Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2019, n. 00133
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Sentenza 7 gennaio 2019

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Le modifiche dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico di anzianità adottate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali non fanno sorgere in capo al contribuente il diritto ex art. 1464 c.c. alla restituzione della maggior somma a suo tempo corrisposta a titolo di onere di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 45 del 1990, in quanto l'adempimento da parte delle casse privatizzate di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 dell'obbligo di conformazione alle prescrizioni legislative in materia di assicurazione obbligatoria, aventi rilievo pubblico, integra un evento estraneo alle prestazioni assunte con la procedura di ricongiunzione e, quindi, non è imputabile al debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2019, n. 00133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 133
    Data del deposito : 7 gennaio 2019

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