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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier RG Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 315/2023RG vertente tra
Parte_1 (P.I. P.IVA_1 ), con sede legale in Via Antonio da Recanate
n. 2, 20124 Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone (C.F.
[...] C.F. 1 PEC - FAX 02.49528699) del Foro di Milano ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Milano, alla via Lamarmora
n° 42;
-parte appellante e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 ), con sede in Montegranaro C. da Vallone snc in persona del socio accomandatario rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Corradini Controparte_1
() con studio in Porto Sant'Elpidio via del Foro di Fermo (C.F. C.F. 2
Vespucci n. 11, pec: - fax 0734/991325; Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il BU motivava e decideva come segue:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 70/2021 (RGN992/2020) notificato a mezzo pec in data 27.1.2021 UR IM di LL RG & C. AS (breviter
UR) conveniva in giudizio la XI RE SR (breviter Axixt) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.mo BU di Fermo, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto così decidere: In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando, da un lato, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta e la mancanza di prova della asserita titolarità del credito azionato e comunque che il credito è inesistente, che la pretesa creditoria ex adverso azionata è infondata e che parte opponente nulla deve;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale della XI RE s.r.l. per la condotta antigiuridica e contraria a correttezza e buona fede, nonché per abuso di legge, del contratto e del processo, condannando la XI RE
s.r.l. al risarcimento dei danni in tal modo arrecati alla UR IM di LL G. & C.
s.a.s., anche ex art. 96 c.p.c., e anche eventualmente ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, da determinarsi anche in via equitativa, entro il valore dello scaglione di riferimento della domanda originaria. In ogni caso, con vittoria delle spese e diritti di lite".
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la XI rassegnando le seguenti conclusioni:
"In via preliminare: Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale nel merito - previa istanza di verificazione della scrittura privata, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo condannando controparte al pagamento della pretesa creditoria vantata a oggi dalla società opposta ad € 6.542,47 oltre agli interessi dalla singola scadenza al saldo;
In via subordinata nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di revoca o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, accertato che le somme portate dai documenti contabili corrispondono a quanto effettivamente dovuto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 6.542,47, oltre interessi legali dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, oppure a quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e
C.P.A".
Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 c.6 c.p.c e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva posta in decisione alla odierna udienza previa precisazione delle conclusioni e discussione orale sulle note conclusive autorizzate e depositate in atti.
Assume l'opponente, per quanto qui di interesse e documentato, che nulla sia dovuto alla società opposta in quanto:
- UR IM è stata cliente di OP LI per i servizi di erogazione di energia elettrica e di telefonia voce e dati nel periodo da ottobre 2014 a dicembre 2015. In particolare veniva sottoscritta un'offerta flat denominata VitaMia Business ad un canone mensile di € 1.147,00 per traffico telefonico, adsl e energia elettrica.
Alla data di cessazione del rapporto, tutte le fatture erano state regolarmente pagate. Pagina 3 18 · Dopo la cessazione del rapporto, OP LI emetteva la fattura n. 2038969 (per cui è causa)
dell'importo di € 34.441,70.
-Con pec del 21.4.2016, l'odierna opponente contestava tale fattura, disconoscendo la somma richiesta in quanto palesemente abnorme, integralmente non dovuta e chiaramente frutto di errore.
- In pari data OP emetteva ulteriore fattura di € 2.609,21 con la medesima causale, e anch'essa veniva contestata con pec del 13.5.2016.
- Nel mese di settembre 2016, UR si è vista addebitare dal nuovo fornitore EN Energia
l'importo di € 2.575,20 per corrispettivi Cmor richiesti dal vecchio fornitore OP.
-Nel maggio 2017 TU riceveva da OP LI S.p.A. n. 3 note di credito per un importo complessivo di € 37.050,91, pari all'intera somma di entrambe le fatture contestate
- Nel luglio 2018, UR è stata contattata da un'agenzia di recupero crediti denominata All
Reserved s.r.l. la quale reclamava, anch'essa in forza di una intervenuta cessione di credito, il pagamento di € 3.114,07 per le medesime causali ed al solo fine definire una volta per tutte la questione l'opponente provvedeva al pagamento di ulteriori € 2.500,00.
- Seguiva atto di transazione tombale con ampia e definitiva liberatoria a tacitazione di ogni pendenza
Deduceva ed eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della opposta in quanto la stessa non ha prodotto prova documentale idonea a dimostrare il perfezionamento della cessione. Infatti, il contratto di cessione prodotto è privo della sottoscrizione della cessionaria come del resto l'elenco delle posizioni cedute, privo anche di segni di congiunzione con il contratto di cessione a cui fa riferimento e non contenente alcuna indicazione utile ad individuare il credito effettivamente ceduto.
L'opposizione è fondata e pertanto andrà accolta per le seguenti motivazioni.
E' noto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre una nuova fase processuale a cognizione piena avente ad oggetto l'an ed il quantum del credito oggetto del ricorso monitorio, nella quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione).
Pertanto, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della S.C. a mente del quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al debitore convenuto la dimostrazione dei fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. unite
30.10.2001 n.13533, Cass. Civ. Sez.III 28.01.2002 n.982). Pagina 4 I Orbene, in applicazione dei ricordati principi di legittimità, si osserva che nel caso di specie la sussistenza del credito della parte opposta non risulta provata poiché la fattura n. 2038969 dell'importo di € 34.441,70 non costituisce fonte di prova della pretesa azionata in via monitoria, come del resto non è provata che l'intervenuta cessione del credito tra OP e XI abbia interessato la fattura de quo.
Come noto per giurisprudenza costante, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Ciò ricordato, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Non solo l'infondatezza delle richieste dell'opposta è palesemente dimostrata ad opera della stessa
AXIST. L'odierna opposta invoca il pagamento di una somma di €6.500,00 quale residuo da corrispondere per servizi di telefonia, ma la fattura n.2038696 posta a base della richiesta riporta per tale servizio importi differenti e nettamente inferiori pari ad €25,62.
Peraltro è documentalmente provato che tra UR e la cedente OP sia intervenuta transazione a tacitazione totale di ogni pretesa da quest'ultima avanzata.
Dunque, rimane sorprendente come abbia potuto essere oggetto di cessione un credito inesistente.
A tale ultimo riguardo va evidenziato che comunque AXIST non ha dato prova della titolarità del credito azionato in via monitoria. Infatti, la cessione depositata non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e l'elenco in atti (Allegato AXIST OPTIMA in fasc. opposta),è un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto, riportante la sola sottoscrizione del cedente e
Pagina 5 non anche della cessionaria, mancante di data certa e di riferimenti certi, precisi e concordanti tali da fare ritenere che al soggetto indicato e somma indicata sia riferito un contratto o documento contabile.
Le spese seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il BU, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2021 (RGN992/2020) del
27.01.2021;
2) Condanna la AXIST CREDIT S.R.L. in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di ACCOPPIATURA ON DI RO GI & C. SAS in pers. leg. rappresentante pro-tempore, che si liquidano ex D.M.147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 e € 26.000,00), in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali al 15 00%, IVA e CAP come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate.
3.Nel corretto ordine logico-giuridico di trattazione del gravame, va esaminato per primo il motivo con cui l'appellante censura la decisione del BU per aver ritenuto il difetto (di prova) della legittimazione attiva sostanziale di Parte_1 cioè della titolarità del credito azionato in via monitoria.
4.Sul punto, secondo quanto già esposto, il primo giudicante ha rilevato che la cessione depositata a doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'originaria opposta non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e che l'elenco degli atti ceduti è contenuto in un documento costituito da un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto:
Parte_1 non ha dato prova"A tale ultimo riguardo, va evidenziato che comunque della titolarità del credito azionato in via monitoria. Infatti, la cessione depositata non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e l'elenco degli atti (Allegato XI OP in fasc. opposta) è un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto, riportante la sola sottoscrizione del cedente e non anche della cessionaria, mancante di data certa e di riferimenti certi, precisi e concordanti tali da far ritenere che al soggetto indicato e somma indicata sia riferito un contratto o un documento contabile".
5.Ed in effetti:
• il contratto di cessione contiene solo la illeggibile sottoscrizione della cedente,
• il contratto di cessione indica come ceduti i crediti di cui all'allegato "ALL_1_DB
CREDITI";
• detto allegato non è stato prodotto;
• in atti risulta prodotto un documento indicato come “allegato_axist_optima.pdf":
(a) privo di compiuta riconducibilità soggettiva contrattuale, a parte un timbro di
Controparte_2 e una sigla illeggibile, (b) privo di alcun rilevabile collegamento
(testuale, materiale o logico) con il contratto di cessione, (c) privo delle indicazioni necessarie per individuare il credito effettivamente ceduto, (d) privo di data certa.
6.L'appellante, avverso la precisa e fondata statuizione del BU, ha contrapposto solo argomentazioni riferite al perfezionamento della cessione ed all'efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto.
Ma la questione affrontata dal BU è un'altra.
7.In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass.,
S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
8.Nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, il BU ha correttamente ritenuto che l'originaria opposta non avesse dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Invero, sebbene possa condividersi l'assunto secondo cui il contratto di cessione in blocco non debba fare esplicito riferimento al singolo credito controverso, nondimeno nella presente fattispecie non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierna appellata.
L'elenco degli atti prodotto dall'originaria opposta è un documento privo di alcun valore probatorio finanche indiziario, inidoneo ad integrare, sotto il profilo dell'oggetto, il contratto di cessione di cui in causa.
9.D'altra parte è la stessa appellante a suggerire la situazione di incertezza probatoria in cui essa versa:
"Infatti, CP_2 ha ceduto diversi crediti a diverse società. È pertanto certamente possibile che alcuni crediti della opponente siano in capo ad Pt_1 ed altri in capo ad altre società".
Ma l'obbligo dell'appellante era ed è proprio di provare con certezza che il credito azionato in monitorio le è stato trasferito mentre resta, all'evidenza, irrilevante la mera
"possibilità" che il trasferimento sia avvenuto. 10.La conclusione derivante da tali valutazioni è che l'eccezione di carenza di titolarità
attiva del credito sollevata dall'originaria opponente non è stata superata e l'onere sussistente in capo all'appellante (consistente nella prova della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio) non può ritenersi soddisfatto e ciò non consente di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione (cfr. Cass., sent. n. 21821/2023).
11.La Corte deve sottolineare che l'accertamento del BU:
• sul difetto di prova dell'oggetto del contratto di cessione in blocco,
• sull'inclusione del credito per cui è causa in tale cessione in blocco,
⚫ sulla legittimazione processuale attiva sostanziale dell'appellante cioè sul piano sostanziale sulla titolarità del lato attivo dell'obbligazione,
ancor prima che condivisibile, secondo quanto avanti argomentato, non è stato fatto oggetto di specifico motivo di gravame.
L'appellante si è limitata ad argomentare su una questione irrilevante perché logicamente successiva e cioè l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (con richiami giurisprudenziali).
Di talché sul preliminare punto del difetto di prova dell'oggetto della cessione (riferita al credito azionato in monitorio) è sceso (anche) il giudicato.
Il motivo è respinto e tanto basterebbe per confermare la pronuncia di primo grado.
12.Osserva in ogni caso la Corte, con autonomo punto di motivazione, che la pretesa è anche infondata nel merito per il manifesto difetto di prova dei fatti costitutivi del credito come correttamente argomentato dal BU.
13.Deve innanzitutto osservarsi che risulta non impugnato l'accertamento del BU sul fatto che la Parte_1 abbia richiesto un importo di € 6.542,47 per spese telefoniche mentre la fattura azionata reca un importo complessivo di € 34.441,70 di cui solo € 25,62 per servizi di telefonia. Il fatto è di assoluto rilievo perché la mancata impugnazione del capo di pronuncia in esame comporta che su tale punto è sceso il giudicato.
In tal modo l'appello va respinto stante il difetto di ogni allegazione, riferimento contrattuale e prova della debenza dei costi di telefonia per euro 25,62.
14. Ancora per scrupolo la Corte evidenzia che se la domanda monitoria fosse da intendersi come riferita ai consumi per energia elettrica nondimeno:
• dinanzi alla contestazione della originaria opponente, l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire sia la prova dei consumi sia il fatto che i relativi addebiti sono conformi alle condizioni di contratto;
• tale prova non è stata offerta;
non sono state prodotte: (a) le condizioni generali di contratto, (b) le tariffe applicate, (c) le idonee certificazioni attestanti la misurazione dei consumi fatturati.;
• inoltre, sono documentate trattative il cui esito risulta l'integrale definizione della posizione debitoria (doc. da 9 a 20 del fascicolo di parte opponente in primo grado);
sulla circostanza, posta in dubbio dall'appellante, se la transazione abbia avuto ad oggetto anche la fattura n. 2038969 qui azionata, la parte appellata ha correttamente osservato che la transazione con la All Reserved s.r.l. (rilevante e opponibile ad Parte_1 si è svolta secondo quanto risulta nelle email docc n. 11
e 12 (di parte originaria opponente) ove è chiarito che "la fattura di marzo 2016 di circa € 30.000 (ossia quella dedotta in giudizio da Parte_1 è stata sospesa e integralmente stornata"; in tal modo l'esito complessivo della transazione (riferita a tutte le posizioni debitorie compresa quella della fattura oggetto del presente giudizio sospesa e poi stornata) è di integrale soddisfazione dei residui debiti per la somministrazione per cui è causa.
15.Va infine disatteso il motivo di gravame con cui è censurata la quantificazione delle spese di lite operata dal BU (che le ha poste a carico dell'originaria opposta). Il primo giudicante ha infatti correttamente determinato il valore della causa (fino a
26.000,00 euro ) ed ha correttamente applicato gli onorari medi tenendo conto dello scaglione di riferimento, delle fasi effettivamente svolte, della media complessità della causa e delle questioni trattate che hanno assunto particolare rilievo in ragione della condotta dell'appellante che ha agito in giudizio: (a) senza legittimazione attiva, (b) in forza di una complessa cessione priva di adeguato riscontro con la posizione debitoria dell'appellata,(c) senza adeguato supporto probatorio tanto della effettiva debenza quanto della effettiva determinazione degli importi invocati in monitorio. Tali questioni hanno formato oggetto del contraddittorio processuale generando una causa di media complessità.
16.In definitiva l'appello va integralmente respinto per le plurime autonome ragioni di merito avanti esposte.
17.Sussistono ragioni per il riconoscimento, a carico dell'appellante, della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si verte infatti in fattispecie di colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione.
Il presente giudizio di appello è stato proposto:
• senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione,
⚫ nella insistenza colpevole in tesi giuridiche e fattuali già reputate manifestamente infondate dal primo giudice,
• nella proposizione di argomentazioni irrilevanti ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
18. Va infatti rilevato che l'appellante: • ha agito in giudizio in evidente difetto di (prova della) titolarità del lato attivo del credito;
ha fatto valere una cessione in blocco gestita in modo approssimativo tanto da non rendere chiaro e trasparente il trasferimento del credito;
• ha esposto una posizione creditoria di cui non ha saputo provare né l'an né il quantum;
• dopo una pronuncia di primo grado sfavorevole, compiutamente motivata sia sotto il profilo della legittimazione attiva sostanziale che su quello del merito oggettivo della pretesa, ha proposto un appello che non ha colto i punti decisivi della sentenza di primo grado;
• ha proposto in appello difese irrilevanti sotto il profilo della legittimazione
(efficacia della cessione) trascurando l'oggetto principale della pronuncia del
BU (la mancanza di prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco); non ha appellato il capo sulla individuazione dell'oggetto della fattura prodotta in monitorio (spese telefoniche);
ha riprodotto le difese di primo grado sulla quantificazione del credito già disattese dal BU per l'assoluto difetto di prova dei corrispettivi applicabili e dei consumi effettivi;
il gravame è stato respinto anche per il formarsi del giudicato su questioni dirimenti, fatte oggetto di specifico capo di pronuncia in primo grado e non fatte oggetto di specifico motivo in appello;
è stata censurato il capo di pronuncia sulle spese di lite pur se esso è perfettamente allineato ai criteri di determinativi di legge.
19.Sotto il profilo del quantum, in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla 1. n. 69 del 2009, dispone che la parte soccombente può essere condannata a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata" e non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, quarto comma, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari.
Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. n.
36362 del 29/12/2023; Cass. n. 8943 del 18/03/2022; Cass. n. n. 26435 del 20/11/2020;
Cass. n. n. 17902 del 04/07/2019; Cass. n. 21570 del 30/11/2012).
20.Le ragioni ed i contenuti dell'attribuzione di responsabilità sono stati esplicitati e l'appello appare costituire grave abuso del processo siccome: posto a tutela di una posizione creditoria insostenibile sul piano giudiziario, derivante da una condotta pre-processuale approssimativa ed incompleta nella gestione della cessione in blocco;
• proposto in modo da consentire il giudicato su questioni fondamentali (fatte oggetto di pronuncia in primo grado) e da pregiudicarne così, in radice,
l'accoglibilità.
La misura della responsabilità va calibrata sull'importo delle spese processuali e va determinata, nei limiti della ragionevolezza, in una somma pari alla metà delle spese processuali per compensi professionali maturati e liquidati nel presente grado.
21.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa,
così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere ala parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-condanna la parte appellante a pagare alla parte appellata, a titolo di responsabilità ex art. 96 III co. cpc, la somma di euro 2.904,50;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier RG Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier RG Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 315/2023RG vertente tra
Parte_1 (P.I. P.IVA_1 ), con sede legale in Via Antonio da Recanate
n. 2, 20124 Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone (C.F.
[...] C.F. 1 PEC - FAX 02.49528699) del Foro di Milano ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Milano, alla via Lamarmora
n° 42;
-parte appellante e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 ), con sede in Montegranaro C. da Vallone snc in persona del socio accomandatario rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Corradini Controparte_1
() con studio in Porto Sant'Elpidio via del Foro di Fermo (C.F. C.F. 2
Vespucci n. 11, pec: - fax 0734/991325; Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il BU motivava e decideva come segue:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 70/2021 (RGN992/2020) notificato a mezzo pec in data 27.1.2021 UR IM di LL RG & C. AS (breviter
UR) conveniva in giudizio la XI RE SR (breviter Axixt) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.mo BU di Fermo, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto così decidere: In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando, da un lato, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta e la mancanza di prova della asserita titolarità del credito azionato e comunque che il credito è inesistente, che la pretesa creditoria ex adverso azionata è infondata e che parte opponente nulla deve;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale della XI RE s.r.l. per la condotta antigiuridica e contraria a correttezza e buona fede, nonché per abuso di legge, del contratto e del processo, condannando la XI RE
s.r.l. al risarcimento dei danni in tal modo arrecati alla UR IM di LL G. & C.
s.a.s., anche ex art. 96 c.p.c., e anche eventualmente ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, da determinarsi anche in via equitativa, entro il valore dello scaglione di riferimento della domanda originaria. In ogni caso, con vittoria delle spese e diritti di lite".
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022 si costituiva in giudizio la XI rassegnando le seguenti conclusioni:
"In via preliminare: Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale nel merito - previa istanza di verificazione della scrittura privata, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo condannando controparte al pagamento della pretesa creditoria vantata a oggi dalla società opposta ad € 6.542,47 oltre agli interessi dalla singola scadenza al saldo;
In via subordinata nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di revoca o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, accertato che le somme portate dai documenti contabili corrispondono a quanto effettivamente dovuto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 6.542,47, oltre interessi legali dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, oppure a quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e
C.P.A".
Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 c.6 c.p.c e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva posta in decisione alla odierna udienza previa precisazione delle conclusioni e discussione orale sulle note conclusive autorizzate e depositate in atti.
Assume l'opponente, per quanto qui di interesse e documentato, che nulla sia dovuto alla società opposta in quanto:
- UR IM è stata cliente di OP LI per i servizi di erogazione di energia elettrica e di telefonia voce e dati nel periodo da ottobre 2014 a dicembre 2015. In particolare veniva sottoscritta un'offerta flat denominata VitaMia Business ad un canone mensile di € 1.147,00 per traffico telefonico, adsl e energia elettrica.
Alla data di cessazione del rapporto, tutte le fatture erano state regolarmente pagate. Pagina 3 18 · Dopo la cessazione del rapporto, OP LI emetteva la fattura n. 2038969 (per cui è causa)
dell'importo di € 34.441,70.
-Con pec del 21.4.2016, l'odierna opponente contestava tale fattura, disconoscendo la somma richiesta in quanto palesemente abnorme, integralmente non dovuta e chiaramente frutto di errore.
- In pari data OP emetteva ulteriore fattura di € 2.609,21 con la medesima causale, e anch'essa veniva contestata con pec del 13.5.2016.
- Nel mese di settembre 2016, UR si è vista addebitare dal nuovo fornitore EN Energia
l'importo di € 2.575,20 per corrispettivi Cmor richiesti dal vecchio fornitore OP.
-Nel maggio 2017 TU riceveva da OP LI S.p.A. n. 3 note di credito per un importo complessivo di € 37.050,91, pari all'intera somma di entrambe le fatture contestate
- Nel luglio 2018, UR è stata contattata da un'agenzia di recupero crediti denominata All
Reserved s.r.l. la quale reclamava, anch'essa in forza di una intervenuta cessione di credito, il pagamento di € 3.114,07 per le medesime causali ed al solo fine definire una volta per tutte la questione l'opponente provvedeva al pagamento di ulteriori € 2.500,00.
- Seguiva atto di transazione tombale con ampia e definitiva liberatoria a tacitazione di ogni pendenza
Deduceva ed eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della opposta in quanto la stessa non ha prodotto prova documentale idonea a dimostrare il perfezionamento della cessione. Infatti, il contratto di cessione prodotto è privo della sottoscrizione della cessionaria come del resto l'elenco delle posizioni cedute, privo anche di segni di congiunzione con il contratto di cessione a cui fa riferimento e non contenente alcuna indicazione utile ad individuare il credito effettivamente ceduto.
L'opposizione è fondata e pertanto andrà accolta per le seguenti motivazioni.
E' noto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre una nuova fase processuale a cognizione piena avente ad oggetto l'an ed il quantum del credito oggetto del ricorso monitorio, nella quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione).
Pertanto, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della S.C. a mente del quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al debitore convenuto la dimostrazione dei fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. unite
30.10.2001 n.13533, Cass. Civ. Sez.III 28.01.2002 n.982). Pagina 4 I Orbene, in applicazione dei ricordati principi di legittimità, si osserva che nel caso di specie la sussistenza del credito della parte opposta non risulta provata poiché la fattura n. 2038969 dell'importo di € 34.441,70 non costituisce fonte di prova della pretesa azionata in via monitoria, come del resto non è provata che l'intervenuta cessione del credito tra OP e XI abbia interessato la fattura de quo.
Come noto per giurisprudenza costante, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Ciò ricordato, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Non solo l'infondatezza delle richieste dell'opposta è palesemente dimostrata ad opera della stessa
AXIST. L'odierna opposta invoca il pagamento di una somma di €6.500,00 quale residuo da corrispondere per servizi di telefonia, ma la fattura n.2038696 posta a base della richiesta riporta per tale servizio importi differenti e nettamente inferiori pari ad €25,62.
Peraltro è documentalmente provato che tra UR e la cedente OP sia intervenuta transazione a tacitazione totale di ogni pretesa da quest'ultima avanzata.
Dunque, rimane sorprendente come abbia potuto essere oggetto di cessione un credito inesistente.
A tale ultimo riguardo va evidenziato che comunque AXIST non ha dato prova della titolarità del credito azionato in via monitoria. Infatti, la cessione depositata non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e l'elenco in atti (Allegato AXIST OPTIMA in fasc. opposta),è un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto, riportante la sola sottoscrizione del cedente e
Pagina 5 non anche della cessionaria, mancante di data certa e di riferimenti certi, precisi e concordanti tali da fare ritenere che al soggetto indicato e somma indicata sia riferito un contratto o documento contabile.
Le spese seguono la soccombenza della opposta e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il BU, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2021 (RGN992/2020) del
27.01.2021;
2) Condanna la AXIST CREDIT S.R.L. in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di ACCOPPIATURA ON DI RO GI & C. SAS in pers. leg. rappresentante pro-tempore, che si liquidano ex D.M.147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 e € 26.000,00), in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali al 15 00%, IVA e CAP come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate.
3.Nel corretto ordine logico-giuridico di trattazione del gravame, va esaminato per primo il motivo con cui l'appellante censura la decisione del BU per aver ritenuto il difetto (di prova) della legittimazione attiva sostanziale di Parte_1 cioè della titolarità del credito azionato in via monitoria.
4.Sul punto, secondo quanto già esposto, il primo giudicante ha rilevato che la cessione depositata a doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'originaria opposta non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e che l'elenco degli atti ceduti è contenuto in un documento costituito da un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto:
Parte_1 non ha dato prova"A tale ultimo riguardo, va evidenziato che comunque della titolarità del credito azionato in via monitoria. Infatti, la cessione depositata non contiene l'allegato dei rapporti ceduti e l'elenco degli atti (Allegato XI OP in fasc. opposta) è un semplice elenco privo di riferimenti utili alla individuazione del credito ceduto, riportante la sola sottoscrizione del cedente e non anche della cessionaria, mancante di data certa e di riferimenti certi, precisi e concordanti tali da far ritenere che al soggetto indicato e somma indicata sia riferito un contratto o un documento contabile".
5.Ed in effetti:
• il contratto di cessione contiene solo la illeggibile sottoscrizione della cedente,
• il contratto di cessione indica come ceduti i crediti di cui all'allegato "ALL_1_DB
CREDITI";
• detto allegato non è stato prodotto;
• in atti risulta prodotto un documento indicato come “allegato_axist_optima.pdf":
(a) privo di compiuta riconducibilità soggettiva contrattuale, a parte un timbro di
Controparte_2 e una sigla illeggibile, (b) privo di alcun rilevabile collegamento
(testuale, materiale o logico) con il contratto di cessione, (c) privo delle indicazioni necessarie per individuare il credito effettivamente ceduto, (d) privo di data certa.
6.L'appellante, avverso la precisa e fondata statuizione del BU, ha contrapposto solo argomentazioni riferite al perfezionamento della cessione ed all'efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto.
Ma la questione affrontata dal BU è un'altra.
7.In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass.,
S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
8.Nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, il BU ha correttamente ritenuto che l'originaria opposta non avesse dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Invero, sebbene possa condividersi l'assunto secondo cui il contratto di cessione in blocco non debba fare esplicito riferimento al singolo credito controverso, nondimeno nella presente fattispecie non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierna appellata.
L'elenco degli atti prodotto dall'originaria opposta è un documento privo di alcun valore probatorio finanche indiziario, inidoneo ad integrare, sotto il profilo dell'oggetto, il contratto di cessione di cui in causa.
9.D'altra parte è la stessa appellante a suggerire la situazione di incertezza probatoria in cui essa versa:
"Infatti, CP_2 ha ceduto diversi crediti a diverse società. È pertanto certamente possibile che alcuni crediti della opponente siano in capo ad Pt_1 ed altri in capo ad altre società".
Ma l'obbligo dell'appellante era ed è proprio di provare con certezza che il credito azionato in monitorio le è stato trasferito mentre resta, all'evidenza, irrilevante la mera
"possibilità" che il trasferimento sia avvenuto. 10.La conclusione derivante da tali valutazioni è che l'eccezione di carenza di titolarità
attiva del credito sollevata dall'originaria opponente non è stata superata e l'onere sussistente in capo all'appellante (consistente nella prova della comprensione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione oggetto del presente giudizio) non può ritenersi soddisfatto e ciò non consente di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione (cfr. Cass., sent. n. 21821/2023).
11.La Corte deve sottolineare che l'accertamento del BU:
• sul difetto di prova dell'oggetto del contratto di cessione in blocco,
• sull'inclusione del credito per cui è causa in tale cessione in blocco,
⚫ sulla legittimazione processuale attiva sostanziale dell'appellante cioè sul piano sostanziale sulla titolarità del lato attivo dell'obbligazione,
ancor prima che condivisibile, secondo quanto avanti argomentato, non è stato fatto oggetto di specifico motivo di gravame.
L'appellante si è limitata ad argomentare su una questione irrilevante perché logicamente successiva e cioè l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (con richiami giurisprudenziali).
Di talché sul preliminare punto del difetto di prova dell'oggetto della cessione (riferita al credito azionato in monitorio) è sceso (anche) il giudicato.
Il motivo è respinto e tanto basterebbe per confermare la pronuncia di primo grado.
12.Osserva in ogni caso la Corte, con autonomo punto di motivazione, che la pretesa è anche infondata nel merito per il manifesto difetto di prova dei fatti costitutivi del credito come correttamente argomentato dal BU.
13.Deve innanzitutto osservarsi che risulta non impugnato l'accertamento del BU sul fatto che la Parte_1 abbia richiesto un importo di € 6.542,47 per spese telefoniche mentre la fattura azionata reca un importo complessivo di € 34.441,70 di cui solo € 25,62 per servizi di telefonia. Il fatto è di assoluto rilievo perché la mancata impugnazione del capo di pronuncia in esame comporta che su tale punto è sceso il giudicato.
In tal modo l'appello va respinto stante il difetto di ogni allegazione, riferimento contrattuale e prova della debenza dei costi di telefonia per euro 25,62.
14. Ancora per scrupolo la Corte evidenzia che se la domanda monitoria fosse da intendersi come riferita ai consumi per energia elettrica nondimeno:
• dinanzi alla contestazione della originaria opponente, l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire sia la prova dei consumi sia il fatto che i relativi addebiti sono conformi alle condizioni di contratto;
• tale prova non è stata offerta;
non sono state prodotte: (a) le condizioni generali di contratto, (b) le tariffe applicate, (c) le idonee certificazioni attestanti la misurazione dei consumi fatturati.;
• inoltre, sono documentate trattative il cui esito risulta l'integrale definizione della posizione debitoria (doc. da 9 a 20 del fascicolo di parte opponente in primo grado);
sulla circostanza, posta in dubbio dall'appellante, se la transazione abbia avuto ad oggetto anche la fattura n. 2038969 qui azionata, la parte appellata ha correttamente osservato che la transazione con la All Reserved s.r.l. (rilevante e opponibile ad Parte_1 si è svolta secondo quanto risulta nelle email docc n. 11
e 12 (di parte originaria opponente) ove è chiarito che "la fattura di marzo 2016 di circa € 30.000 (ossia quella dedotta in giudizio da Parte_1 è stata sospesa e integralmente stornata"; in tal modo l'esito complessivo della transazione (riferita a tutte le posizioni debitorie compresa quella della fattura oggetto del presente giudizio sospesa e poi stornata) è di integrale soddisfazione dei residui debiti per la somministrazione per cui è causa.
15.Va infine disatteso il motivo di gravame con cui è censurata la quantificazione delle spese di lite operata dal BU (che le ha poste a carico dell'originaria opposta). Il primo giudicante ha infatti correttamente determinato il valore della causa (fino a
26.000,00 euro ) ed ha correttamente applicato gli onorari medi tenendo conto dello scaglione di riferimento, delle fasi effettivamente svolte, della media complessità della causa e delle questioni trattate che hanno assunto particolare rilievo in ragione della condotta dell'appellante che ha agito in giudizio: (a) senza legittimazione attiva, (b) in forza di una complessa cessione priva di adeguato riscontro con la posizione debitoria dell'appellata,(c) senza adeguato supporto probatorio tanto della effettiva debenza quanto della effettiva determinazione degli importi invocati in monitorio. Tali questioni hanno formato oggetto del contraddittorio processuale generando una causa di media complessità.
16.In definitiva l'appello va integralmente respinto per le plurime autonome ragioni di merito avanti esposte.
17.Sussistono ragioni per il riconoscimento, a carico dell'appellante, della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Si verte infatti in fattispecie di colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione.
Il presente giudizio di appello è stato proposto:
• senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione,
⚫ nella insistenza colpevole in tesi giuridiche e fattuali già reputate manifestamente infondate dal primo giudice,
• nella proposizione di argomentazioni irrilevanti ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
18. Va infatti rilevato che l'appellante: • ha agito in giudizio in evidente difetto di (prova della) titolarità del lato attivo del credito;
ha fatto valere una cessione in blocco gestita in modo approssimativo tanto da non rendere chiaro e trasparente il trasferimento del credito;
• ha esposto una posizione creditoria di cui non ha saputo provare né l'an né il quantum;
• dopo una pronuncia di primo grado sfavorevole, compiutamente motivata sia sotto il profilo della legittimazione attiva sostanziale che su quello del merito oggettivo della pretesa, ha proposto un appello che non ha colto i punti decisivi della sentenza di primo grado;
• ha proposto in appello difese irrilevanti sotto il profilo della legittimazione
(efficacia della cessione) trascurando l'oggetto principale della pronuncia del
BU (la mancanza di prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco); non ha appellato il capo sulla individuazione dell'oggetto della fattura prodotta in monitorio (spese telefoniche);
ha riprodotto le difese di primo grado sulla quantificazione del credito già disattese dal BU per l'assoluto difetto di prova dei corrispettivi applicabili e dei consumi effettivi;
il gravame è stato respinto anche per il formarsi del giudicato su questioni dirimenti, fatte oggetto di specifico capo di pronuncia in primo grado e non fatte oggetto di specifico motivo in appello;
è stata censurato il capo di pronuncia sulle spese di lite pur se esso è perfettamente allineato ai criteri di determinativi di legge.
19.Sotto il profilo del quantum, in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla 1. n. 69 del 2009, dispone che la parte soccombente può essere condannata a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata" e non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, quarto comma, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari.
Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass. n.
36362 del 29/12/2023; Cass. n. 8943 del 18/03/2022; Cass. n. n. 26435 del 20/11/2020;
Cass. n. n. 17902 del 04/07/2019; Cass. n. 21570 del 30/11/2012).
20.Le ragioni ed i contenuti dell'attribuzione di responsabilità sono stati esplicitati e l'appello appare costituire grave abuso del processo siccome: posto a tutela di una posizione creditoria insostenibile sul piano giudiziario, derivante da una condotta pre-processuale approssimativa ed incompleta nella gestione della cessione in blocco;
• proposto in modo da consentire il giudicato su questioni fondamentali (fatte oggetto di pronuncia in primo grado) e da pregiudicarne così, in radice,
l'accoglibilità.
La misura della responsabilità va calibrata sull'importo delle spese processuali e va determinata, nei limiti della ragionevolezza, in una somma pari alla metà delle spese processuali per compensi professionali maturati e liquidati nel presente grado.
21.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa,
così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere ala parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-condanna la parte appellante a pagare alla parte appellata, a titolo di responsabilità ex art. 96 III co. cpc, la somma di euro 2.904,50;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier RG Palestini