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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. M. Siliberto
Ricorrente
CONTRO
"rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP 1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 29.11.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, L.222/1984, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP 1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Gioverà preliminarmente osservare come le censure formulate avverso la CTU depositata in data 28.8.2024 risultino inidonee ad infirmare le conclusioni di cui al citato elaborato peritale, ove si consideri che le stesse consistono in un richiamo alle patologie già elencate nel ricorso per ATP e la cui sussistenza ed eventuale rilevanza era già stata valutata dal CTU.
Ed invero, il perito diagnosticò - sulla scorta di una puntale disamina della documentazione medica in atti e all'esito dell'esame obiettivo della perizianda - “Spondilodiscoartrosi cervico- dorso-lombare con ernie C3-C4, C5-C6, L3-L4 e L4-L5 e scoliosi lombare in artrosi polidistrettuale, fibromialgia reumatica, cardiopatia ipertensiva con CAD-RADS 2 all'origine del ramo marginale ottuso, malattia di basedow in regressione clinica", ritenendo che siffatto quadro patologico riducesse la capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 50%, "sia nella mansione specifica (cuoca e addetta al servizio tavoli) che in occupazioni confacenti alle sue attitudini", tenuto conto "della esperienza della ricorrente, del grado di istruzione (diploma di ccuola media inferiore), dell'età anagrafica".
Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio, il CTU già nominato in fase di ATP è stato chiamato a valutare l'eventuale rilevanza, ai fini che occupano, della documentazione medica prodotta unitamente al ricorso.
-Nel supplemento depositato in data 7.9.2025, il ctu dopo aver esaminato detta documentazione - ha confermato le conclusioni già rese nell'elaborato depositato in fase di atp.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'ausiliare, essendo le stesse prive di vizi logici e metodologici e supportate da un completo esame della documentazione sanitaria in atti nonché dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni che possano indurre a differenti conclusioni. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla ctu depositata in data
28.8.2024;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Spese irripetibili
Brindisi, 2.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. M. Siliberto
Ricorrente
CONTRO
"rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP 1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 29.11.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, L.222/1984, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP 1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Gioverà preliminarmente osservare come le censure formulate avverso la CTU depositata in data 28.8.2024 risultino inidonee ad infirmare le conclusioni di cui al citato elaborato peritale, ove si consideri che le stesse consistono in un richiamo alle patologie già elencate nel ricorso per ATP e la cui sussistenza ed eventuale rilevanza era già stata valutata dal CTU.
Ed invero, il perito diagnosticò - sulla scorta di una puntale disamina della documentazione medica in atti e all'esito dell'esame obiettivo della perizianda - “Spondilodiscoartrosi cervico- dorso-lombare con ernie C3-C4, C5-C6, L3-L4 e L4-L5 e scoliosi lombare in artrosi polidistrettuale, fibromialgia reumatica, cardiopatia ipertensiva con CAD-RADS 2 all'origine del ramo marginale ottuso, malattia di basedow in regressione clinica", ritenendo che siffatto quadro patologico riducesse la capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 50%, "sia nella mansione specifica (cuoca e addetta al servizio tavoli) che in occupazioni confacenti alle sue attitudini", tenuto conto "della esperienza della ricorrente, del grado di istruzione (diploma di ccuola media inferiore), dell'età anagrafica".
Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio, il CTU già nominato in fase di ATP è stato chiamato a valutare l'eventuale rilevanza, ai fini che occupano, della documentazione medica prodotta unitamente al ricorso.
-Nel supplemento depositato in data 7.9.2025, il ctu dopo aver esaminato detta documentazione - ha confermato le conclusioni già rese nell'elaborato depositato in fase di atp.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'ausiliare, essendo le stesse prive di vizi logici e metodologici e supportate da un completo esame della documentazione sanitaria in atti nonché dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni che possano indurre a differenti conclusioni. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla ctu depositata in data
28.8.2024;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Spese irripetibili
Brindisi, 2.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere