Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie concernente l'emissione di provvedimento coercitivo basato su indizi ricavati anche dal contenuto di intercettazioni svoltesi in periodo di carenza di autorizzazione; in relazione ad essa, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per la valutazione di persistenza, in relazione al residuo materiale di indagine, della gravità indiziaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 29/4/1999
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 3323
3. " Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI Consigliere N. 4342/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR ES, n. 11.3.1966 a Matera
avverso l'ordinanza in data 2.1.1999 del Tribunale di Potenza Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Giuseppe FEBBRARO, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A:
Con ordinanza in data 2.1.1999 il Tribunale di Potenza, in sede di riesame, confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. il 3.12.1998 nei confronti di TR ES, indagato per partecipazione ad associazione mafiosa armata, concorso in detenzione illegale di numerose armi clandestine, anche da guerra, e nel furto aggravato di quattro automobili e altro materiale. Rilevava anzitutto che le intercettazioni ambientali poste a fondamento della valutazione indiziaria erano state autorizzate con provvedimenti tempestivamente trasmessi;
soltanto su uno di questi potevano sorgere dubbi di illegittimità, in quanto la richiesta del P.M. in data 16.1.1966 era stata accolta, "per mera dimenticanza", soltanto il 23.2, con decreto cui veniva attribuita efficacia "ex tunc" (comunque, l'esistenza dei presupposti dell'autorizzazione anche per il periodo intermedio emergeva dalle informative di polizia e dalle precedenti intercettazioni). L'operatività e le caratteristiche del sodalizio di tipo mafioso erano state esaurientemente ritenute ed esaminate nell'ordinanza custodiale, in base a dichiarazioni convergenti di collaboratori, alle risultanze investigative e delle intercettazioni. il coinvolgimento del TR emergeva da numerose conversazioni relative alle armi detenute, alla partecipazione al furto e ad un progetto di omicidio nonché alla divisione dei proventi delle estorsioni perpetrate dall'organizzazione. Nè la detenzione per altri fatti fin dal 1966 valeva ad interrompere l'appartenenza al sodalizio criminale. Le esigenze cautelari erano presunte ex art. 275, co. 3, C.P.P., e rafforzate dai precedenti per reati contro il patrimonio La difesa ricorre per cassazione, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché eseguite fuori dei casi consentiti e senza osservanza delle disposizioni degli artt. 267 e 268, co. 1 e 3, C.P.P.; la mancanza di motivazione circa la sussistenza dell'associazione mafiosa e la condotta partecipativa del ricorrente;
l'inesistenza di esigenze cautelari, essendo il ricorrente detenuto fin dal 1996 per reato da cui era stato poi assolto.
Le doglianze del ricorrente sono generiche riguardo alla legittimità delle intercettazioni;
manifestamente infondate quanto al quadro indiziario, su cui il giudice del riesame ha esaurientemente motivato;
irrilevanti riguardo alle esigenze cautelari, che vanno commisurate ai fatti per cui si procede, e non ad altri. La Corte deve peraltro esaminare "ex officio" la questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni. Va ricordato, che i principi, regolatorì della materia hanno rilevanza costituzionale e si rinvengono nell'art. 15 della Legge fondamentale che, da un lato, sancisce l'inviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni, dall'altro prevede eventuali limitazioni, "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Nel precetto costituzionale trovano dunque protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e riservatezza delle comunicazioni, connaturale ai diritti della personalità riconosciuti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, pure oggetto di protezione costituzionale. Nell'esaminare una questione di legittimità dell'art. 226, ult. co., del previgente codice di rito la Corte Costituzionale, con sentenza del 4/6 aprile 1973, n. 34, ha tracciato le linee cui deve rispondere, per conformarsi ai precetti della Legge fondamentale, la normativa in materia di intercettazioni (insegnamento poi ribadito in altre successive pronunce). L'intercettazione deve attuarsi sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria su autorizzazione motivata del giudice, tenuto a scrupoloso bilanciamento fra i due interessi costituzionalmente protetti all'art. 15. Per assicurare l'effettività del controllo e prevenire abusi sono poi richieste ulteriori garanzie di natura tecnica, relative agli impianti ed ai servizi;
infine, è necessario assicurare il controllo sulla legittimità del provvedimento autorizzativo e stabilire i limiti dell'utilizzabilità nel processo degli esiti delle intercettazioni. Pertanto, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni è subordinata al rigoroso rispetto delle dette garanzie, aventi tutte pari valenza e finalizzate a realizzare anche di fatto il controllo dell'autorità giudiziaria onde assicurare che si proceda alle sole intercettazioni autorizzate, nei limiti dell'autorizzazione e con modalità tali da non consentire elusioni ed abusi.
Il codice di rito del 1988 ha inteso uniformarsi a tali direttive, stabilendo (art. 266 - 267) determinate categorie di reati che, soli, consentono l'intercettazione . comunque ammessa, su autorizzazione o, in caso d'urgenza, su convalida del G.I.P., esclusivamente in presenza di gravi indizi ed a condizione che tale mezzo di indagine sia assolutamente indispensabile ai fini investigativi (condizioni poi attenuate, per i soli delitti di criminalità organizzata, dall'art. 13 D.L. 13.5.1991 n. 152). L'autorizzazione non può avere una durata superiore ai 15 giorni, ma può essere prorogata per periodi di uguale durata qualora ne permangono i presupposti, salvo il più ampio spazio temporale per i delitti di criminalità organizzata. L'art. 268 disciplina le modalità di esecuzione e l'art. 271 vieta l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, co. 1 e 3, e prescrive "in ogni stato e grado del processo" la distruzione della relativa documentazione, salvo che costituisca corpo di reato. È stato chiarito che tale norma (prevalente, in quanto speciale, su quella del precedente art. 191) dà luogo ad una inutilizzabilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non essendo concepibile l'uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione (Cass., Sez. Un., 31.5.1996, P.M. in proc. Monteleone e altro;
5.3.1997, Glicora ed altri).
Dunque, per espressa previsione degli artt. 267 e 271 C.P.P. sono inutilizzabili gli elementi desunti da intercettazioni non previamente autorizzate dal giudice - ovvero, in caso d'urgenza, non convalidate entro 48 ore - o protrattesi oltre i limiti temporali previsti dalla legge e dal provvedimento autorizzativo;
la regola è applicabile anche in caso di proroga, che deve necessariamente precedere la scadenza. Non essendo previste sanatorie in tema di inutilizzabilità, la proroga tardiva non può dunque valere a legittimare "ex post", la mancanza di autorizzazione ed a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni "medio tempore" svoltesi ma, in quanto verifica della sussistenza dei presupposti che consentono il sacrificio della riservatezza delle comunicazioni, ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di una nuova autorizzazione. Nel caso di specie il giudice del riesame ha rilevato che l'intercettazione fu regolarmente autorizzata e prorogata fino al 16.1.1996; la proroga richiesta in tale data è stata invece solo tardivamente concessa. Ne segue l'inutilizzabilità delle conversazioni svoltesi oltre la scadenza della proroga precedente e fino a quando non è stata disposta la prima proroga successiva. Gli indizi di colpevolezza sono stati d'altra parte ricavati anche da alcune conversazioni -citate alle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata -che sembrano ricadere proprio nel periodo della carenza di autorizzazione.
Va pertanto disposto l'annullamento, con rinvio al giudice "a quo" affinché, esclusa l'utilizzazione delle conversazioni svoltesi nel periodo intercorso tra la scadenza dell'ultima proroga anteriore al 16.1.1996 e la data di emissione del primo decreto di proroga successivo, valuti se persista, in relazione al residuo materiale di indaginè, il requisito della gravità indiziarla.
P. Q. M.
La corte suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza.
Dispone trasmettersi, e cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999