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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/09/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Sezione civile Ufficio procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
in persona del Giudice delegato, dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 32/2024 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da c.f.: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in San Salvo, al Viale Italia snc (con l'Avv. GIUSEPPE DE CINQUE); letto il ricorso contenente proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg.
CCI depositato in data 06.04.2025, caricato e reso visibile in consolle al decidente il
08.05.2025, dalla in persona dell'amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante;
richiamato il decreto depositato in data 12.05.2025 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore della disponendo la Parte_1 comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Vasto a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[Digitare qui] Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato minore in quanto:
1) risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art.2, lettera e), CCI, dal momento che deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCI, attesa la rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito;
2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI (la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni creditorie);
3) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, invero modificato a seguito di “una variazione del passivo come sopra riferito al creditore Agenzia delle Entrate in misura di euro 8.987,70 ad incremento del credito dell'Inps come precisato dallo stesso Ente con la comunicazione del 5/06/2025” (sul punto, cfr., relazione del Commissario Giudiziale, dott. : “l'Ente osservava e chiedeva di chiarire le ragioni della variazione dei Persona_1 crediti verso clienti indicati nella situazione patrimoniale rispetto alle poste indicate nel bilancio di esercizio 2023 e di indicare i debitori per eventuali riscontri;
in particolare osservava che i crediti verso
i clienti nel bilancio 2023 erano indicati in 80.201 contro 6.165,40 indicati nella situazione al
31.12.24; il sottoscritto precisa a chiarimento che la variazione è dipesa dalla presenza nel 2023 di crediti per fatture da emettere pari ad euro 58.655,74 oltre a saldi a credito verso altri clienti, crediti che nel corso del 2024 sono stati realizzati, quindi estinti;
le variazioni suddette hanno interessato i seguenti debitori ditta E. Home partita iva e nello specifico la stessa ditta ha emesso P.IVA_2 la fattura n.
1-2 del 14/03/2024 di euro 58.560,00 il sottoscritto attesta che il riscontro è desunto dall'analisi della documentazione contabile della richiedente. Per quanto sopra rappresentato non vi
[Digitare qui] sono elementi che conducono ad una variazione dell'attivo patrimoniale rispetto alla rappresentazione contenuta nella Relazione particolareggiate del gestore della crisi. Si attesta invece una variazione del passivo come sopra riferito al creditore Agenzia delle Entrate in misura di euro 8.987,70 ad incremento del credito dell'Inps come precisato dallo stesso Ente con la comunicazione del
5/06/2025”); rilevato che la società istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, tale da rivelarsi irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'O.C.C. che evidenzia come la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad
€ 547.746,32, dispone di un patrimonio mobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di € 13.100,00;
considerato che
l'O.C.C. ha indicato le cause del sovraindebitamento individuandole nella difficoltà – verificatasi con l'avvento della pandemia - di onorare il rimborso di un finanziamento (dell'importo di € 65.000,00, contratto nel gennaio 2017 per finanziamento investimenti e scorte ed estinto solo in parte) nonché gli impegni verso l'erario e gli enti previdenziali e assistenziali., per via, da un lato, della contrazione del volume di affari e della correlata impossibilità di coprire i costi fissi dell'attività di impresa e, per altro verso, a causa delle azioni esecutive dei creditori bancari (cfr., relazione dell'O.C.C.: “Con l'avvento della pandemia l'attività ha subito un repentino ridimensionamento (…) Successivamente, il precario equilibrio economico e finanziario, è stato ulteriormente compromesso dal prolungarsi della pandemia nel corso del 2021 determinando ulteriore riduzione del volume di affari e impossibilità di coprire i costi fissi della struttura (…) Nonostante ciò ha continuato ad onorare prioritariamente le retribuzioni dei dipendenti e la gestione del circolante a scapito degli impegni verso l'erario e gli enti previdenziali e assistenziali. (…) Nella seconda metà del
2018 ha cessato il pagamento delle rate del finanziamento bancario ricevuto da del Controparte_1 valore di carico di euro 65.000,00 accordato in gennaio 2017 per finanziamento investimenti e scorte assistito da garanzia di Intercredit Confidi Imprese oltre che da garanzia personale dei soci e Pt_2 oltre che del loro genitore ) la a marzo 2022, ha escusso Parte_3 Persona_2 CP_1 la garanzia nei confronti del socio riducendo il debito ad euro 23.423,58 al Parte_3
03.03.2022. In seguito (…) ha ceduto il credito a il quale (…) avanzava istanza di CP_2 liquidazione giudiziale al Tribunale di Vasto. L'accumulo dei debiti e l'aggressione del creditore
[Digitare qui] bancario ha determinato ulteriore rallentamento dell'attività. Considerando il know how e la storia dell'impresa, confida nella soluzione concordataria per poter ripristinare una continuità aziendale, mantenendo l'occupazione in essere e restituendo valore al capitale investito a beneficio dei soci.”); rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
attivo destinabile alla procedura pari ad € 8.761,40 – posto che “ad avvenuta omologazione del concordato minore, che si presume verosimile possa intervenire entro il mese di giugno 2025, la procedura disporrà di risorse liquide derivanti dai flussi della gestione e dalla finanza esterna complessivamente pari a circa euro 8.761,40 a copertura della prima rata prevista nel piano” :
1) al momento dell'omologa pagamento spese di giustizia e prima rata nella percentuale prospettata;
2) entro i successivi 12 mesi dall'omologa il pagamento dei crediti prededucibili;
3) entro n. 60 mesi dall'omologa pagamento creditori nelle percentuali prospettate.
Suddivisione dei creditori in nn. 4 classi - Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:
I) Classe prededucibili soddisfo al 100%;
II) classe privilegiati soddisfo al 11%;
III) Classe chirografi soddisfo al 8.50%;
IV) Classe chirografo con garanzia di terzi soddisfo al 9.50%; considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 co. 4 e 85 CCI, rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in
[Digitare qui] modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (cfr., ex multis, Cass., n. 9378/2018); considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;
rilevato che, come da documentazione depositata in atti, l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori;
letta la relazione sull'esito dei voti depositata in data 24.06.2025 dal Gestore della crisi, dott. ; Persona_1
rilevato che, secondo quanto evidenziato dall'O.C.C.:
1) la società ha aderito alla proposta di concordato minore;
Controparte_2
2) per i crediti iscritti a ruolo vantati Controparte_3 dall'Amministrazione Finanziaria, e Inps hanno comunicato la mancata adesione alla proposta di concordato minore;
3) tutti gli altri creditori, invece, nulla hanno comunicato e, pertanto, deve intendersi che abbiano prestato il loro consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. art. 79 c.3 CCI;
rilevato che la mancata adesione di determinerebbe, da Controparte_3 sola, il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato minore ex art. 79 CCI;
richiamato, tuttavia, il disposto di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo, CCI laddove consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
[Digitare qui] richiamata, per evidente identità di ratio, la giurisprudenza formatasi in vigenza del disposto di cui all'art. 12, comma 3 quater, l.n.3/2012, introdotto dall'art. 4 ter della l. n.
176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020, che, ricalcando quanto già previsto per la procedura di concordato e per la procedura di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 182 bis, comma quarto, l. fall., ha previsto il cd. “cram down” in ambito di trattamento dei crediti tributari e contributivi, consentendo al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
mediante le predette integrazioni alla normativa fallimentare e alla legge sul sovraindebitamento, il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ritenute di particolare rilevanza ai fini della risoluzione di situazioni di criticità, specialmente durante il periodo emergenziale, evitando immotivate “resistenze” alla soluzione conciliativa, ove la stessa, sulla base dei controlli dell'autorità giudiziale in sede di concorso, risulti più conveniente rispetto al fallimento, e privilegiando, in base alle valutazioni del tribunale fallimentare, le soluzioni concordate volte al mantenimento della continuità aziendale, nel rispetto - ma anche in funzione - del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost. (cfr., sul punto, Tribunale di La
Spezia, 14 gennaio 2021; Tribunale Reggio Emilia, 20 dicembre 2022: “Il cram down di cui all'art. 12, comma 3 quater, l. n. 3/2012, applicabile anche nel caso in cui vi sia il voto contrario degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie, consente al tribunale di convertire il voto contrario dei soggetti indicati dalla citata norma quando ciò risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento. La normativa che consente il menzionato intervento del giudice costituisce applicazione dell'art. 97 Cost., ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica amministrazione, imponendo a quest'ultima l'adesione alle proposte di accordo con i creditori che consentono la migliore soddisfazione possibile dei loro crediti rispetto a qualsiasi alternativa concorsuale”);
[Digitare qui] ritenuto che il giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria previsto dall'art. 80, comma 3, CCI vada differenziato a seconda che uno o più creditori contestino la convenienza della proposta ovvero che l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di assistenza o previdenza obbligatorie non aderiscano alla proposta: nel primo caso (art. 80, comma 3, primo periodo: “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credilo dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”) il legislatore sembra porre una regola comparativa meno stringente, prevedendo che il giudice omologa il concordato minore quando il credito trova comunque un soddisfacimento “in misura non inferiore” all'alternativa liquidatoria (in tal caso, malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest'ultima si deve opportunamente misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel concordato, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione); nel secondo caso (art. 80, comma 3, secondo periodo: “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”) il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale;
ritenuta l'opportunità di accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il favor debitoris che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCI, che richiede, invero, che la proposta di concordato minore risulti “conveniente” rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del fisco - la proposta deve prevedere un trattamento complessivamente migliorativo delle ragioni
[Digitare qui] creditorie erariali e non semplicemente equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione;
ritenuto, con particolare riguardo al concordato minore della Parte_1
che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione, anche sulla base delle
[...] risultanze della relazione dell'O.C.C., sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente all'amministrazione opponente di conseguire il 37,61% della parte privilegiata del credito inserito nel piano in tempi assolutamente ristretti, trattandosi di proposta articolata in un arco temporale di soli cinque anni;
ritenuto che
il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria imponga una valutazione complessiva, ancorata non solo al valore “quantitativo” (rappresentato dal quantum che l'amministrazione opponente potrebbe ricevere in caso di alternativa liquidatoria), ma anche al dato “qualitativo”, rappresentato dai tempi e dalle modalità effettive di soddisfacimento del creditore opponente in caso di alternativa liquidatoria;
in tal senso, può certamente ritenersi più conveniente la proposta di concordato minore quando le percentuali di pagamento conseguibili in sede liquidatoria si palesino sostanzialmente equivalenti ma con una tempistica meno favorevole rispetto a quella prevista nel concordato minore (si richiama, sul punto, stante l'evidente identità di ratio, la giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della l. n. 3/2012 che ha evidenziato l'opportunità di una globale valutazione di convenienza quantitativa e qualitativa dell'alternativa liquidatoria, che tenga conto delle modalità concrete di soddisfacimento del creditore opponente (cfr., Tribunale Bologna, 17 Maggio 2022, secondo cui “sussiste la convenienza della proposta di accordo ogni qualvolta la presenza di
'finanza esterna ', rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, consenta un soddisfacimento maggiore delle ragioni del Fisco, pur in presenza di massa mobiliare del sovraindebitato gravata dal privilegio generale che assiste i crediti erariali”; Tribunale Milano, 23 Novembre 2021, secondo cui “la valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3 quater, l. n. 3/2012, deve intendersi positiva anche quando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto si palesano sostanzialmente equivalenti, ma, piuttosto, è chiaramente favorevole la tempistica prevista nell'accordo per il pagamento dei crediti”);
[Digitare qui] ritenuto che, nel caso di specie, la proposta di concordato minore della ricorrente consenta un soddisfacimento delle ragioni dell'amministrazione opponente in misura complessivamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in ragione del quantum garantito all'amministrazione, in misura che si palesa verosimilmente non inferiore a quanto potrebbe esserle riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall'alea e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all'aggiudicazione degli immobili per prezzi, di sovente, prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima), sia in ragione delle modalità di soddisfacimento dell'amministrazione che, grazie all'evidenziato apporto di finanza esterna, può contare su una tempistica di pagamento nettamente più favorevole rispetto a quella su cui potrebbe fare affidamento in caso di alternativa liquidatoria;
ritenuto, pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, che sussistano i presupposti per omologare il concordato minore proposto dalla
[...]
Parte_1
letto l'art. 80 CCI;
P.Q.M.
- omologa il concordato minore presentato il 06.04.2025, ai sensi dell'art. 74, comma 1,
CCI, da (c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, con sede legale in San Salvo, al Viale
Italia snc;
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Vasto a cura della cancelleria;
- dispone che l'O.C.C. e Commissario Giudiziale, dott. provveda Persona_1
a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
[Digitare qui] - prescrive che il Commissario Giudiziale, dott. vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del concordato minore risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice e, comunque, riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità, secondo quanto previsto dall'art. 81 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'O.C.C./ Commissario Giudiziale presenti al giudice una relazione finale, il quale, all'esito procede alla liquidazione del compenso all'OCC e ne autorizza il pagamento;
- rammenta che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'ufficio del Registro delle
Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.
Vasto, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
[Digitare qui]