Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5262
CASS
Sentenza 25 settembre 2000

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Il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è legittimo - stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell'art. 236, comma secondo, cod. pen., del disposto dell'art. 210 stesso codice che preclude l'applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato - e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell'imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, "jure haereditario", da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca.

Commentari2

  • 1Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015

  • 2Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5262
Data del deposito : 25 settembre 2000

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