Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 5061
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 5061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5061
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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