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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4208/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004183686000 INTERESSI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140038532944000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a mezzo PEC in data 30/07/2025, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004183686000 dell'importo di euro 2.012,08, precisando nell'atto introduttivo che la stessa sarebbe stata “consegnata a mezzo posta il 31/05/2025”. Il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'intimazione e, con essa, degli atti presupposti richiamati e “contenuti”, deducendo, in sintesi, profili di illegittimità riconducibili a decadenza e prescrizione delle somme richieste, difetto di motivazione dell'atto impugnato, omessa sottoscrizione del ruolo, nonché violazioni e nullità connesse alla sequenza notificatoria, chiedendo che fosse ordinata alla resistente l'esibizione della documentazione comprovante le notifiche degli atti sottesi. Nello stesso ricorso
è stata proposta istanza di discussione in pubblica udienza e sono state rassegnate conclusioni con richiesta di rifusione delle spese, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Quanto alla costituzione in giudizio del ricorrente, dagli atti telematici depositati risulta che l'iscrizione a ruolo e il deposito del ricorso sono stati perfezionati il 27/08/2025, sicché la costituzione è avvenuta nel termine previsto. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, depositando controdeduzioni e documentazione nel fascicolo telematico, risultando in atti ricevute di abbinamento e di deposito degli atti successivi, tra le quali una ricevuta di deposito in data 04/11/2025. Nelle controdeduzioni l'Ufficio, pur contestando nel merito le deduzioni avversarie, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo PEC il 31/03/2025, come da ricevute e messaggi di consegna prodotti, e che pertanto il termine per impugnare ex art. 21 d.lgs. n.
546/1992 è spirato il 30/05/2025, mentre il ricorso risulta notificato soltanto il 30/07/2025. L'Ufficio ha inoltre depositato nota spese datata 29/10/2025, recante liquidazione richiesta complessiva pari ad euro 1.863,00.
Pur essendo stata indicata nel ricorso quale parte resistente anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risulta il deposito di controdeduzioni o atto di costituzione da parte della predetta, né la nomina di difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto destituito di fondamento e, pertanto, da rigettare. La controversia, per come devoluta, impone in via prioritaria lo scrutinio dell'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso, che ha carattere assorbente. L'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. La perentorietà di tale termine, con la conseguenza processuale della decadenza dall'azione e della inammissibilità dell'impugnazione, costituisce principio costante nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27625; Cass., sez. V, 3 maggio 2019, n. 11623), ed è funzionale all'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari. Nel caso di specie, il punto decisivo non è la contestazione in astratto dell'intimazione di pagamento, bensì l'individuazione della data di perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Sul piano documentale, l'Ufficio resistente ha espressamente indicato che l'intimazione di pagamento n.
10020259004183686000 è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 31/03/2025 ed ha prodotto in giudizio le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Il fascicolo, in particolare, contiene il messaggio PEC di consegna riferito alla “Notifica avviso di intimazione n.
10020259004183686000” ed il correlato messaggio inoltrato al destinatario, recante la data del 31/03/2025.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, gli atti del processo tributario possono essere notificati con modalità telematiche mediante posta elettronica certificata, con piena equiparazione, quanto agli effetti giuridici, alle notificazioni eseguite nelle forme tradizionali. Tale disciplina, coordinata con l'art.
3-bis della legge n. 53/1994 e con il d.P.R. n. 68/2005, comporta che la notificazione a mezzo PEC si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il messaggio viene recapitato nella sua casella di posta elettronica certificata, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di notificazioni telematiche, il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la quale fornisce prova legale del recapito del messaggio nella casella PEC e segna il dies a quo per la decorrenza dei termini di impugnazione (Cass., sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5974; Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16089). Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, deve farsi riferimento alla data del 31/03/2025, risultante dalle ricevute di consegna prodotte dall'Ufficio resistente. A fronte di tale quadro, il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha indicato un diverso dies a quo, sostenendo che l'intimazione sarebbe stata “consegnata a mezzo posta il 31/05/2025”; tuttavia, nel fascicolo esaminato, tale affermazione non risulta suffragata da alcuna documentazione di notifica postale idonea a dimostrare una diversa e successiva notificazione dell'atto, mentre risulta puntualmente allegata e valorizzata dall'Ufficio la notificazione telematica del 31/03/2025, con specifica contestazione dell'erroneità della data indicata in ricorso. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di una valida notificazione, eventuali successive reiterazioni dell'atto non sono idonee a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, rilevando unicamente la prima notificazione validamente eseguita (Cass., sez. V, 20 aprile
2018, n. 9851). Ne consegue che il termine di sessanta giorni per impugnare l'intimazione, notificata il
31/03/2025, scadeva il 30/05/2025, secondo le regole generali di computo dei termini. Il ricorso risulta invece notificato in data 30/07/2025, come emerge dal frontespizio e dalla documentazione in atti, e come pacificamente affermato dall'Ufficio resistente, collocandosi pertanto ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Il superamento di tale termine determina la decadenza dall'azione e la conseguente inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza attinente al merito della pretesa, ivi incluse le censure su prescrizione, decadenza sostanziale, motivazione dell'atto e vizi degli atti presupposti.
In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza, sancito dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dall'art. 91 c.p.c., in forza del quale la parte che risulta soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio. Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito della controversia e alla condotta processuale, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della parte resistente costituita in giudizio. Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risultando la sua costituzione in giudizio nel presente fascicolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, cosi decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
300.00, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il Giudice Relatore Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4208/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004183686000 INTERESSI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140038532944000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a mezzo PEC in data 30/07/2025, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004183686000 dell'importo di euro 2.012,08, precisando nell'atto introduttivo che la stessa sarebbe stata “consegnata a mezzo posta il 31/05/2025”. Il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'intimazione e, con essa, degli atti presupposti richiamati e “contenuti”, deducendo, in sintesi, profili di illegittimità riconducibili a decadenza e prescrizione delle somme richieste, difetto di motivazione dell'atto impugnato, omessa sottoscrizione del ruolo, nonché violazioni e nullità connesse alla sequenza notificatoria, chiedendo che fosse ordinata alla resistente l'esibizione della documentazione comprovante le notifiche degli atti sottesi. Nello stesso ricorso
è stata proposta istanza di discussione in pubblica udienza e sono state rassegnate conclusioni con richiesta di rifusione delle spese, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Quanto alla costituzione in giudizio del ricorrente, dagli atti telematici depositati risulta che l'iscrizione a ruolo e il deposito del ricorso sono stati perfezionati il 27/08/2025, sicché la costituzione è avvenuta nel termine previsto. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, depositando controdeduzioni e documentazione nel fascicolo telematico, risultando in atti ricevute di abbinamento e di deposito degli atti successivi, tra le quali una ricevuta di deposito in data 04/11/2025. Nelle controdeduzioni l'Ufficio, pur contestando nel merito le deduzioni avversarie, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo PEC il 31/03/2025, come da ricevute e messaggi di consegna prodotti, e che pertanto il termine per impugnare ex art. 21 d.lgs. n.
546/1992 è spirato il 30/05/2025, mentre il ricorso risulta notificato soltanto il 30/07/2025. L'Ufficio ha inoltre depositato nota spese datata 29/10/2025, recante liquidazione richiesta complessiva pari ad euro 1.863,00.
Pur essendo stata indicata nel ricorso quale parte resistente anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risulta il deposito di controdeduzioni o atto di costituzione da parte della predetta, né la nomina di difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto destituito di fondamento e, pertanto, da rigettare. La controversia, per come devoluta, impone in via prioritaria lo scrutinio dell'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso, che ha carattere assorbente. L'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. La perentorietà di tale termine, con la conseguenza processuale della decadenza dall'azione e della inammissibilità dell'impugnazione, costituisce principio costante nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27625; Cass., sez. V, 3 maggio 2019, n. 11623), ed è funzionale all'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari. Nel caso di specie, il punto decisivo non è la contestazione in astratto dell'intimazione di pagamento, bensì l'individuazione della data di perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Sul piano documentale, l'Ufficio resistente ha espressamente indicato che l'intimazione di pagamento n.
10020259004183686000 è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 31/03/2025 ed ha prodotto in giudizio le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Il fascicolo, in particolare, contiene il messaggio PEC di consegna riferito alla “Notifica avviso di intimazione n.
10020259004183686000” ed il correlato messaggio inoltrato al destinatario, recante la data del 31/03/2025.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, gli atti del processo tributario possono essere notificati con modalità telematiche mediante posta elettronica certificata, con piena equiparazione, quanto agli effetti giuridici, alle notificazioni eseguite nelle forme tradizionali. Tale disciplina, coordinata con l'art.
3-bis della legge n. 53/1994 e con il d.P.R. n. 68/2005, comporta che la notificazione a mezzo PEC si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il messaggio viene recapitato nella sua casella di posta elettronica certificata, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di notificazioni telematiche, il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la quale fornisce prova legale del recapito del messaggio nella casella PEC e segna il dies a quo per la decorrenza dei termini di impugnazione (Cass., sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5974; Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16089). Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, deve farsi riferimento alla data del 31/03/2025, risultante dalle ricevute di consegna prodotte dall'Ufficio resistente. A fronte di tale quadro, il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha indicato un diverso dies a quo, sostenendo che l'intimazione sarebbe stata “consegnata a mezzo posta il 31/05/2025”; tuttavia, nel fascicolo esaminato, tale affermazione non risulta suffragata da alcuna documentazione di notifica postale idonea a dimostrare una diversa e successiva notificazione dell'atto, mentre risulta puntualmente allegata e valorizzata dall'Ufficio la notificazione telematica del 31/03/2025, con specifica contestazione dell'erroneità della data indicata in ricorso. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di una valida notificazione, eventuali successive reiterazioni dell'atto non sono idonee a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, rilevando unicamente la prima notificazione validamente eseguita (Cass., sez. V, 20 aprile
2018, n. 9851). Ne consegue che il termine di sessanta giorni per impugnare l'intimazione, notificata il
31/03/2025, scadeva il 30/05/2025, secondo le regole generali di computo dei termini. Il ricorso risulta invece notificato in data 30/07/2025, come emerge dal frontespizio e dalla documentazione in atti, e come pacificamente affermato dall'Ufficio resistente, collocandosi pertanto ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Il superamento di tale termine determina la decadenza dall'azione e la conseguente inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza attinente al merito della pretesa, ivi incluse le censure su prescrizione, decadenza sostanziale, motivazione dell'atto e vizi degli atti presupposti.
In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza, sancito dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dall'art. 91 c.p.c., in forza del quale la parte che risulta soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio. Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito della controversia e alla condotta processuale, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate in favore della parte resistente costituita in giudizio. Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risultando la sua costituzione in giudizio nel presente fascicolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, cosi decide: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
300.00, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il Giudice Relatore Dott. Vincenzo Teora