Legge 17 giugno 2022, n. 71

Commentari158

Mostra tutto (158)
  • 1Recensione a N. Zanon, F. Biondi Il sistema costituzionale della magistratura
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Recensione a N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, 6^ edizione, Zanichelli, 2024 1. L'ordinamento giudiziario è uno dei settori più complessi e difficili del nostro diritto. Esso è il frutto di interventi legislativi numerosi che si sono stratificati nel diritto vigente anche quando hanno seguito linee politiche non uniformi. Quanto questa situazione sia lontana dalla previsione costituzionale di “una nuova legge sull'ordinamento giudiziario” (VII disp. att. Cost.) non vi è bisogno di sottolineare. Essa, al contempo, rende apprezzabile l'iniziativa di ricondurre a sistema una materia confusa e disorganica. A questo compito si sono dedicati da tempo i due …

     Leggi di più…

  • 2N. Rossi | Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri o riscrivere i rapporti tra poteri?
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria
    Vincenzo Antonio Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4L’accesso alla magistratura ordinaria nei principi costituzionali e nelle recenti riforme approvate o in corso di approvazione
    Roberto Romboli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 ottobre 2025

  • 5L’azzardo della riforma Nordio
    Marcello Basilico Simone Pitto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    1. Premessa Dalla teoria della Grundnorm fino alla nozione di costituzione in senso materiale e all'idea del superamento della costituzione come progetto[1], le concezioni relative alle carte fondamentali degli Stati si fondano sulla lettura dei dati normativi nella loro evoluzione combinata con l'indagine sulle istanze di regolazione dell'ordinamento pubblico e di difesa dei diritti individuali, sociali e collettivi dei cittadini. In tutti i casi le Costituzioni – e la nostra in particolare – continuano a rappresentare la raccolta dei principi fondanti e delle regole dell'ordinamento giuridico in cui tende a riconoscersi la grande prevalenza degli individui accolti in quella comunità. …

     Leggi di più…
Mostra tutto (158)

Giurisprudenza30

Mostra tutto (30)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2025, n. 3652
    Provvedimento: Numero registro generale 11889/2024 Numero sezionale 33/2025 Numero di raccolta generale 3652/2025 Data pubblicazione 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: MARGHERITA CASSANO Prima Presidente disciplinare magistrati riabilitazione ANTONIO MANNA Presidente di Sezione ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente di Sezione UP. 4/2/2025 ALBERTO GIUSTI Presidente di Sez., rel. R.G.N. 11889/2024 MARIO BERTUZZI Consigliere Rep. GIULIA IOFRIDA Consigliere ANTONELLA PAGETTA Consigliere EP GRASSO Consigliere EP FU LL Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al NRG 11889-2024 …
     Leggi di più...
    • ragioni·
    • sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni·
    • esclusione·
    • bis d.lgs. n. 109 del 2006·
    • riabilitazione ex art. 25·
    • efficacia preclusiva della riabilitazione ex art. 25·
    • disciplina della magistratura·
    • ordinamento giudiziario·
    • procedimento disciplinare

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2025, n. 29145
    Provvedimento: Oscuramento disposto Numero registro generale 6843/2025 Numero sezionale 290/2025 Numero di raccolta generale 29145/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati TO MA Primo Presidente f.f. Oggetto Disciplinare FRANCO DE STEFANO MAURO DI MARZIO ANNALISA DI PAOLTO ENZO VINCENTI IRENE TRICOMI MASSIMO LA Presidente di Sezione magistrati Consigliere Consigliere Consigliere Ud. 23/09/2025 P.U. Cron. Rel. Consigliere Consigliere RA CI LO RE Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 6843/2025 …
     Leggi di più...
    • art. 111 cost.·
    • art. 2 cod. pen.·
    • art. 5 d.lgs. 109/2006·
    • responsabilità disciplinare magistrati·
    • Sezione disciplinare CSM·
    • art. 606 cod. proc. pen.·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • giurisdizione Corte di Cassazione·
    • proporzionalità sanzione disciplinare·
    • principio favor rei·
    • art. 3-ter d.lgs. 109/2006·
    • art. 6 CEDU·
    • art. 190 cod. proc. civ.·
    • art. 25 cost.·
    • art. 2 d.lgs. 109/2006

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2025, n. 6596
    Provvedimento: Oscuramento disposto R.G. n. 10880/2024. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Numero registro generale 10880/2024 Numero sezionale 34/2025 Numero di raccolta generale 6596/2025 Data pubblicazione 12/03/2025 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GH SA Presidente TO NN Presidente Oggetto: DISCIPLINARE MAGISTRATI SA RI DI RG Presidente PU BE US Presidente 4. 2. 2025 IO TU Consigliere-Rel. LI OF Consigliere ON PAGETTA Consigliere PE AS Consigliere PE OC NA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10880/2024 R.G. proposto da: CA ER AL, …
     Leggi di più...
    • omessa adozione degli adempimenti necessari·
    • ragioni·
    • ritardo del funzionario di cancelleria nella gestione del fascicolo·
    • configurabilità·
    • illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109·
    • ritardo nell'esecuzione di sentenza definitiva di condanna·
    • fattispecie·
    • irrilevanza·
    • disciplina della magistratura·
    • ordinamento giudiziario

  • 4Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2313
    Provvedimento: N. 08499/2024 REG.RIC. Pubblicato il 18/03/2026 N. 02313 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08499/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8499 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e …
     Leggi di più...
    • art. 52 circolare CSM·
    • art. 13 TU dirigenza giudiziaria·
    • art. 11 TU dirigenza giudiziaria·
    • art. 12 d.lgs. 160/2006·
    • art. 29 TU dirigenza giudiziaria·
    • art. 34 c.p.a·
    • art. 25 TU dirigenza giudiziaria·
    • incompatibilità magistrati·
    • art. 107 Cost.·
    • procedura concorsuale magistratura·
    • Tar Lazio·
    • giurisdizione amministrativa·
    • Consiglio di Stato·
    • art. 26 TU dirigenza giudiziaria·
    • valutazione comparativa

  • 5TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 4762
    Provvedimento: Pubblicato il 05/03/2025 N. 04762/2025 REG.PROV.COLL. N. 09451/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9451 del 2024, proposto da RO OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Romano, Egidio Lizza e Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro - Ministero della Giustizia; - Consiglio Superiore della Magistratura C.S.M.; in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale …
     Leggi di più...
    • Consiglio Superiore della Magistratura·
    • art. 3 Protocollo addizionale CEDU·
    • ineleggibilità·
    • trasferimento magistrati onorari·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 51 Costituzione·
    • interesse attuale·
    • legittimazione passiva·
    • diritto di elettorato passivo
Mostra tutto (30)

Versioni del testo

  • Capo I : Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura
  • Art. 1. Oggetto e procedimento 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2023)) , uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
    a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;
    b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalita';
    c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;
    d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
    2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
    3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
    4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell' articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
  • Art. 2. Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di piu' di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;
    b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilita' di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
    c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati e' eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalita' idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonche', in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
    d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianita' dei candidati siano valutati, in conformita' ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze ri spetto agli incarichi per cui e' richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall' articolo 12, commi 10 , 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;
    e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonche' alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;
    f) conservare il criterio dell'anzianita' come criterio residuale a parita' di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessita' di dare prevalenza, a parita' di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;
    g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalita' definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonche', a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
    h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresi', che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;
    i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1 , e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , in caso di valutazione negativa;
    l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;
    m) prevedere che la capacita' di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall' articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , nonche' nella valutazione ai fini della conferma di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ;
    n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui e' richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.
    2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 , e dei programmi di cui all' articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ;
    b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresi' che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticita', stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
    c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.
    3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalita' richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;
    b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita', sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni;
    c) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianita', l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianita', un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalita' corrisponda un punteggio;
    d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
    e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo», il quale ultimo puo' essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
    f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
    g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;
    h) prevedere che la commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , valuti la capacita' scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni esercitate;
    i) prevedere che, nella valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
    l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attivita' esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attivita' assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacita' scientifica e di analisi delle norme;
    m) escludere la possibilita' di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' prevista dall' articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ;
    n) prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'.
    Note all' art. 2:
    - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.
    - Si riporta il testo degli articoli 12 , 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ):
    «Art. 12 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneita' dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.
    2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.
    3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'.
    4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.
    5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni.
    6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.
    7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'.
    8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'.
    9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, e' richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalita'.
    10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.
    11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimita' per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
    12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita' di organizzare, di programmare e di gestire l'attivita' e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e' riferita altresi' alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita' di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualita' e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestivita', gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
    13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacita' scientifica e di analisi delle norme; tale requisito e' oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione e' composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita' per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
    14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimita', limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, e' prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalita' in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimita' per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di merito.
    15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacita' scientifica e di analisi delle norme.
    16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimita', se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, e' tenuta a motivare la sua decisione.
    17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.».
    «Art. 45 (Temporaneita' delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo' essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
    2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
    3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne' direttive ne' semidirettive.».
    «Art. 46 (Temporaneita' delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato puo' essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
    2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.».
    - Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificati dalla presente legge:
    «Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
    La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati.
    2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
    2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
    2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
    2-quater.
    2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
    2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
    3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
    3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
    3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
    3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
    a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
    b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
    c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati;
    d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
    3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
    3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.».
    «Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti). - 1.
    L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
    2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
    2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.
    3.».
    - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ):
    «Art. 4 (Programma delle attivita' annuali). - 1.
    Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
    2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.».
    - Si riporta il testo dell' articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie). - 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
    a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
    b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 , e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonche' l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonche' della natura e del valore della stessa;
    b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.
    2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente anche in considerazione del programma di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 , o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
    Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell' articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
    3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
    4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
    5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
    5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalita' del piano e' sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonche' la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
    5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalita' degli interventi e' sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonche' la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.
    5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:
    a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
    b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.
    5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater puo' essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.
    6. - 21. (Omissis).».