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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1126 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
COLAVINCENZO DANILO, come da procura in atti;
e
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
COLAVINCENZO DANILO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 25.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fossacesia (CH) in data 02/10/1975, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
02.10.1975 in Fossacesia (CH), regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH), anno 1975, Atto n. 98 parte II Serie B Ufficio 1 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporre che il Sig. provveda a versare mensilmente a favore della Sig.ra Parte_2 [...]
la somma pari ad euro 80,00 (ottanta/00), a titolo di assegno divorzile.”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti che in data 08.11.2022, i coniugi stipulavano accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanciano, con atto iscritto nei registri di matrimonio n. 154, parte II, serie C, anno 2022, Ufficio 1 e confermato in data 13.12.2022 con atto n. 165 parte II, serie C, Anno 2022, e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come le parti si siano consensualmente separate con accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e sia decorso il tempo previsto dall'art.3 n.2 lett.b) L. 1 dicembre 1970 n. 898 nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente.
Orbene, la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Fossacesia (CH) il 02/10/1975 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 98 parte II serie B anno 1975) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
COLAVINCENZO DANILO, come da procura in atti;
e
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
COLAVINCENZO DANILO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 25.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fossacesia (CH) in data 02/10/1975, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
02.10.1975 in Fossacesia (CH), regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossacesia (CH), anno 1975, Atto n. 98 parte II Serie B Ufficio 1 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporre che il Sig. provveda a versare mensilmente a favore della Sig.ra Parte_2 [...]
la somma pari ad euro 80,00 (ottanta/00), a titolo di assegno divorzile.”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti che in data 08.11.2022, i coniugi stipulavano accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanciano, con atto iscritto nei registri di matrimonio n. 154, parte II, serie C, anno 2022, Ufficio 1 e confermato in data 13.12.2022 con atto n. 165 parte II, serie C, Anno 2022, e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come le parti si siano consensualmente separate con accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e sia decorso il tempo previsto dall'art.3 n.2 lett.b) L. 1 dicembre 1970 n. 898 nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente.
Orbene, la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Fossacesia (CH) il 02/10/1975 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 98 parte II serie B anno 1975) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3