Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non è configurabile in assenza di un nesso finalistico tra la condotta posta in essere (violenza e sottrazione degli oggetti) ed il credito da realizzare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2010, n. 20663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20663 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 11/05/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1934
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 44212/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR PP;
avverso la sentenza 20.5.09 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. FEBBRARO PP, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12.12.07 il Tribunale di Lucca condannava RR PP alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i delitti di concorso in rapina, estorsione, lesioni personali e danneggiamelo aggravato.
Con sentenza 20.5.09 la Corte d'Appello di Firenze, riqualificata l'imputazione di estorsione come violenza privata, rideterminava la pena a carico del RR in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa, sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e confermava nel resto le statuizioni di prime cure.
Questi, in sintesi, i fatti ricostruiti dai giudici del gravame: il RR, RA AM e la minore EL QU avevano con pugni, calci e minacce, costretto Di IU NO a rilasciare una promessa scritta con cui si impegnava a pagare ratealmente il debito che egli aveva verso la madre della EL - benedetti RI - e, nel contempo, si erano impossessati di alcuni oggetti di proprietà della parte offesa, comprese le chiavi dell'abitazione del Di IU, di cui avevano poi danneggiato mobili ed arredi. Il RR ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso l'invocata derubricazione del delitto di rapina in quello di cui all'art. 393 c.p., pur avendo contraddittoriamente riqualificato l'estorsione come mera violenza privata in assenza di ingiusto profitto: infatti, premesso che i fatti costituivano un unicum inscindibile, se non costituiva ingiusto profitto la promessa scritta che il RR ed i correi avevano preteso dal Di IU affinché si impegnasse ad onorare il debito verso la benedetti, per lo stesso motivo non poteva essere ingiusta la garanzia consistente in alcuni oggetti personali che nella medesima occasione il RR ed i correi avevano sottratto alla parte offesa, oggetti - per altro - prontamente riconsegnati dalla stessa creditrice (la summenzionata benedetti) e la cui sottrazione poteva, al più, qualificarsi come mera ingiuria reale;
b) ancora erroneamente, sotto ulteriore profilo, l'impugnata sentenza non aveva accolto l'invocata derubricazione del delitto di rapina in quello di cui all'art. 393 c.p.: invero, sebbene la giurisprudenza effettivamente escludesse la ricorrenza del delitto di ragion fattasi in caso di uso esorbitante della violenza, nondimeno nel caso di specie la violenza non era stata di eccezionale gravità, essendosi limitata - secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa - ad una testata e ad uno schiaffo, con prognosi finale di guarigione delle lesioni in 10 gg.;
c) la Corte fiorentina era incorsa in vizio della motivazione nella parte in cui aveva dato credito alla deposizione della parte offesa nonostante l'inverosimiglianza di alcune circostanze essenziali del suo narrato, il che comportava l'inattendibilità dell'intera testimonianza, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di scindibilità nell'apprezzamento del contenuto di una deposizione;
d) la gravata pronuncia aveva omesso di motivare sull'inesistenza delle aggravanti contestate riguardo ai delitti di lesioni e danneggiamento, escluse le quali i reati medesimi risultavano improcedibili per intervenuta remissione di querela nei confronti della EL, remissione che ex art. 155 c.p., comma 2 si estendeva a tutti i concorrenti.
1 - Il ricorso è da rigettarsi.
Il motivo che precede sub a) è infondato perché muove da un presupposto in punto di fatto smentito - con motivazione immune da vizi logico-giuridici - dall'impugnata sentenza e cioè che la sottrazione degli oggetti in questione (capi di abbigliamento, il telecomando di un cancello e le chiavi di casa) avesse attinenza con il debito del Di IU verso la benedetti;
ogni ulteriore considerazione a riguardo scivolerebbe su un nuovo apprezzamento di merito, precluso innanzi a questa Suprema Corte.
In altre parole, in assenza di nesso finalistico tra la violenza e la sottrazione degli oggetti da un lato e, dall'altro, il credito da realizzare, non è giuridicamente configurabile il delitto p. e p. ex art. 393 c.p.. Quanto all'ipotesi che la sottrazione degli oggetti non sia stata animata dall'intento di realizzare un ingiusto profitto, ma dalla volontà di porre in essere una mera ingiuria reale, essa trascura che, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione, non basta rappresentare la possibilità di un'ipotesi alternativa - magari altrettanto logica in via di astratta congettura - rispetto a quella ritenuta in sentenza:
a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata:
cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99,
dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98;
Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96;
Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre. È, poi, del tutto irrilevante la restituzione degli oggetti al Di IU da parte della benedetti, persona rimasta estranea ai reati de quibus.
2- Del pari infondato è il secondo motivo di doglianza. Anche a prescindere dagli assorbenti rilievi svolti nel paragrafo che precede circa l'assenza di nesso finalistico, deve ribadirsi che il delitto p. e p. ex art. 393 c.p. può trasmodare in quello di cui all'art. 628 c.p. ove la violenza si estrinsechi in forme di violenza tali da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto e denotare, invece, soltanto la volontà di impossessarsi della cosa (cfr. Cass. Sez. 2, n. 38517 del 23.9.08, dep. 10.10.08, rv. 241460; si veda, altresì, Cass. Sez. 5, n. 38820 del 26.10.06, dep. 22.11.06, rv. 235765, secondo cui per configurare il delitto p. e p. ex art. 393 c.p. è necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto).
Dunque, non è censurabile l'impugnata sentenza per aver statuito che un'azione posta in essere, da tre giovani riuniti fra loro, con pugni e calci e determinante lesioni personali guaribili in 10 giorni esorbita la violenza alla persona necessaria alla commissione del mero reato di ragion fattasi.
Obiettare che - secondo un passaggio della deposizione della persona offesa - la violenza sarebbe consistita soltanto in una testata e in uno schiaffo finisce con il sollecitare una nuova lettura ed un diverso apprezzamento degli atti processuali non consentiti in sede di legittimità.
3- Il motivo che precede sub c) da un lato si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p. perché sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni, dall'altro nega l'esistenza di un principio giurisprudenziale che invece è assolutamente pacifico e antico, quello della scindibilità o frazionabilità delle dichiarazioni in tema di valutazione delle prove storiche (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2 n. 10469 del 22.3.96, dep. 6.12.96, rv. 206491).
L'unico limite alla cd. valutazione frazionata di una prova dichiarativa è che non vi sia interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile e le rimanenti parti reputate, invece, meritevoli di credito, interferenza che si verifica solo quando fra la prima e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (cfr., ad es., Cass. Sez. 5 n. 37327 del 15.7.08, dep. 1. 10.08, rv. 241638; Cass. Sez. 4 n. 12349 del 29.1.08, dep. 20.308, rv. 239300; Cass. Sez. 4 n. 9450,
del 24.1.08, dep 3.3.08, rv. 239254; Cass. Sez. 3 n. 40170 del 26.9.06, dep. 6.12.06, rv. 235575; Cass. Sez. 1 n. 24466 del 17.3.06, dep. 14.7.06, rv. 234412; Cass. Sez. 1 n. 468 del 18.12.2000, dep. 19.1.01, rv. 217820).
4- La doglianza che precede sub d) è generica perché non specifica per quali ragioni si sarebbero dovute escludere le aggravanti che rendono procedibili d'ufficio i reati di lesioni personali e danneggiamento ascritti all'odierno ricorrente.
Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d'appello di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell'11.11.94, dep. 11.2.95).
5- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010