Sentenza 12 marzo 2025
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare, l'osservanza della prescrizione normativa che impone di adottare il provvedimento di carcerazione del condannato "senza ritardo", di cui all'art. 656 c.p.p., non si esaurisce in un adempimento formale, da assolvere solo dopo l'acquisizione degli atti ritenuti necessari per la sua adozione, ma impone al pubblico ministero uno specifico dovere di controllo e vigilanza su tutta l'attività successiva alla iscrizione e all'assegnazione del fascicolo di esecuzione, affinché la trasmissione degli atti richiesti avvenga in maniera sollecita ed in tempi contenuti, oltre che l'adozione, in caso di mancato riscontro, delle iniziative più opportune. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del CSM con cui è stata disposta la censura nei confronti del p.m. che, dopo l'iscrizione del procedimento di esecuzione da parte della segreteria nel gennaio del 2022, aveva omesso di rilevare il mancato riscontro alla richiesta di trasmissione del fascicolo sino al giugno successivo, quando il condannato in stato di libertà aveva commesso un duplice omicidio, non attribuendo rilievo al fatto che l'ordine di carcerazione fosse stato emesso nel medesimo giorno in cui il fascicolo era stato, in seguito, effettivamente ricevuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2025, n. 6596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6596 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
R.G. n. 10880/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
GH SA
Presidente
TO NN
Presidente
Oggetto: DISCIPLINARE MAGISTRATI
SA RI DI RG
Presidente
PU
BE US
Presidente
4. 2. 2025
IO TU
Consigliere-Rel.
LI OF
Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10880/2024 R.G. proposto da: CA ER AL, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall'Avvocato Stefano Del Corso, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour.
contro
-ricorrente-
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
MINISTRO DELLA USZIA.
1
e
Firmato Da: IO TU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 78fa9841942719eb Firmato Da: GH SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2199034ce4294a86
OscurameRCP010880/2024.
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale, 6596/2025 avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Data pubblicazione 12/03/2025 Magistratura n. 20/2024, depositata il 4.4.2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.2.2025 dal consigliere RI ER. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le difese svolte dall'Avv. Stefano Del Corso per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
In data 28.3.2023 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del dott. Piero Alessandro Capizzoto, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa, contestandogli di avere emesso solo in data 8.6.2022, con un ritardo di circa sei mesi, l'ordine di carcerazione a carico di BE LE, che era stato condannato alla pena detentiva di tre anni di reclusione dal giudice del tribunale di Massa con sentenza n. 128/2020, divenuta irrevocabile il 21. 12. 2021, e che nel periodo di libertà così goduto era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per avere commesso un duplice omicidio volontario. Al magistrato venivano contestati i seguenti illeciti disciplinari: capo A), per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 109 del 2006, per avere, con condotta contraria ai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità umana, arrecato un indebito vantaggio alla parte condannata ed un ingiusto danno alle vittime;
capo B), per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, per avere commesso una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Il dott. Piero Alessandro Capizzoto si è difeso dall'incolpazione assumendo che la sua condotta si è conformata alle ordinarie regole di organizzazione dell'ufficio, essendo il ritardo con cui aveva adottato l'ordine di esecuzione addebitabile ad un susseguirsi di disguidi e dimenticanze di altri uffici giudiziari. Egli aveva infatti richiesto sollecitamente il fascicolo processuale del condannato BE LE, il
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale 6596/2025 cui esame era necessario per verificare l'esistenza di eventuali periodi di restrizione Data pubblicazione 12/03/2025 della libertà personale presofferti e così determinare la misura della pena residua da eseguire, ma lo aveva ricevuto, a seguito di sollecito, soltanto in data 8.6.2022 e nello stesso giorno aveva emesso il provvedimento dovuto. Svoltasi l'istruttoria e la discussione orale, con sentenza n. 20 depositata il 4.4.2024 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il dott. Capizzoto responsabile per entrambi i capi di incolpazione e gli ha irrogato la sanzione della censura. Dopo avere precisato che nei confronti degli illeciti contestati ricorre un rapporto di concorso formale, potendo la medesima condotta consumare la violazione di entrambe le fattispecie previste dalla legge disciplinare e che non erano applicabili, ratione temporis, in quanto successive, le modifiche dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 introdotte dalla I. 17.6.2021, n. 71, la Sezione Disciplinare ha così ricostruito i fatti: la sentenza di condanna alla reclusione a carico di BE LE, emessa dal gip del tribunale di Massa, era diventata irrevocabile a seguito del rigetto dell'appello dell'imputato da parte della Corte di appello di Genova e della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso pronunciata dalla Corte di Cassazione il 21.12.2021; la cancelleria della Corte aveva quindi trasmesso, in data 27.12.2021, l'estratto esecutivo della sentenza alla Procura della Repubblica di Massa, che lo aveva ricevuto il 5.1.2022; in data 10.1.2022 la Procura aveva richiesto la trasmissione del fascicolo alla Corte di appello di Genova ed al Tribunale di Massa;
la Corte di appello, tuttavia, non aveva risposto, in quanto, appena ricevuto il fascicolo dalla Corte di Cassazione, lo aveva già trasmesso all'ufficio gip del tribunale;
quest'ultimo, a sua volta, aveva provveduto al suo inoltro alla Procura della Repubblica in data 8.6.2022, a seguito di sollecito. Così ricostruiti i fatti, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha rilevato che le disposizioni di legge che disciplinano le competenze del pubblico ministero nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna, prescrivono che, in caso di sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione della sentenza, disponendo la carcerazione
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Oscuramento disposto R.G. n. 10880/2024.
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025
del condannato (art. 656, comma 1, cod. proc. pen.) e che "il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento" di condanna divenuto definitivo (art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.). Ha quindi affermato che l'emissione da parte del pubblico ministero dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato costituisce adempimento di un dovere di ufficio a cui il magistrato deve provvedere senza ritardo. Siffatto dovere, si aggiunge, non si esaurisce tuttavia nel fatto formale che il magistrato adotti il provvedimento una volta che il relativo fascicolo sia sottoposto al suo esame da parte della sua Segreteria, a norma dell'art. 29, lett. c), del reg. esec. cod. proc. pen., ma, presupponendo il compimento di una attività preliminare necessaria, richiede, al fine del suo corretto e pieno adempimento, che il magistrato vigili e si attivi direttamente nei confronti della sua Segreteria affinché tutti gli adempimenti si svolgano senza ritardo. Nel caso di specie, l'incolpato aveva provveduto all'emissione dell'ordine di esecuzione con grave ritardo, tenuto conto che se in un primo momento, in data 5.1.2022, l'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica, dopo aver ricevuto l'estratto esecutivo della sentenza penale riguardante il condannato BE, aveva subito iscritto il procedimento (n.17/2022) ed aveva inviato la pec per l'acquisizione del fascicolo del processo penale, nei sei mesi successivi era rimasto inattivo, omettendo di rilevare il mancato riscontro alla richiesta urgente di trasmissione del fascicolo ed inviando un sollecito soltanto in data 8.6.2022, quando il nome del condannato era stato menzionato dagli organi di informazione per un grave episodio di duplice omicidio. La responsabilità dell'incolpato, pertanto, doveva ascriversi a grave negligenza, per essere rimasto inerte per un considerevole periodo di tempo, omettendo di adottare quelle iniziative, anche organizzative e di periodica vigilanza sulla propria segreteria, che, se poste in essere, avrebbero certo portato ad accertare tempestivamente il mancato riscontro della richiesta del fascicolo processuale del condannato e avrebbero consentito, attraverso gli opportuni solleciti, di contenere il ritardo. Iniziative che, ha precisato la sentenza, avrebbero potuto essere assunte dal magistrato, al di là delle concrete vicende del caso di specie, anche in via organizzativa con direttive di carattere generale alla sua
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale 6596/2025 segreteria, volte a monitorare lo stato delle richieste di inoltro degli atti necessari Data pubblicazione 12/03/2025 per l'adozione del provvedimento di esecuzione, assicurando la tempestività della loro trasmissione. La Sezione Disciplinare ha quindi ravvisato la sussistenza di entrambi gli illeciti contestati al dott. Capizzoto. In particolare, ha evidenziato, in relazione al capo A), che la condotta omissiva del magistrato aveva consentito al condannato BE di evitare il carcere per circa sei mesi, durante i quali era stato sottoposto a fermo per un duplice omicidio, oggetto di grande eco mediatica, che aveva messo in evidenza il ritardo della sua carcerazione per una precedente condanna, con conseguente lesione della credibilità e prestigio dell'ordine giudiziario;
in relazione al capo B), ha ritenuto che il consistente ritardo nell'emissione dell'ordine di carcerazione, alla luce delle disposizioni che regolano i doveri funzionali del pubblico ministero nella esecuzione delle pene detentive, aveva dato luogo ad una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, non potendo considerarsi una esimente le disfunzioni esistenti nell'ufficio a causa dell'eccessivo carico di lavoro. Ha altresì escluso che potesse ricorrere la causa di non punibilità per scarsa rilevanza del fatto, prevista dall'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, sottolineando che, al contrario, la condotta dell'incolpato aveva provocato conseguenze gravissime ed uno strepitus fori che aveva leso l'immagine del magistrato e dell'ordine giudiziario nel suo complesso. La Sezione Disciplinare ha quindi irrogato al dott. Capizzoto la sanzione della censura, considerata la più adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, tenuto conto, da un lato, della gravità delle violazioni e delle loro conseguenze e, dall'altro, della concomitante inerzia di altri uffici, delle oggettive difficoltà in cui il magistrato si era trovato ad operare e del carattere episodico della violazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il dott. Piero Alessandro Capizzoto, affidandosi a quattro motivi. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ed il ricorrente hanno depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Oscuramento disposto R.G. n. 10880/2024.
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025
1. Il primo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen., nonché del successivo art. 29 del predetto regolamento. Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la grave negligenza del dott. Capizzoto per avere omesso di "assumere tutte le iniziative, anche organizzative e di periodica vigilanza sull'operato dei propri ausiliari", nonostante che le disposizioni di legge che disciplinano l'attività del pubblico ministero nella fase di esecuzione della pena non stabiliscano un siffatto dovere di controllo. L'assunto contestato, posto dalla Sezione Disciplinare a fondamento della riconosciuta responsabilità del magistrato, infatti, non trova la sua fonte in alcuna norma di legge, né negli articoli menzionati del codice di procedura penale, né nell'art. 29 del relativo regolamento di esecuzione. Quest'ultima disposizione, che disciplina le competenze della segreteria del pubblico ministero e gli adempimenti per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna, comporta, anzi, che la formazione del fascicolo e la sua sottoposizione all'esame del magistrato avvenga solo dopo che gli atti necessari siano stati acquisiti. Il pubblico ministero, pertanto, non vede mai recapitare sulla sua scrivania l'estratto del provvedimento proveniente dalla cancelleria del giudice della cognizione o di legittimità che ha definito il processo. L'assetto normativo ed organizzativo dell'ufficio è tale, quindi, da non consentire alcuna "semplice verifica periodica", in grado di mettere in condizione di comprendere se possa esservi una qualche urgenza di provvedere, come avviene nel diverso caso in cui siano richieste ed adottate misure cautelari personali.
2. Il motivo è infondato.
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato la responsabilità del dott. Capizzoto nella vicenda in esame sulla base della considerazione che il suo ufficio aveva ricevuto l'estratto esecutivo della sentenza, da cui risultava che BE LE era stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena di tre anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, in data 5.1.2022, mentre egli aveva emesso l'ordine di esecuzione della pena soltanto in data 8.6.2022. Ha precisato, in fatto, che a seguito del ricevimento, da parte della cancelleria della
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Oscuramento disposto R.G. n. 10880/2024.
Numero registro generale 10880/2024
Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025 Corte di Cassazione, dell'estratto esecutivo della sentenza era stato formato il relativo fascicolo, assegnato al dott. Capizzoto, ed inviata, il 10.1.2022, agli uffici di primo e di secondo grado (Corte di appello di Genova e Tribunale di Massa-Ufficio GIP), richiesta di trasmissione del fascicolo processuale, ai fini del computo della pena da eseguire, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. Ha quindi affermato che il consistente ritardo, di circa sei mesi, nell'adozione del provvedimento di carcerazione del condannato era imputabile a grave ed inescusabile negligenza del magistrato, per non avere sottoposto a verifica l'adempimento della richiesta di inoltro del fascicolo processuale da parte degli uffici interessati e per non avere inviato solleciti e nuovi inviti alla sua trasmissione. A tal fine, ha precisato che l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna divenuta definitiva costituisce uno specifico dovere del pubblico ministero, previsto dall'art. 656, comma 1, cod. proc. pen., il quale deve provvedervi "senza ritardo", ai sensi dell'art. 28, comma 4, reg. esec. cod. proc. pen., realizzando un momento fondamentale della potestà statuale in materia penale. Lo specifico dovere funzionale del pubblico ministero di provvedere "senza ritardo" si sostanzia, infatti, anche nell'obbligo del magistrato di vigilare e di attivarsi direttamente sull'operato della segreteria del proprio ufficio, affinché siano tempestivamente posti in essere gli adempimenti preparatori richiesti al fine dell'adozione del provvedimento e siano rispettati i tempi della sua emissione, obbligo che può essere osservato, senza incombenti eccessivi, "tramite una semplice verifica periodica dei procedimenti iscritti ed ancora non sottoposti al Procuratore, effettuata direttamente da quest'ultimo o, quantomeno, dalla sua segreteria in base ad apposite direttive generali". Il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata merita di essere condiviso, con conseguente rigetto delle argomentazioni difensive del ricorrente. In particolare, merita adesione la premessa accolta dalla Sezione Disciplinare laddove puntualizza i doveri funzionali del pubblico ministero nella fase di esecuzione delle sentenze definitive di condanna e precisa che essi non si esauriscono con la formale adozione dell'ordine di carcerazione, ma si sostanziano anche nel dovere di verificare che l'attività preparatoria demandata al suo ufficio di
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Oscuramento disposto R.G. n. 10880/2024.
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025
segreteria per l'acquisizione degli atti a tal fine necessari sia svolta in modo regolare e tempestivo. Il quadro normativo dettato dalle disposizioni poste dagli artt. 655 e 656 cod. proc. pen. e dagli artt. 28 e 29 del relativo regolamento di esecuzione identifica chiaramente nel pubblico ministero l'organo incaricato del potere-dovere di emettere l'ordine di carcerazione del condannato. Se il primo atto di impulso del procedimento dell'esecuzione penale consiste nella trasmissione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso la condanna definitiva dell'estratto della sentenza, ogni ulteriore iniziativa è assegnata dalla legge al pubblico ministero, il quale è pertanto tenuto a compiere ogni intervento necessario per l'acquisizione degli atti ritenuti necessari per emettere il provvedimento "senza ritardo", come richiesto dalla legge. Tale conclusione è coerente con le competenze funzionali che la legge assegna all'ufficio della Procura della Repubblica ed alla conseguente responsabilità del loro espletamento, nonché con l'organizzazione dell'ufficio in cui ciascun magistrato, assegnatario del procedimento, ha poteri di direzione e di vigilanza sulle incombenze del personale assegnato alla sua segreteria, con cui è in quotidiano contatto e nei cui confronti ha certamente il potere di impartire direttive generali ed istruzioni specifiche in ordine alla tenuta dei fascicolo ed all'acquisizione di atti, anche con riguardo ai tempi ed alle urgenze del loro espletamento. Queste considerazioni portano a disattendere le censure sollevate dal ricorrente, che invoca una lettura delle norme secondo cui il fascicolo della esecuzione verrebbe sottoposto dalla segreteria all'esame del pubblico ministero solo quando è completo degli atti acquisiti e non prima, sicché il magistrato non potrebbe ritenersi responsabile dei ritardi accumulati nella fase preparatoria, di esclusiva competenza del personale amministrativo. L'argomentazione, come sopra evidenziato, non trova alcun riscontro positivo nelle disposizioni di legge richiamate, in particolare nell'art. 29 reg. esec. cod. proc. pen., che delinea gli adempimenti della segreteria del pubblico ministero per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali di condanna, atteso che tali compiti non possono essere intesi in modo atomistico e separato rispetto alle competenze funzionali dell'ufficio ed alla
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OscurameRp10880/2024.
Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 responsabilità ed i doveri che l'ordinamento assegna al pubblico ministero. La Data pubblicazione 12/03/2025 natura e rilevanza anche costituzionale delle funzioni di questo magistrato conducono invero a ripudiare una visione in senso puramente formalistico e burocratico dell'adempimento dei suoi doveri, non autorizzano cioè, nel caso di specie, a ritenere che tali doveri, per il procedimento di esecuzione delle sentenza di condanna, sorgano solo al momento in cui il fascicolo, completo di tutti gli atti, giunge sulla sua scrivania, ritagliandogli una posizione di indifferenza rispetto alla fase preparatoria di istruzione ed acquisizione degli atti, laddove, anche dal punto di vista formale, egli è titolare e perciò responsabile del procedimento fin dal momento in cui gli viene assegnato. Sia pure al fine di delineare il confine tra le competenze del pubblico ministero ed il giudice della esecuzione, la giurisprudenza penale sottolinea che, avendo il primo il potere-dovere di curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, spettano a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo (Cass. pen. n.2426 del 1999). Lo stesso ricorso, del resto, riconosce un potere-dovere del pubblico ministero di puntuale verifica dei tempi in relazione ai procedimenti in cui vengono adottate misure cautelari personali, evocando un criterio direttivo dell'attività del magistrato che deve essere esteso al complesso della sua attività ed è particolarmente stringente laddove l'inerzia o la scadenza dei termini sia idonea a compromette le tutele che l'ordinamento appresta in sede penale. In questa prospettiva si muove ormai da tempo, del resto, la giurisprudenza disciplinare, laddove ha affermato, formulando considerazioni di principio valide anche nel caso di specie, che l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, avendo il magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini. Si è precisato, altresì, che i relativi illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale 6596/2025 neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza Data pubblicazione 12/03/2025 occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo il ritardo del funzionario di cancelleria nella presentazione del fascicolo al magistrato, posto che a quest'ultimo (e non al cancelliere) spetta l'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, di legalità dello stato di detenzione (Cass. Sez. un. n. 17333 del 2021; Cass. Sez. un. n. 17120 del 2019; Cass. Sez. un. n. 8896 del 2017). Si tratta di considerazioni di principio che permeano le funzioni del magistrato in tutti i casi in cui la legge prevede, per l'adozione di atti e provvedimenti, termini la cui inosservanza è in grado di compromettere gli interessi perseguiti dall'ordinamento, in special modo se di rilievo costituzionale. In particolare, con riferimento alla emissione dell'ordine di carcerazione del condannato, la previsione normativa che esso venga adottato "senza ritardo" mira a garantire l'attuazione della potestà statuale in materia penale, ma anche a salvaguardare i diritti del condannato, nella specie il suo interesse ad avere certezza in odine al momento in cui dovrà iniziare a scontare la condanna ed il suo interesse ad affrettare il suo reinserimento sociale, anche attraverso il godimento dei benefici carcerari predisposti a tale scopo, in conformità ed attuazione del principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.). Proprio al fine di non compromettere tali garanzie, deve ribadirsi che l'osservanza della prescrizione normativa di adottare il provvedimento di carcerazione del condannato "senza ritardo" non si esaurisce in un adempimento formale, da assolvere solo dopo l'acquisizione degli atti ritenuti necessari per la sua adozione, ma impone al pubblico ministero uno specifico dovere di controllo e vigilanza su tutta l'attività successiva alla iscrizione e all'assegnazione del fascicolo di esecuzione, affinché la trasmissione degli atti richiesti avvenga in maniera sollecita ed in tempi contenenti, oltre che l'adozione, in caso di mancato riscontro, delle iniziative più opportune.
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia "mancanza di motivazione per Data pubblicazione 12/03/2025 travisamento di prova", lamentando che la Sezione Disciplinare non abbia esaminato le deduzioni svolte dal dott. Capizzoto nella prima memoria istruttori. In essa aveva rappresentato che con nota n. 8/2022 del 24.8.2022, indirizzata al Procuratore Generale della Corte di appello, aveva segnalato che: l'organizzazione dell'attività dell'ufficio esecuzioni non aveva subito, da parte sua, alcuna modifica rispetto all'assetto precedente;
le ispezioni ministeriali ordinarie non avevano formulato, riguardo ad essa, alcun rilievo o criticità; il piano di lavoro della segreteria prevedeva, in conformità alle prescrizioni dell'art. 29 reg. esec. cod. proc. pen., che il fascicolo fosse sottoposto all'esame del magistrato solo quando era completo. Tale modus procedendi era stato confermato anche dal cancelliere sig.ra Annamaria Gambino, con dichiarazione resa il 26.4.2023, acquisita agli atti del procedimento.
4. Il motivo è infondato, potendosi richiamare, in gran parte, le considerazioni svolte nell'esame del motivo precedente. Il vizio di travisamento della prova è insussistente e non appare sostenuto da specifiche argomentazioni in ordine ad una diversa valenza rappresentativa degli elementi istruttori su cui la Sezione disciplinare ha fondato il suo convincimento. Quanto all'omesso esame di argomentazioni difensive e mezzi di prova il Collegio osserva che, la sentenza impugnata si sottrae al vizio denunciato di mancanza di motivazione, atteso che le argomentazioni sviluppate costituiscono una chiara e diretta risposta alle deduzioni difensive dell'incolpato. La Sezione Disciplinare, infatti, con motivazione compiuta, immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto priva di rilievo la giustificazione avanzata dal dott. Capizzoto di non avere avuto contezza del ritardo accumulato per essergli stato trasmesso il fascicolo da parte della segreteria solo dopo l'acquisizione del procedimento riguardante la persona condannata. Ha, infatti, precisato che "rientra tra i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità, richiamati dall'art. 1 del citato digs. quello, che fa capo al P.M., di assumere tutte le iniziative, anche organizzative e di periodica vigilanza sull'operato dei propri
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025
Numero di raccolta generale 6596/2025 ausiliari, atte a garantire che l'esecuzione dei provvedimenti definitivi possa essere Data pubblicazione 12/03/2025 promossa senza ritardo". Ha, poi, aggiunto che "Nel caso in esame il ritardo di circa sei mesi che in concreto si è verificato è oggettivamente consistente e ben poteva essere contenuto tramite una semplice verifica periodica dei procedimenti iscritti ed ancora non sottoposti al Procuratore, effettuata direttamente da quest'ultimo o, quantomeno, dalla sua segreteria in base ad apposite direttive generali". La circostanza che le procedure organizzative seguite dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Massa non siano state oggetto di rilievo da parte degli ispettori ministeriali non è decisiva, non potendo tale mancanza costituire di per sé alcuna firma di affidamento né costituire una esimente dell'illecito, tenuto anche conto che, in applicazione dei criteri di buona organizzazione degli uffici, la mancanza di direttive generali in ordine alla verifica periodica dello stato dei procedimenti di esecuzione non esclude affatto la necessità del controllo, ma anzi appare presupporre che esso sia esercitato direttamente sui singoli fascicoli.
5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, per avere la sentenza impugnata escluso la "scarsa rilevanza" del fatto oggetto di incolpazione. Nel compiere tale giudizio, si sostiene, il giudice disciplinare avrebbe violato la disposizione di legge menzionata, perché ha dato esclusivo rilievo alla conseguenze concrete del fatto, giudicate gravissime, ed allo strepitus fori che esso aveva suscitato, senza tuttavia compiere il necessario apprezzamento obiettivo della condotta materiale ascritta all'incolpato e senza considerare l'assoluta imprevedibilità delle sue conseguenze, tanto in ordine alla condotta del condannato BE quanto all'eco mediatica suscitata.
6. Anche questo motivo va respinto.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina, l'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile "quando il fatto è di scarsa rilevanza", ha introdotto nell'ambito della disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati il principio, mutuato dal diritto penale, della offensività della condotta, in forza del quale l'accertamento della sussistenza della esimente
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Firmato Da: IO TU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 78fa9841942719eb Firmato Da: GH SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2199034ce4294a86
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 della scarsa rilevanza del fatto va comunque riscontrata alla luce del lesione o Data pubblicazione 12/03/2025 messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post, di stretta spettanza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (Cass. Sez. un. n. 24048 del 2023; Cass. Sez. un. n. 8563 del 2021; Cass. Sez. un. n. 22577 del 2019; Sez. Disc. CSM n. 41 del 2023). L'esimente in parola trova pertanto applicazione nei casi in cui, ferma restando la sussistenza del fatto materiale previsto come illecito disciplinare, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione, il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità. Si è inoltre affermato che il giudizio sulla offensività della condotta sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 3 bis citato costituisce valutazione di merito, di esclusiva spettanza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, come tale, resta soggetta al sindacato di legittimità delle Sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente, contraddittorio o illogico (ex multis: Cass. Sez. un. n. 8428 del 2023; Cass. Sez. un. n. 17327 del 2017). Tanto precisato, il motivo è infondato, in quanto la Sezione Disciplinare ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione posti dalla disposizione in esame e ha congruamente esposto le ragioni per cui ne ha negato l'applicazione. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'applicabilità dell'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 è stata esclusa sulla base del rilievo dell'importanza del bene giuridico protetto dalla norma violata e delle gravissime conseguenze che la condotta dell'incolpato aveva provocato sulla credibilità del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario. In particolare, la decisione ha evidenziato che la consistenza del ritardo con cui il magistrato ha provveduto ad emettere il provvedimento dovuto ha cagionato una grave lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, atteso che
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale $596/2025 l'esecuzione della sentenza di condanna costituisce un momento fondamentale Data pubblicazione 12/03/2025 dell'esercizio della potestà statuale in materia penale, richiamando a tal fine anche la giurisprudenza di legittimità, che, anche in ipotesi di formazione progressiva del giudicato, esprime la necessità che la sentenza di condanna debba essere immediatamente eseguita quando diventi irrevocabile l'affermazione della responsabilità dell'imputato per alcune fattispecie di reato (Cass. pen. n. 15459 del 2013). Ha quindi rilevato che, in concreto, la violazione commessa dal magistrato aveva provocato conseguenze gravissime, indicate, nel corpo della decisione, nel fatto che il condannato BE, a causa del ritardo nell'emissione dell'ordine di carcerazione, aveva indebitamente goduto di un periodo di libertà durante il quale era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per duplice omicidio volontario, e che l'intera vicenda aveva avuto ricevuto eco mediatico sulla stampa, anche nazionale, e aveva causato un grave appannamento della credibilità del magistrato e del prestigio dell'ordine giudiziario. La motivazione sul punto appare senz'altro adeguata a giustificare l'esclusione della applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006. Merita tuttavia precisare, ad integrazione delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata in ordine alla gravità delle conseguenze della violazione, che, come già sopra evidenziato, il ritardo nella emissione dell'ordine di carcerazione compromette anche gli interessi del condannato, differendo nel tempo le sue possibilità di reinserimento sociale. Né può assumere una qualche rilevanza, in ordine al giudizio sulla rilevanza del fatto, il rilievo circa l'imprevedibilità delle conseguenze concrete che sono derivate dalla violazione commessa dal ricorrente, anche con riferimento al c.d. strepitus fori che la vicenda ha suscitato. Ciò perché, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione sulla rilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 3bis d.lgs. n. 109 del 2006, deve prendere in considerazione la lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma violata, valutata nella sua consistenza oggettiva e quindi alla luce delle conseguenze concrete che sono derivate dalla violazione (Cass. Sez. un. n. 29823
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Numero di raccolta generale,6596/2025 del 2020; Cass. Sez. un. n. 31058 del 2019; Cass. Sez. un. n. 13911 del 2017). La Data pubblicazione 12/03/2025 natura e l'oggetto del relativo giudizio debbono pertanto necessariamente tener conto di dati oggettivi, oggetto di valutazione ex post, in cui non può trovare spazio l'apprezzamento soggettivo circa la loro prevedibilità da parte dell'agente. Quanto all'eco mediatica del fatto, deve ritenersi che la diffusione, anche a mezzo di organi di stampa, delle notizie che riportano la condotta del magistrato oggetto poi di giudizio disciplinare, integra anch'essa un dato oggettivo, suscettibile di essere apprezzato. Tra le particolari circostanze che possono venire in rilievo ai fini della sussistenza di un'effettiva lesione dell'immagine esterna del magistrato, il giudice disciplinare, infatti, può tenere conto, quale elemento di ulteriore valutazione, anche delle notizie apparse sui mezzi di stampa relative ai fatti oggetto di incolpazione. Si è precisato, al riguardo, che ciò non significa dare rilevanza ad un elemento aleatorio ed esterno alla condotta sanzionata in sede disciplinare, ma tenere conto di un elemento in grado di incidere sull'immagine ed il prestigio del magistrato, che ad esso non è affatto estraneo, essendo ogni persona consapevole che la propria condotta può essere oggetto di attenzione da parte degli altri consociati e degli organi di informazione, tanto più se si ricopre un ruolo di rilievo pubblico (Cass. Sez. un. n. 28167 del 2023; Cass. Sez. un. n. 21368 del 2023). Anche sotto questo ulteriore profilo le argomentazioni critiche sollevate dal ricorrente non meritano, pertanto, di essere accolte.
7. Il quarto motivo di ricorso denuncia "Inosservanza di legge (I. n. 71/2022) con conseguente mancanza di motivazione in punto di irrogazione della censura", lamentando che la sentenza impugnata abbia ravvisato nella condotta dell'incolpato la sussistenza di entrambi gli illeciti disciplinari contestati, senza considerare che tale concorso, in relazione all'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006, è oggi escluso dalla modifica introdotta dalla legge n. 71 del 2022, la quale, anche se successiva alla data di commissione del fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie in applicazione del principio della lex mitior, essendo la sanzione disciplinare irrogata assimilabile alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva". Tale errore ha portato il giudice disciplinare ad
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Numero di raccolta generale $596/2025 irrogare la grave sanzione della censura, mentre se il dott. Capizzoto fosse stato Data pubblicazione 12/03/2025 chiamato a rispondere della sola violazione dell'art. 2, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 109 del 2006, la sanzione sarebbe stata prevedibilmente meno grave.
8. Il motivo è infondato. In tema di illeciti disciplinare disciplinari dei magistrati, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio che la condotta oggetto di contestazione rimane assoggettata alla disciplina vigente al momento del suo verificarsi (Sez. Disc. C.S.M. n. 73 del 2011 e n. 27 del 2010; Cass. Sez. un. n. 22510 del 2006). I fatti disciplinarmente rilevati, infatti, sono riconducibili al genus degli illeciti amministrativi, assoggettati, ai sensi dell'art. 1 legge n. 689 del 1981, alla norma in vigore al momento del fatto. Questa regola esclude l'applicabilità della norma sopravvenuta, sia essa più sfavorevole o più favorevole all'incolpato. Non trova quindi applicazione, in mancanza di una previsione esplicita di senso contrario, la regola del favor rei, sancita dall'art. 2 cod. pen., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente e giova all'imputato (Cass Sez. un. n. 22047 del 2018; Cass. Sez. un. n. 15314 del 2010; Sez. Disc. C.S.M. sentt. nn. 8, 9, 87 e 103 del 201; in senso analogo, per gli illeciti disciplinari degli avvocati, Cass. Sez. un. n. 14374 del 2012). Si è escluso, altresì, che l'esistenza del principio del favor rei dettato dall'art. 2 cod. pen. sia altrimenti desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'articolo 32 bis, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, la quale ha un ambito di applicazione diverso, limitandosi a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 citato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946, se più favorevoli (Cass Sez. un. n. 22047 del 2018; Cass. Sez. un. n. 15314 del 2010). Una diversa conclusione non può nemmeno giustificarsi invocando, sotto altro profilo, l'estensione alla materia degli illeciti disciplinari del principio della lex mitior, per come elaborato dalla giurisprudenza europea, secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, ND TE ed altri c/o Italia.
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Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta,generale $596/2025 La questione è già stata affrontata in modo specifico dalla giurisprudenza di questa Data pubblicazione 12/03/2025 Corte e risolta in senso negativo (Cass. Sez. un. n. 36356 del 2023). Si è osservato, infatti, che, in via generale, come anche rimarcato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 193 del 2016), il principio della lex mitior non è stato mai esteso dalla Corte di Strasburgo al sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì risulta applicato in singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare in quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale, mentre non esiste alcun vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Nello specifico, con riferimento alle sanzioni disciplinari dei magistrati, l'indirizzo giurisprudenziale è costante nel rimarcare la particolare natura dell'illecito e del bene giuridico perseguito dalla norma sanzionatoria. In questa prospettiva, decidendo in ordine all'automatismo sanzionatorio della rimozione del magistrato ex art. 12, comma 5, d. lgs. n. 109 del 2006, la sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 2018 ha osservato che: "Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conservano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale, non essendo - ad esempio - soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, che questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato esclusivo delle pene in senso stretto (nel senso dell'inapplicabilità di tale principio alle sanzioni amministrative, sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013)"; per poi aggiungere che: "Tale specificità comporta dunque che alcune almeno delle garanzie che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, circondano la pena in senso stretto non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità, alla sfera delle
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 sanzioni disciplinari. Oltre che a logiche punitive e deterrenti comuni alle pene, tali Data pubblicazione 12/03/2025 sanzioni possono legittimamente rispondere, quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto, anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri. E ciò anche sulla base di automatismi sanzionatori, come quello incorporato nella disposizione ora scrutinata, i quali potranno eccezionalmente superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e soltanto in quanto funzionali all'applicazione di una mera sanzione disciplinare, ma che resteranno invece, in linea di principio, inaccettabili nell'ambito delle pene in senso stretto, dove le esigenze di rigorosa individualizzazione del trattamento sanzionatorio si impongono in maniera assai più stringente, anche in considerazione della ben più drammatica incidenza della pena sui diritti fondamentali della persona". In questo stesso ordine di idee il giudice delle leggi si è espresso in materia di responsabilità disciplinare dei notai, sulla base di considerazioni estensibili alla materia disciplinare in generale, affermando, con la sentenza n. 133 del 2019, che "i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano". Alla luce dei principi in precedenza illustrasti, la particolare finalità della sanzione disciplinare per i magistrati ed il bene protetto dalle disposizioni in materia, portano a ritenere, che la sentenza impugnata sia esente dal vizio denunciato, in qualità, in coerenza con la natura amministrativa dell'illecito con conseguente esclusione della regola della lex mitior, ha modulato il trattamento sanzionatorio, tenendo correttamente conto del quadro normativo vigente al momento della commissione
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Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 del fatto, a sua volta giustificato dalla tipologia dell'illecito, dalla lesione arrecata al Data pubblicazione 12/03/2025 bene protetto e dalla gravità delle conseguenze cagionate dall'inosservanza dei doveri professionali.
9. Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla si dispone sulle spese, non avendo il Ministro della Giustizia svolto attività difensiva. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 4 febbraio 2025.
L'estensore
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La Presidente Margherita Cassano
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