Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
Il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è legittimo - stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell'art. 236, comma secondo, cod. pen., del disposto dell'art. 210 stesso codice che preclude l'applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato - e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell'imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, "jure haereditario", da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca.
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- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
- 2. Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 25/09/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 5262
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIACCHIA ALBERTO - Consigliere - N. 07498/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO CO n. il 27.08.1965
2) LI IE NEL PROC C/
3) NE IN NEL PROC C/
avverso ordinanza del 27.01.1999 G.I.P. TRIBUNALE di VERONA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 27 gennaio 2000 il gip del tribunale di Verona rigettava la richiesta presentata da EG GR e TR IN, con la quale chiedevano la restituzione della somma di lire 25 milioni sequestrata al loro figlio TR LO, in quanto tale somma era stata confiscata dallo stesso gip con provvedimento del 13 maggio 1996, perché ritenuta prezzo dei reati connessi al traffico di plutonio ascritti allo stesso TR nel procedimento, che veniva contestualmente archiviato per morte dell'imputato. Osservava il gip che la circostanza che nel diverso procedimento celebrato nei confronti di OD CO, imputato per la uccisione del TR, fosse stato disposto il dissequestro della suddetta somma e la sua restituzione agli eredi del TR non poteva portare alla revoca del provvedimento di confisca, avendo questa avuto esecuzione, essendo stata la somma versata alla cassa delle ammende.
2. Ricorrono per cassazione con distinti ricorsi di uguale contenuto la EG ed il TR denunziando la violazione della legge processuale e penale.
Assumono i ricorrenti che essendo stata disposta con la sentenza del 2 febbraio 1999 dalla corte d'assise d'appello di Venezia la restituzione agli eredi di TR LO della predetta somma, il gip avrebbe dovuto procedere alla revoca della confisca, essendo giuridicamente assurdo considerare come verificato "l'esaurimento della materia e la cessazione dell'oggetto", essendo il denaro per sua natura fungibile.
Osservano, inoltre, che il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto la misura di sicurezza potrebbe essere disposta soltanto a seguito di una sentenza di condanna, anche nel caso di "prezzo" del reato.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Logicamente pregiudiziale è l'esame del primo motivo con il quale i ricorrenti deducono che non avrebbe potuto essere disposta la confisca della somma sequestrata al TR LO ai sensi dell'art.240, comma 2, n. 1, c.p..
Il motivo è infondato.
La espressione di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p. "è sempre ordinata la confisca..." va all'evidenza collegata con il primo comma dell'articolo secondo il quale la confisca può essere disposta "nel caso di condanna...".
Va aggiunto che secondo una risalente giurisprudenza di questa corte le misure di sicurezza patrimoniali sono regolate dall'art. 236 c.p. che, al comma 2, non estende alla confisca la disciplina dell'art.210 c.p., che esclude l'applicazione delle misure di sicurezza personali nel caso di estinzione del reato e della pena. Ne è conferente il richiamo alla sentenza Cass., sez. unite, 2 5 marzo 1993, n. 5, in quanto la stessa si riferisce al caso particolare della confisca prevista dall'art. 722 c.p. e non all'ipotesi disciplinata dall'art. 240, comma 2, c.p., anche se nel testo della stessa viene affrontata la questione di carattere generale.
Nè gli attuali ricorrenti possono ritenersi terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto il loro diritto alla restituzione della somma deriva per diritto ereditario dal patrimonio del figlio di cui tale somma non poteva fare parte una volta accertatane la illiceità e dispostane la confisca.
Quanto, poi, al provvedimento della corte d'assise di Venezia con il quale è stato ordinato il dissequestro della somma e la sua restituzione agli attuali ricorrenti, quali aventi causa dal TR LO, a cui la somma apparteneva, lo stesso non appare in contrasto con il provvedimento di confisca emesso dal giudice del procedimento contro il TR LO. La corte territoriale, infatti, non ha statuito sulla natura del denaro e sui motivi della disponibilità dello stesso in capo al TR, ma si è limitato ad affermare che la somma in quanto appartenente al TR doveva essere restituita ai suoi aventi causa e cioè agli attuali ricorrenti.
Nè la esistenza di tale diritto è stata contrastata dal provvedimento del gip del tribunale di Verona che si è limitato, nei limiti di sua competenza, avendo accertato la illiceità del possesso della somma posseduta dal TR a disporne legittimamente la confisca, con la conseguenza di rendere ineseguibile il provvedimento della corte perché fondato sull'erroneo presupposto della esistenza nel patrimonio del TR LO della suddetta somma. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000