Decreto cautelare 1 ottobre 2021
Sentenza breve 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 01/10/2021, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 01035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2021, proposto da
Ekene Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Berchet, 11;
contro
la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota della Prefettura di Treviso, Servizio Gestioni Attività Contrattuali, prot. uscita n. 0070495 del 27.09.2021, con cui è stata respinta la richiesta di sopralluogo effettuata dalla ricorrente;
- in parte qua, dell'art. 12 del disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale in data 07.09.2021;
- in parte qua e per quanto occorrer possa, del bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2021/S 171-445848 del 03.09.2021 nonché sulla G.U.R.I.- 5° serie speciale relativa ai contratti - n. 103 del 06/09/2021;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti della lex specialis che richiamino o facciano comunque applicazione dell'art. 12 del disciplinare di gara nella parte impugnata;
- per quanto occorre possa, del decreto a contrarre n. 56496/2021 della Prefettura di Treviso, richiamato dal disciplinare di gara e il cui contenuto non è noto alla ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità lesivo della ricorrente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l'effettuazione del sopralluogo presso la caserma Zanusso da parte della ricorrente, in tempo utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara entro il 5 ottobre p.v., salvo e riservato l'esito della delibazione collegiale sull' istanza cautelare nella prima camera di consiglio utile (14 ottobre 2021), non pregiudica alcun interesse dell' amministrazione né degli altri concorrenti in caso di esito negativo, mentre, d'altra parte, preserva nelle more le ragioni della ricorrente in caso di delibazione a lei favorevole, e pertanto è misura interinalmente idonea al contemperamento degli interessi coinvolti;
Ritenuto pertanto che, in questi limiti, ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 14 ottobre 2021;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza ex art. 56 nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:
- sospende fino al 14 ottobre 2021 il diniego del sopralluogo;
-dispone a carico dell'Amministrazione l'immediata convocazione della ricorrente per la effettuazione del sopralluogo presso la caserma Zanusso;
-rimette le parti al Collegio nella CC 14 ottobre 2021 per la trattazione in contraddittorio
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO