Articolo 272 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 144 bisArticolo 148
Versione
1 gennaio 2006
Art. 272. Condizione di proponibilita' delle azioni relative agli atti pregiudizievoli 1. L'azione di annullamento, di nullita' o di inopponibilita', fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, e' improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto e' soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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