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1 gennaio 1963
1 gennaio 1963
Art. 3.
L' articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765 , e successive modificazioni e' sostituito seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1 .259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".
L' articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765 , e successive modificazioni e' sostituito seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1 .259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".
Commentario • 1
- 1. La lunga marcia della tutela antinfortunistica dal rischio assicurato alla centralità del lavoratoreDi : Aldo De Matteis · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025 · 1
TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA 1. L'occasione di lavoro, ovvero quando un incidente si considera infortunio sul lavoro. Correva l'anno 1986 quando la Cassazione si pronunciò su questo caso: una dipendente della Rinascente, addetta alla dimostrazione e vendita di articoli elettrici, per tale motivo assicurata Inail, ebbe un brutto infortunio: un battente della finestra si staccò inopinatamente dal suo alloggiamento e le cadde addosso, procurandole gravi lesioni. L'Inail e il giudice del merito le negarono la copertura, e la Cassazione disse: hanno fatto bene, perché l'evento è estraneo al rischio assicurato. Nella stessa logica una sentenza coeva, nel caso di una frana su albergo …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1973, n. 1205Provvedimento: L'art 3 della legge 19 gennaio 1963 n 15, nel modificare l'art 18 RD 17 agosto 1935 n 1765, ha esteso i benefici dell'Assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro con decorrenza dal 1 gennaio 1963 agli artigiani prestanti opera manuale nelle proprie imprese, purche l'Obbligo assicurativo sia stato adempiuto nei confronti dei dipendenti.*Leggi di più...
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