Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2013, n. 19682
CASS
Sentenza 2 aprile 2013

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Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo D.Lgs. n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

Commentario1

  • 1Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un form
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 20 settembre 2016

    Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25/08/2016) 01-09-2016, n. 36275 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio - Presidente - Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2013, n. 19682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19682
Data del deposito : 2 aprile 2013

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