Sentenza 23 marzo 2023
Massime • 2
Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 non sono tra loro in rapporto di specialità, poiché il provvedimento privo di motivazione, ovvero con motivazione meramente apparente, integra non solo l'illecito di cui alla lett. l), ma, qualora dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione derivi un indebito vantaggio, anche quello di cui alla lett. a), rientrando tra i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità, richiamati dall'art. 1 del citato d.lgs., anche quello di assumere provvedimenti motivati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato il concorso tra i due illeciti con riferimento alla revoca di una misura cautelare, che, richiamando la sola data di applicazione della misura, era priva di motivazione ed aveva comportato l'indebito vantaggio della scarcerazione dell'imputato).
Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona, individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni, in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la sussistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la censura del comportamento tenuto in udienza dal giudice, che - quando il Pubblico Ministero aveva chiesto alla persona offesa di un processo per maltrattamenti in famiglia, in evidente stato di difficoltà, se avesse bisogno di fermarsi un attimo - aveva replicato alla richiesta di avere un bicchiere d'acqua con un comportamento gravemente disattento ai diritti ed alle esigenze della parte escussa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2023, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |