Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
E 6763/0 1 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento dell SEZIONE TERZA CIVILE bratligione Imediatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 14276/98 Cron. 15265 Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep.•2480 Consigliere Dott. Giuliano - Rel. Consigliere Ud. 13/11/00 LUCENTINI Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Ri esta copia studio S ENTENZA dat sig IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da:
1.7 MAG. 2001 o n o c IL CANCELLIERE NA RG, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI, giusta delega in atti;
3000 NCELLERIA
- ricorrente -
contro
FLORIO IMMOBILIARE SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente CG512588. - --- domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo LIRE 3000 CANCELLERIA studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende giusta delega in atti;
2000 * controricorrente CG512589 1809 avverso la sentenza n. 267/98 della Corte d'Appello di -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TORINO, emessa il 23/01/98 e depositata il 06/03/98 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio (R.G. 1889/96); dal Sig. نمایی per diritti L. 6 co udita la relazione della causa svolta nella pubblica Il G P St. udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giuliano IL CANCELLIERE LUCENTINI;
udito l'Avvocato Raffaele SCARNATI;
LIRE 1000 CANCELLERIA uito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per AU363939 l'accoglimento p.q.r. del 1° e 2° motivo e LIRE 5000 l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. CANCELLERIA AT642874 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 aprile 1992 la FL IL s.n.c. - esponendo d'avere prestato attività d'intermediazione nella vendita di un immobile da IE AV a Sergio AC, il quale, nondimeno, non aveva inteso corrispondere la relativa provvigione, ammontante a lire 17.136.000- conveniva quest'ultimo davanti al Tribunale di Torino, chiedendone la condanna al pagamento della somma suindicata. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, sul rilievo che l'attrice non aveva provato di essere лишил iscritto nel ruolo istituito dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. ma la sentenza, impugnata dalla soccombente, era riformata dalla Corte d'appello di Torino, che -pronunciando in confronto della società in liquidazione- accoglieva la domanda, così motivando. Dalla non contestata documentazione in atti risultava che solo il 2 luglio 1991 la Camera di commercio di Torino aveva nominato i membri della commissione provinciale competente a provvedere, secondo l'art. 7 legge 39/1989, sulle iscrizioni nel ruolo degli agenti di affari in mediazione. Pertanto, poiché l'attività di mediazione de qua era stata svolta prima del 25 ottobre 1991 (data in cui era stata stipulata la compravendita), appariva evidente com'essa fosse stata svolta prima "che potesse esigersi l'iscrizione della FL 3 IL nel ruolo in questione, in applicazione dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge 39/1989, dovendo tenersi conto dei tempi presumibilmente occorrenti alla commissione provinciale appena costituita per esaminare le domande d'iscrizione". Per la regolarità di quella attività era peraltro sufficiente la -provata iscrizione individuale, nel vecchio albo, di NO ZU, titolare (sic) della società FL, poiché “l'art. 9 legge 39/1989 prevede che le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 6 novembre 1960 n. 1926 continuino ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle Quecent commissioni istituite con la nuova normativa. La disposizione consente l'estensione della precedente normativa anche ai soggetti che devono risultare titolari dell'iscrizione nel ruolo". In punto di fatto, era provato in causa che il AC s'era avvalso dell'attività di mediazione della FL per addivenire alla conclusione del preliminare di compravendita 25 ottobre 1991. In particolare, dalle testimonianze assunte era risultato che quegli aveva più volte contattato telefonicamente la FL per comunicare che aveva letto l'annuncio pubblicitario della vendita, per avere notizie dell'immobile e per ottenere una planimetria di esso. Ne derivava la fondatezza del diritto azionato, a ciò non opponendosi l'apposizione della clausola risolutiva espressa con cui era prevista la revoca del contratto qualora il AC 4 non avesse fatto conseguire all'AV la locazione di un determinato immobile di Torino, tale condizione non pregiudicando il diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 1757 c.c. Per la cassazione della sentenza il AC ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. controricorso la FL IL in Resiste con liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve rigettarsi l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente sul rilievo della sua tardività. Qarent L'eccezione, invero, si fonda su un equivoco del deducente, il quale sembra ritenere che il termine di venti giorni per la notifica del controricorso (di cui all'art. 370 c.p.c.) decorra dal deposito del ricorso e non, come invece dice espressamente la norma, “dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso". Ne deriva che la notifica del ricorso essendo avvenuta il 30 luglio 1998- è perfettamente ammissibile il controricorso, notificato il 19 ottobre 1998, tenuto conto della sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 39/1989 e 11 d.m. 21 dicembre 1990 n. 452, il ricorrente, premesso che l'una e l'altra 5 disciplina erano entrate in vigore prima dei fatti di causa, deduce che l'accoglimento del diritto reclamato implicava sia l'iscrizione della società nel ruolo, sia la titolarità, in capo al legale rappresentante, dei requisiti per l'iscrizione, laddove la FL IL non aveva provato né la propria iscrizione nel ruolo, né l'avvenuta presentazione della relativa domanda. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 9 legge 39/1989 e 11 d.m. 452/90, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c., il medesimo ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto sufficiente l'iscrizione individuale di NO ZU nel vecchio ruolo. Al contrario, il tenore della norma rendeva chiaro che, essendo la ZU iscritta nel vecchio Qllecent ruolo sin dal 1987, essa, se lo richiedeva, aveva titolo per essere iscritta nel nuovo ruolo anche a prescindere dai requisiti posti dalla legge. Al riguardo non risultava che la ZU avesse presentato tale richiesta, e comunque, anche se ciò fosse avvenuto, abilitata alla mediazione sarebbe stata essa solamente, e non la società. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, attenendo sostanzialmente alla medesima questione ovvero a questioni in parte sovrapponibili. Per risolvere la presente controversia, sembra opportuno indicare i termini essenziali della complessiva disciplina applicabile alla fattispecie, che è costituita dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e dal d.m. 21 dicembre 1990 n. 452, e 6 porre quindi la stessa disciplina a confronto con quella previgente (di cui alla legge 3 febbraio 1958 n. 253 e al d.p.r. 6 novembre 1960 n. 1926). Cominciando da quest'ultima, abrogata dall'art. 10 legge 39/89, è sufficiente dire che la legge 253/1958 disponeva (art. 2) che per l'esercizio professionale della mediazione era richiesta l'iscrizione in certi ruoli, mancando la quale si incorreva nelle sanzioni penali di cui all'art. 665 c.p. (art. 4). La stessa legge taceva del tutto sulle conseguenze civilistiche dell'esercizio dell'attività di mediazione da parte di chi non fosse stato iscritto nel ruolo, e la giurisprudenza di оли шл legittimità, investita del problema, ha costantemente affermato che la mancata iscrizione, se determinava l'applicazione della sanzione penale a carico del non iscritto, non impediva il sorgere del suo diritto alla provvigione, quella sanzione "colloca(ndosi) su di un piano diverso da quello privatistico, per il quale, di regola, l'esercizio della mediazione é libero (forme particolari di mediazione essendo regolate da leggi potendosi applicare al mediatore speciali), e non professionale un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quello riservato al mediatore occasionale non iscritto, pacificamente titolare del diritto al compenso (cosi, da ultimo, Cass. 25 febbraio 2000 n. 2135). Quanto al regolamento contenuto nel d.m. 1926/1960, esso disponeva che i ruoli dei mediatori erano tenuti dalle Camere 7 di commercio (art. 2), presso le quali erano istituite commissioni consultive deputate alla loro formazione e conservazione (art. 3); che gli aspiranti all'iscrizione, una volta presentata l'apposita domanda alla competente Camera di commercio (art. 7) e superata una prova pratica di esame (art. 8), ottenevano l'iscrizione nel ruolo (art. 6), se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi (art. 5); disponeva infine (trascurate altre norme che qui non interessano) che l'iscrizione nei ruoli era fatta a titolo personale, che l'iscritto non poteva delegare ad altri le funzioni relative all'esercizio della mediazione, e che, nelle imprese organizzate per l'esercizio delle mediazione, tutti coloro che esplicavano a alement qualunque titolo l'attività di mediazione per conto delle imprese stesse, dovevano essere iscritti nei ruoli (art. 23). La nuova legge 39/1989 -evidentemente tesa a regolamentare con maggiore rigore l'attività d'intermediazione ha innovato in maniera radicale la precedente normativa, relativamente agli effetti civili, disponendo che “Hanno diritto alla mediazione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli" (art. 6 co. 1). Per il resto, ha sostanzialmente ricalcato l'impianto della precedente disciplina. In particolare: l'art. 2 co. 1 dispone che presso ciascuna Camera di commercio è istituito il ruolo dei mediatori;
il co. 3, oltre ad indicare i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel ruolo, dispone che l'interessato, se non in possesso di un precisato titolo di studio, deve sostenere un 8 esame;
l'art. 3 co. 2 dispone che l'iscrizione nel ruolo è a titolo personale e che coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività d'intermediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, debbono essere iscritti nei ruoli (art. 3 co. 5); l'art. 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'industria, di una commissione centrale con varie competenze;
l'art. 5 stabilisce talune incompatibilità per l'esercizio dell'attività d'intermediazione, mentre l'art. 7 dispone l'istituzione, presso le Camere di commercio, di commissioni che provvedono alla iscrizione nei ruoli e alla loro tenuta. La legge contiene infine una disposizione Glu ent transitoria (art. 9), di cui conviene trascrivere i primi due comma: “Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960 n. 1926 continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all'art. 7" (co. 1), e “Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti d'affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958 n. 253" (co. 2). Il regolamento 452/1990, per concludere questo breve excursus, contiene norme attuative di cui è inutile dire. Conviene ricordare, invece, l'art. 5 co. 1, secondo cui, per ottenere l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve presentare 9 domanda, e, soprattutto, l'art. 11, che dispone: "Quando l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività (co. 1). La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede legale la società (co. 2). La società è tenuta a comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei елишил rappresentanti legali ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che concludono affari per suo conto". Questo essendo il quadro normativo di riferimento, deve dunque darsi atto che, secondo la vigente normativa, applicabile ratione temporis, il soggetto che esercita attività d'intermediazione, si tratti di persona fisica ovvero di impresa collettiva, ha diritto alla provvigione soltanto se ed in quanto sia iscritto nel ruolo. Ciò è implicitamente riconosciuto dalla Corte d'appello, la quale nel notare che la società non era stata iscritta nel nuovo ruolo tempestivamente (rispetto all'affare de quo) non per sua colpa, ma perché alla Commissione provinciale, da poco costituita, era mancato il tempo ragionevolmente occorrente per provvedervi- soggiunge che, in ogni caso, decisivamente rilevava il fatto che NO ZU, titolare (recte: legale 10 rappresentante) della società fosse iscritta nel vecchio ruolo. Invero -spiega- "l'art. 9 legge 39/89 prevede che le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 6 novembre 1960 n. 1926 continuino ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle Commissioni istituite con la nuova normativa: la disposizione consente l'estensione della precedente normativa anche ai soggetti che devono risultare titolari dell'iscrizione nel ruolo". Quest'ultimo passo della motivazione, pur non chiaramente intelligibile, è invero sicuramente da intendere nel senso che CE l'iscrizione nel vecchio ruolo della ZU, come le dava titolo di essere iscritta nel nuovo ruolo, consentendole anche nelle more, l'attività di continuare a svolgere, d'intermediazione, così conferiva un eguale titolo alla società rappresentata. Ora, è bensì vero che la ZU, in quanto (pacificamente) iscritta nel vecchio ruolo, era abilitata a svolgere attività d'intermediazione anche se non ancora iscritta nel nuovo ruolo, l'iscrizione nel vecchio ruolo costituendo, in effetti, titolo per l'iscrizione automatica nel nuovo (a norma dell'art. 9 citato, secondo cui, appunto, "le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nel ruoli"). Ma, detto questo, il problema non può dirsi risolto nel senso 11 voluto dalla ricorrentell, essendo tutto da dimostrare che l'iscrizione nel vecchio ruolo estendesse tali effetti permissivi al di là della sfera giuridica del soggetto iscritto. Nella nuova disciplina (in regime ordinario) è consentito ad una società di ottenere, se la domandi, l'iscrizione nel ruolo (quale condizione del diritto alla provvigione), qualora il suo legale rappresentante possieda i requisiti soggettivi previsti dalla legge, ma, nonostante tale riferimento soggettivo, la legge non consente d'affermare che l'iscrizione nel ruolo di una società consegua automaticamente all'iscrizione nel ruolo di una persona fisica (come tale), la quale, in ipotesi, rivesta CE la qualità di legale rappresentante della società considerata. Giova notare, al riguardo, che l'art. 11 del d. m. 452/1990 prevede che -in presenza dei previsti requisiti soggettivi, riferiti al legale rappresentante- la società può domandare ed ottenere, evidentemente a proprio nome, l'iscrizione nel nuovo ruolo. Cosicché il legale rappresentante, che eventualmente voglia svolgere (anche) in proprio l'attività del mediatore, dovrà richiedere una doppia iscrizione (il che potrebbe addirittura avvenire -e coerentemente nei ruoli di Camere di commercio diverse, ove la residenza della persona fisica del legale rappresentante non coincida con la sede sociale: artt. 5 co. 1 e 11 co. 1 d. m. 452/90). Ebbene, pur essendo oggetto di discussione un'ipotesi regolata dalla disciplina transitoria, l'indicato principio 12 dell'efficacia soggettiva dell'iscrizione (che è cosa diversa dalla personalità dell'iscrizione, sostanzialmente attinente alla non delegabilità delle funzioni mediatorie), non può non valere anche per essa ipotesi, derivandone che l'automatica iscrizione nel nuovo ruolo di colui che fosse iscritto nel vecchio, e comunque la possibilità, per il già iscritto, di continuare l'attività mediatoria, non può giovare, agli effetti del diritto alla provvigione, alla società di cui lo stesso iscritto sia legale rappresentante. Se poi, cosi opinando, si finisce per rendere deteriore la posizione di una società che già abbia svolto liberamente, Qlucent attraverso il proprio legale rappresentante ovvero altri soggetti agenti per suo conto, l'attività d'intermediazione, può notarsi che non diversa sarebbe comunque la situazione di tutti quegli altri soggetti che, confidando nella permissività, sul piano civilistico, della precedente disciplina, avessero svolto l'attività de qua senza essere iscritti nel ruolo (nonostante la comminatoria di una sanzione penale). Il fatto è che la legge in questione -stabilendo che l'attività d'intermediazione di soggetti non prima iscritti nei ruoli è subordinata a certé condizioni, la cui verificazione postula l'effettuazione di ulteriori adempimenti amministrativi (quale, esempio, la nomina dei membri delle Commissioni ad provinciali da parte delle varie giunte camerali ex art. 7 co. 1 legge 39/1989, ovvero la determinazione, da parte del 13 Ministero dell'industria, sentita la Commissione centrale, ex art. 2 CO. 3, delle materie e delle modalità dell'esame, alternativo al titolo di studio)- va necessariamente intesa nel senso che l'attività, se nelle more svolta, non dà titolo al compenso, dovendo, colui che conformarvisi, intende attenderne il compimento (per poi chiedere e conseguire l'iscrizione). In definitiva, il giudice del merito, affermando che, nella fattispecie, la FL IL in liquidazione aveva diritto alla provvigione, pur se non iscritta, a tale fine bastando l'iscrizione nel vecchio ruolo della sua legale rappresentante, QL violò l'art. 9 legge 39/1989. Per questa parte la sentenza dev'essere cassata. Restano conseguentemente assorbiti: a) il terzo motivo. con cui denunciando il vizio di motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che le circostanze evidenziate dalla Corte di merito circa l'attività svolta dalla FL non provavano che egli le avesse affidato il contestato incarico, né provavano che la stessa FL avesse posto in contatto le parti contraenti, e, soprattutto, che l'affare si fosse concluso per effetto di quella attività; b) il quarto motivo, con cui, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c., nonché motivazione parziale, insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che la stipulazione di un semplice 14 contratto preliminare possa fondare il diritto alla provvigione;
c) i quinto motivo, con cui, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1757 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia qualificato la condizione apposta al contratto come risolutiva anziché sospensiva. In questa situazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, poiché gli elementi rilevanti nella specie sono pacifici tra le parti, questa Corte ben può decidere nel merito: la quale decisione, mancando l'iscrizione della società nel nuovo ruolo, e dunque il diritto di pretendere la provvigione, non può che essere di rigetto della domanda Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 13 novembre 2000. IL CONSIGLIE]}filiceat IL PRESIDENTE Sanam hiducción Ý Dele "mediatione" et love "provvigione" Dele "ricorrente" at love "resistente" Adile "proposta da quella societa." Postille approvate quicent 15 IL CANCELLIERE C1 Giovanni MB Depositata in Cancelleria Oggi, lì 17 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni MB N E I O Z 80000 3300001 ? р A M O R а E 34 T т A ric 330 oog R T н e G N vi I ь ве r e S a 247 e i r E D A F т ia e A U t ion z rvizio n a 4 r e сно висе g G g e in 3 R ria e O S I bile a C M C sa a A . s p R n .s o . esp D M ( r. Il R (D i