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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2024, n. 20375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20375 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12484/2020) proposto da: ZZ SS, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. Gianluca Fontanella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 201;
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3562/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 12484/2020 P.U. 11/06/2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 20375 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con rituale ricorso proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma, il sig. LA LE si opponeva ad un preavviso di fermo amministrativo per il pagamento di una somma di euro 28.538,20, afferente a sanzioni amministrative riferibili a diversi Enti creditori, il quale veniva annullato con sentenza n. 11912/2019 emessa da detto Giudice, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in euro 500,00, oltre accessori. 2. Decidendo sull’appello formulato dal LA limitatamente al capo della predetta sentenza contenente la statuizione della condanna alle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate per violazione delle tariffe forensi, il Tribunale di Roma, nella costituzione della stessa Agenzia, con sentenza n. 3562/2020 (pubblicata il 7 febbraio 2020), lo accoglieva parzialmente, riliquidando le spese relative al giudizio di primo grado in favore dell’appellante nella misura di euro 1.827,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e agli esborsi per euro 43,00, condannando l’appellata Agenzia anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, quantificate in complessivi euro 221,00, in tale importo dovendosi comprendere la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale (oltre accessori di legge e contributo forfettario). 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il LA LE. L’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede. Sia il P.G. che il ricorrente hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal DM Giustizia n. 37/2018, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, 3 di 5 nonché degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp, att. c.p.c., con riferimento alla liquidazione delle spese operata con la sentenza impugnata in ordine al secondo grado di giudizio, siccome inferiore ai limiti tabellari forensi e determinata in modo generico ed omnicomprensivo, avendo riguardo alla indicazione delle suddette tre distinte fasi ma senza quantificare specificamente – pur volendosi, in ipotesi, applicare la massima riduzione consentita - il compenso spettante per ciascuna di esse e consentire, pertanto, il controllo sulla legittimità dei distinti compensi spettanti in relazione all’intervallo tra il minimo e il massimo da considerarsi per legge inderogabili. 2. Il motivo è manifestamente fondato e deve, perciò, essere accolto. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – dopo aver riconosciuto le spese e le competenze spettanti per il giudizio di primo grado (rispetto alla cui quantificazione il ricorrente non ha mosso alcuna censura in questa sede) – ha statuito che le spese del giudizio di appello potessero essere liquidate in complessivi euro 221,00 per onorari (calcolando sia la fase di studio, sia quella introduttiva e sia quella decisionale), oltre accessori, rimborso forfetario e in euro 64,50 per esborsi, da porsi a carico della parte appellata. Così pronunciando, il giudice di appello è incorso – nella pacifica assenza di una diversa convenzione tra le parti - nelle denunciate violazioni, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 23919/2020) quello secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle distinte voci relative alle attività difensive svolte, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. 4 di 5 Peraltro, l’erroneo criterio utilizzato dal giudice di appello consistito nel procedere ad una liquidazione dei compensi non già per fasi, bensì in modo indistinto ed omnicomprensivo, ha determinato, altresì, la dedotta violazione nel merito del principio di inderogabilità dei valori minimi, di cui all’art. 4 del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, come analiticamente richiamati nel contenuto del motivo sia avuto riguardo all’applicazione dei parametri medi sia con riferimento ai parametri minimi, pur con la possibile riduzione del 50%, in relazione al valore della causa in corrispondenza della fascia tabellare da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00. Ed è risaputo che, nell’ambito del regime di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella;
tuttavia, la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia i motivi che ne giustifichino la misura (v., tra le tante, Cass. n. 19623/2016 e Cass. n. 18905/2017). 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il derivante rinvio della causa al Tribunale di Roma (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che, oltre ad attenersi ai su richiamati principi di diritto (circa la necessaria distinzione tra le fasi corrispondenti alle singole attività difensive esercitate ed il rispetto dei minimi tariffari “ratione temporis” 5 di 5 applicabili con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, in correlazione con la fascia tabellare di riferimento in ordine al valore della causa), provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3562/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 12484/2020 P.U. 11/06/2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 20375 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con rituale ricorso proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma, il sig. LA LE si opponeva ad un preavviso di fermo amministrativo per il pagamento di una somma di euro 28.538,20, afferente a sanzioni amministrative riferibili a diversi Enti creditori, il quale veniva annullato con sentenza n. 11912/2019 emessa da detto Giudice, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in euro 500,00, oltre accessori. 2. Decidendo sull’appello formulato dal LA limitatamente al capo della predetta sentenza contenente la statuizione della condanna alle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate per violazione delle tariffe forensi, il Tribunale di Roma, nella costituzione della stessa Agenzia, con sentenza n. 3562/2020 (pubblicata il 7 febbraio 2020), lo accoglieva parzialmente, riliquidando le spese relative al giudizio di primo grado in favore dell’appellante nella misura di euro 1.827,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e agli esborsi per euro 43,00, condannando l’appellata Agenzia anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, quantificate in complessivi euro 221,00, in tale importo dovendosi comprendere la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale (oltre accessori di legge e contributo forfettario). 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il LA LE. L’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede. Sia il P.G. che il ricorrente hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal DM Giustizia n. 37/2018, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, 3 di 5 nonché degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp, att. c.p.c., con riferimento alla liquidazione delle spese operata con la sentenza impugnata in ordine al secondo grado di giudizio, siccome inferiore ai limiti tabellari forensi e determinata in modo generico ed omnicomprensivo, avendo riguardo alla indicazione delle suddette tre distinte fasi ma senza quantificare specificamente – pur volendosi, in ipotesi, applicare la massima riduzione consentita - il compenso spettante per ciascuna di esse e consentire, pertanto, il controllo sulla legittimità dei distinti compensi spettanti in relazione all’intervallo tra il minimo e il massimo da considerarsi per legge inderogabili. 2. Il motivo è manifestamente fondato e deve, perciò, essere accolto. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – dopo aver riconosciuto le spese e le competenze spettanti per il giudizio di primo grado (rispetto alla cui quantificazione il ricorrente non ha mosso alcuna censura in questa sede) – ha statuito che le spese del giudizio di appello potessero essere liquidate in complessivi euro 221,00 per onorari (calcolando sia la fase di studio, sia quella introduttiva e sia quella decisionale), oltre accessori, rimborso forfetario e in euro 64,50 per esborsi, da porsi a carico della parte appellata. Così pronunciando, il giudice di appello è incorso – nella pacifica assenza di una diversa convenzione tra le parti - nelle denunciate violazioni, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 23919/2020) quello secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle distinte voci relative alle attività difensive svolte, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. 4 di 5 Peraltro, l’erroneo criterio utilizzato dal giudice di appello consistito nel procedere ad una liquidazione dei compensi non già per fasi, bensì in modo indistinto ed omnicomprensivo, ha determinato, altresì, la dedotta violazione nel merito del principio di inderogabilità dei valori minimi, di cui all’art. 4 del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, come analiticamente richiamati nel contenuto del motivo sia avuto riguardo all’applicazione dei parametri medi sia con riferimento ai parametri minimi, pur con la possibile riduzione del 50%, in relazione al valore della causa in corrispondenza della fascia tabellare da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00. Ed è risaputo che, nell’ambito del regime di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella;
tuttavia, la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia i motivi che ne giustifichino la misura (v., tra le tante, Cass. n. 19623/2016 e Cass. n. 18905/2017). 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il derivante rinvio della causa al Tribunale di Roma (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che, oltre ad attenersi ai su richiamati principi di diritto (circa la necessaria distinzione tra le fasi corrispondenti alle singole attività difensive esercitate ed il rispetto dei minimi tariffari “ratione temporis” 5 di 5 applicabili con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, in correlazione con la fascia tabellare di riferimento in ordine al valore della causa), provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in