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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Minghetti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna viale
Randi n. 92, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898 del 1970 lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra la (moglie/ricorrente) ed il sig. Parte_1
(marito/resistente) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_2 alla annotazione della sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati
pagina 1 di 3 nell'ambito del PCT (art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) con pagamento a favore dell'Erario ex art. 133
TUSG stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato” Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.02.2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato a Ravenna il 3.12.2011 trascritto nei registri di stato CP_2 civile del Comune di Ravenna al n. 266, P. I, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace in data 9.07.2025. CP_2
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta il 30.04.2024, che si presume ininterrotta, il trasferimento all'estero del resistente e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza del 30.04.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 198/2025 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato a Ravenna Parte_1 CP_2 il 3.12.2011 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 266, P. I, anno 2011;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.07.2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Minghetti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna viale
Randi n. 92, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898 del 1970 lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra la (moglie/ricorrente) ed il sig. Parte_1
(marito/resistente) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_2 alla annotazione della sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati
pagina 1 di 3 nell'ambito del PCT (art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) con pagamento a favore dell'Erario ex art. 133
TUSG stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato” Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.02.2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato a Ravenna il 3.12.2011 trascritto nei registri di stato CP_2 civile del Comune di Ravenna al n. 266, P. I, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace in data 9.07.2025. CP_2
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, avvenuta il 30.04.2024, che si presume ininterrotta, il trasferimento all'estero del resistente e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza del 30.04.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 198/2025 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato a Ravenna Parte_1 CP_2 il 3.12.2011 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ravenna al n. 266, P. I, anno 2011;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.07.2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3