Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Nel procedimento d'opposizione a sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella della discussione della causa non determina la nullità della decisione, siccome non preclude all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.); ne', peraltro, essa si traduce in una violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di discussione e decisione della causa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7011 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VIER JAHRESZEITEN GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, presso l'avvocato GIANFRANCESCO MANUNZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO COLETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SILANDRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3/97 della Pretura di BOLZANO, Sezione distaccata di SILANDRO, depositata il 12/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/103/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso 24.9.1996, la società Vier Jahreszeiten proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/81, avverso l'ordinanza 7374/00 1- ingiunzione n. 1/96 del Comune di Silandro in data 13.8.1996, con cui le era stata irrogata sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 54, comma 3^, lettera i), L.P. n. 58/1988, avendo reclamizzato il proprio albergo secondo una categoria difforme da quella ufficiale.
Assumeva la ricorrente che la pubblicità dell'albergo con cinque stelle era stata utilizzata soltanto all'estero, posto che la qualificazione non aveva alcun significato per gli stranieri. Nel costituirsi, il Comune di Silandro contestava l'assunto uso inveritiero di quella pubblicità soltanto per l'estero, pubblicità praticata -appunto- anche sul territorio nazionale, ed allegava documentazione in merito.
Con sentenza depositata il 12.2.1997, l'adito Pretore di Bolzano, addetto alla sezione distaccata di Silandro, rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza la società Vier Jahreszeiten ha proposto ricorso, notificato il 9.5.1997, formulando quattro motivi.
L'intimato Comune di Silandro non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la "nullità - inesistenza" della sentenza impugnata per soluzione della dovuta continuità tra discussione della causa, tenuta all'udienza dell'8.1.1997, e pronuncia del dispositivo, letto all'udienza del 12.2.1997.
In effetti, il consentito esame degli atti evidenzia che alla prima udienza dell'8.1.1997, cui intervennero le parti richiamandosi segnatamente alle difese svolte, il Pretore si riservò di decidere, per poi sciogliere la riserva il 28.1.1997 fissando una nuova udienza al 12.2.1997, nella quale, datosi atto dell'assenza della società Vier Jahreszeiten e della presenza del Comune di Silandro, venne letto il dispositivo della sentenza.
Il motivo è infondato.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23, legge n. 689/81, qual è quello di specie, omologo "in parte qua" al rito del lavoro (art. 429 cod. proc. civ.), la lettura del dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella della discussione della causa non determina la nullità della decisione siccome non preclude all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.), ne' d'altro canto si traduce in una violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di discussione e decisione della causa;
e ciò diversamente dall'ipotesi di omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza, che determina invece la nullità dell'atto (v. nel rito del lavoro Cass. n. 1729/98, n. 7815/96, n. 979/86; cfr. nel procedimento di opposizione Cass. s. u. n. 1457/92, e Cass. n. 11118/94, n. 9668/96, n. 6977/97, n. 11778/98). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la "violazione del principio del contraddittorio" per esserle stata notificata la sopraindicata ordinanza di rinvio della causa (all'udienza del 12.2.1997) soltanto in data 10.2.1997, nonostante quel provvedimento fosse stato emesso molto prima.
Il motivo è infondato.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto esclude che possa rilevarsene la nullità ex art. 156 cod. proc. civ.. Del resto, la brevità del termine (due giorni) tra data di comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza e data della nuova udienza non si traduce in una insanabile violazione dei diritti di difesa, segnatamente con riguardo all'ipotesi in cui -come nella specie- la nuova udienza aveva ad oggetto la mera lettura del dispositivo della sentenza all'esito di una discussione avvenuta in precedenza.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la
"contraddittorietà- carenza della motivazione" e la "assoluta indeterminatezza del dispositivo" della sentenza impugnata in ragione sia delle difformità in essa esistenti tra il dispositivo di rigetto dell'opposizione perché infondata e la motivazione di rigetto della stessa opposizione per inammissibilità, sia dell'inopinata individuazione della sanzione di lire 1.000.000, oltre spese, che la legge provinciale applicata (n. 58/88) prevede in misura inferiore, sia del contrasto tra tale individuazione con le spese poi liquidate in dispositivo in misura di lire 1.000.000.
Il motivo è infondato.
La mera lettura della sentenza impugnata, giusta la traduzione d'ufficio in lingua italiana (nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito), evidenzia l'inconferenza delle censure mosse dal ricorrente, sia con riguardo al preteso contrasto tra motivazione e dispositivo, rilevante soltanto quando sia insanabile, così da non consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, e sia con riguardo all'assunto difetto di adeguata motivazione o di determinatezza del dispositivo. E ciò appare ancor più evidente ove si tenga conto, ai sensi dell'art. 23, comma 11^, legge n. 689/81, che il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa può essere deciso nel merito o con sentenza di rigetto dell'opposizione, con spese del procedimento a carico dell'opponente, o con sentenza di accoglimento dell'opposizione, con correlato annullamento in tutto o in parte dell'ordinanza - ingiunzione opposta ovvero con modificazione della stessa limitatamente all'entità della sanzione dovuta. In effetti, con chiara e logica esposizione, in coerenza con la questione posta del contestato uso soltanto all'estero di pubblicità per categoria alberghiera (5 stelle) difforme da quella attribuita (4 stelle) , il giudice di merito ha dapprima esposto i dati della normativa applicabile, ed ha poi motivato che dai documenti depositati dal Comune di Silandro risultava l'uso anche in Italia di quella pubblicità, con conseguente rilievo della ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 54, comma 3^, lettera i), L.P. n. 58/88, punibile con l'ammenda di lire 1.000.000, spese incluse. Ha, quindi, conclusivamente affermato il rigetto della domanda "per inammissibilità" con conseguente rifusione delle spese di lite alla parte vittoriosa, rigetto poi riaffermato in dispositivo secondo la più coerente formula "rigetta l'opposizione perché infondata", e con esplicita condanna del ricorrente (attore) al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 1.000.000, spese, Iva e Cap incluse.
Con il quarto motivo, pur rubricato "violazione, falsa applicazione delle norme inerenti la valutazione delle prove", la ricorrente censura segnatamente la sentenza impugnata per difetto di motivazione, non avendo il giudice di merito specificamente indicato gli elementi di prova (la documentazione dimessa dal Comune) su cui aveva basato il suo convincimento, ed avendo poi omessa la valutazione di quegli elementi probatori in atti (busta, carta intestata e depliants), evidenzianti come l'uso per l'estero di indicazione di categoria alberghiera difforme (5 stelle in luogo di 4 stelle S) fosse stato attuato in modo non ingannevole, posto che ne veniva chiarito l'effettivo significato, altrimenti non compreso dagli stranieri, cui era ignota la classificazione di albergo a quattro stelle superiore.
Il motivo è inammissibile.
In vero, atteso che il difetto di una più specifica indicazione delle prove poste a base dell'espresso convincimento del giudice di merito non è di per sè invalidante la motivazione della sentenza, va segnatamente rilevato che il denunciato viziò di motivazione per omessa valutazione di elementi di prova è privo della dovuta decisività, riguardando un punto della controversia (: l'uso necessitato per l'estero di una pubblicità di classificazione alberghiera difforme da quella attribuita), inidoneo a condurre ad una diversa decisione della causa.
Il giudice di merito, infatti, nella sentenza in esame, non impugnata "in parte qua", ha accertato che l'odierna ricorrente risultava aver attuato una forma di pubblicità di classificazione alberghiera difforme da quella attribuita non solo all'estero "ma anche in Italia"; e ciò, dopo aver rilevato, in applicazione della normativa vigente in materia, applicazione non censurata punto dalla ricorrente, che la proprietà alberghiera è libera di informare la clientela sui servizi che superino il livello della categoria di appartenenza, sempre che descriva o elenchi questi servizi, ma "in ogni caso non è ammesso l'uso di una qualificazione, cioè di un numero di stelle, diverso da quello assegnato".
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo, e, in difetto di costituzione dell'intimato, non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999