Sentenza 26 novembre 2001
Massime • 1
In tema di contrabbando, le cose che servirono per la commissione del reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto sono soggette a confisca anche nel caso che il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, derogando la disciplina fissata dall'art.301, comma 1 del DPR 23 gennaio 1973, n.43 a quella generale contenuta nell'art.240 cod.pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la confisca disciplinata dal citato art.301 deve essere disposta anche nei casi di proscioglimento per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato).
Commentario • 1
- 1. Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2001, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 26/11/2001
1. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 3274
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 28101/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN LB, n. a Lastra a Signa il 9.12.1939
avverso l'ordinanza 11.5.2001 della Corte di Appello di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. V. GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NN LB - con sentenza 11.1.2001 della Corte di Appello di Firenze, irrevocabile il 10.3.2001, - veniva prosciolto dal delitto di contrabbando di diamanti (in parte sequestrati nella disponibilità sua e di altre persone ed in parte rappresentati da polizze sequestrate presso la Cassa di Risparmio di Pisa e la Cassa di Risparmio di Firenze), essendo il reato contestatogli estinto per prescrizione.
Lo stesso avanzava, quindi, richiesta di dissequestro e restituzione delle polizze rappresentative dei preziosi e la medesima Corte di Appello, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza 11.5.2001, rigettava la richiesta e disponeva la confisca di quanto in sequestro, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43, evidenziando che tale disposizione prevede un caso di confisca obbligatoria e deve essere interpretata nel senso che, qualora l'imputato sia stato assolto o prosciolto per cause che non interrompano il rapporto tra le cose ed il fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato, non possa essere disposta la restituzione delle cose stesse, in quanto la confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilità penale, sicché deve essere disposta anche nel caso di estinzione del reato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del NN il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge:
- l'erronea interpretazione dell'art. 301 del D.P.R. n. 43/1973, che non sarebbe norma speciale rispetto all'art. 240 cod. pen. e non innoverebbe alle prescrizioni generali codicistiche. Da ciò fa derivare che la confisca deve essere ordinata esclusivamente nel caso di contrabbando accertato con sentenza di condanna passata in giudicato;
- la mancata applicazione dell'art. 654 c.p.p., ove viene stabilito che soltanto la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi in ordine all'accertamento del fatto, con disposizione che (secondo la prospettazione del ricorrente) dovrebbe valere anche nelle fasi del giudizio penale successive al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto presente "che l'applicazione della misura di sicurezza introduce nel procedimento penale un procedimento di carattere amministrativo".
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. A norma dell'art. 301, 1^ comma, del D.P.R. 23.1.1973, n. 43, il giudice procedente per il delitto di contrabbando doganale deve "sempre" ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il profitto o il prodotto.
Tale disposizione - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - deroga alla disciplina generale posta dall'art. 240 cod. pen. e rende obbligatoria l'applicazione della confisca tanto nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, tanto nel caso in cui il medesimo sia stato assolto o prosciolto per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose ed il fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato (vedi Cass., Sez. 3^: 6.5.1980, n. 5645;
19.1.1984, n. 532; 31.10.1984, n. 9569; 19.5.1986, n. 3935; 5.4.1995, n. 1253).
Soltanto qualora venga dichiarato di non doversi procedere a carico dell'imputato, per essere il reato estinto in dipendenza di definizione amministrativa, l'art. 334 del D.P.R. n. 43/1973 toglie al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandolo all'autorità doganale.
Nella fattispecie in oggetto le polizze di pegno di diamanti assoggettate a sequestro (quali titoli rappresentativi della merce, emessi dai depositari) costituiscono l'oggetto del reato di contrabbando e legittimamente, pertanto, sono state confiscate.
2. La disposizione dell'art. 654 c.p.p. delimita l'ambito di efficacia del giudicato penale "in altri giudizi civili o amministrativi" ove si controverta intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello Stato di cose che, "provenendo" da fatti illeciti penali o in altra guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato" (così la Relazione al progetto definitivo del codice penale). Essa ha carattere giurisdizionale e non riguarda altro giudizio, diverso da quello penale cui si connette la cautela, sicché assolutamente improprio deve ritenersì "in subiecta materia", la prospettata applicazione dell'art. 654 del codice di rito.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 666, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002