in quanto quale che fosse il tempo di acquisto, era certo che fosse antecedente al trasferimento incriminato, come era certo che le somme promanate dal disinvestimento fossero state liquidate proprio sui conti di origine 13 ) dei bonifici incriminati;
inoltre, dato per assodato che l'investimento titoli era antecedente il disinvestimento, il fatto che non si sapesse con quale denaro era stato effettuato non solo scardinava l'ipotesi che i bonifici provenissero da quel disinvestimento, ma radicava un dubbio ragionevole sulla provenienza delle somme che, appunto, non si sapeva da dove provenissero;
poco importava che MI NG TA avesse commesso in precedenza delitti lucrogenetici, fintanto che non fosse possibile affermare che il profitto di quelli avesse costituito la res del delitto di riciclaggio con certezza, ma proprio su questo punto la motivazione della Corte di appello restava affidata a mere clausole di stile. Precisato quindi che sul profilo della illiceità della provvista la sentenza meritava ampia censura, i difensori osservano che la Corte distrettuale aveva poggiato la condanna di CO in dipendenza della mancanza di qualsiasi giustificazione dell'operazione da parte dell'imputato, con ciò affermando che la co-intestazione di un conto corrente implichi che a tutti i titolari siano sempre riferibili tutte le operazioni poste in essere sul conto, in disparte dall'effettivo contributo, anche solo morale, di ciascuno di essi a ciascuna operazione;
a differenza di come sembravano ritenere le sentenze di merito, il dato dell'essere il conto corrente cointestato non comprimeva affatto l'autonomia operativa e di gestione di ciascuno dei titolari;
non era inoltre stato considerato che le somme di denaro pervenute sul conto corrente con il bonifico incriminato -ed ivi rimaste in giacenza per poco tempo- erano state integralmente ed esclusivamente utilizzate dalla cointestataria del conto, VI TA, per accendere la polizza assicurativa oggetto dell'imputazione ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo m). Sulla via della ricerca della prova d& dolo, la Corte di appello aveva richiamato sbrigativamente i motivi di ricorso degli altri imputati, nessuno dei quali condivideva con CO l'inerzia associata all'attività altrui, accostando il ricorrente alle appellanti nella consapevolezza non solo della sussistenza di processi per truffa e reati fiscali, ma persino della serialità di operazioni di distribuzione di denaro susseguitesi nell'aprile 2015, dell'una come delle altre non essendovi in realtà traccia, né la Corte assumendo che il ricorrente ne sapesse davvero qualcosa Analizzando la sentenza di primo grado, i difensori osservano che il Tribunale aveva accomunato la posizione di CO a quelle di AN (unica titolare del conto su cui erano state versate le somme di illecita provenienza) e VI TA (cointestataria; solo loro due avevano sottoscritto, con i proventi ricevuti, le polizze contestate) ed aveva sovrapposto indebitamente la consapevolezza del bonifico con la consapevolezza della illiceità della provvista;
14 aveva ritenuto che IN TA e IA TA AN erano consapevoli della provenienza delle somme dai reati di truffa e frode fiscale commessi da MI NG TA, senza nulla dire di CO;
aveva fatto riferimento al dolo generico delle imputate, senza considerare che l'assenza di azioni di CO avrebbe imposto una maggiore profilazione del suo volere. Quanto al dolo eventuale in capo a CO, premesso che dovendosi indagare la sfera interiore del soggetto, l'indagine sullo stesso si colloca su un piano indiziario, i difensori rilevano che nessuno degli indizi propri del dolo eventuale era stato scrutinato dai giudici di merito. 2.2 I difensori lamentano che la sentenza impugnata aveva sottovalutato la singolarità della posizione di CO con riferimento alla sanzione irrogabile, per cui si sarebbe dovuta infliggere una pena proporzionata alla minima importanza del suo ruolo concorsuale nella esecuzione del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di MI NG TA, VI TA e IA TA AN sono fondati nei limiti di cui oltre;
stante la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il reato di cui al capo j) deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, mentre sono parzialmente infondati i ricorsi proposti nell'interesse di VI TA e IA TA AN e totalmente infondati quelli proposti nell'interesse di IN TA, RA IA TA e IA TA AN. 1.2 Con il primo motivo di ricorso i difensori contestano che, relativamente ai reati di cui ai capi g), h) e i) non sarebbe stata dimostrata la derivazione dagli illeciti dei fondi interessati alle operazioni per riciclaggio e reimpiego: sul punto, la Corte di appello ha osservato (pag.29) che le somme movimentate da MI NG TA erano ulteriori rispetto a quelle reimmesse nel patrimonio sociale e utilizzate per gli scopi sociali ("è logico ritenere la provenienza delittuosa, almeno in parte, di tale denaro dai reati di frode fiscale e di truffa aggravata"), sottolineando in particolare la tempistica delle operazioni ("nel brevissimo arco di tempo di circa dieci giorni"), compiute non appena MI NG TA e le figlie IN e RA IA erano venuti a conoscenza della pendenza del procedimento n. 1706/14 per frode fiscale e truffa aggravata;
la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante il fatto che le somme provenissero dal disinvestimento di titoli, posto che non si evinceva, dalla relazione del consulente tecnico nominato dalla difesa, quando e con quale denaro erano stati acquistati i titoli, così come il non documentato passaggio di denaro dalle società ai conti 15 correnti bancari delle imputate, vista la scarsa attendibilità della contabilità; la Corte territoriale ha anche escluso che "le somme trasferite fossero il provento e/o il profitto deli illeciti perpetrati da TA IN e RA IA" (pag. 31), con ciò confutando il secondo motivo di ricorso;
irrilevante è poi il fatto che MI NG TA era stato assolto dai reati di appropriazione indebita in quanto si era escluso che il denaro fosse stato destinato a finalità eccentriche rispetto alle attività societarie, visto che non sono tali reati presupposto dei reati contestati alle imputate. Su tutti tali aspetti è opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600);rn la sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative dei fatti proposti con il primo motivo di ricorso (analogo ragionamento vale per i motivi successivi), confutando punto per punto quanto era stato dedotto con i motivi di appello e riproposto con il ricorso per cassazione. 1.2 Quanto alla natura delle polizze assicurative, Come precisato in motivazione da Sez.2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, "lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l'inserimento della fattispecie punita e prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è quello di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l'autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione della norma, prevedendo le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d'altro canto, risulta anche confermata dalla 16 previsione del quarto comma secondo il quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all'esclusivo godimento personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l'autore del reato presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria... .Qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni "statici", come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulteriore e successivo trasferimento, impiego e reimmissione nel circuito economico, evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massimata;
Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magrì, non massimata). La polizza assicurativa è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello prodotto finanziario (pagg. 31 e 32), definito dall'art. 1 lett. u) T.U.F. come "strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", posto che a fronte della polizza acquistata con il denaro oggetto di reato viene riconosciuto un utile sul capitale versato. 1.3 Relativamente alla finalità dissimulatoria della condotta, si deve rilevare che "in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva" (Sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407); deve quindi e essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità dec:ettiva; una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter cod.pen. a qualsiasi fatto accertato. 17 r • \I\ kA•5\^-1\:' 1.4 Quanto, in particolare, agli assegni circolari, la Corte di appello ha ritenuto che il semplice trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro sia condotta idonea ad integrare il reato di riciclaggio e che comunque il movimento di denaro tramite assegni circolari si inseriva in un articolato sistema di trasferimenti (pag.34); a tale proposito, si deve ribadire che integra il delitto in esame la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01) e che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevano anche operazioni che non siano volte ad impedire in maniera definitiva l'accertamento della provenienza del danaro, essendo sufficiente che lo rendano difficile in quanto l'accertamento o l'astratta individuabillità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 - 01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione con conseguente irricevibilità delle censure proposte. Inoltre, anche la completa tracciabilità dei flussi finanziari attraverso cui si è articolata l'attività di riciclaggio non esclude la sussistenza del delitto poiché nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, la natura fungibile del bene realizza una sostituzione rilevante ai fini del delitto di riciclaggio in quanto, con l'avvenuto deposito„ il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem;
tale è anche il caso in cui il denaro venga convertito in assegni circolari, visto che con l'incorporazione del denaro nel titolo, quando quel titolo verrà nuovamente monetizzato si avrà una "ripulitura" del denaro, che non sarà lo stesso che è stato consegnato 1.5 Quanto ai bonifici bancari ed al dolo, relativamente alle posizioni di IN TA, IA TA AN, VI TA e ER CO questa Corte ha precisato in fattispecie analoga che integra il delitl:o di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01; n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02); la Corte di appello ha messo in luce, attraverso una ricostruzione di insieme che ha tenuto conto di vari elementi dimostrativi, la piena consapevolezza dei ricorrenti che il denaro transitato sul loro conto corrente fosse di provenienza illecita, considerati i rilevanti importi delle somme 18 (cR e i rapporti familiari con MI NG TA, per cui gli imputati non potevano essere omologati alla stregua di ogni altro soggetto che avesse avuto a che fare con lo stesso;
si deve infine rilevare che l'elemento psicologico può atteggiarsi anche in forma di dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457). 1.6 Relativamente ai reati di cui ai capi I) e m) dell'imputazione, ascritti a IA TA AN e VI TA, la Corte di appello ha risposto alle censure mosse in appello, evidenziando come le imputate, una volta ricevute sui loro correnti le somme oggetto di reato, e quindi commesso il reato di riciclaggio, le avevano reimmesse nel circuito economico-finanziario con la sottoscrizione delle polizze assicurative, compiendo quindi un ulteriore reato di autoriciclaggio, e senza quindi che si potesse configurare un assorbimento delle condotte dei reati contestati nei capi I) e m) in quelle di cui ai reati contestati ai capi g), h) e i). La conclusione cui è giunta la Corte di appello è però errata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856). La forma libera del reato di riciclaggio, nei termini ora evidenziati, implica che quell'effetto di oscuramento possa essere astrattamente realizzato con atti anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità dall'obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto. Non è essenziale, inoltre, che l'agente individui e preveda fin dall'inizio del proprio progetto delittuoso i singoli atti che andrà a compiere per perseguire la finalità di occultamento, ben potendo accadere che i singoli atti siano individuati nel corso della sua attuazione, in base alle eventuali sopravvenienze ovvero in base allo sviluppo concreto degli eventi che rendono preferibile un atto piuttosto che un altro, che possono rendere più efficace l'azione nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l'acquisizione del provento del delitto. 19 Pertanto, poiché dai capi di imputazione risulta che le somme relative al reato di cui al capo h) (C 1.000.000,00 trasferite da IN TA a IA TA AN sul conto corrente n. 06882570336626 acceso presso Banca Nuova) sono le stesse con le quali è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui al capo I), e che le somme relative al reato di cui al capo i) (C 700.000,00 trasferite da RA IA TA a VI TA sui conti correnti n. 1579473 e 1579477 accesi presso Banca Mediolanum) sono le stesse con le quali è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui al capo m), appare chiaro che le operazioni di cui ai capi I) e m) sono state effettuate per proseguire le finalità di occultamento e non costituiscono quindi reati a sé stanti, costituendo invece un post factum non punibile, intendendosi con tale termine una condotta successiva, il cui disvalore sociale e penale è già posto all'interno di una condotta precedente che definisce il reato;
deve quindi essere dichiarato l'assorbimento dei reati di cui ai capi I) e m) rispettivamente in quelli di cui ai capi h) e i), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione delle relative pene. 1.7 Quanto al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo j) stante la non manifesta infondatezza dei motivi proposti, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, commesso nell'aprile 2015, estinto per intervenuta prescrizione;
in presenza delle parti civili, tuttavia, questa Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena". Tuttavia, la natura del vizio in questa sede rilevato (difetto motivazionale in ordine a un elemento costitutivo del reato), nei termini in cui verrà di seguito illustrato, impone una sintetica trattazione degli altri motivi di ricorso, rimanendo evidentemente assorbiti quelli in tema di pena. L'art. 512-bis cod. pen. la cui rubrica recita «Trasferimento fraudolento di valori» punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen."; secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il delitto de quo è un reato a forma libera, la cui caratteristica è la consapevole determinazione di una situazione di 20 S C\ difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata però da una specifica finalizzazione;
il reato è a dolo specifico in quanto la condotta deve essere realizzata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (per ciò che riguarda il caso in esame). Per integrare il reato è quindi necessario che la condotta sia idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa sulle misure di prevenzione ed alla possibilità della sua applicazione: al giudice che ne affermi la sussistenza compete indicare gli elementi di fatto dimostrativi della capacità elusiva dell'operazione; il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che d relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. Si tratta, infatti, di una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto Ciò premesso, la Corte di appello ha ritenuto infondata La tesi secondo cui TA non poteva non immaginare di poter essere sottoposto a misura di prevenzione, evidenziando la capacità a delinquere dell'imputato, il complesso sistema fraudolento ai danni dello Stato per importi molto elevati e l'impiego da parte sua di notevoli risorse, oltre al fatto che, seppure qualche anno dopo la commissione dei reati di cui al presente procedimento, TA ha subìto una confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione (pag.21); il motivo di ricorso sul punto non è però manifestamente infondato, visto che la Corte di appello non ha operato alcun riferimento a procedimenti penali diversi da quello in esame che avrebbero potuto far presumere al ricorrente di poter essere destinatario di una misura di prevenzione. Quanto alla posizione di VI TA, si deve rilevare che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di 21 q/4z prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (vedi Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Raimondo, Rv. 259822); si deve inoltre ribadire che "in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole" (Sez.2, 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796); la Corte di appello ha evidenziato che VI TA doveva avere ben presente il fine elusivo delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale posto in essere dal padre (si veda la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 37 della sentenza impugnata) Stante la non manifesta infondatezza dei motivi proposti, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo j), per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione ed annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, stante la presenza delle parti civili;
il rinvio deve essere disposto al giudice penale e non al giudice civile, in quanto è vero che le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, ma nel caso in esame non viene meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), posto che l'annullamento viene disposto, come si dirà oltre, anche per quanto riguarda la disposta confisca, questione che deve essere risolta dal giudice penale;
pertanto, si ritiene che il rinvio debba essere disposto in toto al giudice penale, non essendo possibile rinviare alcune questioni al giudice civile ed altre al giudice penale, dovendo invece preferirsi la soluzione più logica che sia un solo giudice ad occuparsi delle questioni in sede di rinvio. 22 1.8 Relativamente al trattamento sanziionatorio, si deve ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013; la Corte di appello non ha tenuto conto soltanto dei precedenti penali a carico di IN TA e RA IA TA, ma anche la gravità delle condotte, con particolare riferimento agli importi rilevanti delle operazioni compiute;
deve quindi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , AY e altri Rv. 258410). 1.9 Fondato è il motivo relativamente alla confisca disposta nei confronti di MI NG TA, IA TA AN e VI TA. Per quanto riguarda il primo, l'annullamento senza rinvio del reato ascritto per intervenuta prescrizione, comporta che non possa essere mantenuta la confisca, che si basava sulla condanna per quel reato;
si deve comunque rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8052 del 2024, ric. Rizzo, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il divieto previsto dall'art. 240- bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n.33451/2014, ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017" Pertanto, poiché la confisca si riferisce a beni acquisiti in forza di condotte volte all'evasione fiscale, poste a base del reato sub j) -risalenti al marzo- aprile 2015, in applicazione del suddetto principio di diritto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se, in ragione del principio di diritto affermato con riferimento ai beni acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite "Repaci" ed il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, 23 sussistessero i presupposti per procedere alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod pen. Per quanto riguarda le confische disposte nei confronti di IA TA AN e VI TA, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi I) e m) comporta che debbano essere revocate le confische relative ai suddetti reati, e rideterminato l'importo delle confische relativamente ai residui reati per i quali è stata riportata condannai Trattandosi di valutazione di merito preclusa a questa Corte, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo sul punto. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER CO è infondato. 2.1 Richiamato il principio affermato da Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01 secondo cui il mettere a disposizione un c:onto corrente per il deposito di denaro proveniente da reato integra il reato di riciclaggio, la Corte di appello ha evidenziato, oltre all'elemento oggettivo del reato, lo stretto rapporto di parentela di CO con MI NG TA, dorninus delle società riconducibili al gruppo familiare, di cui faceva parte il ricorrente, marito di VI TA, per cui aveva un interesse alle vicende economiche e giudiziarie della famiglia, i cui componenti avevano posto in essere una molteplicità di operazioni di trasferimento di somme di denaro per rilevanti importi (pag.43); quanto alla restituzione da parte del Tribunale di Trapani del denaro confluito sulla polizza sottoscritta da VI Lícata, cointestataria del conto, la Corte di appello ha sottolineato, oltre al fatto che il decreto è !:;tato riformato dalla Corte di appello, che la revoca parziale del sequestro era stata disposta non per mancanza dei presupposto della misura ablativa (pag.41); anche in questo caso, il primo motivo di ricorso si traduce in una valutazione alternativa delle prove esaminate dal giudice di merito, oltretutto in una ipotesi di cd. "doppia conforme", che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, per cui il ricorso è ammissibile sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti;
24 1 (eR tale non è il caso in esame, in cui il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado;
anche in tal caso il motivo di ricorso pretende di fornire una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. 2.2 Quanto al motivo sulla dosimetria della pena, lo stesso è inammissibile per non essere stato proposto in appello;
sul punto, si deve ribadire che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
i ricorrenti IA TA AN, VI TA, IN TA, RA IA TA e ER AR devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili in virtù del principio della soccombenza, liquidate come da richiesta delle stesse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA MI NG senza rinvio per essere il reato ascritto al capo j) estinto per prescri2:ione e con rinvio, limitatamente agli effetti civili, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 25 yv\._ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA VI, quanto al reato di cui al capo j) per essere lo stesso estinto per prescrizione e, dichiarato assorbito il reato di cui al capo m) in quello di cui al capo i), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, elimina le pene inflitte per i capi j) e m) di mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NA IA TA, limitatamente al trattamento sanzionatorio e, dichiarato assorbito il reato di cui al capo I) in quello di cui al capo h)), per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro mille di multa. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA MI NG, AN IA TA e TA VI limitatamente alle confische disposte in relazione ai capi j), I) ed m) e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di AN IA TA e TA VI. Rigetta i ricorsi di TA RA IA, TA IN e CO ER, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, AN IA TA, TA VI, TA RA IA, TA IN e CO ER alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromilaquattrocentoventirtè, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di IC GE LE, ABRIGNIANI MA IT, IC AR MA, IC EN e IC IL limitatamente ai motivi n. 7, 9, 10 e 11 e l'accoglimento del ricorso di AR OB limitatamente al motivo n.2 e conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, Udito il difensore delle parti civili FI ROOF GAR.DEN s.r.I., FI RICEVIMENTI s.r.l. e RUBI s.r.I.,Avv. ROCCO CHINNICI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese di cui c:hiede la liquidazione;
uditi i difensori di IC GE LE e IC AR MA, Avv. SALVATORE PINO, di IC IL, Avv. MATIAS MANCO, di IC GE LE, AB MA IT, IC AR MA, IC EN, IC IL, Avv. FILIPPO DINACCI, di AR OB, Avv. GIUSEPPE BELCASTRO (anche in sostituzione dell'Avv. STEFANO PELLEGRINO), i quali si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 12636 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato MI NG TA responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 12- quinquies D.L. n. 306/1992 (capo j), IA TA AN responsabile dei reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3, capo h) e art. 648-ter.1 cod. pen. (capo I); IN TA responsabile dei reati di cui agli artt.648-ter.
1. cod. pen. (capo g) e 648-bis cod. pen. (capo h, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); RA IA TA del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo i, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); VI TA responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., limitatamente alle condotte relative alla ricezione dei bonifici bancari, in esse assorbite quelle contestate al capo j) (capo i) e 12-quinquies D.L. n. 306/92 in relazione alla condotta di ricezione del bonifico di euro 600..000,00 in suo favore effettuato da MI NG TA (capo j), e 648-ter cod. pen.(capo m); ER CO responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo i, in esso assorbita la fattispecie di cui al capo 3); avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di MI NG TA, IA TA AN, RA IA TA, IN TA e VI TA. 1.1 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 27 comma 2 Cost., 648- bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comnnal e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1) lett. b) e e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e vizio motivazionale, affermato la responsabilità di IN TA, IA TA AN, RA IA TA e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), h) e i) dell'imputazione, ritenendo accertata la provenienza delittuosa del denaro oggetto di trasferimento/reimpiego: la stessa sentenza impugnata affermava che non potevano essere identificate come reato presupposto le fattispecie di appropriazione indebita ascritte a MI TA, riconosciute insussistenti, sposando la tesi che reati presupposto delle condotte contestate ai capi g), h) e i) fossero le fattispecie di frode fiscale e truffa ascritte a MI NG TA nel procedimento n. 1706/14 r.g.n.r., sul rilievo che per queste TA era già stato giudicato e condannato;
nulla però si diceva in ordine alla derivazione da tali illeciti dei fondi interessati alle operazioni per riciclaggio e reimpiego che erano allocati sul conto corrente personale di IN TA (capi g e h) e sul conto corrente personale di RA IA TA;
si sarebbe dovuto dimostrare che le somme di denaro presenti sui conti correnti trovavano 2 la loro fonte negli illeciti fiscali e ci si sarebbe dovuti misurare con il dato che i proventi/profitti dei reati di frode fiscale e truffa erano riferibili ad entità prettamente giuridiche quali la Roof Garden s.r.1, la Delfino Ricevimenti s.r.I., la Delfino s.r.l. e la Rubi s.r.I., con onere dimostrativo dell'esistenza di una qualche forma di collegamento finanziario tra i conti correnti e le consistenze economiche societarie. Era errata l'affermazione -proseguono i difensori- secondo cui era irrilevante che non fossero stati documentati 1 passaggi di denaro dalle società ai conti correnti in quanto le somme non erano documentate tramite l'annotazione nella contabilità che, comunque, era scarsamente attendibile: le fattispecie ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 avevano trovato consumazione proprio con la registrazione in contabilità bilancio e con l'utilizzo nella dichiarazione dei redditi e, quanto alle truffe, i fondi erogati dagli enti pubblici erano stati contabilmente registrati;
si trattava, del resto, di illeciti penali la cui commissione (in ambito societario) postulava per definizione una rappresentazione contabile e bilancistica dei proventi scaturitine;
i difensori aggiungono che l'essere le somme sui conti correnti delle sorelle TA di entità monetaria inferiore rispetto ai proventi delle frodi fiscali/truffe non contribuiva ad esprimere alcuna dimostrazione della loro derivazione da tali illeciti. I difensori rilevano che, posto che pacificamente una parte dei lavori per le edificazioni alberghiere era stata finanziata con le erogazioni pubbliche e che le società avevano effettuato una parte dei lavori sostenendone il costo in nero (giovandosi anche del risparmio fiscale conseguito alla deduzione come costi delle fatture per operazioni inesistenti), era logico ritenere che i proventi delle truffe e frodi fiscali fossero stati impiegati dalle medesime società, che ne erano del resto ex se esclusive beneficiarie, per le realizzazioni alberghiere;
pertanto tali proventi non potevano corrispondere agli importi che avevano alimentato i conti correnti personali di IN e RA IA TA, a meno di ipotizzare una forma di clonazione del medesimo denaro;
ove poi si volesse ritenere che i proventi dei reati di frode fiscale e di truffa sarebbero confluiti sui conti correnti di IN e RA IA TA, si sarebbe dovuto concludere che le stesse si fossero rese responsabili di appropriazione indebita dei fondi societari, e quindi non avrebbero potuto rispondere dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. in forza della clausola di sussidiarietà; ulteriore contraddittorietà della sentenza risultava dal fatto che MI NG TA era stato assolto dai reati di appropriazione indebita in quanto si era escluso che il denaro fosse stato destinato a finalità eccentriche rispetto alle attività societarie, ma si era poi 3 affermata la confluenza del denaro aziendale a beneficio delle disponibilità bancarie delle sorelle TA, che recava con sé a monte come inevitabile corollario proprio una ipotesi di appropriazione indebita. I difensori osservano come la pronuncia della Corte di appello aveva confuso l'ambito di possibile espansione -ai danni delle persone fisiche rappresentanti della società, quali erano le sorelle TA- di un sequestro finalizzato alla confisca da illeciti tributari, con l'origine delittuosa dei fondi suscettibili di essere comunque nel predetto modo attinti da cautela reale;
si era fatta derivare la prova di un requisito materiale della fattispecie da valutazioni circa le finalità perseguite dalle imputate;
la sentenza impugnata aveva inoltre affermato che la documentazione bancaria prodotta dalla difesa dava atto che gli importi generativi delle operazioni di cui ai capi g) h) ed i) erano derivati dal disinvestimento di precedenti titoli riferibili alle imputate, ma aveva ritenuto non decisiva tale circostanza in quanto non era stata documentata la genesi delle provviste situate all'origine degli investimenti, senza considerare che la possidenze della famiglia TA si erano sviluppate in forza di una fiorente attività turistico/recettiva parecchio tempo addietro rispetto agli illeciti individuati come presupposto dalla Corte territoriale. 1.2 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.110, 648-bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA e RA IA TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), h) e i) dell'imputazione, escludendo i presupposti di operatività della clausola di residualità prevista dalle suddette fattispecie incriminatrici, clausola che era stata esclusa in quanto le imputate, nell'ambito del procedimento n. 1706/14 n.r., erano state condannate per violazioni diverse da quella ritenute reato presupposto nel presente procedimento: non vi era dubbio che le imputazioni di cui ai capi g), h) ed i) erano state congegnate dal Pubblico ministero con indicazione, quali reati- presupposto, delle sole violazioni di cui al proc. n. 1706/14 che non vedevano una partecipazione di IN e RA IA TA, ma l'aspetto su cui si era focalizzato l'atto di appello ineriva la non attribuibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei fondi di conto corrente ai reati disgiunti da una responsabilità delle predette, piuttosto che ai reati per i quali erano state imputate e giudicate responsabili;
sul punto, la Corte di appello si era limitata a recepire l'ipotesi accusatoria senza alcun confronto con l'atto di appello. S, 4 1.3 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., nonché degli artt. 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi g), I) e m) dell'imputazione sul presupposto che la sottoscrizione di polizze assicurative a se stesse intestate integrasse una attività finanziaria con effetti dissimulatori, posto che la comminatoria prevista tanto dall'art. 648-bis cod. pen. quanto dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è giustificabile a condizione che la condotta del soggetto agente venga a riflettersi su un'attività diretta a creare beni o servizi ovvero di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato dei consumi, requisiti ontologicamente estranei alla sottoscrizione di un contratto assicurativo avente come finalità quella di costituire una allocazione a garanzia di tipo personale. Quanto all'efficacia dissimulatoria che deve connotare la condotta sanzionata dagli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 648-ter cod. pen., la sentenza impugnata sembrava confondere le difficoltà riscontrate dalla polizia giudiziaria nel ricostruire il complesso delle operazioni finanziarie poste in essere da MI NG TA con l'assoluta semplicità per cui si era invece contraddistinta l'attività di compensazione ed elaborazione dei vari dati documentali attinenti alle tre polizze assicurative: si era obliterata la testimonianza del maresciallo Missuto, che aveva riferito che il competente Ufficio Informazioni Finanziarie aveva immediatamente informato la Banca d'Italia della avvenuta sottoscrizione delle citate polizze assicurative e che a sua volta la Banca d'Italia aveva provveduto, altrettanto celermente, a notiziare la Guardia di Finanza di tale circostanza. 1.4 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN, RA IA TA e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi h) e i) dell'imputazione sul presupposto che la disposizione di bonifici bancari e/o l'emissione di assegni circolari rappresentassero condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni;
nell'atto di appello si era evidenziato che tutti i bonifici in contestazione rispondevano a movimenti che avevano avuto integrale tracciabilità ed erano intervenuti esclusivamente nei monitorati circuiti del 5 sistema interbancario;
sul punto, la motivazione della Corte di appello era meramente apparente. Ancora più censurabile era la parte di sentenza dedicata alla emissione di assegni circolari da parte di IN e RA IA TA: il giudicante aveva ravvisato la finalità dissimulatoria della condotta rilevando che la semplice emissione avrebbe determinato un trasferimento del denaro da un conto corrente ad un altro, idoneo ad ostacolare la provenienza dello stesso, malgrado gli assegni non fossero mai stati negoziati né posti all'incasso, con evidente contraddittorietà della motivazione;
né si poteva obiettare che alla semplice emissione di un assegno circolare debba necessariamente corrispondere anche il trasferimento degli importi economici in esso indicati, essendo pacifico che si determina la realizzazione di "sostituzione" o trasferimento" soltanto laddove l'assegno circolare sia negoziato o portato all'incasso, mentre laddove, come nel caso in esame, gli assegni circolari non siano mai usciti dalla disponibilità esclusiva del titolare del rapporto bancario di addebito resta esclusa la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis cod. pen. 1.5 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.110 e 648-bis cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IN TA, IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi h) e i) dell'imputazione sul presupposto che le medesime avrebbero prestato un contributo causale alla consapevole realizzazione degli illeciti;
si era infatti valorlizzato il solo fatto che le imputate erano state destinatarie di alcuni bonifici bancari materialmente disposti da IN e RA IA TA, senza considerare che il bonifico costituisce un'operazione la cui esecuzione ed il cui buon fine avvengono automaticamente all'interno dei circuiti interbancari dietro mero ordine del disponente e senza la necessità di alcun previo assenso né di alcuna previa notizia del beneficiario, e che l'eventuale conoscenza in capo all'agente dell'intervenuta affluenza di soldi sul suo conto costituisce una condotta successiva, come tale post factum rispetto al fatto-reato già perfezionatosi;
non vi era stato, pertanto, né un contributo materiale, né morale alla realizzazione del reato. Errata era la motivazione della Corte anche nella parte riservata al c.d. "dolo di concorso": tanto il rapporto di parentela con MI NG TA quanto le successive operazioni di reimpiego della provvista economica contestate ai capi I) e m) dell'imputazione costituivano fatti che nulla 6 S (in kr .‘3N-V\,. aggiungevano rispetto alla configurabilità dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'ipotesi di riciclaggio in esame;
nell'atto di appello erano stati segnalati gli elementi che dimostravano che le imputate erano del tutto ignare della provenienza delittuosa dei denari loro trasferiti tramite bonifici bancari. 1.6 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-ter 1.cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) dell'imputazione, nonostante i beni oggetto di "impiego" non avessero provenienza delittuosa;
il motivo di ricorso si poneva quale consecutio logica delle argomentazioni condensate nei precedenti motivi. 1.7 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.81 comma 2, 648- ter.lcod. pen., 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di IA TA AN e VI TA per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) dell'imputazione malgrado gli stessi dovessero ritenersi assorbiti nei reati di cui ai capi g), h) ed i): erroneamente era stato ritenuto che la sottoscrizione di due polizze assicurative tramite l'utilizzo della provvista proveniente dalle originarie operazioni di riciclaggio costituisse non già una forma di manifestazione prolungata del medesimo fatto-reato (riciclaggio), ma una condotta a sé stante. 1.8 I difensori eccepiscono la violazione degli artt.42, 43 e 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. per.), 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio di motivazione, affermato la responsabilità penale di MI NG TA e VI TA per il reato loro ascritto al capo j) dell'imputazione, ritenendo per entrambi l'elemento psicologico: nell'atto di appello si era rilevato che si erano confuse la consapevolezza dele vicende penali che coinvolgevano MI NG TA e le sue figlie RA IA e IN e la sussistenza di una condizione soggettiva di fondato timore dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi invece di ambiti concettualmente distinti, il secondo dei quali, in assenza di ulteriori specifici indici dimostrativi, non poteva automaticamente intendersi dipendente dal primo;
veniva ad assumere rilevante significato il fatto 7 • " che le operazioni di addebito erano avvenute tra la notizia della sottoposizione al procedimento penale n. 1706/14 r.g.n.r., in qualità di indagati, di MI NG TA e delle figlie IN e RA IA TA e la collocazione in data 20 aprile 2015 (proprio in concomitanza con l'ultima operazione cristallizzata al capo j) dell'interrogatorio di MI NG TA, nell'ambito del quale egli rendeva confessione con particolare riferimento al contestati reati tributari: tale collocazione temporale rendeva evidente come le operazioni finanziarie dipanatesi tra il 27 marzo ed il 20 aprile 2015 non potessero logicamente che avere come loro proiezione finalistica quella di scansare gli effetti tipici ed immanenti di un sequestro penale (poi effettivamente disposto), mentre nessun frammento di possibili iniziative applicative di misure di prevenzione patrimoniale era all'orizzonte (l'apertura del procedimento di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011 risaliva ad un'epoca largamente successiva); inoltre, tutte le operazioni elencate al capo j avevano avuto la caratteristica: :L) di "addebitare" i conti correnti personali di MI NG TA, RA IA TA e IN TA, uniche persone a ricoprire cariche sociali e che quindi potevano temere di essere destinatarie di provvedimenti di sequestro;
2) di "accreditare" (con trasferimenti via bonifico ovvero intestazione di assegni, peraltro mai negoziati) dei familiari (IA TA AN, IA PI Li Mandri, VI TA, ER Cordeto), non implicati nei reati fiscali o nelle truffe e quindi nella posizione di non poter temere misure di carattere ablatorio. I difensori rilevano che la Corte di appello non aveva operato alcuna differenziazione tra la materia dell'ablazione preventiva/penale di cui all'art. 321 cod. proc. pen. e quella dell'ablazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n.159/2011, pur essendo solo le attribuzioni fittizie soggettivamente funzionali all'elusione sanzionabili sotto la rubrica del reato addebitato al capo j); degno di nota era il fatto che era stata la stessa sentenza impugnata ad ammettere l'eventualità che TA avesse agito al fine di evitare le conseguenze di un sequestro preventivo per equivalente, postulando quindi l'ipotesi di una compresenza tra diversi scopi, impostazione che non poteva supplire alla necessità del raggiungimento di una "prova certa" del reato. I difensori osservano inoltre che la Corte di appello non aveva verificato la direzione dei movimenti e gli effetti economici da questi prodotti: tutte le operazioni avevano prodotto l'effetto di determinare un "travaso economico" dai soggetti aventi come tratto qualificante comune quello di essere coinvolti nel proc. pen. n. 1706/2014 ai familiari, che in quel procedimento non erano indagati: non si vedeva come si potesse abbinare all'intento di salvaguardia del 8 (nz proprio patrimonio un concorrente intento elu:sivo delle misure prevenzionali, che non avrebbe avuto alcuna dimensione di compatibilità finalistica con le intestazioni per come messe in atto;
a voler ipotizzare la sussistenza di un dolo elusivo ex art. 512-bis cod. pen., non si comprendeva perché non fossero stati inclusi nelle movimentazioni distrattive "in uscita" anche gli altri familiari, ugualmente passibili di essere colpiti da :sequestro/confisca di prevenzione quantomeno ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 159/2011 Si osserva ancora che la Corte di appello aveva dato rilievo ad operazioni che non rientravano neppure tra quelle -pur meticolosamente-contestate al capo j), per cui si trattava di fatti che lo stesso titolare dell'azione penale non aveva inteso considerare come elusivi ex art. 512-bis cod. pen. o che chiamavano in causa soggetti diversi da quelli condannati per il reato qui in commento (cfr. polizza AN) o si situavano successivamente al limite contestativo del capo j) (polizza TA); il punto focale era che le suddette operazioni non avevano modificato la situazione di titolarità/intestazione soggettiva in capo a IA TA AN e VI TA, essendosi semmai tradotte, sotto il profilo puramente oggettivo, in una commutazione del titolo finanziario di allocazione delle somme;
non si comprendeva come potesse farsi derivare il dolo specifico da operazioni che non sovvertivano da nessun punto di vista i fattori di intestazione personale rispetto al dato di partenza (disponibilità di conto corrente, sempre riferibili alla AN e a VI TA), quando l'elusione repressa dalla norma incriminatrice era -proprio all'opposto- basata sulla attribuzione fittizia nomine alieno;
se qualcuno avesse mai temuto l'avvento di una misura patrimoniale, tutto si sarebbe fatto meno che compiere esclusivamente operazioni che lasciavano residuare intatta la titolarità in capo agli stretti familiari (moglie e figlie) di TA. I difensori lamentano che la piattaforma prevenzionale a carico di TA era stata ricavata sulla base di una fenomenologia ancorata ad illeciti penali tributari e di truffa, con la valorizzazione persino di contravvenzioni edilizie e violazione delle norme sulla conservazione degli alimenti, non considerando che vi era tutt'altro che automatismo tra il riscontro di una seppure ingente evasione fiscale e l'apertura di un filone prevenzionale. Quanto alla posizione di VI TA, per poter sostenere una responsabilità concorsuale della predetta, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa l'estensibilità dello specifico dolo elusivo previsto dalla fattispecie;
non era stato spiegato sulla scorta di quale elemento indiziario una ragazza di soli 22 anni, a nessun titolo implicata nel procedimento penale n.1706/14 r.g.n.r. 9 e neppure nelle aziende lambite dagli illeciti contestati, potesse conoscere di una materia prevenzionale;
tale cruciale aspetto era stato eluso nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si era valorizzato solo il dato dell'attribuzione economica, insufficiente ai fini della prova del dolo ex art. 512-bis cod. pen.; neppure era stato spiegato perché dovesse ritenersi provato che VI TA fosse a conoscenza dell'indagine penale pendente e della effettuazione del bonifico;
la sentenza impugnata era tornata ad invocare il dato della successiva sottoscrizione di una polizza assicurativa, dando risalto ad un fattore che era estraneo al perimetro del capo j) dell'imputazione ed era esterno allo stesso illecito ipotizzato. 1.9 I difensori lamentano violazione degli artt. 27 comma 3 Cost., 132 e 133 cod. pen., 125, 192, 533 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, previa violazione di legge e vizio motivazionale, irrogato agli imputati un trattamento sanzionatorio eccessivo ed ingiustificato;
quanto alla posizione di MI NG TA violazione di legge penale ex art. 606 comma 1) lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione di una continuazione ex art. 81 cpv. sull'addebito di cui al capo j): l'impostazione della sentenza, che muoveva dal presupposto dell'esistenza di un autonomo reato in riferimento a ciascuna operazione, risultava violativa di legge visto che, come precisato da questa Corte, il reato si atteggia alla stregua di una fattispecie a condotta plurima o frazionata. Con riferimento a MI NG TA, IN TA e RA IA TA, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ai prec:edenti penali degli stessi, che si riferivano però a dichiarazioni di responsabilità intervenute (già in primo grado) successivamente ai fatti di cui al presente procedimento, sicchè non poteva logicamente trarsene quel negativo giudizio prognostico che conseguirebbe ad una refrattarietà dell'interessato all'ammonimento special- preventivo derivante da precedente condanna;
con riferimento a IN TA, RA IA TA, VI TA e IA TA AN, inoltre, la sentenza aveva dato atto delle loro condizioni soggettive, che avrebbero potuto dar luogo ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, affermando però che tali aspetti sarebbero stati già considerati ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
andava però rilevato che in primo grado tali attenuanti erano state concesse sul rilievo della natura collaterale e non "registica" delle attività illecite contestate alle predette, senza alcuna ricomprensione nel giudizio di meritevolezza degli elementi inerenti alla giovanissima età delle sorelle TA ) 10 all'epoca dei fatti, alla condizione di incensuratezza di tutte le imputate ed all'assenza di indici di allarme sociale;
i difensori lamentano che a MI NG TA era stata inflitta una pena di molto superiore al minimo edittale, con motivazione stereotipata e di stile, e senza tener conto di tutti gli elementi evidenziati nell'atto di appello che militavano per una più moderata posologia sanzionatoria. 1.10 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 648-quater cod. pen., nonché 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e incorrendo nel vizio di carenza assoluta di motivazione, confermato la confisca anche per equivalente di euro 1.900.000,00 nei confronti di IA TA AN e di euro 700.000,00 nei confronti di VI TA, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi I) e m) di imputazione: in sede di appello, la difesa aveva lamentato che in materia di autoriciclaggio, il prodotto, profitto o il prezzo del reato ex art. 648-ter.1 cod. pen. suscettibili di confisca non possono coincidere con il denaro, i beni, o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, dovendosi verificare l'eventuale esistenza dei profitti ulteriori rispetto alle somme già interessate da riciclaggio e relativa confisca derivanti dalle contestate operazioni autoriciclatorie (accensione delle polizze); sul punto, nessuna motivazione vi era stata nella sentenza impugnata. 1.11 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 240-bis.e 512-bis cod. pen., art.11 delle Preleggi, nonché 125, 192, 533 comma 1 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, con violazione di legge e vizio motivazionale, confermato la confisca -anche per equivalente- della somma (rideterminata) di euro 2.280.000,00 ex art. 240-bis cod. peri. nei confronti di MI NG TA in riferimento all'addebito di cui al capo j): pur risalendo le condotte ascritte all'imputato per il suddetto capo al 2015, e quindi ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n.161/2017, la sentenza impugnata aveva ritenuto di convalidare l'integrale e vigente statuto applicativo di una confisca "estesa" ex art. 240-bis cod. pen. aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la non giustificabilità della legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale opererebbe anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge;
la difesa riteneva invece che meritino condivisione i differenti indirizzi protesi ad affermare l'inapplicabilità del 11 richiamato divieto probatorio in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti alla disposizione legislativa. 1.12 I difensori depositavano memoria con motivo nuovo relativo alla illegalità della pena irrogata al TA in relazione all'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. su quanto in addebito al capo j) d'imputazione, ribadendo la necessità di sussumere il fatto ex art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 che sia realizzato con più atti di attribuzione nel modello di un unico reato a consumazione prolungata;
rammentano che sotto la rubrica dell'art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992, l'imputato MI TA era stato ritenuto penalmente responsabile per l'effettuazione delle operazioni bancarie enunciate alla prima parte del capo j) d'imputazione (emissione di assegni circolari e bonifici in favore di prossimi congiunti), tutte (senza alcuna esclusione) intervenute in addebito al medesimo suo conto corrente n. 06882570336639 acceso presso Banca Nuova e utilizzando progressivamente le stesse risorse ivi ab origine globalmente giacenti;
tutte poste in essere in modo concatenato e nell'arco di un particolarmente ristretto lasso temporale;
e tutte - secondo la stessa prospettiva d'accusa, validata nei gradi di merito - aventi l'elemento "tipizzante" di una ritenuta attitudine a determinare una elusione della temuta apprensione prevenzionale, con altrui intestazione delle giacenze di conto corrente. 2. Propongono ricorso i difensori di ER CO. 2.1 I difensori eccepiscono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordina alla sussistenza del delitto di riciclaggio, rilevando che la sentenza impugnata aveva risolto in maniera del tutto insoddisfacente i dubbi posti dall'atto di gravame sulla integrazione tanto del profilo soggettivo che di quello oggettivo del delitto contestato: la condotta contestata a CO era sostanzialmente omissiva (avere ricevuto su un conto corrente cointestato con VI TA la somma di euro 350.000,00 che si assumeva di provenienza illecita) e le sentenze dei giudici di merito avevano operato richiami sbrigativi e recettizi;
CO subiva gli effetti di una sorta di vischiosità familiare delle vicende narrate nel processo, per cui si era assegnato senso probatorio unicamente alle relazioni parentali;
nessuna fonte probatoria aveva consegnato la conoscenza di un qualche agire positivo di CO, che avrebbe avuto, secondo lo stesso capo di imputazione, una mera tolleranza consapevole, per cui le difesa aveva osservato che si poteva revocare in dubbio tanto che CO avesse davvero consentito l'uso del conto corrente quanto che avesse avuto consapevolezza della illiceità della provvista e delle somme;
il fatto che i giudici L A" • 12 di merito fossero ricorsi alla categoria del dolo eventuale segnalava che non vi fosse traccia dell'elemento soggettivo nella forma diretta, con argomenti che indulgevano ad una ricostruzione troppo sbngativamente poggiata sul modo di decidere altre posizioni. In primo luogo, tra gli indicatori fattuali della illiceità della provenienza delle somme era stato mal posto il riferimento alla altalenante sorte della polizza assicurativa accesa da VI TA -cointestataria del conto-posta in essere solo dalla stessa, in parte con i proventi del bonifico oggetto di censura e essa stessa oggetto della contestazione ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo m); sul punto la difesa aveva sostenuto che nell'ambito del procedimento di prevenzione il Tribunale di Trapani aveva dissequestrato la polizza sottoscril:ta da VI TA/ segno sicuro della lecita provenienza delle somme utilizzate per la stipula;
a prescindere dalla motivazione della Corte di appello (che aveva fatto leva sul ribaltamento della pronuncia in appello), era difficile pretendere che quella illiceità che aveva richiesto due gradi di giudizio per essere accertata, essendo sfuggita allo scrutinio del giudice di primo grado, dovesse essere percepita da CO;
sfuggiva poi alla Corte di appello che la confisca di un bene che avviene "per sproporzione", piuttosto che attestare la provenienza illecita di quel bene, dimostra l'opposto, vale a dire che dello specifico oggetto del provvedimento non si era potuto dimostrare che fosse profitto di reato, essendosi quindi attestati su una illiceità presunta per sproporzione. I difensori osservano che vi era un ulteriore argomento che il Collegio aveva speso per sostenere la condanna per i delitti di riciclaggio di cui ai capi h) e i), che poteva refluire sulla posizione di CO, e cioè che la provenienza del denaro fonte dei bonifici sarebbero le attività delittuose (reati fiscali e truffe) scrutinate a carico di MI NG TA in altro procedimento, facendo leva sul solo criterio aritmetico secondo cui poiché il patrimonio illecito era capiente, ad esso si era sicuramente attinto;
la stessa Corte di appello sii era avveduta che vi erano operazioni di IN e RA IA TA di compravendita titoli, effettuate in epoca prossima e per importi complessivamente corrispondenti alle somme movimentate oggetto di contestazione, il che avrebbe fatto venir meno il presupposto di illiceità della provvista;
la Corte di appello aveva cercato di confrontarsi con tale argomento, sostenendo che non si evinceva quando i titoli in questione erano stati acquisiti e con quale denaro, commettendo un errore logico, in quanto quale che fosse il tempo di acquisto, era certo che fosse antecedente al trasferimento incriminato, come era certo che le somme promanate dal disinvestimento fossero state liquidate proprio sui conti di origine 13 ) dei bonifici incriminati;
inoltre, dato per assodato che l'investimento titoli era antecedente il disinvestimento, il fatto che non si sapesse con quale denaro era stato effettuato non solo scardinava l'ipotesi che i bonifici provenissero da quel disinvestimento, ma radicava un dubbio ragionevole sulla provenienza delle somme che, appunto, non si sapeva da dove provenissero;
poco importava che MI NG TA avesse commesso in precedenza delitti lucrogenetici, fintanto che non fosse possibile affermare che il profitto di quelli avesse costituito la res del delitto di riciclaggio con certezza, ma proprio su questo punto la motivazione della Corte di appello restava affidata a mere clausole di stile. Precisato quindi che sul profilo della illiceità della provvista la sentenza meritava ampia censura, i difensori osservano che la Corte distrettuale aveva poggiato la condanna di CO in dipendenza della mancanza di qualsiasi giustificazione dell'operazione da parte dell'imputato, con ciò affermando che la co-intestazione di un conto corrente implichi che a tutti i titolari siano sempre riferibili tutte le operazioni poste in essere sul conto, in disparte dall'effettivo contributo, anche solo morale, di ciascuno di essi a ciascuna operazione;
a differenza di come sembravano ritenere le sentenze di merito, il dato dell'essere il conto corrente cointestato non comprimeva affatto l'autonomia operativa e di gestione di ciascuno dei titolari;
non era inoltre stato considerato che le somme di denaro pervenute sul conto corrente con il bonifico incriminato -ed ivi rimaste in giacenza per poco tempo- erano state integralmente ed esclusivamente utilizzate dalla cointestataria del conto, VI TA, per accendere la polizza assicurativa oggetto dell'imputazione ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo m). Sulla via della ricerca della prova d& dolo, la Corte di appello aveva richiamato sbrigativamente i motivi di ricorso degli altri imputati, nessuno dei quali condivideva con CO l'inerzia associata all'attività altrui, accostando il ricorrente alle appellanti nella consapevolezza non solo della sussistenza di processi per truffa e reati fiscali, ma persino della serialità di operazioni di distribuzione di denaro susseguitesi nell'aprile 2015, dell'una come delle altre non essendovi in realtà traccia, né la Corte assumendo che il ricorrente ne sapesse davvero qualcosa Analizzando la sentenza di primo grado, i difensori osservano che il Tribunale aveva accomunato la posizione di CO a quelle di AN (unica titolare del conto su cui erano state versate le somme di illecita provenienza) e VI TA (cointestataria; solo loro due avevano sottoscritto, con i proventi ricevuti, le polizze contestate) ed aveva sovrapposto indebitamente la consapevolezza del bonifico con la consapevolezza della illiceità della provvista;
14 aveva ritenuto che IN TA e IA TA AN erano consapevoli della provenienza delle somme dai reati di truffa e frode fiscale commessi da MI NG TA, senza nulla dire di CO;
aveva fatto riferimento al dolo generico delle imputate, senza considerare che l'assenza di azioni di CO avrebbe imposto una maggiore profilazione del suo volere. Quanto al dolo eventuale in capo a CO, premesso che dovendosi indagare la sfera interiore del soggetto, l'indagine sullo stesso si colloca su un piano indiziario, i difensori rilevano che nessuno degli indizi propri del dolo eventuale era stato scrutinato dai giudici di merito. 2.2 I difensori lamentano che la sentenza impugnata aveva sottovalutato la singolarità della posizione di CO con riferimento alla sanzione irrogabile, per cui si sarebbe dovuta infliggere una pena proporzionata alla minima importanza del suo ruolo concorsuale nella esecuzione del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di MI NG TA, VI TA e IA TA AN sono fondati nei limiti di cui oltre;
stante la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il reato di cui al capo j) deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, mentre sono parzialmente infondati i ricorsi proposti nell'interesse di VI TA e IA TA AN e totalmente infondati quelli proposti nell'interesse di IN TA, RA IA TA e IA TA AN. 1.2 Con il primo motivo di ricorso i difensori contestano che, relativamente ai reati di cui ai capi g), h) e i) non sarebbe stata dimostrata la derivazione dagli illeciti dei fondi interessati alle operazioni per riciclaggio e reimpiego: sul punto, la Corte di appello ha osservato (pag.29) che le somme movimentate da MI NG TA erano ulteriori rispetto a quelle reimmesse nel patrimonio sociale e utilizzate per gli scopi sociali ("è logico ritenere la provenienza delittuosa, almeno in parte, di tale denaro dai reati di frode fiscale e di truffa aggravata"), sottolineando in particolare la tempistica delle operazioni ("nel brevissimo arco di tempo di circa dieci giorni"), compiute non appena MI NG TA e le figlie IN e RA IA erano venuti a conoscenza della pendenza del procedimento n. 1706/14 per frode fiscale e truffa aggravata;
la Corte di appello ha anche ritenuto irrilevante il fatto che le somme provenissero dal disinvestimento di titoli, posto che non si evinceva, dalla relazione del consulente tecnico nominato dalla difesa, quando e con quale denaro erano stati acquistati i titoli, così come il non documentato passaggio di denaro dalle società ai conti 15 correnti bancari delle imputate, vista la scarsa attendibilità della contabilità; la Corte territoriale ha anche escluso che "le somme trasferite fossero il provento e/o il profitto deli illeciti perpetrati da TA IN e RA IA" (pag. 31), con ciò confutando il secondo motivo di ricorso;
irrilevante è poi il fatto che MI NG TA era stato assolto dai reati di appropriazione indebita in quanto si era escluso che il denaro fosse stato destinato a finalità eccentriche rispetto alle attività societarie, visto che non sono tali reati presupposto dei reati contestati alle imputate. Su tutti tali aspetti è opportuno inoltre ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600);rn la sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra le due versioni alternative dei fatti proposti con il primo motivo di ricorso (analogo ragionamento vale per i motivi successivi), confutando punto per punto quanto era stato dedotto con i motivi di appello e riproposto con il ricorso per cassazione. 1.2 Quanto alla natura delle polizze assicurative, Come precisato in motivazione da Sez.2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, "lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l'inserimento della fattispecie punita e prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è quello di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l'autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione della norma, prevedendo le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d'altro canto, risulta anche confermata dalla 16 previsione del quarto comma secondo il quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all'esclusivo godimento personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l'autore del reato presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria... .Qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni "statici", come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulteriore e successivo trasferimento, impiego e reimmissione nel circuito economico, evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massimata;
Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magrì, non massimata). La polizza assicurativa è stata correttamente ritenuta dalla Corte di appello prodotto finanziario (pagg. 31 e 32), definito dall'art. 1 lett. u) T.U.F. come "strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", posto che a fronte della polizza acquistata con il denaro oggetto di reato viene riconosciuto un utile sul capitale versato. 1.3 Relativamente alla finalità dissimulatoria della condotta, si deve rilevare che "in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva" (Sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407); deve quindi e essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità dec:ettiva; una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter cod.pen. a qualsiasi fatto accertato. 17 r • \I\ kA•5\^-1\:' 1.4 Quanto, in particolare, agli assegni circolari, la Corte di appello ha ritenuto che il semplice trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro sia condotta idonea ad integrare il reato di riciclaggio e che comunque il movimento di denaro tramite assegni circolari si inseriva in un articolato sistema di trasferimenti (pag.34); a tale proposito, si deve ribadire che integra il delitto in esame la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01) e che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, rilevano anche operazioni che non siano volte ad impedire in maniera definitiva l'accertamento della provenienza del danaro, essendo sufficiente che lo rendano difficile in quanto l'accertamento o l'astratta individuabillità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183 - 01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione con conseguente irricevibilità delle censure proposte. Inoltre, anche la completa tracciabilità dei flussi finanziari attraverso cui si è articolata l'attività di riciclaggio non esclude la sussistenza del delitto poiché nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, la natura fungibile del bene realizza una sostituzione rilevante ai fini del delitto di riciclaggio in quanto, con l'avvenuto deposito„ il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem;
tale è anche il caso in cui il denaro venga convertito in assegni circolari, visto che con l'incorporazione del denaro nel titolo, quando quel titolo verrà nuovamente monetizzato si avrà una "ripulitura" del denaro, che non sarà lo stesso che è stato consegnato 1.5 Quanto ai bonifici bancari ed al dolo, relativamente alle posizioni di IN TA, IA TA AN, VI TA e ER CO questa Corte ha precisato in fattispecie analoga che integra il delitl:o di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01; n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02); la Corte di appello ha messo in luce, attraverso una ricostruzione di insieme che ha tenuto conto di vari elementi dimostrativi, la piena consapevolezza dei ricorrenti che il denaro transitato sul loro conto corrente fosse di provenienza illecita, considerati i rilevanti importi delle somme 18 (cR e i rapporti familiari con MI NG TA, per cui gli imputati non potevano essere omologati alla stregua di ogni altro soggetto che avesse avuto a che fare con lo stesso;
si deve infine rilevare che l'elemento psicologico può atteggiarsi anche in forma di dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457). 1.6 Relativamente ai reati di cui ai capi I) e m) dell'imputazione, ascritti a IA TA AN e VI TA, la Corte di appello ha risposto alle censure mosse in appello, evidenziando come le imputate, una volta ricevute sui loro correnti le somme oggetto di reato, e quindi commesso il reato di riciclaggio, le avevano reimmesse nel circuito economico-finanziario con la sottoscrizione delle polizze assicurative, compiendo quindi un ulteriore reato di autoriciclaggio, e senza quindi che si potesse configurare un assorbimento delle condotte dei reati contestati nei capi I) e m) in quelle di cui ai reati contestati ai capi g), h) e i). La conclusione cui è giunta la Corte di appello è però errata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856). La forma libera del reato di riciclaggio, nei termini ora evidenziati, implica che quell'effetto di oscuramento possa essere astrattamente realizzato con atti anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità dall'obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto. Non è essenziale, inoltre, che l'agente individui e preveda fin dall'inizio del proprio progetto delittuoso i singoli atti che andrà a compiere per perseguire la finalità di occultamento, ben potendo accadere che i singoli atti siano individuati nel corso della sua attuazione, in base alle eventuali sopravvenienze ovvero in base allo sviluppo concreto degli eventi che rendono preferibile un atto piuttosto che un altro, che possono rendere più efficace l'azione nella prospettiva di rendere definitiva e/o di consolidare l'acquisizione del provento del delitto. 19 Pertanto, poiché dai capi di imputazione risulta che le somme relative al reato di cui al capo h) (C 1.000.000,00 trasferite da IN TA a IA TA AN sul conto corrente n. 06882570336626 acceso presso Banca Nuova) sono le stesse con le quali è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui al capo I), e che le somme relative al reato di cui al capo i) (C 700.000,00 trasferite da RA IA TA a VI TA sui conti correnti n. 1579473 e 1579477 accesi presso Banca Mediolanum) sono le stesse con le quali è stata sottoscritta la polizza assicurativa di cui al capo m), appare chiaro che le operazioni di cui ai capi I) e m) sono state effettuate per proseguire le finalità di occultamento e non costituiscono quindi reati a sé stanti, costituendo invece un post factum non punibile, intendendosi con tale termine una condotta successiva, il cui disvalore sociale e penale è già posto all'interno di una condotta precedente che definisce il reato;
deve quindi essere dichiarato l'assorbimento dei reati di cui ai capi I) e m) rispettivamente in quelli di cui ai capi h) e i), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione delle relative pene. 1.7 Quanto al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo j) stante la non manifesta infondatezza dei motivi proposti, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, commesso nell'aprile 2015, estinto per intervenuta prescrizione;
in presenza delle parti civili, tuttavia, questa Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena". Tuttavia, la natura del vizio in questa sede rilevato (difetto motivazionale in ordine a un elemento costitutivo del reato), nei termini in cui verrà di seguito illustrato, impone una sintetica trattazione degli altri motivi di ricorso, rimanendo evidentemente assorbiti quelli in tema di pena. L'art. 512-bis cod. pen. la cui rubrica recita «Trasferimento fraudolento di valori» punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen."; secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il delitto de quo è un reato a forma libera, la cui caratteristica è la consapevole determinazione di una situazione di 20 S C\ difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata però da una specifica finalizzazione;
il reato è a dolo specifico in quanto la condotta deve essere realizzata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (per ciò che riguarda il caso in esame). Per integrare il reato è quindi necessario che la condotta sia idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa sulle misure di prevenzione ed alla possibilità della sua applicazione: al giudice che ne affermi la sussistenza compete indicare gli elementi di fatto dimostrativi della capacità elusiva dell'operazione; il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che d relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. Si tratta, infatti, di una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto Ciò premesso, la Corte di appello ha ritenuto infondata La tesi secondo cui TA non poteva non immaginare di poter essere sottoposto a misura di prevenzione, evidenziando la capacità a delinquere dell'imputato, il complesso sistema fraudolento ai danni dello Stato per importi molto elevati e l'impiego da parte sua di notevoli risorse, oltre al fatto che, seppure qualche anno dopo la commissione dei reati di cui al presente procedimento, TA ha subìto una confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione (pag.21); il motivo di ricorso sul punto non è però manifestamente infondato, visto che la Corte di appello non ha operato alcun riferimento a procedimenti penali diversi da quello in esame che avrebbero potuto far presumere al ricorrente di poter essere destinatario di una misura di prevenzione. Quanto alla posizione di VI TA, si deve rilevare che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di 21 q/4z prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (vedi Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Raimondo, Rv. 259822); si deve inoltre ribadire che "in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole" (Sez.2, 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796); la Corte di appello ha evidenziato che VI TA doveva avere ben presente il fine elusivo delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale posto in essere dal padre (si veda la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 37 della sentenza impugnata) Stante la non manifesta infondatezza dei motivi proposti, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo j), per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione ed annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, stante la presenza delle parti civili;
il rinvio deve essere disposto al giudice penale e non al giudice civile, in quanto è vero che le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, ma nel caso in esame non viene meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), posto che l'annullamento viene disposto, come si dirà oltre, anche per quanto riguarda la disposta confisca, questione che deve essere risolta dal giudice penale;
pertanto, si ritiene che il rinvio debba essere disposto in toto al giudice penale, non essendo possibile rinviare alcune questioni al giudice civile ed altre al giudice penale, dovendo invece preferirsi la soluzione più logica che sia un solo giudice ad occuparsi delle questioni in sede di rinvio. 22 1.8 Relativamente al trattamento sanziionatorio, si deve ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013; la Corte di appello non ha tenuto conto soltanto dei precedenti penali a carico di IN TA e RA IA TA, ma anche la gravità delle condotte, con particolare riferimento agli importi rilevanti delle operazioni compiute;
deve quindi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , AY e altri Rv. 258410). 1.9 Fondato è il motivo relativamente alla confisca disposta nei confronti di MI NG TA, IA TA AN e VI TA. Per quanto riguarda il primo, l'annullamento senza rinvio del reato ascritto per intervenuta prescrizione, comporta che non possa essere mantenuta la confisca, che si basava sulla condanna per quel reato;
si deve comunque rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8052 del 2024, ric. Rizzo, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il divieto previsto dall'art. 240- bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n.33451/2014, ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017" Pertanto, poiché la confisca si riferisce a beni acquisiti in forza di condotte volte all'evasione fiscale, poste a base del reato sub j) -risalenti al marzo- aprile 2015, in applicazione del suddetto principio di diritto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se, in ragione del principio di diritto affermato con riferimento ai beni acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite "Repaci" ed il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, 23 sussistessero i presupposti per procedere alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod pen. Per quanto riguarda le confische disposte nei confronti di IA TA AN e VI TA, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi I) e m) comporta che debbano essere revocate le confische relative ai suddetti reati, e rideterminato l'importo delle confische relativamente ai residui reati per i quali è stata riportata condannai Trattandosi di valutazione di merito preclusa a questa Corte, s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo sul punto. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER CO è infondato. 2.1 Richiamato il principio affermato da Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 - 01 secondo cui il mettere a disposizione un c:onto corrente per il deposito di denaro proveniente da reato integra il reato di riciclaggio, la Corte di appello ha evidenziato, oltre all'elemento oggettivo del reato, lo stretto rapporto di parentela di CO con MI NG TA, dorninus delle società riconducibili al gruppo familiare, di cui faceva parte il ricorrente, marito di VI TA, per cui aveva un interesse alle vicende economiche e giudiziarie della famiglia, i cui componenti avevano posto in essere una molteplicità di operazioni di trasferimento di somme di denaro per rilevanti importi (pag.43); quanto alla restituzione da parte del Tribunale di Trapani del denaro confluito sulla polizza sottoscritta da VI Lícata, cointestataria del conto, la Corte di appello ha sottolineato, oltre al fatto che il decreto è !:;tato riformato dalla Corte di appello, che la revoca parziale del sequestro era stata disposta non per mancanza dei presupposto della misura ablativa (pag.41); anche in questo caso, il primo motivo di ricorso si traduce in una valutazione alternativa delle prove esaminate dal giudice di merito, oltretutto in una ipotesi di cd. "doppia conforme", che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, per cui il ricorso è ammissibile sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti;
24 1 (eR tale non è il caso in esame, in cui il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado;
anche in tal caso il motivo di ricorso pretende di fornire una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. 2.2 Quanto al motivo sulla dosimetria della pena, lo stesso è inammissibile per non essere stato proposto in appello;
sul punto, si deve ribadire che secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
i ricorrenti IA TA AN, VI TA, IN TA, RA IA TA e ER AR devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili in virtù del principio della soccombenza, liquidate come da richiesta delle stesse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA MI NG senza rinvio per essere il reato ascritto al capo j) estinto per prescri2:ione e con rinvio, limitatamente agli effetti civili, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 25 yv\._ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA VI, quanto al reato di cui al capo j) per essere lo stesso estinto per prescrizione e, dichiarato assorbito il reato di cui al capo m) in quello di cui al capo i), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, elimina le pene inflitte per i capi j) e m) di mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NA IA TA, limitatamente al trattamento sanzionatorio e, dichiarato assorbito il reato di cui al capo I) in quello di cui al capo h)), per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro mille di multa. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA MI NG, AN IA TA e TA VI limitatamente alle confische disposte in relazione ai capi j), I) ed m) e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di AN IA TA e TA VI. Rigetta i ricorsi di TA RA IA, TA IN e CO ER, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, AN IA TA, TA VI, TA RA IA, TA IN e CO ER alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromilaquattrocentoventirtè, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/02/2024