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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1942/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18852/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-788 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1830/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo Tari anno 2023, Prot. n° 175357/2103, con cui veniva contestato il parziale pagamento dell'imposta
TARI, relativo all'annualità 2023, accertando e liquidando una differenza di imposte per € 696,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Allega gli avvisi di pagamento in acconto e a saldo della Tari anno 2023 e le relative quietanze degli F24.
Eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Resistente_1 e la nullità della pretesa per difetto di legittimazione del soggetto passivo individuato e l'inesistenza del presupposto impositivo stante l'errata identificazione dell'immobile a cui si riferisce l'imposta richiesta che non è di proprietà del ricorrente. Precisa che con riferimento agli immobili indicati nell'avviso impugnato il ricorrente utilizza solo i primi due immobili per i quali versa regolarmente la Tari, come si evince dagli avvisi di pagamento allegati, relativi all'anno in contestazione.
Precisa che per il terzo immobile sub 3, sito in Indirizzo_1, in relazione a pregresse annualità (dal 2018 al 2022) pende per le medesime motivazioni, giudizio riguardante il mancato pagamento dell'imposta come da dispositivo, letto in udienza, che ha stabilito l'accoglimento del ricorso con la compensazione delle spese.
Si costituisce Napoli Obiettivo Resistente_1 che contesta l'eccepita carenza di legittimazione passiva e nel merito assume la regolarità dell'avviso atteso il regolare pagamento delle utenze ed un contratto di locazione in corso. Insiste per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente risulta che l'avviso di accertamento impugnato si riferisce al mancato pagamento della TARI per n. 3 immobili per l'anno 2023.
Mentre per i primi due il ricorrente ha dato prova del regolare versamento della TARI, come si evince dai pagamenti effettuati per l'anno in contestazione, per l'immobile sito in Indirizzo_1, il ricorrente assume la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare di alcun immobile in tale via.
Effettivamente dalla documentazione prodotta in giudizio da Napoli Obiettivo Resistente_1 le utenze depositate si riferiscono ad altro immobile sito alla Indirizzo_1, così come il contratto di locazione allegato dall'Ufficio e non a Indirizzo_1, come erroneamente indicato nell'avviso impugnato.
L'avviso risulta pertanto illegittimamente emesso nei confronti del ricorrente e come tale va annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficcio alle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato costituito.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA CE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18852/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-788 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1830/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo Tari anno 2023, Prot. n° 175357/2103, con cui veniva contestato il parziale pagamento dell'imposta
TARI, relativo all'annualità 2023, accertando e liquidando una differenza di imposte per € 696,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
Allega gli avvisi di pagamento in acconto e a saldo della Tari anno 2023 e le relative quietanze degli F24.
Eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Resistente_1 e la nullità della pretesa per difetto di legittimazione del soggetto passivo individuato e l'inesistenza del presupposto impositivo stante l'errata identificazione dell'immobile a cui si riferisce l'imposta richiesta che non è di proprietà del ricorrente. Precisa che con riferimento agli immobili indicati nell'avviso impugnato il ricorrente utilizza solo i primi due immobili per i quali versa regolarmente la Tari, come si evince dagli avvisi di pagamento allegati, relativi all'anno in contestazione.
Precisa che per il terzo immobile sub 3, sito in Indirizzo_1, in relazione a pregresse annualità (dal 2018 al 2022) pende per le medesime motivazioni, giudizio riguardante il mancato pagamento dell'imposta come da dispositivo, letto in udienza, che ha stabilito l'accoglimento del ricorso con la compensazione delle spese.
Si costituisce Napoli Obiettivo Resistente_1 che contesta l'eccepita carenza di legittimazione passiva e nel merito assume la regolarità dell'avviso atteso il regolare pagamento delle utenze ed un contratto di locazione in corso. Insiste per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente risulta che l'avviso di accertamento impugnato si riferisce al mancato pagamento della TARI per n. 3 immobili per l'anno 2023.
Mentre per i primi due il ricorrente ha dato prova del regolare versamento della TARI, come si evince dai pagamenti effettuati per l'anno in contestazione, per l'immobile sito in Indirizzo_1, il ricorrente assume la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare di alcun immobile in tale via.
Effettivamente dalla documentazione prodotta in giudizio da Napoli Obiettivo Resistente_1 le utenze depositate si riferiscono ad altro immobile sito alla Indirizzo_1, così come il contratto di locazione allegato dall'Ufficio e non a Indirizzo_1, come erroneamente indicato nell'avviso impugnato.
L'avviso risulta pertanto illegittimamente emesso nei confronti del ricorrente e come tale va annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficcio alle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 con attribuzione all'avvocato costituito.