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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/10/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 90/2025
TRIBUNALE DI AREZZO Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
C.F. e P.IVA con sede ad Arezzo in via Calamandrei 67 P.IVA_1
Letto il ricorso con il quale C.F. , noché gli avv.ti FABIO Parte_2 C.F._1
ZO (C.F. C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali facenti parte dell'associazione Professionale avv. Fabio Vezzosi e avv. Luciano
IG (P. Iva hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore P.IVA_2 indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo deposito nella area Web e che la debitrice non si costituiva;
ritenuta la sussistenza della competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Arezzo;
rilevato che la legittimazione dei creditori istanti risulta dal titolo giudiziale in atti;
rilevato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. visura camerale in atti) che non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII (risulta anzi documentalmente che trattasi di impresa maggiore); ritenuto che l'insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) inadempimento della obbligazione nei confronti dei ricorrenti;
ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili;
iii) esposizione debitoria con l'Erario di oltre 600.000 euro;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00 (cfr. esposizione verso l'Erario); ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per la apertura della LG;
P.Q.M.
visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di C.F. e P.IVA Parte_1
, con sede ad Arezzo in via Calamandrei 67 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA curatore l'avv. Caterina Rossi invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; si tenga conto, a tal fine, di quanto dedotto dai creditori in udienza;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma); 6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 21.1.2026, ore 9.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in data 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
C.F. e P.IVA con sede ad Arezzo in via Calamandrei 67 P.IVA_1
Letto il ricorso con il quale C.F. , noché gli avv.ti FABIO Parte_2 C.F._1
ZO (C.F. C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali facenti parte dell'associazione Professionale avv. Fabio Vezzosi e avv. Luciano
IG (P. Iva hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore P.IVA_2 indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo deposito nella area Web e che la debitrice non si costituiva;
ritenuta la sussistenza della competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Arezzo;
rilevato che la legittimazione dei creditori istanti risulta dal titolo giudiziale in atti;
rilevato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. visura camerale in atti) che non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII (risulta anzi documentalmente che trattasi di impresa maggiore); ritenuto che l'insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) inadempimento della obbligazione nei confronti dei ricorrenti;
ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili;
iii) esposizione debitoria con l'Erario di oltre 600.000 euro;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00 (cfr. esposizione verso l'Erario); ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per la apertura della LG;
P.Q.M.
visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di C.F. e P.IVA Parte_1
, con sede ad Arezzo in via Calamandrei 67 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Andrea Turturro
NOMINA curatore l'avv. Caterina Rossi invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; si tenga conto, a tal fine, di quanto dedotto dai creditori in udienza;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma); 6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 21.1.2026, ore 9.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in data 2 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani