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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4930/2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4930/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RICCARDO GUIDARELLI C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fonte C.F._3
Nuova (RM), via Boccaccio 31 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 3 dicembre 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 gennaio 2010 in
Pag. 1 a 3 Romania (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Doljesti, distretto di
Neamt anno 2010; atto numero 4; serie CE nr. 764245), da cui nascevano due figli, Per_1
(Valencia, Spagna, 31/07/2007) e (Roma, 04/03/2019), alle condizioni
[...] Persona_2 indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) - La casa coniugale sita in Mentana, Via Napoli, 6 stante l'affido condiviso dei figli collocati nella stessa viene assegnata alla Sig.ra il marito se ne allontanerà; Parte_2
3) - Il Sig. durante la settimana: orientativamente, il mercoledì pomeriggio Parte_1 dall'uscita di scuola sino alle h. 21.00 e nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00;
4) - durante il periodo estivo: potrà avere con sé i minori per 15 giorni nel mese di agosto, da concordare con l'altro genitore fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
5) - durante le vacanze natalizie: i bambini, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1° gennaio al 6 gennaio nell'anno che trascorrerà con loro la Viglia di Natale;
6) - durante le vacanze pasquali: per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) - per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) - il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Parte_3 la complessiva somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli;
Pag. 2 a 3 Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1841/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2638/2021;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 23 gennaio 2010 in Romania (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Doljesti, distretto di Neamt anno 2010; atto numero 4; serie CE nr. 764245 );
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4930/2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RICCARDO GUIDARELLI C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fonte C.F._3
Nuova (RM), via Boccaccio 31 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 3 dicembre 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 gennaio 2010 in
Pag. 1 a 3 Romania (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Doljesti, distretto di
Neamt anno 2010; atto numero 4; serie CE nr. 764245), da cui nascevano due figli, Per_1
(Valencia, Spagna, 31/07/2007) e (Roma, 04/03/2019), alle condizioni
[...] Persona_2 indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) - La casa coniugale sita in Mentana, Via Napoli, 6 stante l'affido condiviso dei figli collocati nella stessa viene assegnata alla Sig.ra il marito se ne allontanerà; Parte_2
3) - Il Sig. durante la settimana: orientativamente, il mercoledì pomeriggio Parte_1 dall'uscita di scuola sino alle h. 21.00 e nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato sera alle ore 19.00 alla domenica alle ore 21.00;
4) - durante il periodo estivo: potrà avere con sé i minori per 15 giorni nel mese di agosto, da concordare con l'altro genitore fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori;
5) - durante le vacanze natalizie: i bambini, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1° gennaio al 6 gennaio nell'anno che trascorrerà con loro la Viglia di Natale;
6) - durante le vacanze pasquali: per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) - per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) - il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Parte_3 la complessiva somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Tivoli;
Pag. 2 a 3 Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1841/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione consensuale avente R.G. n. 2638/2021;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse dei minori, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 23 gennaio 2010 in Romania (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Doljesti, distretto di Neamt anno 2010; atto numero 4; serie CE nr. 764245 );
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3