Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Articolo 2Articolo 4
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24 febbraio 1989
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4 aprile 2001
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1 gennaio 2018
Art. 3. 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. ((Gli agenti immobiliari che esercitano l'attivita' di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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