Articolo 6 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 agosto 1982
Art. 6.
All' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dopo il terzo e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".
Entrata in vigore il 12 agosto 1982