Versione
12 dicembre 2017
12 dicembre 2017
Art. 28. Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110 e' aggiunto il seguente:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita' di ricerca scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita' di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo' essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».
Note all'art. 28:
Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. "."
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis»;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110 e' aggiunto il seguente:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita' di ricerca scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita' di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo' essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».
Note all'art. 28:
Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. "."
Commentari • 5
- 1. 2018 ha designato i compiti a soggetti designati tra questi quello al titolare del trattamentoMichele Gorga · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018 · 19.996231
L'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018 ha letteralmente rivoluzionato le norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 comunemente conosciuto come Codice Privacy tra quelle qui di interesse l'abrogazione dell'art. 29 del Codice privacy così come recentemente modificato dall'art. 28 della Legge 167/2017, e la serie di penetranti modifiche tra cui il malinteso e troppo frainteso art. 2-quaterdecies rubricato come “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” il quale al comma 1 prevede che “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/07/2021, n. 21234Provvedimento: […] Laura Tricomi anteriormente alle modifiche introdotte dall'art.28 della legge n.167 del 20/11/2017) 2.5.7. […] Le modifiche apportate all'art.29 (introduzione del comma 4 bis e modifica comma 5) dall'art. 28 della legge n. 167/2017, anche se non 10 R.G.N. 14229/2017 Cons. est. […]Leggi di più...
- preposto al trattamento dei dati·
- fattispecie·
- posizione di mero responsabile·
- condizioni·
- violazione delle disposizioni impartite·
- assunzione della qualità di effettivo titolare del trattamento·
- necessità·
- protezione dei dati personali·
- personalita' (diritti della)·
- riservatezza