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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1604/2019 RGAC, vertente:
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i.: Parte_1
), con sede in Rossano Scalo (CS), Via Busento n. 7 elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catanzaro, alla Via Pugliese n. 30, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Nicoletti, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
E
nato a [...] (CS) il 12.3.1947 (codice fiscale: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, via Cristoforo Colombo 27, presso lo studio legale dell'avv. Giovambattista Vulcano, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellato-appellante in via incidentale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita accogliere l'appello proposto
e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva avanzata con condanna della controparte alle spese
e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito”;
Per l'appellato- appellante in via incidentale: “Previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso proposta, rigettare l'appello proposto dalle avverso Parte_2 la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari, confermandola in parte qua;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la società Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] della ulteriore somma di euro 26.000,00, o di quella diversa somma che verrà Controparte_1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, entro il limite di euro 26.000,00; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 16.11.2010, titolare dell'impresa edile Controparte_1 omonima, ha convenuto in giudizio la ed ha premesso: Parte_2
- di aver stipulato contratto di appalto con la società convenuta con scrittura sottoscritta il
24.11.2005, avente ad oggetto la ristrutturazione, ad opera dell'impresa , di un fabbricato CP_1 di due piani sito in Rossano, al viale Margherita, di proprietà della committente;
- che il corrispettivo era stato pattuito a misura e sarebbe stato pagato mensilmente, sulla base dei lavori man mano eseguiti e contabilizzati;
- che il Vulcano aveva iniziato i lavori nel dicembre 2005;
- che il successivo 30.8.2006 la aveva chiesto al Comune il permesso a costruire Pt_1 avente ad oggetto la sopraelevazione del fabbricato nonché l'edificazione di un corpo di fabbrica adiacente;
- che il Comune, in accoglimento della richiesta, aveva rilasciato, in data 16.2.2007, il permesso a costruire n. 26/2007;
- che sino al maggio 2008 la aveva versato al acconti, per lavori eseguiti, Pt_1 CP_1 pari all'importo complessivo di euro 80.000,00, compresa IVA oltre al 10% (imponibile euro
72.727,00);
- che l'ulteriore acconto di euro 11.000,00, (comprensivo di IVA al 10%) di cui alla fattura n.
23 del 15.5.2008 non era stato e il suo pagamento era stato sollecitato con missiva raccomandata dell'1.10.2008;
- che, a fronte delle contestazioni della società committente, esso aveva sospeso CP_1
l'esecuzione dei lavori e intrapreso procedimento di ATP volto a quantificare l'entità dei lavori eseguiti (procedimento iscritto al n. 2172/2008 RGACC del Tribunale di Rossano);
- che, nella pendenza del procedimento di ATP, in data 9.1.2009 esso aveva contestato CP_1 che la aveva apposto un lucchetto al cancello di accesso al fabbricato così spossessando Pt_1 Cont l'appaltatore dal cantiere a fronte delle contestazioni della società committente, esso
aveva sospeso l'esecuzione dei lavori e intrapreso procedimento di ATP volto a CP_1 quantificare l'entità dei lavori eseguiti (procedimento iscritto al n. 2172/2008 RGACC del Tribunale di Rossano);
- che, nella pendenza del procedimento di ATP, in data 9.1.2009 esso aveva CP_1 constatato che la aveva apposto un lucchetto al cancello di accesso al fabbricato così Pt_1 spossessando l'appaltatore dal cantiere;
- che il ricorso per la reintegra del possesso proposto da esso era stato rigettato, CP_1 sia in prima istanza (ordinanza 3.6.2009) che in sede di reclamo (ordinanza collegiale 2/5.10.2009), con la motivazione che l'opera di ristrutturazione era stata pressoché completata e che il CP_1 non poteva conservare il possesso del fabbricato al solo scopo di garantirsi il pagamento del saldo del compenso;
- che la aveva completato la ristrutturazione e realizzato il nuovo corpo di fabbrica Pt_1 con proprie maestranze;
- Che, a parere dell'attore, alla sua impresa era stata appaltata sia la ristrutturazione del fabbricato sia la realizzazione del corpo di fabbrica adiacente;
- Che il recesso della società committente dal rapporto contrattuale era qualificabile come recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. ovvero come inadempimento;
- Che in entrambi i casi esso aveva diritto ad essere indennizzato ovvero risarcito CP_1 delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, il tutto pari al complessivo importo di € 61.217,72, oltre interessi e rivalutazione.
Quindi, l'attore ha concluso chiedendo che la fosse condannata al pagamento del Pt_1 suddetto importo, nonché delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC.
La ha resistito alla domanda, deducendo: Pt_1
- Che l'appalto aveva avuto ad oggetto la sola ristrutturazione del fabbricato e non anche la realizzazione dell'adiacente corpo di fabbrica;
- Che, come era emerso anche in occasione del procedimento di reintegra nel possesso intrapreso dal , i lavori oggetto dell'appalto erano stati interamente (o quasi interamente) CP_1 eseguiti al tempo in cui essa aveva ripreso possesso del fabbricato;
Pt_1
- Che l'unica questione di conflitto tra le parti poteva riguardare l'entità del saldo del compenso per i lavori eseguiti, saldo che, secondo le risultanze dell'espletata ATP, ammontava a soli
€ 3.534,82, importo che la società convenuta aveva offerto e che il aveva rifiutato. CP_1 Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale ed escussione testi), la causa è stata assunta in decisione all' udienza del 22.11.2018, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche”.
Con sentenza n. 97 del 2019, emessa il 12 marzo 2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Castrovillari, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha condannato Controparte_1 la l pagamento, in suo favore, della somma di euro 14.235,30, oltre IVA, maggiorata Parte_2 degli interessi legali maturati e maturandi dal 16.11.2010 fino al soddisfo, compensando tra le parti i due terzi delle spese di lite e ponendo il residuo terzo a carico della convenuta.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la domanda proposta dal fosse solo in parte fondata. CP_1
In particolare, richiamata la scrittura privata del 24.11.2005 intercorsa tra le parti, il primo giudice ha rilevato che l'oggetto del contratto di appalto comprendeva non soltanto la ristrutturazione del fabbricato preesistente in via Margherita, ma anche la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, come risultante dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio.
Tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto che il recesso esercitato dalla società committente fosse giustificato e che, pertanto, non fosse sorto in capo all'appaltatore né il diritto all'indennità di cui all'art. 1671 c.c., né il diritto al risarcimento del danno, giacché “l'acconto di cui alla fattura emessa il 15 maggio 2008 non costituiva un credito liquido ed esigibile del Vulcano, in quanto esso non risultava da una contabilizzazione dei lavori eseguiti accettata da entrambe le parti”. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che il non fosse legittimato a sospendere i lavori e che, CP_1 conseguentemente, si era reso inadempiente nei confronti della committenza.
Ha poi osservato che il recesso esercitato dalla società committente era stato, in ogni caso, tacitamente accettato dal , il quale aveva provveduto a ritirare dal cantiere quasi tutte le CP_1 attrezzature, limitandosi a proporre ricorso per ATP al solo fine di ottenere la verifica e la stima dei lavori eseguiti, senza alcun riferimento all'entità delle opere ancora da realizzare.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto che l'unico diritto da riconoscersi in capo al fosse quello al pagamento del saldo del corrispettivo per le opere già eseguite e, per l'effetto, CP_1 ha condannato la società committente al pagamento della somma di euro 14.235,30.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando la statuizione di Parte_2 condanna contenuta nella sentenza impugnata.
In particolare, secondo l'odierna appellante, il Tribunale, pur avendo ritenuto “non sussistente
l'azione proposta ex art. 1671 c.c. invocata in via principale né l'azione risarcitoria subordinata, non ritenendo alcun inadempimento contrattuale da parte dell'appellante”, avrebbe errato nel disporre comunque in favore di parte attrice il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per le opere eseguite dall'attore. L'appellante ha, in primo luogo, dedotto che le somme liquidate non erano state oggetto di alcuna specifica domanda giudiziale da parte del , il quale si era limitato a richiedere CP_1
l'indennizzo ex art. 1671 c.c. ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Su tali basi, l'odierna appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In ogni caso, l'appellante ha sostenuto che tali somme non erano comunque dovute, poiché frutto di un'erronea quantificazione operata dal Tribunale, che avrebbe sommato in modo approssimativo i costi dei lavori eseguiti nella prima fase - non oggetto di contestazione tra le parti - con quelli relativi alla seconda fase, unico oggetto di contestazione. Secondo la società appellante un corretto computo avrebbe condotto ad un saldo pari ad euro 3.534,82, quale somma effettivamente dovuta al . CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 le deduzioni avversarie, sostenendo di aver espressamente formulato in primo grado anche la domanda di pagamento delle somme dovute per le opere già eseguite.
Con appello incidentale, ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui è stato escluso il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., sulla base di motivazioni, a suo dire, erronee e non conformi ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il ha quindi dedotto di avere diritto, oltre alla somma già riconosciuta dal giudice di CP_1 primo grado a titolo di saldo per le opere eseguite, anche al risarcimento del mancato guadagno conseguente al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., sia con riferimento al completamento della ristrutturazione del fabbricato preesistente sia con riguardo alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica.
Infine, ha altresì impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese.
All'udienza del 3 giugno 2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte - la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. L'appello principale è infondato e non merita accoglimento.
2.1. Quanto alle argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello principale, valgono le seguenti considerazioni.
L'appellante sostiene che il Tribunale, pur avendo rigettato entrambe le domande principali proposte in via alternativa da , avrebbe erroneamente ritenuto comunque Controparte_1 sussistente il diritto dell'attore al pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite, senza considerare che, al di fuori delle domande avanzate, la controparte non aveva richiesto nell'atto di citazione il pagamento del saldo delle opere eseguite.
Il motivo, ad avviso della Corte, non coglie nel segno.
Il giudice di prime cure, a fronte della contestazione sollevata dalla società convenuta secondo cui il rapporto contrattuale tra le parti si sarebbe esaurito nel mese di agosto 2008, allorché la ditta
Vulcano avrebbe ultimato le opere concordate, ha innanzitutto accertato che l'oggetto del contratto di appalto era stato esteso in corso d'opera anche alla costruzione dell'adiacente corpo di fabbrica, come evincibile dalla documentazione in atti.
Chiarito tale profilo, deve rilevarsi che, sebbene in assenza di una formale qualificazione espressa, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il contratto dovesse considerarsi risolto per effetto del recesso della società committente. In particolare, nella sentenza impugnata si legge:
“L'inesigibilità del credito di cui alla fattura comportava che il non era legittimato a CP_1 sospendere i lavori e, avendoli per contro sospesi, era divenuto inadempiente nei confronti della committenza. Di qui la legittimità del recesso della , recesso che, a ben vedere, nella sua Pt_1 oggettività di mero evento risolutivo del rapporto, era stato tacitamente accettato dal CP_1
[…]”. Ed ancora, “Assodata la legittimità del recesso unilaterale della per inadempimento Pt_1 del e, in ogni caso, per accettazione implicita del recesso stesso da parte dell'appaltatore, CP_1 il solo diritto che può vantare quest'ultimo è il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite” (v. sentenza appellata p. 4).
Ad avviso della Corte, pertanto, non v'è dubbio che il Tribunale abbia inteso qualificare la causa risolutiva del contratto di appalto intercorso tra le parti come esercizio del recesso unilaterale del committente, istituto che, in mancanza di ulteriori precisazioni, trova la propria disciplina nell'art. 1671 c.c., ai sensi del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”.
Non può infatti ritenersi che il contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché il
Tribunale ha chiaramente qualificato il recesso della committente quale “evento risolutivo del rapporto”. La risoluzione per inadempimento, infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, è di regola l'effetto di una pronuncia giudiziale costitutiva ex art. 1453 c.c., mentre nel caso in esame il giudice si è limitato a prendere atto dell'intervenuto scioglimento del contratto per effetto del recesso unilaterale della Pt_1
I casi di risoluzione (stragiudiziale) di diritto del contratto sono infatti limitati alle ipotesi di essenzialità del termine, di pattuizione di una clausola risolutiva espressa, di previa intimazione d'una diffida ad adempiere, nonché all'ipotesi prevista dall'art. 1385 c.c., ove in presenza di caparra confirmatoria venga esercitato il diritto di recesso per l'altrui grave inadempimento. In mancanza di un espresso riferimento ad una delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto, non è allora superabile la qualificazione di essa come esercizio della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente (cfr. Cass. n. 16404/2017).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato “Il diritto di recesso esercitabile “ad nutum” dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003).
Nel caso in esame, peraltro, nemmeno le difese svolte dalla società convenuta in primo grado hanno fatto riferimento a una volontà di risolvere il contratto per inadempimento, avendo piuttosto sostenuto che il rapporto si sarebbe già esaurito nell'agosto del 2008, allorquando, a suo dire, erano state eseguite integralmente le prestazioni pattuite. Come già rilevato, tuttavia, il Tribunale ha accertato che l'oggetto dell'appalto era stato esteso anche alla costruzione del nuovo corpo di fabbrica adiacente, statuizione non censurata in appello e ormai coperta da giudicato.
Ne consegue che correttamente la condotta della società committente è stata considerata come espressione della libera scelta di fare venire meno il rapporto contrattuale prima della scadenza, e dunque prima del completo ultimarsi dell'opera.
Così ricostruita la qualificazione operata dal giudice di prime cure, il primo motivo di appello principale deve essere rigettato, avendo l'attore correttamente avanzato in primo grado la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c..
3. Tanto premesso, il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto entrambi riferiti alla determinazione e al riconoscimento dell'indennizzo.
3.1. Con l'appello incidentale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata Controparte_1 nella parte in cui - pur avendo ritenuto il contratto risolto per recesso della committente a seguito della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per il mancato pagamento di un acconto - ha poi escluso che tale recesso avesse generato, in capo all'appaltatore, il diritto all'indennità di cui all'articolo 1671 c.c..
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ribadirsi che al committente è attribuito un diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto anche in assenza di una giusta causa, con il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Si tratta di una facoltà direttamente riconosciuta dalla legge, che determina lo scioglimento del rapporto “anche se è stata iniziata l'esecuzione”, cui consegue un obbligo indennitario.
Secondo l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità: “In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671
c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto” (cass. civ. 2130/2017).
In sostanza, la normativa di cui all'art. 1671 c.c., pur ammettendo che una delle parti (il committente) abbia diritto a sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, impone che l'esercizio di tale diritto sia compensato da una riparazione pecuniaria in favore dell'altra parte
(dell'appaltatore). L'obbligo di questa riparazione vale a temperare l'esercizio del diritto di recesso.
La riparazione pecuniaria di cui si dice è effetto immediato del recesso, indipendentemente che lo stesso recesso sia stato determinato da un eventuale inadempimento dell'appaltatore.
Piuttosto, l'eventuale valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore può essere effettuata, nell'ipotesi in cui il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, nonostante, abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. In altri termini, mentre il recesso è svincolato dall'eventuale inadempimento, anche se grave e rilevante, dell'appaltatore, il committente può sempre far valere l'eventuale inadempimento dell'appaltatore, nonostante abbia esercitato il suo diritto potestativo di recesso, nell'ipotesi in cui chiede il risarcimento del danno conseguente all'eventuale inadempimento dell'appaltatore (cass. 127/2017).
Risulta da quanto esposto che, secondo l'insegnamento indicato dal Supremo Collegio, anche nelle ipotesi in cui il committente abbia azionato il recesso ex art. 1671 c.c. in considerazione di inadempimenti dell'appaltatore, questi non rientrano nel meccanismo del recesso e non ne rappresentano un presupposto, risultando assorbente la natura prevalente di diritto potestativo del committente esercitabile ad nutum.
Nel caso di specie, inoltre, la società committente non ha proposto alcuna domanda di risarcimento del danno, né ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso il diritto di all'indennità ex art. 1671 c.c., riconoscendogli esclusivamente il Controparte_1 pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite, sul presupposto che il recesso fosse stato determinato dall'inadempimento dell'appaltatore1. In applicazione dei principi richiamati, la società committente è invece tenuta a corrispondere alla ditta appaltatrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671
c.c., quale “effetto automatico della decisione di scioglimento adottata unilateralmente” (cfr. Cass.
n. 23558/2017), comprensivo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
3.2. Tanto chiarito, va ora esaminata la censura relativa alla quantificazione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di corrispettivo per le opere già eseguite. La doglianza dell'odierna appellante si fonda sull'asserita erronea interpretazione della consulenza d'ufficio che avrebbe condotto ad un errore di calcolo, commesso dal Tribunale nel determinare l'importo dovuto a titolo di saldo.
In particolare, la società appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di una presunta confessione che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata resa dalle parti alla presenza del c.t.u., contenuta nel verbale di sopralluogo del 16 gennaio 2009. Secondo
l'assunto difensivo, l'espressione riportata nel verbale - “fino alla data odierna, in base a quanto dichiarano le parti, i lavori realizzati nel primo periodo sopra menzionato, non risultano oggetto di contestazioni” – costituirebbe manifestazione della volontà delle parti di circoscrivere la valutazione del dare e avere esclusivamente ai lavori eseguiti nella seconda fase, ritenendo già integralmente definiti i rapporti economici relativi alla prima fase.
Tale assunto non è condivisibile. La somma determinata dal Tribunale risulta, infatti, coerente con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice ha correttamente considerato il costo complessivo delle opere, così come stimato dal consulente2, sottraendo l'importo già pacificamente versato dalla società committente, pari a euro 72.000,00, iva esclusa, determinando in tal modo il residuo dovuto.
Il consulente, invero, dopo aver distinto i lavori eseguiti nella prima fase da quelli realizzati nella seconda fase, ha proceduto alla stima economica complessiva delle opere, concludendo per un importo, al netto dell'IVA, di euro 86.962,30. Il Tribunale ha pertanto sottratto da tale importo la somma di euro 72.727,00, già corrisposta condannando la società appellante al pagamento della residua somma di euro 14.235,30, oltre IVA e interessi.
L'impostazione prospettata dall'appellante, che pretende di sottrarre ulteriormente il costo dei lavori effettuati nella prima fase, conduce a un risultato illogico e duplicativo, in quanto determina una indebita decurtazione di importi che risultano già essere stati sottratti.
Né può attribuirsi al passo del verbale di sopralluogo richiamato il significato di una rinuncia o di un definitivo regolamento dei rapporti economici dovendosi invece intendere tale dichiarazione come riferita alla mera assenza di contestazioni circa la regolare esecuzione materiale dei lavori e non già al pagamento degli stessi.
3.3. Quanto, infine, alla voce di danno da mancato guadagno, occorre precisare che essa consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Tale voce di danno è costituita, in termini economici, dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
In relazione a tale pretesa creditoria, incombe sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto
(Cass. civ. n. 15304/2020; Cass. civ. n. 16404/2017).
In giurisprudenza è stato infatti chiarito che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” ( Cass Sez.
2 - Ordinanza
n. 20626 del 22/07/2025¸Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
Ne consegue che la parte che richiede il risarcimento del danno da lucro cessante è tenuta a fornire prova o, quantomeno, congrua e specifica allegazione, dei criteri sulla cui base intende fondare la stima del proprio mancato guadagno, non potendo evidentemente limitarsi a un mero richiamo della consulenza di parte.
Nel caso di specie, l'appellante in via incidentale si è limitato ad affermare, in termini di allegazioni assertive, che: “L'importo dovuto a titolo di mancato guadagno per il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato esistente può essere determinato nella somma di euro
12.831,18, oltre IVA, per un totale di euro 14.114,30, come stimato dall'arch. (doc. Persona_2
18).
Inoltre, l'attore ha diritto all'indennizzo per il mancato guadagno — o al risarcimento del danno da lucro cessante - in relazione al nuovo corpo di fabbrica che egli non ha potuto iniziare e portare a termine, da liquidarsi nella somma di euro 14.638,38 oltre IVA per un totale di euro
16.102,22 (doc. 18)”, così operando un mero rinvio alla relazione tecnica di parte, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo applicati.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. S.U. n. 13902/2013; Cass. 20347/2017). Premesso, dunque, che l'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, questa assume, al più, valore meramente indiziario, peraltro ancor più debole laddove, come nel caso di specie, risulti sganciato da dati certi, e fondato su una ricostruzione puramente presuntiva.
L'atto difensivo, invece, deve contenere esso stesso, anche mediante riproduzione dei pertinenti passaggi della consulenza di parte, le specifiche argomentazioni che da essa si intendono trarre, consentendo al giudice di verificare in modo puntuale la fondatezza delle pretese avanzate.
In ogni caso, anche la metodologia seguita dal consulente di parte appare del tutto generica e priva di adeguato riscontro oggettivo. In particolare, il consulente, dopo aver premesso che “Se fossimo stati in possesso di un contratto per l'esecuzione dei lavori munito di un dettagliato computo metrico, di un capitolato speciale di appalto e di un elenco prezzi o meglio ancora di un preventivo sarebbe bastato applicare la percentuale riferita all'utile di impresa per conoscere quello che sarebbe potuto essere in realtà un ipotetico guadagno per l'impresa scaturente dalla esecuzione dei lavori commissionati” ha poi proceduto ad effettuare una stima basata sul costo convenzionale delle opere edili.
In sostanza, la quantificazione dell'utile di impresa è stata operata senza alcun riscontro oggettivo, giungendo alla determinazione della somma richiesta attraverso una valutazione che non risulta fondata su criteri tecnici rigorosi, quali il computo metrico estimativo delle opere realizzate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di pagamento della somma di euro
26.000,00 a titolo di mancato guadagno non può trovare accoglimento.
4. Da ultimo, deve essere esaminato l'ultimo motivo di appello incidentale proposto da
, concernente la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado. Controparte_1
Sul punto, il giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione: “La parziale soccombenza dell'attore giustifica la compensazione delle spese nella misura di due terzi” (cfr. sentenza, pag. 5).
Ciò posto, la Corte ritiene che la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, sia del tutto legittima.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale non vi è ragione di discostarsi - in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1572: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
A tale principio di diritto il Tribunale si è pienamente uniformato, avendo parzialmente rigettato la domanda di parte attrice e avendo, conseguentemente, disposto una compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, con addebito del residuo terzo alla parte soccombente.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale proposto da devono essere rigettati. Parte_2 Controparte_1
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
6. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
7. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando in relazione all'appello principale proposto da e all'appello incidentale proposto da CP_4 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 97/2019, pubblicata il 12 marzo 2019,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto in data 1° dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza impugnata: “(…) il recesso operato dalla società committente a seguito della questione insorta in merito al pagamento dell'acconto di euro 11.000,00 di cui alla fattura emessa il 5.5.2008 non ha generato, nella specie, in capo all'appaltatore, né il diritto alla particolare indennità di cui all'art. 1671 c.c. né il diritto al risarcimento del danno. Va osservato infatti che l'acconto di cui alla fattura de qua non costituiva un credito liquido ed esigibile del , in quanto esso non risultava da una contabilizzazione CP_1 dei lavori eseguiti accettata da entrambe le parti (…) l'inesigibilità del credito di cui alla fattura comportava che il non era legittimato a sospendere i lavori e, avendoli per contro sospesi, era divenuto CP_1 inadempiente nei confronti della committenza. Di qui la legittimità del recesso della recesso che, a CP_3 ben vedere, nella sua oggettività di mero evento risolutivo del rapporto, era stato tacitamente accettato dal
(…) Assodata la legittimità del recesso unilaterale della per inadempimento del e, CP_1 Pt_1 CP_1 in ogni caso, per accettazione implicita del recesso stesso da parte dell'appaltatore, il solo diritto che può vantare quest'ultimo è il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite (…)”. 2 In particolare, si legge nella relazione a firma dell'ing. del 24 febbraio 2009, che la stima dei lavori Per_1 edili effettuati nella prima fase ammonta, al netto delle “osservazioni dei CTP accoglibili” e dei “lavori edili per i quali non è possibile stabilire la ditta esecutrice” ad euro 24.210,82, mentre la stima dei lavori edili eseguiti nella seconda fase ammonta, al netto delle “osservazioni dei CTP accoglibili” ad euro 67.452,99.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1604/2019 RGAC, vertente:
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i.: Parte_1
), con sede in Rossano Scalo (CS), Via Busento n. 7 elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catanzaro, alla Via Pugliese n. 30, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Nicoletti, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
Appellante
E
nato a [...] (CS) il 12.3.1947 (codice fiscale: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, via Cristoforo Colombo 27, presso lo studio legale dell'avv. Giovambattista Vulcano, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellato-appellante in via incidentale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita accogliere l'appello proposto
e per l'effetto rigettare la domanda introduttiva avanzata con condanna della controparte alle spese
e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito”;
Per l'appellato- appellante in via incidentale: “Previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso proposta, rigettare l'appello proposto dalle avverso Parte_2 la sentenza n. 97/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari, confermandola in parte qua;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la società Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] della ulteriore somma di euro 26.000,00, o di quella diversa somma che verrà Controparte_1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, entro il limite di euro 26.000,00; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 16.11.2010, titolare dell'impresa edile Controparte_1 omonima, ha convenuto in giudizio la ed ha premesso: Parte_2
- di aver stipulato contratto di appalto con la società convenuta con scrittura sottoscritta il
24.11.2005, avente ad oggetto la ristrutturazione, ad opera dell'impresa , di un fabbricato CP_1 di due piani sito in Rossano, al viale Margherita, di proprietà della committente;
- che il corrispettivo era stato pattuito a misura e sarebbe stato pagato mensilmente, sulla base dei lavori man mano eseguiti e contabilizzati;
- che il Vulcano aveva iniziato i lavori nel dicembre 2005;
- che il successivo 30.8.2006 la aveva chiesto al Comune il permesso a costruire Pt_1 avente ad oggetto la sopraelevazione del fabbricato nonché l'edificazione di un corpo di fabbrica adiacente;
- che il Comune, in accoglimento della richiesta, aveva rilasciato, in data 16.2.2007, il permesso a costruire n. 26/2007;
- che sino al maggio 2008 la aveva versato al acconti, per lavori eseguiti, Pt_1 CP_1 pari all'importo complessivo di euro 80.000,00, compresa IVA oltre al 10% (imponibile euro
72.727,00);
- che l'ulteriore acconto di euro 11.000,00, (comprensivo di IVA al 10%) di cui alla fattura n.
23 del 15.5.2008 non era stato e il suo pagamento era stato sollecitato con missiva raccomandata dell'1.10.2008;
- che, a fronte delle contestazioni della società committente, esso aveva sospeso CP_1
l'esecuzione dei lavori e intrapreso procedimento di ATP volto a quantificare l'entità dei lavori eseguiti (procedimento iscritto al n. 2172/2008 RGACC del Tribunale di Rossano);
- che, nella pendenza del procedimento di ATP, in data 9.1.2009 esso aveva contestato CP_1 che la aveva apposto un lucchetto al cancello di accesso al fabbricato così spossessando Pt_1 Cont l'appaltatore dal cantiere a fronte delle contestazioni della società committente, esso
aveva sospeso l'esecuzione dei lavori e intrapreso procedimento di ATP volto a CP_1 quantificare l'entità dei lavori eseguiti (procedimento iscritto al n. 2172/2008 RGACC del Tribunale di Rossano);
- che, nella pendenza del procedimento di ATP, in data 9.1.2009 esso aveva CP_1 constatato che la aveva apposto un lucchetto al cancello di accesso al fabbricato così Pt_1 spossessando l'appaltatore dal cantiere;
- che il ricorso per la reintegra del possesso proposto da esso era stato rigettato, CP_1 sia in prima istanza (ordinanza 3.6.2009) che in sede di reclamo (ordinanza collegiale 2/5.10.2009), con la motivazione che l'opera di ristrutturazione era stata pressoché completata e che il CP_1 non poteva conservare il possesso del fabbricato al solo scopo di garantirsi il pagamento del saldo del compenso;
- che la aveva completato la ristrutturazione e realizzato il nuovo corpo di fabbrica Pt_1 con proprie maestranze;
- Che, a parere dell'attore, alla sua impresa era stata appaltata sia la ristrutturazione del fabbricato sia la realizzazione del corpo di fabbrica adiacente;
- Che il recesso della società committente dal rapporto contrattuale era qualificabile come recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. ovvero come inadempimento;
- Che in entrambi i casi esso aveva diritto ad essere indennizzato ovvero risarcito CP_1 delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, il tutto pari al complessivo importo di € 61.217,72, oltre interessi e rivalutazione.
Quindi, l'attore ha concluso chiedendo che la fosse condannata al pagamento del Pt_1 suddetto importo, nonché delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC.
La ha resistito alla domanda, deducendo: Pt_1
- Che l'appalto aveva avuto ad oggetto la sola ristrutturazione del fabbricato e non anche la realizzazione dell'adiacente corpo di fabbrica;
- Che, come era emerso anche in occasione del procedimento di reintegra nel possesso intrapreso dal , i lavori oggetto dell'appalto erano stati interamente (o quasi interamente) CP_1 eseguiti al tempo in cui essa aveva ripreso possesso del fabbricato;
Pt_1
- Che l'unica questione di conflitto tra le parti poteva riguardare l'entità del saldo del compenso per i lavori eseguiti, saldo che, secondo le risultanze dell'espletata ATP, ammontava a soli
€ 3.534,82, importo che la società convenuta aveva offerto e che il aveva rifiutato. CP_1 Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale ed escussione testi), la causa è stata assunta in decisione all' udienza del 22.11.2018, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche”.
Con sentenza n. 97 del 2019, emessa il 12 marzo 2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Castrovillari, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha condannato Controparte_1 la l pagamento, in suo favore, della somma di euro 14.235,30, oltre IVA, maggiorata Parte_2 degli interessi legali maturati e maturandi dal 16.11.2010 fino al soddisfo, compensando tra le parti i due terzi delle spese di lite e ponendo il residuo terzo a carico della convenuta.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la domanda proposta dal fosse solo in parte fondata. CP_1
In particolare, richiamata la scrittura privata del 24.11.2005 intercorsa tra le parti, il primo giudice ha rilevato che l'oggetto del contratto di appalto comprendeva non soltanto la ristrutturazione del fabbricato preesistente in via Margherita, ma anche la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, come risultante dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio.
Tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto che il recesso esercitato dalla società committente fosse giustificato e che, pertanto, non fosse sorto in capo all'appaltatore né il diritto all'indennità di cui all'art. 1671 c.c., né il diritto al risarcimento del danno, giacché “l'acconto di cui alla fattura emessa il 15 maggio 2008 non costituiva un credito liquido ed esigibile del Vulcano, in quanto esso non risultava da una contabilizzazione dei lavori eseguiti accettata da entrambe le parti”. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che il non fosse legittimato a sospendere i lavori e che, CP_1 conseguentemente, si era reso inadempiente nei confronti della committenza.
Ha poi osservato che il recesso esercitato dalla società committente era stato, in ogni caso, tacitamente accettato dal , il quale aveva provveduto a ritirare dal cantiere quasi tutte le CP_1 attrezzature, limitandosi a proporre ricorso per ATP al solo fine di ottenere la verifica e la stima dei lavori eseguiti, senza alcun riferimento all'entità delle opere ancora da realizzare.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto che l'unico diritto da riconoscersi in capo al fosse quello al pagamento del saldo del corrispettivo per le opere già eseguite e, per l'effetto, CP_1 ha condannato la società committente al pagamento della somma di euro 14.235,30.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando la statuizione di Parte_2 condanna contenuta nella sentenza impugnata.
In particolare, secondo l'odierna appellante, il Tribunale, pur avendo ritenuto “non sussistente
l'azione proposta ex art. 1671 c.c. invocata in via principale né l'azione risarcitoria subordinata, non ritenendo alcun inadempimento contrattuale da parte dell'appellante”, avrebbe errato nel disporre comunque in favore di parte attrice il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per le opere eseguite dall'attore. L'appellante ha, in primo luogo, dedotto che le somme liquidate non erano state oggetto di alcuna specifica domanda giudiziale da parte del , il quale si era limitato a richiedere CP_1
l'indennizzo ex art. 1671 c.c. ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Su tali basi, l'odierna appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In ogni caso, l'appellante ha sostenuto che tali somme non erano comunque dovute, poiché frutto di un'erronea quantificazione operata dal Tribunale, che avrebbe sommato in modo approssimativo i costi dei lavori eseguiti nella prima fase - non oggetto di contestazione tra le parti - con quelli relativi alla seconda fase, unico oggetto di contestazione. Secondo la società appellante un corretto computo avrebbe condotto ad un saldo pari ad euro 3.534,82, quale somma effettivamente dovuta al . CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 le deduzioni avversarie, sostenendo di aver espressamente formulato in primo grado anche la domanda di pagamento delle somme dovute per le opere già eseguite.
Con appello incidentale, ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui è stato escluso il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c., sulla base di motivazioni, a suo dire, erronee e non conformi ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il ha quindi dedotto di avere diritto, oltre alla somma già riconosciuta dal giudice di CP_1 primo grado a titolo di saldo per le opere eseguite, anche al risarcimento del mancato guadagno conseguente al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., sia con riferimento al completamento della ristrutturazione del fabbricato preesistente sia con riguardo alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica.
Infine, ha altresì impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese.
All'udienza del 3 giugno 2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte - la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. L'appello principale è infondato e non merita accoglimento.
2.1. Quanto alle argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello principale, valgono le seguenti considerazioni.
L'appellante sostiene che il Tribunale, pur avendo rigettato entrambe le domande principali proposte in via alternativa da , avrebbe erroneamente ritenuto comunque Controparte_1 sussistente il diritto dell'attore al pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite, senza considerare che, al di fuori delle domande avanzate, la controparte non aveva richiesto nell'atto di citazione il pagamento del saldo delle opere eseguite.
Il motivo, ad avviso della Corte, non coglie nel segno.
Il giudice di prime cure, a fronte della contestazione sollevata dalla società convenuta secondo cui il rapporto contrattuale tra le parti si sarebbe esaurito nel mese di agosto 2008, allorché la ditta
Vulcano avrebbe ultimato le opere concordate, ha innanzitutto accertato che l'oggetto del contratto di appalto era stato esteso in corso d'opera anche alla costruzione dell'adiacente corpo di fabbrica, come evincibile dalla documentazione in atti.
Chiarito tale profilo, deve rilevarsi che, sebbene in assenza di una formale qualificazione espressa, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il contratto dovesse considerarsi risolto per effetto del recesso della società committente. In particolare, nella sentenza impugnata si legge:
“L'inesigibilità del credito di cui alla fattura comportava che il non era legittimato a CP_1 sospendere i lavori e, avendoli per contro sospesi, era divenuto inadempiente nei confronti della committenza. Di qui la legittimità del recesso della , recesso che, a ben vedere, nella sua Pt_1 oggettività di mero evento risolutivo del rapporto, era stato tacitamente accettato dal CP_1
[…]”. Ed ancora, “Assodata la legittimità del recesso unilaterale della per inadempimento Pt_1 del e, in ogni caso, per accettazione implicita del recesso stesso da parte dell'appaltatore, CP_1 il solo diritto che può vantare quest'ultimo è il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite” (v. sentenza appellata p. 4).
Ad avviso della Corte, pertanto, non v'è dubbio che il Tribunale abbia inteso qualificare la causa risolutiva del contratto di appalto intercorso tra le parti come esercizio del recesso unilaterale del committente, istituto che, in mancanza di ulteriori precisazioni, trova la propria disciplina nell'art. 1671 c.c., ai sensi del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”.
Non può infatti ritenersi che il contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché il
Tribunale ha chiaramente qualificato il recesso della committente quale “evento risolutivo del rapporto”. La risoluzione per inadempimento, infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, è di regola l'effetto di una pronuncia giudiziale costitutiva ex art. 1453 c.c., mentre nel caso in esame il giudice si è limitato a prendere atto dell'intervenuto scioglimento del contratto per effetto del recesso unilaterale della Pt_1
I casi di risoluzione (stragiudiziale) di diritto del contratto sono infatti limitati alle ipotesi di essenzialità del termine, di pattuizione di una clausola risolutiva espressa, di previa intimazione d'una diffida ad adempiere, nonché all'ipotesi prevista dall'art. 1385 c.c., ove in presenza di caparra confirmatoria venga esercitato il diritto di recesso per l'altrui grave inadempimento. In mancanza di un espresso riferimento ad una delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto, non è allora superabile la qualificazione di essa come esercizio della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente (cfr. Cass. n. 16404/2017).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato “Il diritto di recesso esercitabile “ad nutum” dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003).
Nel caso in esame, peraltro, nemmeno le difese svolte dalla società convenuta in primo grado hanno fatto riferimento a una volontà di risolvere il contratto per inadempimento, avendo piuttosto sostenuto che il rapporto si sarebbe già esaurito nell'agosto del 2008, allorquando, a suo dire, erano state eseguite integralmente le prestazioni pattuite. Come già rilevato, tuttavia, il Tribunale ha accertato che l'oggetto dell'appalto era stato esteso anche alla costruzione del nuovo corpo di fabbrica adiacente, statuizione non censurata in appello e ormai coperta da giudicato.
Ne consegue che correttamente la condotta della società committente è stata considerata come espressione della libera scelta di fare venire meno il rapporto contrattuale prima della scadenza, e dunque prima del completo ultimarsi dell'opera.
Così ricostruita la qualificazione operata dal giudice di prime cure, il primo motivo di appello principale deve essere rigettato, avendo l'attore correttamente avanzato in primo grado la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c..
3. Tanto premesso, il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale possono essere congiuntamente esaminati, in quanto entrambi riferiti alla determinazione e al riconoscimento dell'indennizzo.
3.1. Con l'appello incidentale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata Controparte_1 nella parte in cui - pur avendo ritenuto il contratto risolto per recesso della committente a seguito della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per il mancato pagamento di un acconto - ha poi escluso che tale recesso avesse generato, in capo all'appaltatore, il diritto all'indennità di cui all'articolo 1671 c.c..
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ribadirsi che al committente è attribuito un diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto anche in assenza di una giusta causa, con il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Si tratta di una facoltà direttamente riconosciuta dalla legge, che determina lo scioglimento del rapporto “anche se è stata iniziata l'esecuzione”, cui consegue un obbligo indennitario.
Secondo l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità: “In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671
c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto” (cass. civ. 2130/2017).
In sostanza, la normativa di cui all'art. 1671 c.c., pur ammettendo che una delle parti (il committente) abbia diritto a sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, impone che l'esercizio di tale diritto sia compensato da una riparazione pecuniaria in favore dell'altra parte
(dell'appaltatore). L'obbligo di questa riparazione vale a temperare l'esercizio del diritto di recesso.
La riparazione pecuniaria di cui si dice è effetto immediato del recesso, indipendentemente che lo stesso recesso sia stato determinato da un eventuale inadempimento dell'appaltatore.
Piuttosto, l'eventuale valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore può essere effettuata, nell'ipotesi in cui il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, nonostante, abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. In altri termini, mentre il recesso è svincolato dall'eventuale inadempimento, anche se grave e rilevante, dell'appaltatore, il committente può sempre far valere l'eventuale inadempimento dell'appaltatore, nonostante abbia esercitato il suo diritto potestativo di recesso, nell'ipotesi in cui chiede il risarcimento del danno conseguente all'eventuale inadempimento dell'appaltatore (cass. 127/2017).
Risulta da quanto esposto che, secondo l'insegnamento indicato dal Supremo Collegio, anche nelle ipotesi in cui il committente abbia azionato il recesso ex art. 1671 c.c. in considerazione di inadempimenti dell'appaltatore, questi non rientrano nel meccanismo del recesso e non ne rappresentano un presupposto, risultando assorbente la natura prevalente di diritto potestativo del committente esercitabile ad nutum.
Nel caso di specie, inoltre, la società committente non ha proposto alcuna domanda di risarcimento del danno, né ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso il diritto di all'indennità ex art. 1671 c.c., riconoscendogli esclusivamente il Controparte_1 pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite, sul presupposto che il recesso fosse stato determinato dall'inadempimento dell'appaltatore1. In applicazione dei principi richiamati, la società committente è invece tenuta a corrispondere alla ditta appaltatrice l'indennizzo previsto dall'art. 1671
c.c., quale “effetto automatico della decisione di scioglimento adottata unilateralmente” (cfr. Cass.
n. 23558/2017), comprensivo delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
3.2. Tanto chiarito, va ora esaminata la censura relativa alla quantificazione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di corrispettivo per le opere già eseguite. La doglianza dell'odierna appellante si fonda sull'asserita erronea interpretazione della consulenza d'ufficio che avrebbe condotto ad un errore di calcolo, commesso dal Tribunale nel determinare l'importo dovuto a titolo di saldo.
In particolare, la società appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di una presunta confessione che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata resa dalle parti alla presenza del c.t.u., contenuta nel verbale di sopralluogo del 16 gennaio 2009. Secondo
l'assunto difensivo, l'espressione riportata nel verbale - “fino alla data odierna, in base a quanto dichiarano le parti, i lavori realizzati nel primo periodo sopra menzionato, non risultano oggetto di contestazioni” – costituirebbe manifestazione della volontà delle parti di circoscrivere la valutazione del dare e avere esclusivamente ai lavori eseguiti nella seconda fase, ritenendo già integralmente definiti i rapporti economici relativi alla prima fase.
Tale assunto non è condivisibile. La somma determinata dal Tribunale risulta, infatti, coerente con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice ha correttamente considerato il costo complessivo delle opere, così come stimato dal consulente2, sottraendo l'importo già pacificamente versato dalla società committente, pari a euro 72.000,00, iva esclusa, determinando in tal modo il residuo dovuto.
Il consulente, invero, dopo aver distinto i lavori eseguiti nella prima fase da quelli realizzati nella seconda fase, ha proceduto alla stima economica complessiva delle opere, concludendo per un importo, al netto dell'IVA, di euro 86.962,30. Il Tribunale ha pertanto sottratto da tale importo la somma di euro 72.727,00, già corrisposta condannando la società appellante al pagamento della residua somma di euro 14.235,30, oltre IVA e interessi.
L'impostazione prospettata dall'appellante, che pretende di sottrarre ulteriormente il costo dei lavori effettuati nella prima fase, conduce a un risultato illogico e duplicativo, in quanto determina una indebita decurtazione di importi che risultano già essere stati sottratti.
Né può attribuirsi al passo del verbale di sopralluogo richiamato il significato di una rinuncia o di un definitivo regolamento dei rapporti economici dovendosi invece intendere tale dichiarazione come riferita alla mera assenza di contestazioni circa la regolare esecuzione materiale dei lavori e non già al pagamento degli stessi.
3.3. Quanto, infine, alla voce di danno da mancato guadagno, occorre precisare che essa consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Tale voce di danno è costituita, in termini economici, dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
In relazione a tale pretesa creditoria, incombe sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto
(Cass. civ. n. 15304/2020; Cass. civ. n. 16404/2017).
In giurisprudenza è stato infatti chiarito che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” ( Cass Sez.
2 - Ordinanza
n. 20626 del 22/07/2025¸Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
Ne consegue che la parte che richiede il risarcimento del danno da lucro cessante è tenuta a fornire prova o, quantomeno, congrua e specifica allegazione, dei criteri sulla cui base intende fondare la stima del proprio mancato guadagno, non potendo evidentemente limitarsi a un mero richiamo della consulenza di parte.
Nel caso di specie, l'appellante in via incidentale si è limitato ad affermare, in termini di allegazioni assertive, che: “L'importo dovuto a titolo di mancato guadagno per il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato esistente può essere determinato nella somma di euro
12.831,18, oltre IVA, per un totale di euro 14.114,30, come stimato dall'arch. (doc. Persona_2
18).
Inoltre, l'attore ha diritto all'indennizzo per il mancato guadagno — o al risarcimento del danno da lucro cessante - in relazione al nuovo corpo di fabbrica che egli non ha potuto iniziare e portare a termine, da liquidarsi nella somma di euro 14.638,38 oltre IVA per un totale di euro
16.102,22 (doc. 18)”, così operando un mero rinvio alla relazione tecnica di parte, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo applicati.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. S.U. n. 13902/2013; Cass. 20347/2017). Premesso, dunque, che l'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, questa assume, al più, valore meramente indiziario, peraltro ancor più debole laddove, come nel caso di specie, risulti sganciato da dati certi, e fondato su una ricostruzione puramente presuntiva.
L'atto difensivo, invece, deve contenere esso stesso, anche mediante riproduzione dei pertinenti passaggi della consulenza di parte, le specifiche argomentazioni che da essa si intendono trarre, consentendo al giudice di verificare in modo puntuale la fondatezza delle pretese avanzate.
In ogni caso, anche la metodologia seguita dal consulente di parte appare del tutto generica e priva di adeguato riscontro oggettivo. In particolare, il consulente, dopo aver premesso che “Se fossimo stati in possesso di un contratto per l'esecuzione dei lavori munito di un dettagliato computo metrico, di un capitolato speciale di appalto e di un elenco prezzi o meglio ancora di un preventivo sarebbe bastato applicare la percentuale riferita all'utile di impresa per conoscere quello che sarebbe potuto essere in realtà un ipotetico guadagno per l'impresa scaturente dalla esecuzione dei lavori commissionati” ha poi proceduto ad effettuare una stima basata sul costo convenzionale delle opere edili.
In sostanza, la quantificazione dell'utile di impresa è stata operata senza alcun riscontro oggettivo, giungendo alla determinazione della somma richiesta attraverso una valutazione che non risulta fondata su criteri tecnici rigorosi, quali il computo metrico estimativo delle opere realizzate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di pagamento della somma di euro
26.000,00 a titolo di mancato guadagno non può trovare accoglimento.
4. Da ultimo, deve essere esaminato l'ultimo motivo di appello incidentale proposto da
, concernente la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado. Controparte_1
Sul punto, il giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione: “La parziale soccombenza dell'attore giustifica la compensazione delle spese nella misura di due terzi” (cfr. sentenza, pag. 5).
Ciò posto, la Corte ritiene che la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, sia del tutto legittima.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale non vi è ragione di discostarsi - in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1572: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
A tale principio di diritto il Tribunale si è pienamente uniformato, avendo parzialmente rigettato la domanda di parte attrice e avendo, conseguentemente, disposto una compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, con addebito del residuo terzo alla parte soccombente.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, sia l'appello principale proposto da sia l'appello incidentale proposto da devono essere rigettati. Parte_2 Controparte_1
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
6. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
7. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando in relazione all'appello principale proposto da e all'appello incidentale proposto da CP_4 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 97/2019, pubblicata il 12 marzo 2019,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto in data 1° dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza impugnata: “(…) il recesso operato dalla società committente a seguito della questione insorta in merito al pagamento dell'acconto di euro 11.000,00 di cui alla fattura emessa il 5.5.2008 non ha generato, nella specie, in capo all'appaltatore, né il diritto alla particolare indennità di cui all'art. 1671 c.c. né il diritto al risarcimento del danno. Va osservato infatti che l'acconto di cui alla fattura de qua non costituiva un credito liquido ed esigibile del , in quanto esso non risultava da una contabilizzazione CP_1 dei lavori eseguiti accettata da entrambe le parti (…) l'inesigibilità del credito di cui alla fattura comportava che il non era legittimato a sospendere i lavori e, avendoli per contro sospesi, era divenuto CP_1 inadempiente nei confronti della committenza. Di qui la legittimità del recesso della recesso che, a CP_3 ben vedere, nella sua oggettività di mero evento risolutivo del rapporto, era stato tacitamente accettato dal
(…) Assodata la legittimità del recesso unilaterale della per inadempimento del e, CP_1 Pt_1 CP_1 in ogni caso, per accettazione implicita del recesso stesso da parte dell'appaltatore, il solo diritto che può vantare quest'ultimo è il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere eseguite (…)”. 2 In particolare, si legge nella relazione a firma dell'ing. del 24 febbraio 2009, che la stima dei lavori Per_1 edili effettuati nella prima fase ammonta, al netto delle “osservazioni dei CTP accoglibili” e dei “lavori edili per i quali non è possibile stabilire la ditta esecutrice” ad euro 24.210,82, mentre la stima dei lavori edili eseguiti nella seconda fase ammonta, al netto delle “osservazioni dei CTP accoglibili” ad euro 67.452,99.