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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 376/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa AN Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato MARGIOTTA ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato LIBERATORE FABIO, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 14/05/2025, hanno esposto che: il giorno 29.7.2000, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 17, Serie A, Anno 2000; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: il 23.3.2001 e Persona_1 Per_2
il giorno 1.10.2003, entrambe non economicamente autosufficienti.
[...]
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Le figlie seppur maggiorenni vivranno con la madre;
2) La casa familiare sita in Via Provinciale Nolfese snc di Pratola Peligna contraddistinta al NCEU al fg. 15 particella numero 929 verrà assegnata alla IG.ra che Controparte_1
vi vivrà unitamente alle figlie e AN per un periodo massimo di 36 mesi Per_1
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. La stessa, entro il suddetto termine di 36 mesi provvederà a reperire altra abitazione idonea a garantire alle figlie un ambiente domestico dignitoso e rilasciando la casa coniugale attuale. Di contro il IG.
provvederà ad integrare le somme di cui al successivo punto 3) nella Parte_1
misura di euro 200,00 (100,00 euro per ciascuna figlia) che verserà sui rispettivi c/c delle figlie e AN di seguito indicato sempre e qualora le condizioni reddituali Per_1
delle figlie non siano mutate e quindi le stesse non siano economicamente indipendenti.
Tale integrazione verrà corrisposta dal IG. entro il giorno 5 del mese Parte_1
successivo a quello di effettivo rilascio dell'immobile. I mobili i mobili presenti all'interno della casa coniugale rimarranno assegnati alla moglie e alle figlie che ne disporranno liberamente, senza che sia necessario il preventivo assenso del IG. Parte_1
, avendo lo stesso rinunciato alla proprietà degli stessi;
[...]
3) Il IG. verserà alle figlie e AN, a titolo di contributo al Parte_1 Per_1
mantenimento la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata sul c/c rispettivamente quanto alla figlia sul c/c Per_1
[...], quanto alla figlia AN sul c/c
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione;
4) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 la somma di € 100,00, somma che sarà versata sul c/c [...] intestato alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione.
5) il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_1
alle figlie e nello specifico
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'università;e) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
6) Il IG. provvederà a versare alle figlie, entro il 22 dicembre di ogni Parte_1
anno sui c/c/ di cui al precedente punto 3) la somma una tantum di euro 700,00 (350,00 per ciascuna di esse); 7) Il IG. provvederà al pagamento integrale del prestito contratto Parte_1
presso la Banca Intesa;
8) Resteranno a carico della IG.ra le sole spese per le utenze e la TARI Controparte_1
della casa ad essa assegnata.
9) La vettura Tg CH675HD verrà assegnata alla IG.ra ; Controparte_1
10) La vettura Tg FC031FC verrà assegnata al IG. ; Parte_1
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 376/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa AN Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato MARGIOTTA ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato LIBERATORE FABIO, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 14/05/2025, hanno esposto che: il giorno 29.7.2000, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 17, Serie A, Anno 2000; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: il 23.3.2001 e Persona_1 Per_2
il giorno 1.10.2003, entrambe non economicamente autosufficienti.
[...]
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) Le figlie seppur maggiorenni vivranno con la madre;
2) La casa familiare sita in Via Provinciale Nolfese snc di Pratola Peligna contraddistinta al NCEU al fg. 15 particella numero 929 verrà assegnata alla IG.ra che Controparte_1
vi vivrà unitamente alle figlie e AN per un periodo massimo di 36 mesi Per_1
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. La stessa, entro il suddetto termine di 36 mesi provvederà a reperire altra abitazione idonea a garantire alle figlie un ambiente domestico dignitoso e rilasciando la casa coniugale attuale. Di contro il IG.
provvederà ad integrare le somme di cui al successivo punto 3) nella Parte_1
misura di euro 200,00 (100,00 euro per ciascuna figlia) che verserà sui rispettivi c/c delle figlie e AN di seguito indicato sempre e qualora le condizioni reddituali Per_1
delle figlie non siano mutate e quindi le stesse non siano economicamente indipendenti.
Tale integrazione verrà corrisposta dal IG. entro il giorno 5 del mese Parte_1
successivo a quello di effettivo rilascio dell'immobile. I mobili i mobili presenti all'interno della casa coniugale rimarranno assegnati alla moglie e alle figlie che ne disporranno liberamente, senza che sia necessario il preventivo assenso del IG. Parte_1
, avendo lo stesso rinunciato alla proprietà degli stessi;
[...]
3) Il IG. verserà alle figlie e AN, a titolo di contributo al Parte_1 Per_1
mantenimento la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata sul c/c rispettivamente quanto alla figlia sul c/c Per_1
[...], quanto alla figlia AN sul c/c
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione;
4) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 la somma di € 100,00, somma che sarà versata sul c/c [...] intestato alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla prima rivalutazione.
5) il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Parte_1
alle figlie e nello specifico
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica ( pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'università;e) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
6) Il IG. provvederà a versare alle figlie, entro il 22 dicembre di ogni Parte_1
anno sui c/c/ di cui al precedente punto 3) la somma una tantum di euro 700,00 (350,00 per ciascuna di esse); 7) Il IG. provvederà al pagamento integrale del prestito contratto Parte_1
presso la Banca Intesa;
8) Resteranno a carico della IG.ra le sole spese per le utenze e la TARI Controparte_1
della casa ad essa assegnata.
9) La vettura Tg CH675HD verrà assegnata alla IG.ra ; Controparte_1
10) La vettura Tg FC031FC verrà assegnata al IG. ; Parte_1
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco