Sentenza 19 settembre 2025
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Con sentenza del 5 febbraio 2026 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha espresso un importante principio in materia di finanza di progetto (project financing), con particolare riguardo al diritto di prelazione del promotore previsto dall'articolo 183 comma 15 del Il Tribunale di Roma, con D.I. 12818/2025, emesso il 17/09/2025, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare un credito vantato da una società verso un ente locale in dissesto, in applicazione della pronuncia della CEDU di gennaio 2025. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 26/09/2024, resa nelle cause riunite C-403/23 e C-404/23, si è pronunciata sulla possibilità di un'impresa offerente di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12818 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Afeltra Parte_1
ATTORE
contro
, P.IVA , in persona legale rapp.pt, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Caruso
CONVENUTA COSTUITA
nonché contro
Controparte_2
Controparte_3
con la mandataria
[...] Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c. Conclusioni: come da ultimo verbale di udienza: “ i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi;
l'avv. Afeltra dichiara di aderire alle eccezioni di carenza di giurisdizione e/o di incompetenza per valore e/o di violazione della distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio come sollevate dalla parte convenuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione ex art. 616 Parte_1
c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva RG.Es. n. 606/2017 contestando il diritto del creditore intervenuto di agire in via esecutiva. CP_5
A sostegno dell'opposizione parte opponente deduce che dei 126 ruoli depositati a sostegno degli interventi:
a) quelli da 1 a 101 sono estinti per legge ai sensi della legge 197/22 poiché riguardano ruoli anteriori all'anno 2015 dell'importo cadauno inferiore a 1000 euro;
b) la cartella numero 097/2016 finale 945 mai notificata ed il cui tributo risale all'anno 2013 è prescritta;
c)la cartella numero 097/2016 finale 305, contenente sanzioni e interessi, è stata notificata nell'anno
2016 e pertanto risulta prescritta essendo trascorso il termine quinquennale;
d)la cartella nume14940 ed è soggetta alla rottamazione quater di cui alla legge n. 197/2022.
Instaurato ritualmente il contradditorio, si è costituita tempestivamente Controparte_1 la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., depositata oltre il termine di 20 giorni, nonché la carenza di giurisdizione e/o competenza di questo Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Roma e/o del Giudice di Pace e e/o della Sezione Lavoro di questo Tribunale secondo il riparto delle cartelle esattoriali contenuto nell'atto di costituzione e risposta. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda proposta chiedendone il rigetto.
Sono rimasti contumaci i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 [...] con la mandataria . CP_3 Controparte_4
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e parte attrice, in particolare, ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta e la causa, oralmente discussa, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
Con separata ordinanza, contestuale alla presente sentenza, si è disposto in merito ai crediti oggetto dell'intervento di depositato l'8.11.2021 formando per la contestazione su tali crediti due CP_5 autonomi fascicoli. Il presente giudizio è, all'esito della disposta separazione, ormai limitato all'opposizione avverso i primi due interventi di svolti, rispettivamente, in date 16.10.2018 e 13.02.2020. CP_5
Preliminarmente, l'opposizione di cui si discute va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. in conformità a quanto domandato dalla parte che, infatti, contesta il diritto stesso del creditore intervenuto a procedere ad esecuzione forzata, nella specie ad intervenire in una esecuzione già avviata.
Il infatti, ha promosso due differenti opposizioni: la prima ex art. 615 comma 2 c.p.c., con ricorso Pt_1 depositato il 12.03.2024; la seconda ex art. 617 c.p.c. con ricorso depositato il 17.04.2024 ma, delle due opposizioni, ha inteso coltivare solo la prima attraverso l'introduzione del merito ex art. 616 c.p.c. nel termine prescritto, non coltivando invece la seconda.
In relazione al merito della proposta opposizione, per come limitato all'esito della disposta separazione, va operato un primo vaglio di ammissibilità.
In punto di diritto, il nuovo testo del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., difatti, così come riformulato dal d.l. n. 59 del 03.05.2016 e applicabile al presente procedimento di esecuzione forzata in quanto istaurato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (essendo il pignoramento stato notificato nel marzo 2017), prevede che: “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
In punto di fatto, rilevano ai fini del decidere le seguenti circostanze tratte dal fascicolo della procedura esecutiva:
- il primo intervento di è stato depositato in data 16.10.2018 per euro 118.707,68, il CP_5 secondo intervento è stato depositato in data 13.02.2020 per euro 4.972,58;
- il primo provvedimento di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c. - emesso in data 4 febbraio 2020 - è stato revocato in data 11 agosto 2021 e la vendita portata poi a termine è stata nuovamente autorizzata con provvedimento in data 30 settembre 2021.
In applicazione della disposizione sopra richiamata, la presente opposizione va dichiarata inammissibile in relazione ad entrambi gli interventi di in data 16 ottobre 2018 e 13 febbraio 2020 in quanto CP_5 proposta dinanzi al GE in data 12 marzo 2024, successivamente all'udienza in cui è stata emessa la ordinanza di vendita definitiva. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ex DM
55/2014 e succ. modd. in relazione alle tre fasi effettivamente compiute dalla difesa della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da avente Parte_1 ad oggetto gli interventi di depositati in data 16 ottobre 2018 e 13 Controparte_6 febbraio 2020;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_6 di lite che liquida in € 4.217,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi