Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2025, n. 6596
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Sentenza 12 marzo 2025

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In tema di responsabilità disciplinare, l'osservanza della prescrizione normativa che impone di adottare il provvedimento di carcerazione del condannato "senza ritardo", di cui all'art. 656 c.p.p., non si esaurisce in un adempimento formale, da assolvere solo dopo l'acquisizione degli atti ritenuti necessari per la sua adozione, ma impone al pubblico ministero uno specifico dovere di controllo e vigilanza su tutta l'attività successiva alla iscrizione e all'assegnazione del fascicolo di esecuzione, affinché la trasmissione degli atti richiesti avvenga in maniera sollecita ed in tempi contenuti, oltre che l'adozione, in caso di mancato riscontro, delle iniziative più opportune. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del CSM con cui è stata disposta la censura nei confronti del p.m. che, dopo l'iscrizione del procedimento di esecuzione da parte della segreteria nel gennaio del 2022, aveva omesso di rilevare il mancato riscontro alla richiesta di trasmissione del fascicolo sino al giugno successivo, quando il condannato in stato di libertà aveva commesso un duplice omicidio, non attribuendo rilievo al fatto che l'ordine di carcerazione fosse stato emesso nel medesimo giorno in cui il fascicolo era stato, in seguito, effettivamente ricevuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2025, n. 6596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6596
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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