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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 95/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_2
di procura speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Emilio Conti;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e ( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Sara Pagnoni;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, respingere l'opposizione promossa dalle sig.re e Controparte_3 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 380/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto
[...]
1 confermare il decreto ingiuntivo opposto in via del tutto subordinata, condannare comunque le
opponenti al pagamento in favore di della somma di €143.689,14, oltre interessi Parte_1
di mora contrattuali o della diversa somma che risulterà di giustizia. In via istruttoria: nella non
creduta ed impugnata ipotesi in cui la Corte ritenga valido il disconoscimento della firma
apposta sulla dichiarazione fideiussoria, si insiste, in mero subordine, nella istanza di
verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura la cui firma è stata disconosciuta dall'attrice, indicando come scritture di comparazione quelle già versate in atti e segnata-mente gli allegati
3 (le sottoscrizioni della apposte a margine del piano di ammortamento allegato CP_3
all'atto modificativo) e 10, nonché la procura alle liti rilasciata al difensore. Si dichiara che
l'originale della fideiussione verrà esibito al nominando CTU o in apposita udienza”; appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le opportune declaratorie, per tutti i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello e per tutto quanto allegato,
prodotto, eccepito e richiesto con tutti i propri precedenti atti e scritti, ivi compresi quelli del
giudizio di primo grado, anche con motivazione in tutto o in parte diversa , in via principale,
respingere l'appello e confermare la sentenza ex adverso impugnata;
in subordine, Voglia dichiarare nullo o comunque annullare e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n
380/2021 del 1/6/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento RG n 1025/2021,
quantomeno nei confronti della signora . Infine, limitatamente al caso Controparte_3
di accertata legittimazione attiva della con rispettosa riserva di gravame, in via Parte_1
riconvenzionale, premesse le opportune declaratorie, dichiarare l'opposta tenuta -e conseguentemente condannarla, alla restituzione in favore della signora Controparte_3
della somma di € 31.286,78 (s. e. e o.) oltre gli interessi maturati e maturandi da ciascun
[...]
versamento sino al saldo effettivo.Vinte in ogni caso le spese e competenze legali anche per il
grado di appello, con richiesta di volerne ordinare il pagamento in favore del sottoscritto
procuratore antistatario anche delle spese del primo grado, in tal senso emendando la specifica
statuizione sul punto della sentenza ex adverso impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così
come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di appello e, nell'ipotesi di fondatezza, allo scrutinio delle eccezioni già formulate dalle opponenti nel corso del primo grado, ritenute assorbite dal
Tribunale di Ascoli Piceno ed ora compiutamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta in ragione della strettissima connessione, censurano la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato il raggiungimento della prova dell'avvenuta cessione, in favore di del credito Parte_1
originariamente vantato dalla mutuante BA delle RC s.p.a. nei confronti di , CP_2
mutuataria, e di fideiussore. Controparte_3
I motivi sono fondati.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi
3 osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto: Controparte_4
- copia dell'estratto del provvedimento della BA d'Italia del 22.11.2015 che, nell'ambito della risoluzione di BA delle RC s.p.a., ha disposto il trasferimento di tutte le attività della banca in amministrazione straordinaria (e dunque necessariamente anche dei crediti vantati nei confronti degli opponenti) in favore di ai sensi e per gli effetti del d.lgs. Controparte_5
n.180 del 2015;
- copia dell'estratto del provvedimento della BA d'Italia del 26.1.2016 che, sempre nell'ambito della risoluzione di BA delle RC s.p.a., ha disposto il successivo trasferimento di tutti i crediti di già acquistati in forza del provvedimento del Controparte_5
22.11.2015, in favore di , sempre ai sensi e per gli effetti del d.lgs. Parte_2
n.180 del 2015;
- copia del Gazzetta Ufficiale del 24.6.20217 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria Parte_2 Parte_1
(anche) dei crediti precedentemente acquistati da da Parte_2 [...]
Controparte_5
4 Muovendo da tale compendio documentale, che prova esaustivamente le alienazioni intercorse tra BA delle RC s.p.a. e e tra quest'ultima e Controparte_5 [...]
(cessioni avvenute in ragione di un provvedimento della BA di Italia, Parte_2
adottato in attuazione delle norme di cui agli artt. 43, 46 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015) e che fornisce un primo sostegno dimostrativo alla successiva cessione intervenuta tra Parte_2
e va osservato che quest'ultima ha prodotto anche le scritture
[...] Parte_1
private attraverso cui furono conclusi i negozi sottesi al decreto ingiuntivo, ossia la scrittura privata con sottoscrizione autentica del 18.9.2003, per il cui tramite fu concluso il contratto di mutuo fondiario, e la scrittura privata del 15.9.2003 attraverso cui ebbe Controparte_3
a rilasciare la correlata fideiussione.
La disponibilità di tali documenti in capo a non riceve alcuna plausibile Parte_1
spiegazione se non postulano l'avvenuta cessione dei crediti, al riguardo dovendosi evidenziare che la norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c. prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ancora, va rilevato che gli opponenti non hanno nemmeno allegato che la cedente
[...]
abbia agito (o stia agendo) nei loro confronti in via giudiziale o stragiudiziale. Parte_2
La condotta inerte di può essere spiegata e compresa solo dando per Parte_2
certa l'avvenuta cessione dei crediti.
Peraltro, è trattasi di circostanza del pari dirimente, sin dalla fase monitoria, ha Parte_1
partecipato al giudizio per il tramite della stessa nominata Parte_2
rappresentante.
E' evidente, dunque, che vi è stata la cessione poiché, diversamente, Parte_2
lungi dal cooperare con avrebbe assunto una posizione antagonista, affermando Parte_1
cioè la propria persistente titolarità del credito e contestando la concorrete ed identica pretesa creditoria di Parte_1
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare in favore di Parte_1
5 II. La fondatezza dei motivi di appello non conduce di per sé all'accoglimento dell'articolata pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria, essendo al riguardo necessario procedere all'esame delle plurime eccezioni tempestivamente formulate nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenute assorbite dal Tribunale di Ascoli Piceno, ed ora reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
III. Le appellate lamentano nuovamente che, nel corso del primo grado, non è stata fornita la prova del conferimento, in favore di della rappresentanza Parte_2
processuale e che tampoco è stata dimostrata la validità della procura alle liti rilasciata da quest'ultima.
L'eccezione è infondata.
In ordine al primo profilo, vi è che la difesa opposta ha tempestivamente prodotto copia dell'atto pubblico del 22.6.2017, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con il quale è stato espressamente conferito a il potere di intraprendere ogni Parte_2
iniziativa giudiziale volta a conseguire l'adempimento dei crediti ceduti a Parte_1
In ordine al secondo profilo, è sufficiente osservare che “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto
a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6799 del 11/03/2020)”.
La difesa opponente non ha fornito alcun elemento conoscitivo al riguardo, limitandosi alla prospettazione di mere congetture che si risolvono nel ribaltamento dell'onere probatorio.
IV. disconosce la conformità all'originale della copia della scrittura Controparte_3
privata del 15.9.2003 attraverso cui ebbe a rilasciare la fideiussione in favore di BA delle
RC s.p.a, originaria mutuante (non vi è alcuna contestazione circa la sussistenza di tale accadimento negoziale, ovvero dell'avvenuto rilascio della garanzia personale).
L'eccezione è infondata.
Muovendo dalla considerazione ovvia che nel processo civile telematico la produzione in copia dei documenti è assolutamente fisiologica, vi è che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche
6 o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 27633 del 30/10/2018)”.
Declinando tale consolidato principio al caso di specie, va rilevato che Controparte_3
ha limitato la propria contestazione alla circostanza dell'avvenuta produzione del documento in copia, senza lumeggiare in alcun modo l'ambito della lamentata carenza di conformità.
Invero, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si legge quanto segue: “controparte ha prodotto un documento (al numero 8 del proprio indice) che non può che essere integralmente disconosciuto, come in effetti viene espressamente disconosciuto, dalla signora CP_3
quanto alla sua conformità all'originale; sin da ora riserva di ogni valutazione e/o ulteriore eccezione, ivi incluso l'eventuale disconoscimento anche della data e/o della firma, qualora fosse prodotto da controparte l'originale. Si tratta infatti di un documento datato 15/9/2003 che o non corrisponde all'originale o è stato comunque superato da altro successivo documento”.
Tali deduzioni, generiche, prive di effettiva adesione al caso di specie e che omettono l'indicazione degli aspetti differenziali rispetto all'originale, non si elevano ad adeguata contestazione, sicchè il documento esprime piena significanza probatoria, giusto il disposto di cui all'art. 2719 c.c.
V. eccepisce che le obbligazioni sorte dalla fideiussione rilasciata con Controparte_3
la scrittura privata del 15.9.2003 sono state estinte o modificate a seguito dell'avvenuto perfezionamento di una sopravvenuta fideiussione.
Con più precisione, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena si legge quanto segue:
“dal contratto di rinegoziazione del Mutuo stipulato nel luglio del 2012 (All 2), infatti, emerge la circostanza che l'unica fideiussione che si assume esistente fosse datata aprile del 2010; ne deriva che il documento allegato 8 ex adverso prodotto deve dunque ritenersi, allo stato, tamquam non esset con tutto quanto ne consegue in punto di inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno nei confronti della opponente signora CP_3
”.
[...]
L'eccezione si palesa non suscettibile d'accoglimento.
7 Al riguardo è sufficiente osservare che disattendendo il proprio onere Controparte_3
probatorio, fissato dal principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c., non ha fornito adeguata prova della sussistenza della fideiussione “datata aprile 2010” (che non ha prodotto), ossia del negozio modificati o estintivo, limitandosi ad insistere su una circostanza priva di adeguata significanza conoscitiva (l'accenno nel contratto del 2012 ad una fideiussione rilasciata nel 2010), sicuramente soccombente rispetto alla pienezza probatoria veicolata dalla scrittura privata, essa sì prodotta, del 15.9.2003.
Dunque, da una parte, la scrittura del 15.9.2003 si eleva a prova della fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia gravante su dall'altra, quest'ultima, Controparte_3
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito adeguata prova della sopravvenuta caducazione o modificazione della fonte negoziale.
VI. eccepisce nuovamente l'invalidità della fideiussione specifica Controparte_3
rilasciata tramite scrittura privata del 15.9.2003 poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
L'eccezione è infondata.
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito adeguata Controparte_3
dimostrazione della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005, tempestivamente prodotto ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha operato una ricognizione del mercato limitata alle fideiussioni omnibus.
Ne consegue che l'attività istruttoria svolta dell'Autorità di Vigilanza, e sottesa appunto al provvedimento n. 55 del 2005, non esplica di per sé alcuna esaustiva valenza probatoria al fine di dimostrare la sussistenza di intese lesive della concorrenza in relazione alle fideiussioni specifiche.
In altri e più compiuti termini, “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare
8 l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26847 del 16/10/2024)”.
La difesa opposta, nella consapevolezza dell'inadeguatezza probatoria del provvedimento della
BA d'Italia, ha tempestivamente prodotto altre scritture private (alcune prive di sottoscrizione), tutte relative al rilascio di fideiussioni specifiche, al fine di dimostrare la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, non è stata raggiunta la prova.
In primo luogo, vi è che le scritture private sono state tutte rilasciate in epoca successiva al
15.9.2003 (la più risalente reca la data del 7.1.2005), sì da non lumeggiare il mercato delle fideiussioni specifiche all'epoca di interesse (il 2003, appunto), ciò che già di per sé costituisce una lacuna conoscitiva che preclude l'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento in cui si colloca l'agere negoziale di Controparte_3
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
(in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017) e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze di contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Una simile prova non è stata fornita dalla difesa opposta, nemmeno in via inferenziale.
9 VII. In subordine, eccepisce nuovamente l'inefficacia della fideiussione Controparte_3
in ragione delle spirare del termine di decadenza contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Con più precisione, la difesa opponente rappresenta che ebbe a prestare Controparte_3
la fideiussione in qualità di consumatore e che, dunque, le clausole che derogano alle norme di cui all'art. 1957 c.c., sebbene inserite nella scrittura privata per il cui tramite fu rilasciata la garanzia personale, sono vessatorie in ragione della disciplina delineata dalle norme di cui agli art. 1469 bis e ss. c.c., ratione temporis applicabili (in realtà, la difesa opponente invoca, in termini non privi di una certa genericità, il codice del consumo, ossia il decreto legislativo n. 206 del 2005, non ancora in vigore al momento del perfezionamento della fideiussione, ciò che, comunque, non preclude il vaglio dell'eccezione, incentrata, peraltro, su profilo suscettibile di rilievo d'ufficio).
L'eccezione è infondata.
La clausola di cui all'art.7 della richiamata scrittura privata, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, non è vessatoria.
Principiando dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela super individuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di
10 Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza, va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c., ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà del fideiussore, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In altri termini, non vi è alcuna limitazione della facoltà di opporre eccezioni, per il semplice assunto che la fideiussione già sorge senza correlazione con alcun termine di decadenza.
A conferma di tal ultimo convincimento, e da altro angolo prospettico, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui all'art. 1469 ter c.c. , secondo cui “la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene appunto all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c. (e, come sopra già osservato, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata).
11 Volendo meglio esporre tale concetto tramite un esempio, si pensi al caso in cui il consumatore acquisti consapevolmente un qualche manufatto che presenti un vizio di fabbricazione, ossia che sia venduto come tale (il vizio, cioè, è palese ed il venditore dà atto della sua presenza); in tal caso, non vi è una rinuncia a far valere la garanzia per vizi, ciò che sì darebbe luogo ad una clausola vessatoria, ma, semplicemente, il consumatore ha consapevolmente acquistato un bene con un dato vizio.
Ebbene, mutatis mutandis, non ha rinunciato ad alcuna eccezione ma, Controparte_3
semplicemente, ha prestato una fideiussione avente durata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale.
In subordine, anche qualora si volesse ritenere vessatoria la deroga alle norme di cui all'art. 1957
c.c., la clausola di cui all'art. 8 della scrittura in esame prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che
trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in
quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non
determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir
meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare
la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5179 del 27/02/2025)”.
12 Ciò è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla missiva del 22.11.2013
(tempestivamente prodotta da , BA delle RC s.p.a., a seguito dell'avventa Parte_1
risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo, ha immediatamente richiesto a (oltre che alla mutuataria) il pagamento dell'obbligazione Controparte_3
garantita, con correlato rispetto, pertanto, del termine semestrale.
Infine, deve osservarsi che non appaiono condivisibili le doglianze, pure prospettate dalla difesa opponente, ed incentrate sull'assunto che la fideiussione è connotata da un intrinseco squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò che preclude che si possa porre una questione di squilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
VIII. lamenta nuovamente che il creditore garantito ha posto in essere Controparte_3
una condotta contraria alla buona fede oggettiva e, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, reitera l'excepitio doli generalis.
Con più precisione, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “la BA delle RC
Spa aveva concesso a un primo mutuo, nel settembre del 2003 per l'acquisto della CP_2
propria casa di abitazione, sul quale era stata iscritta ipoteca di primo grado e che era pure stato garantito da una fideiussione;
come la signora ha ora avuto modo di appurare, nel CP_3
2006 la stessa banca concedeva a anche un ulteriore mutuo, pressoché di stesso CP_2
ammontare, ottenendo da l'iscrizione di ipoteca di secondo grado sul medesimo CP_2
immobile già posto a garanzia del Mutuo del 2003. Nessuna fideiussione assisteva il secondo mutuo. Ricevuta la richiesta della REV datata 28 aprile 2021, che ha colto di sorpresa la signora
, solo all'esito di defatiganti ricerche ella ha appreso la circostanza che Controparte_3
era stata intrapresa un'azione esecutiva immobiliare in danno della debitrice signora CP_2
sottoponendo a pignoramento l'unico bene di proprietà della debitrice sul quale era iscritta
[...]
ipoteca di primo grado a garanzia del pagamento del Mutuo. Il pignoramento tuttavia, sorprendentemente, anziché essere finalizzato alla riscossione del credito riveniente da detto
Mutuo, era invece stato attivato dalla stessa sedicente creditrice, esclusivamente per un ulteriore
13 mutuo (per altro abusivamente) erogato alla signora dalla medesima banca, con CP_2
iscrizione di ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile, non assistito dalla garanzia fideiussoria della signora ”. CP_3
L'eccezione è infondata.
Come noto, “la exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 15216 del 12/09/2012; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 16213 del 31/07/2015)”.
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie atteso che il fideiussore non ha dedotto alcuna circostanza ulteriore (rispetto a quelle sopra scrutinate) idonea a comportare la caducazione della fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia e strumentalmente taciuta dal creditore garantito, né la condotta di quest'ultimo, non predicata da alcun connotato emulativo, risulta posta in essere al solo fine di apportare un pregiudizio indebito al fideiussore.
E' evidente, infatti, che il creditore ha inteso destinare la garanzia ipotecaria al soddisfacimento del credito sorto dal “secondo” mutuo ed escutere la fideiussore per conseguire l'adempimento del carico obbligatorio del “primo” mutuo, solo perché tale strategia, che non viola alcuna norma imperativa, si configura come l'approccio più razionale e proficuo per (tentare di) conseguire la restituzione delle somme mutuate ed il pagamento degli interessi, ciò che costituisce l'unico scopo (assolutamente lecito, è superfluo sottolinearlo) perseguito dal creditore.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, BA delle RC s.p.a. ha immediatamente (o, comunque, nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a Controparte_3
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
14 Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento Controparte_3
persiste dal 2013.
IX. Le opponenti reiterano la doglianza incentrata sull'eccessività della pretesa creditoria in ragione dell'errato conteggio degli interessi moratori.
Al riguardo, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “a parte la nullità -per indeterminatezza- della domanda di pagamento di interessi di mora ex adverso formulata, che pure si eccepisce ad ogni effetto di legge, è un dato di fatto che non risulta allegato in ricorso come e a qual titolo, sulla scorta di quale contratto e di quale esatta pattuizione (che sia per altro sopravvissuta alla risoluzione del contratto ex adverso intimata nel 2013) siano stati pretesi e calcolati interessi di mora;
parimenti non risulta come siano stati esattamente determinati;
neppure è dato sapere in ragione di quali pattuizioni, come e perché i pagamenti effettuati dalla persona che si pretende essere il fideiussore sarebbero stati imputati a deconto di interessi di mora e come e perché detti interessi di mora, seppure fossero dovuti, sarebbero opponibili pure all'asserito fideiussore. Allo stato non si può far altro che disconoscere, come in effetti, formalmente e ad ogni effetto di legge si disconoscono la fonte, la tecnica, il metodo, la correttezza e le risultanze dei calcoli di controparte, quali che essi siano, oltre che la stessa spettanza di interessi di mora come pure la opponibilità di essi al fideiussore”.
L'eccezione è infondata.
La debenza degli interessi moratori è prevista dalla clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 18.9.2003, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, che indica in maniera determinata, o quantomeno determinabile, il tasso di interesse.
La sopravvenuta risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo si configura come accadimento che, ovviamente, non preclude la debenza degli interessi moratori.
La scrittura privata del 15.9.2003, per il cui tramite fu rilasciata la fideiussione, lungi dal derogare alla norma di cui all'art. 1942 c.c., prevede espressamente, all'art.1, che la garanzia personale di estende anche agli interessi moratori.
Nel corso del primo grado, ha tempestivamente prodotto il conteggio degli Parte_1
interessi moratori, correttamente effettuato alla luce del tasso indicato alla clausola di cui all'art. 15 5, e la difesa opponente non formulato alcuna effettiva e specifica contestazione in merito, né ha evidenziato un qualche errore di calcolo.
Peraltro, anche il consulente delle opponenti (si rinvia all'esame delle pagine 25 e 26 della relazione), ha riferito che, alla data del 31.3.2021, l'entità dell'obbligazione complessiva sorta dal mutuo, comprensiva degli interessi moratori e degli addebiti privi di giustificazione causale
(che il consulente ha ritenuto tali alla luce di una prospettazione difensiva priva di ogni persuasività e di seguito confutata), è pari ad euro 145.694,63, ossia euro 122.335,88, più euro
1.103,24, più euro 22.255,31, importo complessivo maggiore di quello chiesto dal creditore.
X. Le opponenti eccepiscono nuovamente la nullità parziale del contratto di mutuo, esigendo la consequenziale diminuzione della pretesa creditoria, in ragione della “indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale in violazione dell'art. 117 del TUB per omessa indicazione del TEG o per differenza fra TEG contrattuale e TEG effettivo” e “dell'applicazione del tipo di ammortamento c.d. alla “francese”, implicante una forma di capitalizzazione occulta in quanto
è matematicamente provato che gli interessi vengono di fatto calcolati, di volta in volta (sul residuo debito e, quindi, anche) su una parte di interessi occultati in rata”.
L'eccezione è infondata.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che, per il tramite della scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 18.9.2003 e del contestuale accreditamento della somma di denaro,
BA delle RC s.p.a e , ebbero a stipulare un contratto di mutuo fondiario per CP_2
la somma complessiva di euro 154.000,00.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae sia per le coordinate temporali che per l'oggetto, alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce
16 alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il TEG , il TAEG/ISC (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, secondo cui la
BA d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la
17 cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sulla mutuati, indicando espressamente, anche per il tramite delle scritture allegate (del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta della mutuataria) il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e l'entità e le modalità di composizione di esse) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e. dunque, difetta un presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
In secondo luogo, per quanto possa rilevare, va osservato che la mutuataria non ha promosso alcuna domanda di risarcimento del danno (insistendo unicamente per la nullità della clausola relativa alla debenza degli interessi convenzionali e la consequenziale condanna della banca alla ripetizione dell'indebito oggettivo, domanda, quest'ultima, non riproposta in appello) né, peraltro, si comprende quale possa essere stato il pregiudizio patito in ragione della lamentata inesatta indicazione del TAEG posto che, giova ribadirlo, il contratto di mutuo compie esaustiva specificazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio gravante sulla mutuataria.
18 In ordine al secondo profilo, incentrato sull'assunto (privo di ogni addentellato giurisprudenziale) secondo cui l'ammortamento alla francese si risolve in una forma di anatocismo illegittimo, va rilevato che il contratto di mutuo, pur prevedendo la restituzione della somma mutuata tramite rate comprensive sia degli interessi che del capitale, prevede unicamente la debenza degli interessi moratori sulle rate scadute e che “su tali interessi non è consentita la capitalizzazione”, così come si legge all'art. 5 della di richiamata scrittura privata.
Le clausole pertanto risulta totalmente allineata alla norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera ratione temporis applicabile, secondo cui il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, nonché alla correlata norma di cui al primo comma dell'art. 3 della deliberazione del
C.I.C.R. del 9.2.2000, secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La sopravvenuta modifica delle norme di cui all'art. 120 T.U.B., con correlata caducazione della disposizione regolamentare ad essa collegata, si configura, nel caso di specie, come evento neutro poiché il dato normativo è mutato in epoca successiva alla risoluzione stragiudiziale del contratto di mutuo.
Al di là di tale rilievo, vi è che, anche qualora la relazione negoziale fosse stata ancora pendente, non di meno non vi sarebbe stata alcuna nullità della clausola di cui all'art. 5 attesa la natura genetica ed originaria della più grave patologia negoziale, con la conseguenza che ipotesi di nullità sopravvenuta possono operare solo qualora espressamente tipizzate dal Legislatore.
Va poi osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
19 trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.15130 del 29/05/2024)”.
XI. La fondatezza dei motivi di appello e l'infondatezza delle eccezioni reiterate dalle opponenti conducono all'accoglimento della domanda di adempimento originariamente veicolata in via monitoria.
Ne consegue che e devono essere condannate al CP_2 Controparte_3
pagamento in via solidale, in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
143.689,14 oltre interessi moratori contrattuali dalla notificazione del decreto ingiuntivo in saldo.
XII. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di della somma complessiva di euro 143.689,14, oltre interessi moratori Parte_1
contrattuali dalla notificazione del decreto ingiuntivo in saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
20 9.991,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 95/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_2
di procura speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Emilio Conti;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e ( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Sara Pagnoni;
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi
esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, respingere l'opposizione promossa dalle sig.re e Controparte_3 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 380/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto
[...]
1 confermare il decreto ingiuntivo opposto in via del tutto subordinata, condannare comunque le
opponenti al pagamento in favore di della somma di €143.689,14, oltre interessi Parte_1
di mora contrattuali o della diversa somma che risulterà di giustizia. In via istruttoria: nella non
creduta ed impugnata ipotesi in cui la Corte ritenga valido il disconoscimento della firma
apposta sulla dichiarazione fideiussoria, si insiste, in mero subordine, nella istanza di
verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura la cui firma è stata disconosciuta dall'attrice, indicando come scritture di comparazione quelle già versate in atti e segnata-mente gli allegati
3 (le sottoscrizioni della apposte a margine del piano di ammortamento allegato CP_3
all'atto modificativo) e 10, nonché la procura alle liti rilasciata al difensore. Si dichiara che
l'originale della fideiussione verrà esibito al nominando CTU o in apposita udienza”; appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le opportune declaratorie, per tutti i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello e per tutto quanto allegato,
prodotto, eccepito e richiesto con tutti i propri precedenti atti e scritti, ivi compresi quelli del
giudizio di primo grado, anche con motivazione in tutto o in parte diversa , in via principale,
respingere l'appello e confermare la sentenza ex adverso impugnata;
in subordine, Voglia dichiarare nullo o comunque annullare e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n
380/2021 del 1/6/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento RG n 1025/2021,
quantomeno nei confronti della signora . Infine, limitatamente al caso Controparte_3
di accertata legittimazione attiva della con rispettosa riserva di gravame, in via Parte_1
riconvenzionale, premesse le opportune declaratorie, dichiarare l'opposta tenuta -e conseguentemente condannarla, alla restituzione in favore della signora Controparte_3
della somma di € 31.286,78 (s. e. e o.) oltre gli interessi maturati e maturandi da ciascun
[...]
versamento sino al saldo effettivo.Vinte in ogni caso le spese e competenze legali anche per il
grado di appello, con richiesta di volerne ordinare il pagamento in favore del sottoscritto
procuratore antistatario anche delle spese del primo grado, in tal senso emendando la specifica
statuizione sul punto della sentenza ex adverso impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così
come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di appello e, nell'ipotesi di fondatezza, allo scrutinio delle eccezioni già formulate dalle opponenti nel corso del primo grado, ritenute assorbite dal
Tribunale di Ascoli Piceno ed ora compiutamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta in ragione della strettissima connessione, censurano la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato il raggiungimento della prova dell'avvenuta cessione, in favore di del credito Parte_1
originariamente vantato dalla mutuante BA delle RC s.p.a. nei confronti di , CP_2
mutuataria, e di fideiussore. Controparte_3
I motivi sono fondati.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi
3 osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto: Controparte_4
- copia dell'estratto del provvedimento della BA d'Italia del 22.11.2015 che, nell'ambito della risoluzione di BA delle RC s.p.a., ha disposto il trasferimento di tutte le attività della banca in amministrazione straordinaria (e dunque necessariamente anche dei crediti vantati nei confronti degli opponenti) in favore di ai sensi e per gli effetti del d.lgs. Controparte_5
n.180 del 2015;
- copia dell'estratto del provvedimento della BA d'Italia del 26.1.2016 che, sempre nell'ambito della risoluzione di BA delle RC s.p.a., ha disposto il successivo trasferimento di tutti i crediti di già acquistati in forza del provvedimento del Controparte_5
22.11.2015, in favore di , sempre ai sensi e per gli effetti del d.lgs. Parte_2
n.180 del 2015;
- copia del Gazzetta Ufficiale del 24.6.20217 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria Parte_2 Parte_1
(anche) dei crediti precedentemente acquistati da da Parte_2 [...]
Controparte_5
4 Muovendo da tale compendio documentale, che prova esaustivamente le alienazioni intercorse tra BA delle RC s.p.a. e e tra quest'ultima e Controparte_5 [...]
(cessioni avvenute in ragione di un provvedimento della BA di Italia, Parte_2
adottato in attuazione delle norme di cui agli artt. 43, 46 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015) e che fornisce un primo sostegno dimostrativo alla successiva cessione intervenuta tra Parte_2
e va osservato che quest'ultima ha prodotto anche le scritture
[...] Parte_1
private attraverso cui furono conclusi i negozi sottesi al decreto ingiuntivo, ossia la scrittura privata con sottoscrizione autentica del 18.9.2003, per il cui tramite fu concluso il contratto di mutuo fondiario, e la scrittura privata del 15.9.2003 attraverso cui ebbe Controparte_3
a rilasciare la correlata fideiussione.
La disponibilità di tali documenti in capo a non riceve alcuna plausibile Parte_1
spiegazione se non postulano l'avvenuta cessione dei crediti, al riguardo dovendosi evidenziare che la norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c. prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ancora, va rilevato che gli opponenti non hanno nemmeno allegato che la cedente
[...]
abbia agito (o stia agendo) nei loro confronti in via giudiziale o stragiudiziale. Parte_2
La condotta inerte di può essere spiegata e compresa solo dando per Parte_2
certa l'avvenuta cessione dei crediti.
Peraltro, è trattasi di circostanza del pari dirimente, sin dalla fase monitoria, ha Parte_1
partecipato al giudizio per il tramite della stessa nominata Parte_2
rappresentante.
E' evidente, dunque, che vi è stata la cessione poiché, diversamente, Parte_2
lungi dal cooperare con avrebbe assunto una posizione antagonista, affermando Parte_1
cioè la propria persistente titolarità del credito e contestando la concorrete ed identica pretesa creditoria di Parte_1
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare in favore di Parte_1
5 II. La fondatezza dei motivi di appello non conduce di per sé all'accoglimento dell'articolata pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria, essendo al riguardo necessario procedere all'esame delle plurime eccezioni tempestivamente formulate nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenute assorbite dal Tribunale di Ascoli Piceno, ed ora reiterate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
III. Le appellate lamentano nuovamente che, nel corso del primo grado, non è stata fornita la prova del conferimento, in favore di della rappresentanza Parte_2
processuale e che tampoco è stata dimostrata la validità della procura alle liti rilasciata da quest'ultima.
L'eccezione è infondata.
In ordine al primo profilo, vi è che la difesa opposta ha tempestivamente prodotto copia dell'atto pubblico del 22.6.2017, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con il quale è stato espressamente conferito a il potere di intraprendere ogni Parte_2
iniziativa giudiziale volta a conseguire l'adempimento dei crediti ceduti a Parte_1
In ordine al secondo profilo, è sufficiente osservare che “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto
a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6799 del 11/03/2020)”.
La difesa opponente non ha fornito alcun elemento conoscitivo al riguardo, limitandosi alla prospettazione di mere congetture che si risolvono nel ribaltamento dell'onere probatorio.
IV. disconosce la conformità all'originale della copia della scrittura Controparte_3
privata del 15.9.2003 attraverso cui ebbe a rilasciare la fideiussione in favore di BA delle
RC s.p.a, originaria mutuante (non vi è alcuna contestazione circa la sussistenza di tale accadimento negoziale, ovvero dell'avvenuto rilascio della garanzia personale).
L'eccezione è infondata.
Muovendo dalla considerazione ovvia che nel processo civile telematico la produzione in copia dei documenti è assolutamente fisiologica, vi è che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche
6 o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 27633 del 30/10/2018)”.
Declinando tale consolidato principio al caso di specie, va rilevato che Controparte_3
ha limitato la propria contestazione alla circostanza dell'avvenuta produzione del documento in copia, senza lumeggiare in alcun modo l'ambito della lamentata carenza di conformità.
Invero, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si legge quanto segue: “controparte ha prodotto un documento (al numero 8 del proprio indice) che non può che essere integralmente disconosciuto, come in effetti viene espressamente disconosciuto, dalla signora CP_3
quanto alla sua conformità all'originale; sin da ora riserva di ogni valutazione e/o ulteriore eccezione, ivi incluso l'eventuale disconoscimento anche della data e/o della firma, qualora fosse prodotto da controparte l'originale. Si tratta infatti di un documento datato 15/9/2003 che o non corrisponde all'originale o è stato comunque superato da altro successivo documento”.
Tali deduzioni, generiche, prive di effettiva adesione al caso di specie e che omettono l'indicazione degli aspetti differenziali rispetto all'originale, non si elevano ad adeguata contestazione, sicchè il documento esprime piena significanza probatoria, giusto il disposto di cui all'art. 2719 c.c.
V. eccepisce che le obbligazioni sorte dalla fideiussione rilasciata con Controparte_3
la scrittura privata del 15.9.2003 sono state estinte o modificate a seguito dell'avvenuto perfezionamento di una sopravvenuta fideiussione.
Con più precisione, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena si legge quanto segue:
“dal contratto di rinegoziazione del Mutuo stipulato nel luglio del 2012 (All 2), infatti, emerge la circostanza che l'unica fideiussione che si assume esistente fosse datata aprile del 2010; ne deriva che il documento allegato 8 ex adverso prodotto deve dunque ritenersi, allo stato, tamquam non esset con tutto quanto ne consegue in punto di inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno nei confronti della opponente signora CP_3
”.
[...]
L'eccezione si palesa non suscettibile d'accoglimento.
7 Al riguardo è sufficiente osservare che disattendendo il proprio onere Controparte_3
probatorio, fissato dal principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c., non ha fornito adeguata prova della sussistenza della fideiussione “datata aprile 2010” (che non ha prodotto), ossia del negozio modificati o estintivo, limitandosi ad insistere su una circostanza priva di adeguata significanza conoscitiva (l'accenno nel contratto del 2012 ad una fideiussione rilasciata nel 2010), sicuramente soccombente rispetto alla pienezza probatoria veicolata dalla scrittura privata, essa sì prodotta, del 15.9.2003.
Dunque, da una parte, la scrittura del 15.9.2003 si eleva a prova della fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia gravante su dall'altra, quest'ultima, Controparte_3
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito adeguata prova della sopravvenuta caducazione o modificazione della fonte negoziale.
VI. eccepisce nuovamente l'invalidità della fideiussione specifica Controparte_3
rilasciata tramite scrittura privata del 15.9.2003 poiché attuativa di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
L'eccezione è infondata.
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito adeguata Controparte_3
dimostrazione della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2005, tempestivamente prodotto ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha operato una ricognizione del mercato limitata alle fideiussioni omnibus.
Ne consegue che l'attività istruttoria svolta dell'Autorità di Vigilanza, e sottesa appunto al provvedimento n. 55 del 2005, non esplica di per sé alcuna esaustiva valenza probatoria al fine di dimostrare la sussistenza di intese lesive della concorrenza in relazione alle fideiussioni specifiche.
In altri e più compiuti termini, “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare
8 l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26847 del 16/10/2024)”.
La difesa opposta, nella consapevolezza dell'inadeguatezza probatoria del provvedimento della
BA d'Italia, ha tempestivamente prodotto altre scritture private (alcune prive di sottoscrizione), tutte relative al rilascio di fideiussioni specifiche, al fine di dimostrare la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, non è stata raggiunta la prova.
In primo luogo, vi è che le scritture private sono state tutte rilasciate in epoca successiva al
15.9.2003 (la più risalente reca la data del 7.1.2005), sì da non lumeggiare il mercato delle fideiussioni specifiche all'epoca di interesse (il 2003, appunto), ciò che già di per sé costituisce una lacuna conoscitiva che preclude l'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento in cui si colloca l'agere negoziale di Controparte_3
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
(in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017) e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze di contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Una simile prova non è stata fornita dalla difesa opposta, nemmeno in via inferenziale.
9 VII. In subordine, eccepisce nuovamente l'inefficacia della fideiussione Controparte_3
in ragione delle spirare del termine di decadenza contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Con più precisione, la difesa opponente rappresenta che ebbe a prestare Controparte_3
la fideiussione in qualità di consumatore e che, dunque, le clausole che derogano alle norme di cui all'art. 1957 c.c., sebbene inserite nella scrittura privata per il cui tramite fu rilasciata la garanzia personale, sono vessatorie in ragione della disciplina delineata dalle norme di cui agli art. 1469 bis e ss. c.c., ratione temporis applicabili (in realtà, la difesa opponente invoca, in termini non privi di una certa genericità, il codice del consumo, ossia il decreto legislativo n. 206 del 2005, non ancora in vigore al momento del perfezionamento della fideiussione, ciò che, comunque, non preclude il vaglio dell'eccezione, incentrata, peraltro, su profilo suscettibile di rilievo d'ufficio).
L'eccezione è infondata.
La clausola di cui all'art.7 della richiamata scrittura privata, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore, o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, non è vessatoria.
Principiando dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela super individuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di
10 Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza, va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c., ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà del fideiussore, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In altri termini, non vi è alcuna limitazione della facoltà di opporre eccezioni, per il semplice assunto che la fideiussione già sorge senza correlazione con alcun termine di decadenza.
A conferma di tal ultimo convincimento, e da altro angolo prospettico, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui all'art. 1469 ter c.c. , secondo cui “la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene appunto all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c. (e, come sopra già osservato, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata).
11 Volendo meglio esporre tale concetto tramite un esempio, si pensi al caso in cui il consumatore acquisti consapevolmente un qualche manufatto che presenti un vizio di fabbricazione, ossia che sia venduto come tale (il vizio, cioè, è palese ed il venditore dà atto della sua presenza); in tal caso, non vi è una rinuncia a far valere la garanzia per vizi, ciò che sì darebbe luogo ad una clausola vessatoria, ma, semplicemente, il consumatore ha consapevolmente acquistato un bene con un dato vizio.
Ebbene, mutatis mutandis, non ha rinunciato ad alcuna eccezione ma, Controparte_3
semplicemente, ha prestato una fideiussione avente durata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale.
In subordine, anche qualora si volesse ritenere vessatoria la deroga alle norme di cui all'art. 1957
c.c., la clausola di cui all'art. 8 della scrittura in esame prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che
trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in
quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non
determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir
meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare
la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5179 del 27/02/2025)”.
12 Ciò è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla missiva del 22.11.2013
(tempestivamente prodotta da , BA delle RC s.p.a., a seguito dell'avventa Parte_1
risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo, ha immediatamente richiesto a (oltre che alla mutuataria) il pagamento dell'obbligazione Controparte_3
garantita, con correlato rispetto, pertanto, del termine semestrale.
Infine, deve osservarsi che non appaiono condivisibili le doglianze, pure prospettate dalla difesa opponente, ed incentrate sull'assunto che la fideiussione è connotata da un intrinseco squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò che preclude che si possa porre una questione di squilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
VIII. lamenta nuovamente che il creditore garantito ha posto in essere Controparte_3
una condotta contraria alla buona fede oggettiva e, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, reitera l'excepitio doli generalis.
Con più precisione, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “la BA delle RC
Spa aveva concesso a un primo mutuo, nel settembre del 2003 per l'acquisto della CP_2
propria casa di abitazione, sul quale era stata iscritta ipoteca di primo grado e che era pure stato garantito da una fideiussione;
come la signora ha ora avuto modo di appurare, nel CP_3
2006 la stessa banca concedeva a anche un ulteriore mutuo, pressoché di stesso CP_2
ammontare, ottenendo da l'iscrizione di ipoteca di secondo grado sul medesimo CP_2
immobile già posto a garanzia del Mutuo del 2003. Nessuna fideiussione assisteva il secondo mutuo. Ricevuta la richiesta della REV datata 28 aprile 2021, che ha colto di sorpresa la signora
, solo all'esito di defatiganti ricerche ella ha appreso la circostanza che Controparte_3
era stata intrapresa un'azione esecutiva immobiliare in danno della debitrice signora CP_2
sottoponendo a pignoramento l'unico bene di proprietà della debitrice sul quale era iscritta
[...]
ipoteca di primo grado a garanzia del pagamento del Mutuo. Il pignoramento tuttavia, sorprendentemente, anziché essere finalizzato alla riscossione del credito riveniente da detto
Mutuo, era invece stato attivato dalla stessa sedicente creditrice, esclusivamente per un ulteriore
13 mutuo (per altro abusivamente) erogato alla signora dalla medesima banca, con CP_2
iscrizione di ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile, non assistito dalla garanzia fideiussoria della signora ”. CP_3
L'eccezione è infondata.
Come noto, “la exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 15216 del 12/09/2012; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 16213 del 31/07/2015)”.
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie atteso che il fideiussore non ha dedotto alcuna circostanza ulteriore (rispetto a quelle sopra scrutinate) idonea a comportare la caducazione della fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia e strumentalmente taciuta dal creditore garantito, né la condotta di quest'ultimo, non predicata da alcun connotato emulativo, risulta posta in essere al solo fine di apportare un pregiudizio indebito al fideiussore.
E' evidente, infatti, che il creditore ha inteso destinare la garanzia ipotecaria al soddisfacimento del credito sorto dal “secondo” mutuo ed escutere la fideiussore per conseguire l'adempimento del carico obbligatorio del “primo” mutuo, solo perché tale strategia, che non viola alcuna norma imperativa, si configura come l'approccio più razionale e proficuo per (tentare di) conseguire la restituzione delle somme mutuate ed il pagamento degli interessi, ciò che costituisce l'unico scopo (assolutamente lecito, è superfluo sottolinearlo) perseguito dal creditore.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, BA delle RC s.p.a. ha immediatamente (o, comunque, nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a Controparte_3
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
14 Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento Controparte_3
persiste dal 2013.
IX. Le opponenti reiterano la doglianza incentrata sull'eccessività della pretesa creditoria in ragione dell'errato conteggio degli interessi moratori.
Al riguardo, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “a parte la nullità -per indeterminatezza- della domanda di pagamento di interessi di mora ex adverso formulata, che pure si eccepisce ad ogni effetto di legge, è un dato di fatto che non risulta allegato in ricorso come e a qual titolo, sulla scorta di quale contratto e di quale esatta pattuizione (che sia per altro sopravvissuta alla risoluzione del contratto ex adverso intimata nel 2013) siano stati pretesi e calcolati interessi di mora;
parimenti non risulta come siano stati esattamente determinati;
neppure è dato sapere in ragione di quali pattuizioni, come e perché i pagamenti effettuati dalla persona che si pretende essere il fideiussore sarebbero stati imputati a deconto di interessi di mora e come e perché detti interessi di mora, seppure fossero dovuti, sarebbero opponibili pure all'asserito fideiussore. Allo stato non si può far altro che disconoscere, come in effetti, formalmente e ad ogni effetto di legge si disconoscono la fonte, la tecnica, il metodo, la correttezza e le risultanze dei calcoli di controparte, quali che essi siano, oltre che la stessa spettanza di interessi di mora come pure la opponibilità di essi al fideiussore”.
L'eccezione è infondata.
La debenza degli interessi moratori è prevista dalla clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 18.9.2003, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, che indica in maniera determinata, o quantomeno determinabile, il tasso di interesse.
La sopravvenuta risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo si configura come accadimento che, ovviamente, non preclude la debenza degli interessi moratori.
La scrittura privata del 15.9.2003, per il cui tramite fu rilasciata la fideiussione, lungi dal derogare alla norma di cui all'art. 1942 c.c., prevede espressamente, all'art.1, che la garanzia personale di estende anche agli interessi moratori.
Nel corso del primo grado, ha tempestivamente prodotto il conteggio degli Parte_1
interessi moratori, correttamente effettuato alla luce del tasso indicato alla clausola di cui all'art. 15 5, e la difesa opponente non formulato alcuna effettiva e specifica contestazione in merito, né ha evidenziato un qualche errore di calcolo.
Peraltro, anche il consulente delle opponenti (si rinvia all'esame delle pagine 25 e 26 della relazione), ha riferito che, alla data del 31.3.2021, l'entità dell'obbligazione complessiva sorta dal mutuo, comprensiva degli interessi moratori e degli addebiti privi di giustificazione causale
(che il consulente ha ritenuto tali alla luce di una prospettazione difensiva priva di ogni persuasività e di seguito confutata), è pari ad euro 145.694,63, ossia euro 122.335,88, più euro
1.103,24, più euro 22.255,31, importo complessivo maggiore di quello chiesto dal creditore.
X. Le opponenti eccepiscono nuovamente la nullità parziale del contratto di mutuo, esigendo la consequenziale diminuzione della pretesa creditoria, in ragione della “indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale in violazione dell'art. 117 del TUB per omessa indicazione del TEG o per differenza fra TEG contrattuale e TEG effettivo” e “dell'applicazione del tipo di ammortamento c.d. alla “francese”, implicante una forma di capitalizzazione occulta in quanto
è matematicamente provato che gli interessi vengono di fatto calcolati, di volta in volta (sul residuo debito e, quindi, anche) su una parte di interessi occultati in rata”.
L'eccezione è infondata.
In ordine al primo profilo, occorre osservare che, per il tramite della scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 18.9.2003 e del contestuale accreditamento della somma di denaro,
BA delle RC s.p.a e , ebbero a stipulare un contratto di mutuo fondiario per CP_2
la somma complessiva di euro 154.000,00.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae sia per le coordinate temporali che per l'oggetto, alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce
16 alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il TEG , il TAEG/ISC (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, secondo cui la
BA d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la
17 cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sulla mutuati, indicando espressamente, anche per il tramite delle scritture allegate (del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta della mutuataria) il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e l'entità e le modalità di composizione di esse) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e. dunque, difetta un presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
In secondo luogo, per quanto possa rilevare, va osservato che la mutuataria non ha promosso alcuna domanda di risarcimento del danno (insistendo unicamente per la nullità della clausola relativa alla debenza degli interessi convenzionali e la consequenziale condanna della banca alla ripetizione dell'indebito oggettivo, domanda, quest'ultima, non riproposta in appello) né, peraltro, si comprende quale possa essere stato il pregiudizio patito in ragione della lamentata inesatta indicazione del TAEG posto che, giova ribadirlo, il contratto di mutuo compie esaustiva specificazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio gravante sulla mutuataria.
18 In ordine al secondo profilo, incentrato sull'assunto (privo di ogni addentellato giurisprudenziale) secondo cui l'ammortamento alla francese si risolve in una forma di anatocismo illegittimo, va rilevato che il contratto di mutuo, pur prevedendo la restituzione della somma mutuata tramite rate comprensive sia degli interessi che del capitale, prevede unicamente la debenza degli interessi moratori sulle rate scadute e che “su tali interessi non è consentita la capitalizzazione”, così come si legge all'art. 5 della di richiamata scrittura privata.
Le clausole pertanto risulta totalmente allineata alla norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera ratione temporis applicabile, secondo cui il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, nonché alla correlata norma di cui al primo comma dell'art. 3 della deliberazione del
C.I.C.R. del 9.2.2000, secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La sopravvenuta modifica delle norme di cui all'art. 120 T.U.B., con correlata caducazione della disposizione regolamentare ad essa collegata, si configura, nel caso di specie, come evento neutro poiché il dato normativo è mutato in epoca successiva alla risoluzione stragiudiziale del contratto di mutuo.
Al di là di tale rilievo, vi è che, anche qualora la relazione negoziale fosse stata ancora pendente, non di meno non vi sarebbe stata alcuna nullità della clausola di cui all'art. 5 attesa la natura genetica ed originaria della più grave patologia negoziale, con la conseguenza che ipotesi di nullità sopravvenuta possono operare solo qualora espressamente tipizzate dal Legislatore.
Va poi osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
19 trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così,
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.15130 del 29/05/2024)”.
XI. La fondatezza dei motivi di appello e l'infondatezza delle eccezioni reiterate dalle opponenti conducono all'accoglimento della domanda di adempimento originariamente veicolata in via monitoria.
Ne consegue che e devono essere condannate al CP_2 Controparte_3
pagamento in via solidale, in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
143.689,14 oltre interessi moratori contrattuali dalla notificazione del decreto ingiuntivo in saldo.
XII. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di della somma complessiva di euro 143.689,14, oltre interessi moratori Parte_1
contrattuali dalla notificazione del decreto ingiuntivo in saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in CP_2 Controparte_3
favore di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
20 9.991,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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