Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37874
CASS
Sentenza 6 luglio 2007

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In tema di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, il procedimento di convalida previsto dall'art. 6 L. n. 401 del 1989 ha natura cartolare e non prevede alcun avviso ulteriore all'interessato rispetto a quello contenuto nel provvedimento del Questore. (Nella fattispecie, relativa a precedente annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della convalida del provvedimento del Questore, la S.C. - sull'eccezione, contenuta nel ricorso contro la nuova convalida, circa il mancato avviso al difensore da parte del G.i.p. - ha affermato il principio e ha specificato in fatto che il ricorrente aveva avuto notizia dell'annullamento della prima convalida; sicchè egli avrebbe potuto presentare memorie nel procedimento relativo alla seconda convalida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37874
    Data del deposito : 6 luglio 2007

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