Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
Lo scarico di materiale refluo proveniente dal lavaggio di inerti di un impianto di frantumazione necessita del preventivo rilascio dell'autorizzazione allo scarico, attesa la natura di insediamento produttivo dell'impianto, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2005, n. 43633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43633 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pier Luigi - Consigliere - N. 1694
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 24741/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CO, n. a Sambiase il 13/06/1944;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 26/11/2003;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Vincenzo Miranda;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione;
CO LI, è stato tratto a giudizio del Tribunale di Messina per rispondere del reato di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 21, contestatogli per avere, quale esercente di un impianto di frantumazione di materiale inerte, effettuato scarichi in un torrente.
Contro la sentenza in epigrafe che lo ha condannato alle pene di legge per il reato in addebito, il LI propone ricorso per cassazione deducendo:
- il fatto non era provato, dal momento che le risultanze di specifica acquisite al processo apparivano polarmente contraddittorie;
- il D.Lgs. n. 152 del 1999 aveva depenalizzato il reato in contestazione;
- l'impianto di frantumazione non era efficiente, come poteva derivarsi dal rifiuto del G.I.P. di emettere decreto penale di condanna e dalla stessa richiesta liberatoria formulata dal P.M. in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fondamento delle dedotte ragioni di gravame va preliminarmente chiarito che l'indagine di legittimità circa la struttura della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto.
La Corte Suprema, invero, non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alle risultanze ed all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se ne abbiano compiuto un corretto apprezzamento, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie. L'eventuale vizio logico della motivazione, inoltre, deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso il diligente confronto tra le varie proposizioni che vi sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice del merito ha l'obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, condizione essenziale per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, che le è propria. Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso valutativo, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un'imprecisa ricostruzione del contenuto della prova e che le obiezioni difensive hanno trovato sostantiva delibazione e pertinente risposta nell'impugnata decisione, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi compiutamente esaurito. Ciò premesso, va rilevato che le censure formulate dal LI riguardano pressoché esclusivamente il merito della scelta decisoria, che appare invece compiuta nel puntuale rispetto delle corrette regole di giudizio ed all'esito di un indagine attenta al valore delle risultanze di prova acquisite. Il Tribunale invero, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal personale operante, ha fondatamente ritenuto e nitidamente chiarito nell'impugnata sentenza che il giudicabile aveva effettuato scarichi di materiale refluo da lavaggio di inerti in un vicino torrente. Ed ha precisato che la dichiarazione giurata del teste indotto a discarico non poteva avere alcun valore dirimente sull'effettivo funzionamento dell'impianto, riferendosi a fatti successivi di oltre venti giorni all'accertamento dell'illecito.
Alla luce di tali puntualizzazioni, appare evidente che le doglianze contenute nel ricorso finiscono per suggerire l'opportunità di una rivisitazione degli atti processuali per la formulazione di apprezzamenti fatalmente invasivi del merito della vicenda:
operazione, questa, decisamente estranea allo scrutinio di legittimità.
La pretesa depenalizzazione dell'illecito, che pure costituisce motivo di gravame, è frutto di manifesta misinterpretazione del dato normativo. Il D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, invero, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto all'oggetto dell'attuale incriminazione, oggi riconducibile alla previsione dell'art. 45 del decreto citato, che fissa un generale obbligo di preventiva autorizzazione per le diverse tipologie di scarico, ed è assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 59 del provvedimento medesimo.
L'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido giudizio d'impugnazione, non consente di accogliere la richiesta del Procuratore Generale d'udienza di applicare la prescrizione nel frattempo maturata (Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli;
Cass. Pen. Sez. un., 22 novembre 2000 n 32, De Luca). Alla pronuncia d'inammissibilità segue l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che viene determinata equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005