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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1048/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1048/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 marzo 2025 ore 11:34, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Logli;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice invita le parti a prendere posizione sulla questione sollevata all'esito della precedente udienza.
L'avv. Logli insiste anche per l'annualità 2023\2024 e rappresenta di aver depositato nuovo file contenente la diffida indirizzata al Ministero in formato elettronico.
Il dott. Scorza si riporta agli atti ed insiste per la prescrizione dei primi due anni. Eccepisce che l'annualità 2023\2024 risulta essere per una supplenza contemplata dalla normativa e che dovrebbe essere il ricorrente a provare di non aver ricevuto il bonus.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.25
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 26.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1048/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Logli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto della ricorrente a vedersi consegnata la
Carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condannare il convenuto a consegnare alla ricorrente la CP_1 predetta Carta, contenente l'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni annualità di servizio, e quindi pari a due
2 annualità nel caso di specie, per un totale di € 2500,00, oltre al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.500,00). Deduce la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. Alle due udienze di discussione (7 marzo 2025 ed odierna) il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'estensione della domanda, nulla opponendo il , anche alle annualità 2023/2024 e 2024/2025. CP_1
3 4. La domanda è parzialmente suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la
4 formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le attività lavorative svolte dalla ricorrente, per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno
5 successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “C. Collodi”.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
11. Parimenti, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle due annualità scolastiche per il quale il difensore ha richiesto l'estensione (ovvero AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025), attesa la spettanza del beneficio, riconosciuto anche a livello legislativo, per le supplenze effettuate fino al 31 agosto dell'anno seguente (supplenze annuali su posto vacante e disponibile cd. organico di diritto).
Il fatto che siano previste a livello normativo non esime il dal produrre prove in ordine CP_1 all'avvenuto riconoscimento del bonus in parola, dovendosi, come noto, riferire al riparto dell'onere probatorio stabilito per le obbligazioni contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. A fronte, pertanto, della mera allegazione dell'inadempimento al riconoscimento del bonus, il non ha CP_1 documentato alcun fatto estintivo (modificativo o impeditivo) della pretesa, motivo per cui la domanda risulta suscettibile di accoglimento anche con riferimento a tali annualità.
12. Resta invece da chiarire, se anche per l'A.S. 2021/2022 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti dalla ricorrente identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico C. Collodi, in forza di più contratti di lavoro, senza soluzione di continuità, dal 27 settembre 2021 al 10 giugno 2022 (presumibilmente termine delle lezioni scolastiche). In particolare, la supplenza si snoda concretamente: dal 27.9.2021 al 13.1.2022; dal 14.1.2022 al 12.2.2022; dal
13.2.2022 al 14.3.2022; dal 15.3.2022 al 13.4.2022; dal 14.4.2022 al 30.4.2022; dall'1.5.2022 al
27.5.2022 e dal 28.5.2022 al 10.6.2022.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni,
6 in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo, quindi, alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza della docente Pt_1 nell'A.S. 2021/2022, occorre osservare che la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, la docente risulta essere stata assunta in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena Persona_1 sovrapponibile di un servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo (si cfr. i contratti di cui all'all. 7 ricorso).
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 25.2.2025 relativamente alle annualità scolastiche 2018/2019 e
2019/2020 questa non è suscettibile di accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato:
“l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, risulta in atti notifica di diffida ad adempiere effettuata mediante posta elettronica il
7.7.2023 (acquisita agli atti mediante formato leggibile nel corso dell'udienza di discussione odierna e del tutto utilizzabile, dal momento che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente
7 dall'eccezione di prescrizione, è un'eccezione in senso lato e, quindi, financo rilevabile d'ufficio dal giudice). Tenuto, quindi conto del termine quinquennale (a ritroso, pertanto, il 7.7.2018), alcuna prescrizione può dirsi consumata con riferimento alle prime due annualità, per le quali il beneficio risulta sicuramente spettante, dal momento che la sig.ra ha svolto servizi di supplenza per Pt_1 tutto l'anno scolastico fino al 30 giugno dell'anno successivo (supplenza su organico di fatto), peraltro con orario settimanale completo.
14. Parimenti suscettibile di accoglimento è la domanda di riconoscimento con riguardo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, in cui la ricorrente risulta aver svolto servizio di supplenza su organico di diritto (peraltro fino al 31 agosto dell'anno successivo). Tali annualità, come invero rilevato dal funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., risulta oggetto di novella normativa, per cui sia con il D.L. n. 69 del 2023 prima e con la legge di stabilità poi il bonus viene riconosciuto alle supplenze su posto vacante e disponibile (quale, appunto, parrebbe la supplenza svolta dalla ricorrente).
Tuttavia, il riparto dell'onere probatorio vigente per la responsabilità di natura contrattuale (art. 1218 c.c.) quale quella di cui si discute conduce a conclusioni diverse da quelle volute dal . CP_1
Come noto, difatti, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione (in questo caso, riconosciuta anche a livello legislativo), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Pertanto, a fronte della mancata allegazione e dimostrazione dell'effettivo accreditamento del bonus, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tali annualità scolastiche, stante la posizione della difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna.
La supplenza sull' ultima annualità peraltro attesta la sicura sussistenza dell'interesse ad agire.
15. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per tali anni scolastici di cui alla domanda per Pt_1
l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
8 Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici dal 2018/2019 al 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €.
3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida per l'intero in €.1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
9 dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1048/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26 marzo 2025 ore 11:34, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Logli;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice invita le parti a prendere posizione sulla questione sollevata all'esito della precedente udienza.
L'avv. Logli insiste anche per l'annualità 2023\2024 e rappresenta di aver depositato nuovo file contenente la diffida indirizzata al Ministero in formato elettronico.
Il dott. Scorza si riporta agli atti ed insiste per la prescrizione dei primi due anni. Eccepisce che l'annualità 2023\2024 risulta essere per una supplenza contemplata dalla normativa e che dovrebbe essere il ricorrente a provare di non aver ricevuto il bonus.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.25
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 26.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1048/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Logli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto della ricorrente a vedersi consegnata la
Carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n.107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condannare il convenuto a consegnare alla ricorrente la CP_1 predetta Carta, contenente l'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni annualità di servizio, e quindi pari a due
2 annualità nel caso di specie, per un totale di € 2500,00, oltre al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.500,00). Deduce la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite. Alle due udienze di discussione (7 marzo 2025 ed odierna) il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'estensione della domanda, nulla opponendo il , anche alle annualità 2023/2024 e 2024/2025. CP_1
3 4. La domanda è parzialmente suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la
4 formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le attività lavorative svolte dalla ricorrente, per le annualità 2020/2021 e 2022/2023 attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno
5 successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “C. Collodi”.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
11. Parimenti, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle due annualità scolastiche per il quale il difensore ha richiesto l'estensione (ovvero AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025), attesa la spettanza del beneficio, riconosciuto anche a livello legislativo, per le supplenze effettuate fino al 31 agosto dell'anno seguente (supplenze annuali su posto vacante e disponibile cd. organico di diritto).
Il fatto che siano previste a livello normativo non esime il dal produrre prove in ordine CP_1 all'avvenuto riconoscimento del bonus in parola, dovendosi, come noto, riferire al riparto dell'onere probatorio stabilito per le obbligazioni contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. A fronte, pertanto, della mera allegazione dell'inadempimento al riconoscimento del bonus, il non ha CP_1 documentato alcun fatto estintivo (modificativo o impeditivo) della pretesa, motivo per cui la domanda risulta suscettibile di accoglimento anche con riferimento a tali annualità.
12. Resta invece da chiarire, se anche per l'A.S. 2021/2022 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti dalla ricorrente identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico C. Collodi, in forza di più contratti di lavoro, senza soluzione di continuità, dal 27 settembre 2021 al 10 giugno 2022 (presumibilmente termine delle lezioni scolastiche). In particolare, la supplenza si snoda concretamente: dal 27.9.2021 al 13.1.2022; dal 14.1.2022 al 12.2.2022; dal
13.2.2022 al 14.3.2022; dal 15.3.2022 al 13.4.2022; dal 14.4.2022 al 30.4.2022; dall'1.5.2022 al
27.5.2022 e dal 28.5.2022 al 10.6.2022.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni,
6 in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo, quindi, alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza della docente Pt_1 nell'A.S. 2021/2022, occorre osservare che la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, neppure con soluzioni di continuità costituite dalle ferie natalizie e pasquali e dalle giornate delle domeniche e festivi (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, la docente risulta essere stata assunta in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena Persona_1 sovrapponibile di un servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo (si cfr. i contratti di cui all'all. 7 ricorso).
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 25.2.2025 relativamente alle annualità scolastiche 2018/2019 e
2019/2020 questa non è suscettibile di accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato:
“l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, risulta in atti notifica di diffida ad adempiere effettuata mediante posta elettronica il
7.7.2023 (acquisita agli atti mediante formato leggibile nel corso dell'udienza di discussione odierna e del tutto utilizzabile, dal momento che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente
7 dall'eccezione di prescrizione, è un'eccezione in senso lato e, quindi, financo rilevabile d'ufficio dal giudice). Tenuto, quindi conto del termine quinquennale (a ritroso, pertanto, il 7.7.2018), alcuna prescrizione può dirsi consumata con riferimento alle prime due annualità, per le quali il beneficio risulta sicuramente spettante, dal momento che la sig.ra ha svolto servizi di supplenza per Pt_1 tutto l'anno scolastico fino al 30 giugno dell'anno successivo (supplenza su organico di fatto), peraltro con orario settimanale completo.
14. Parimenti suscettibile di accoglimento è la domanda di riconoscimento con riguardo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, in cui la ricorrente risulta aver svolto servizio di supplenza su organico di diritto (peraltro fino al 31 agosto dell'anno successivo). Tali annualità, come invero rilevato dal funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., risulta oggetto di novella normativa, per cui sia con il D.L. n. 69 del 2023 prima e con la legge di stabilità poi il bonus viene riconosciuto alle supplenze su posto vacante e disponibile (quale, appunto, parrebbe la supplenza svolta dalla ricorrente).
Tuttavia, il riparto dell'onere probatorio vigente per la responsabilità di natura contrattuale (art. 1218 c.c.) quale quella di cui si discute conduce a conclusioni diverse da quelle volute dal . CP_1
Come noto, difatti, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione (in questo caso, riconosciuta anche a livello legislativo), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Pertanto, a fronte della mancata allegazione e dimostrazione dell'effettivo accreditamento del bonus, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tali annualità scolastiche, stante la posizione della difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna.
La supplenza sull' ultima annualità peraltro attesta la sicura sussistenza dell'interesse ad agire.
15. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per tali anni scolastici di cui alla domanda per Pt_1
l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
8 Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici dal 2018/2019 al 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €.
3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida per l'intero in €.1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
9 dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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