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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Corso Giove 54 88837 Petilia Policastro presso il difensore avv.
GIORDANO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, conveniva l' davanti a Parte_1 CP_1 questo giudice del lavoro, allegando di avere chiesto con domanda del 4.8.2020, la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, negato in esito alla visita della competente commissione medica che aveva ritenuto sussistere il requisito sanitario.
Assumeva, al contrario, parte ricorrente, il proprio diritto a vedersi concedere la prestazione, data la gravità delle sue affezioni e chiedeva, nei confronti dell' l'accertamento della sua CP_1 condizione di diminuzione di oltre un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini di bracciante agricola, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario e la condanna dell' a corrispondere l'assegno con la decorrenza di legge. CP_1 Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità ed infondatezza del capo di domanda CP_1 finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e contestando nel merito la fondatezza delle domande per insussistenza del requisito sanitario e contributivo e chiedendone il rigetto. Disposta ed eseguita CTU medico-legale in seguito alla richiesta di chiarimenti scritti al consulente tecnico nominato in sede di atp, con il deposito della relazione del dr. Persona_1 depositata in data 25.11.24, all'odierna udienza la causa è stata discussa ed è così decisa.
In via preliminare, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto e condanna al pagamento dei relativi ratei, riguardando il presente giudizio, espletato in seguito all'accertamento tecnico preventivo, esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario ex art. 445. Co. 6 c.p.c.
Nel merito, al termine della propria indagine, il CTU ha ritenuto parte ricorrente affetta da pagina 1 di 2 diverse, severe, patologie (adeguatamente descritte nella relazione in atti), idonee, secondo l'ausiliario tecnico, a determinate una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini laddove unitamente considerate come previsto dall'art. 1 L.
222/1984, anche avuto riguardo al giudizio di idoneità con prescrizioni del 14.12.2021.
Quanto al riconoscimento della sussistenza attuale dei presupposti del diritto, le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, peraltro non contestata dalle parti.
In conclusione, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità a far data dal 14.12.2021.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e CP_ all'attività processuale vanno poste a carico dell' Infine, anche le spese di CTU, determinate come in separato decreto, dovranno pertanto gravare CP_ definitivamente sull'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta che è in possesso del requisito sanitario previsto per l'assegno Parte_1 ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 14.12.2021;
Compensa le spese di lite;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Corso Giove 54 88837 Petilia Policastro presso il difensore avv.
GIORDANO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, conveniva l' davanti a Parte_1 CP_1 questo giudice del lavoro, allegando di avere chiesto con domanda del 4.8.2020, la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, negato in esito alla visita della competente commissione medica che aveva ritenuto sussistere il requisito sanitario.
Assumeva, al contrario, parte ricorrente, il proprio diritto a vedersi concedere la prestazione, data la gravità delle sue affezioni e chiedeva, nei confronti dell' l'accertamento della sua CP_1 condizione di diminuzione di oltre un terzo della capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini di bracciante agricola, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario e la condanna dell' a corrispondere l'assegno con la decorrenza di legge. CP_1 Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità ed infondatezza del capo di domanda CP_1 finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e contestando nel merito la fondatezza delle domande per insussistenza del requisito sanitario e contributivo e chiedendone il rigetto. Disposta ed eseguita CTU medico-legale in seguito alla richiesta di chiarimenti scritti al consulente tecnico nominato in sede di atp, con il deposito della relazione del dr. Persona_1 depositata in data 25.11.24, all'odierna udienza la causa è stata discussa ed è così decisa.
In via preliminare, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto e condanna al pagamento dei relativi ratei, riguardando il presente giudizio, espletato in seguito all'accertamento tecnico preventivo, esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario ex art. 445. Co. 6 c.p.c.
Nel merito, al termine della propria indagine, il CTU ha ritenuto parte ricorrente affetta da pagina 1 di 2 diverse, severe, patologie (adeguatamente descritte nella relazione in atti), idonee, secondo l'ausiliario tecnico, a determinate una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini laddove unitamente considerate come previsto dall'art. 1 L.
222/1984, anche avuto riguardo al giudizio di idoneità con prescrizioni del 14.12.2021.
Quanto al riconoscimento della sussistenza attuale dei presupposti del diritto, le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, peraltro non contestata dalle parti.
In conclusione, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità a far data dal 14.12.2021.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e CP_ all'attività processuale vanno poste a carico dell' Infine, anche le spese di CTU, determinate come in separato decreto, dovranno pertanto gravare CP_ definitivamente sull'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta che è in possesso del requisito sanitario previsto per l'assegno Parte_1 ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 14.12.2021;
Compensa le spese di lite;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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