Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, il procedimento di convalida previsto dall'art. 6 L. n. 401 del 1989 ha natura cartolare e non prevede alcun avviso ulteriore all'interessato rispetto a quello contenuto nel provvedimento del Questore. (Nella fattispecie, relativa a precedente annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della convalida del provvedimento del Questore, la S.C. - sull'eccezione, contenuta nel ricorso contro la nuova convalida, circa il mancato avviso al difensore da parte del G.i.p. - ha affermato il principio e ha specificato in fatto che il ricorrente aveva avuto notizia dell'annullamento della prima convalida; sicchè egli avrebbe potuto presentare memorie nel procedimento relativo alla seconda convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37874 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/07/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1316
Dott. BLAIOTTA Rocco CO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 18108/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL CO, n. il 23.7.1984;
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 3 marzo 2006 con la quale è stata convalidata L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 3 il provvedimento del Questore di Milano di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20 gennaio 2006 la 3^ Sez. penale di questa Corte annullava con rinvio per nuovo esame il provvedimento in data 18 aprile 2005 con il quale il GIP presso il Tribunale di Milano aveva convalidato il decreto del Questore della stessa città del 15 aprile 2005, che disponeva nei confronti di VE CO L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio.
Il giudice di legittimità, a fondamento della decisione, rilevava che il provvedimento di convalida era viziato da nullità per violazione del diritto di difesa in quanto, pur essendo decorso un intervallo di tempo superiore alle 24 ore tra la notifica del provvedimento e l'emissione della ordinanza di convalida, l'interessato non aveva avuto in concreto la possibilità di prendere visione degli atti prima che il GIP provvedesse sulla convalida (l'atto del Questore era stato notificato al VE la sera del 16.4.2005, che era il giorno di sabato ed il provvedimento veniva convalidato dal GIP il giorno stesso della trasmissione da parte del PM, in data 18 aprile).
A seguito di tale annullamento il GIP del Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex lege, convalidava nuovamente in data 2 marzo 2006 il provvedimento del Questore in data 15 aprile 2005.
Avverso il citato provvedimento il difensore del VE propone ricorso per cassazione con il quale articola due motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge, con riferimento alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis, assumendo la violazione del diritto di difesa perché il GIP aveva emesso la nuova ordinanza di convalida senza dare avviso al difensore del prevenuto, inibendogli il diritto al contraddittorio, con la conseguente nullità del provvedimento ex art. 178 c.p.p., lett. c). Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione del provvedimento in ordine ai presupposti legittimanti il provvedimento del Questore nella parte in cui disponeva, oltre al divieto di accesso nei luoghi ove si svolgevano le manifestazioni sportive, anche l'obbligo di firma a carico del VE, incidente direttamente sulla libertà personale di quest'ultimo. Sotto tale ultimo profilo, si sostiene che è richiesto all'Autorità giudiziaria un controllo sulla sufficienza indiziaria sostanziale e non meramente formale. Nella fattispecie, invece, in cui il VE era stato identificato mediante supporto audio-visivo, quale facente parte di un folto gruppo di tifosi interisti responsabili di violenza negli stadi, tale supporto non era stato trasmesso all'Autorità giudiziaria e, pertanto, il GIP non era mai stato posto in condizione, in mancanza di un fondamentale atto di indagine, di operare alcun controllo in ordine ai presupposti necessari per la convalida.
Con lo stesso motivo lamenta altresì il difetto di motivazione sotto il profilo della necessità ed urgenza, che sarebbero stati illogicamente tratti dal fatto che alla data, ormai di gran lunga superata (17 aprile 2005) si sarebbe svolta una competizione sportiva che riguardava l'Inter.
Sotto altro profilo, lamenta, infine, il difetto di motivazione anche con riferimento alla durata della misura stabilita in tre anni. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo va rilevato, in conformità a quanto osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, che la disposizione della L. n. 401 del 1989, art. 6 prevede che il procedimento possa essere solo cartolare, senza alcun avviso al prevenuto ulteriore rispetto a quello contenuto nel provvedimento del questore. Poiché nella fattispecie il ricorrente aveva avuto notizia dell'annullamento con rinvio della Cassazione ed in base ad esso avrebbe potuto attivarsi per presentare memorie, nessuna violazione del diritto al contraddittorio è legittimamente sostenibile. Anche il secondo motivo è infondato sotto tutti i profili. Quanto ai rilievi dedotti dal ricorrente sulla (in)sufficienza indiziaria, sotto il profilo della mancata trasmissione al giudice della convalida del supporto audiovisivo, in base al quale era avvenuta l'individuazione fotografica operata dalla polizia, va osservato che il giudice della convalida fa espressamente riferimento, oltre che all'ordinanza, già oggetto di annullamento per violazione del diritto della difesa al contraddittorio, al riconoscimento del VE da parte degli operanti, contenuto nella annotazione in atti del 13.4.2005 ed alla circostanza che del corretto riconoscimento non affermava di dubitarne neanche la difesa, pur in assenza del filmato visionato dagli operanti. In proposito è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 27 ottobre 2004, Labbia, hanno, tra l'altro, evidenziato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem, già ritenuta ammissibile, in questa materia (Sez. 6, 3 dicembre 2003, Di Chio), precisando che, anche in questo caso, tale motivazione deve dare conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato e, pur potendosi risolvere in un richiamo estremamente sintetico, non può limitarsi ad una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
Nella specie il provvedimento impugnato, risulta sufficientemente motivato avendo fatto riferimento non solo alla individuazione fotografica operata dalla polizia ma anche alla annotazione in data 13.4.2005, redatta dalle forze dell'ordine e trasfusa nella precedente ordinanza in data 18 aprile 2005, pure richiamata, contenente la descrizione degli episodi di cui si era reso protagonista il VE durante la partita di calcio Inter-Milan del 12 aprile 2005.
Non è condivisibile, pertanto, l'assunto difensivo secondo il quale il giudice della convalida si sarebbe sottratto a quella valutazione indiziaria dell'esistenza del fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura e della riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma.
Tale conclusione è, altresì, avvalorata dalla circostanza, di cui è stato dato atto nella ordinanza impugnata, che non vi era stata contestazione del corretto riconoscimento da parte della difesa. Anche la censura relativa al difetto di motivazione in relazione alla necessità ed urgenza, è infondata.
Sotto tale profilo, come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, la natura del giudizio di convalida richiede che esso debba essere operato "ora per allora", nel senso che il controllo del GIP mira, all'evidenza, ad accertare non l'urgenza attuale ma l'urgenza al momento della emissione del provvedimento del Questore. Nel caso in esame, il GIP, con l'ordinanza in data 18.4.05, integralmente richiamata in quella impugnata, ha ritenuto la sussistenza della necessità ed urgenza del provvedimento adottato dall'autorità amministrativa in data 16.4.2005, sul rilievo che il giorno dopo si sarebbe disputato l'incontro Inter-Cagliari, con il conseguente pericolo del ripetersi degli episodi già verificatisi il 12 dello stesso mese, di cui si era resa protagonista la tifoseria interista, alla quale indiscutibilmente, per quanto sopra esposto, apparteneva il VE.
Infine, è, altresì infondata la doglianza relativa alla durata della misura.
In proposito, osserva il Collegio che non può essere posto in dubbio che lo stesso controllo di legalità previsto per la sussistenza degli indizi deve essere compiuto dal giudice anche in relazione alla durata della misura.
Tuttavia tale giudizio può anche essere fondato (come, del resto, anche il giudizio di pericolosità e quello riferito ai requisiti di necessità ed urgenza) anche sulla gravità degli episodi accertati, che giustifichino l'applicazione della misura preventiva (v. Sez. Unite, 27 ottobre 2004, Labbia). Nel caso di specie, va rilevato che l'ordinanza impugnata è in linea con i richiamati principi, avendo fondato la durata della misura (v. sempre l'ordinanza del 18 aprile richiamata nel provvedimento impugnato) sulla gravità degli episodi accertati, che avevano turbato il regolare svolgimento dell'incontro (e non può certo dubitarsi che il ripetuto lancio di torce fumogene verso il campo costituisca un gesto di violenza).
Il giudizio di pericolosità, così formulato, non si presta alle censure di illogicità formulate dal ricorrente sulla durata della misura, anche in ragione della aspecificità della censura, con la quale non sono stati indicati i parametri di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto.
In altri e decisivi termini, il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi che in tema di controllo giudiziale sono stati ormai costantemente affermati da questa Corte:
il giudice della convalida per potere convalidare il provvedimento amministrativo deve controllare che esso non sia invalidato da vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) ed esercitare, in proposito, un controllo, non puramente formale, anche se sinteticamente motivato, su tutti i requisiti di legittimità del provvedimento;
in particolare: sul presupposto costituzionale della necessità ed urgenza;
sui presupposti legali, oggettivi e soggettivi, stabiliti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6;
sulla pericolosità specifica, concreta ed attuale, del soggetto destinatario del provvedimento;
nonché, infine, sulla proporzionalità della misura prevenzionale, ovverosia sulla congruità della durata dell'obbligo di comparizione (cfr. Sez. un., 12 novembre 2004, Labbia;
nonché, tra le tante, più di recente, Sez. 3, 29 novembre 2006, Canale). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007