Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2001, n. 4739
CASS
Sentenza 26 novembre 2001

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In tema di contrabbando, le cose che servirono per la commissione del reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto sono soggette a confisca anche nel caso che il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, derogando la disciplina fissata dall'art.301, comma 1 del DPR 23 gennaio 1973, n.43 a quella generale contenuta nell'art.240 cod.pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la confisca disciplinata dal citato art.301 deve essere disposta anche nei casi di proscioglimento per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato).

Commentario1

  • 1Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2001, n. 4739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4739
Data del deposito : 26 novembre 2001

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