Versione
18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 14. 1. L' articolo 430 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 430 - (Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".
2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2002, n. 36794Provvedimento: […] La interpretazione della norma è agevole: le parti - l'articolo 14 della legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha esteso la possibilità di compiere attività integrativa anche al difensore, con gli stessi limiti previsti per quella consentita al PM - possono compiere attività di indagine dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio e possono utilizzare gli atti compiuti se tale attività è preordinata a supportare o integrare le loro richieste al giudice del dibattimento. […]Leggi di più...
- effettiva partecipazione·
- conseguenze·
- inutilizzabilità in fase cautelare e di giudizio·
- irrilevanza·
- atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore·
- atti eccettuati·
- udienza preliminare (cod. proc. pen. 1988)·
- successive indagini del pubblico ministero·
- decreto che dispone il giudizio