Articolo 665 del Codice penale
Articolo 712Articolo 612 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
5 agosto 1994
Art. 665.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141)) ------------ AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 5 agosto 1994
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