Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1406
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 009777/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR UI, N. IL 05/04/1972;
2) GA IU, N. IL 19/06/1974;
avverso SENTENZA del 02/10/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. SE Febbraro, che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato e per il rigetto dei ricorsi degli imputati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/09/2001 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento affermava la responsabilità penale di OR IG per estorsione ai danni di AN RO, di OR e TU SE per estorsione ai danni di RE TO, di OR per furto pluriaggravato ai danni di ZZ HE e di una Fiat Croma di proprietario ignoto, di OR e TU TO per furto aggravato di una calcolatrice, di OR e BI AN per furto aggravato di una pecora ed n agnello, di OR e TU SE per furto aggravato di dodici agnelli ai danni di EL MA, di OR per furto di un cellulare ed un'autoradio di Abdesadak, di un'autoradio di DA SA, infine di OR, TU SE e BI AN per detenzione di una banconota falsa. Dichiarava OR IG, TU TO e TU SE colpevoli dei reati loro in concorso e rispettivamente ascritti e, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, condannava OR IG alla pena di anni tre di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
TU TO alla pena di mesi quattro di reclusione e L. 300.000 di multa;
TU SE alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa;
BI AN a quella di anni uno di reclusione e L. 400.000 di multa. Condannava tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, e condannava OR IG al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Infine, veniva concessa la sospensione condizionale a BI AN. Sull'impugnazione proposta da OR IG, TU TO e TU SE, la Corte d'Appello di Palermo, prima sezione penale, con sentenza del 02/10/2002, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto OR dalla imputazione a lui ascritta al capo b) (concorso in estorsione), perché il fatto non sussiste, e TU SE dalla imputazione a lui ascritta al primo capo (concorso in estorsione), per non aver commesso il fatto;
ha ridotto, pertanto, la pena di OR ad anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, e quella inflitta a TU SE ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
ha confermato nel resto l'appellata sentenza e condannato TU TO al pagamento delle spese del grado.
Con ricorso del 22/11/2002, depositato il 27/11/2002, l'Avv. TO Aronica, difensore di TU SE, ha impugnato la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
OR IG ha impugnato la medesima sentenza con ricorso depositato il 23/12/2002, sulla base delle ragioni di censura di cui in seguito.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado TU SE ha dedotto, come motivo di gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 267 c.p.p. comma 3 e art. 271 cod. proc. pen.. Assume il ricorrente che nel corso del giudizio vi sarebbe stata violazione degli indicati articoli in quanto sono stati utilizzati atti non utilizzabili. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto di proroga delle intercettazioni ambientali del G.i.p. del Tribunale di Agrigento fosse stato emesso tempestivamente. Dal momento che l'autorizzazione alle intercettazioni scadeva la mezzanotte del 16 marzo 1999, il nuovo decreto, che avrebbe potuto consentirne la proroga, sarebbe dovuto intervenire prima di tale scadenza. Di fatto il decreto di proroga è stato emesso il giorno successivo, il 17 marzo 1999, fatto che renderebbe assolutamente inutilizzabili le intercettazioni successive al 16 marzo. Dato che gli elementi a carico del ricorrente si fondano esclusivamente sulle intercettazioni del 19 e 27 marzo 1999, l'inutilizzabilità di quest'ultime priverebbe di fondamento l'intero processo a suo carico. Nonostante il giudizio abbreviato, in cui le parti accettano che la causa sia definita allo stato degli atti alla udienza preliminare, il giudice deve comunque garantire la legalità del procedimento probatorio, vietando in qualsiasi fase atti assunti contram legem. In base a tali rilievi il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Sul punto basti ricordare la giurisprudenza di questa Corte, che anche nel presente caso deve essere ribadita, secondo cui la proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni, se non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", tuttavia ha efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione (sez. 1^, sentenza n. 3323 del 29/04/1999 - 15/06/1999, rv. 213730, estensore;
Bardovagni, imputato Trolio). Posto che gli elementi di prova a carico del TU non sono tratti da intercettazioni intervenute "medio tempore", bensì da intercettazioni successive alla "nuova" autorizzazione del 17 marzo 1999, l'eccezione sollevata dal ricorrente non sortisce alcun effetto ad medesimo favorevole.
Il motivo di ricorso come sopra articolato è quindi destituito di fondamento.
Con il ricorso proposto da OR IG avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, è stato dedotto come unico motivo di gravame la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d). Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato assunto un elemento di prova decisivo, che avrebbe indotto i giudici di merito ad una decisione favorevole nei suoi confronti. Sarebbe mancata in istruttoria una perizia fonica mediante la quale sarebbe stato possibile identificare la sua voce. Inoltre, veniva affermato che le intercettazioni erano state compiute sulla sua auto, senza che tuttavia fosse stata mai fornita la prova della proprietà del mezzo. Chiede il ricorrente l'annullamento della sentenza, con assoluzione perché il fatto non sussiste, o in subordine l'annullamento con rinvio. Può subito rilevarsi l'assoluta irrilevanza della mancata prova della proprietà dell'auto sulla quale erano state fatte le intercettazioni, posto che l'elemento di rilievo e risolutivo era rappresentato non dalla proprietà dell'autovettura bensì dall'appartenenza certa di una delle voci ivi intercettate a OR IG. A tale convincimento i giudici sono pervenuti osservando (pag. 6 della sentenza) che le intercettazioni erano avvenute all'interno della autovettura nell'esclusiva disponibilità del OR, cui, nelle varie conversazioni gli interlocutori si erano rivolti chiamandolo "IG". Osservano ancora i giudici di Palermo che sarebbe stata una coincidenza davvero singolare se altro soggetto con lo stesso nome dell'imputato si fosse trovato alla guida dell'autovettura in questione nelle decine di conversazioni intercettate. Ulteriore elemento utilizzato a conclusione è che la difesa, dal canto suo, non abbia mai negato che la voce attribuita all'appellante fosse effettivamente quella di OR, ne' abbia mai asserito che l'autovettura potesse essere in uso a terzi. Sulla base di tali rilievi coerentemente la Corte d'appello riteneva del tutto inutile disporre la richiesta perizia fonica. La valutazione sul punto è sostenuta validamente dalle ragioni sopra esaminate, onde non è possibile rimettere in discussione in sede di legittimità la scelta effettuata dai giudici del merito. Deve aversi, del resto, presente che la riapertura dell'istruttoria in appello per l'assunzione di una nuova prova è fatto del tutto eccezionale, previsto dall'art. 603 cod. proc. pen. alla condizione il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Quindi, solo qualora risulti assolutamente necessario, la Corte d'appello può assumere ulteriori mezzi istruttori, e ciò anche laddove le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.. Tuttavia un simile potere, previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, è esercitatile solo ove tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (in tal senso Cass. 20/04/2001, Tomasella;
27/09/96, Papini). Il requisito dell'assoluta necessità richiede, quindi, una valutazione da parte del giudice dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, ponendosi la riapertura dell'istruttoria come fatto eccezionale che dipende dalla valutazione discrezionale del giudice e che resiste alla censura di illegittimità se congruamente motivato. Nel caso in esame la motivazione della scelta negativa effettuata dai giudici dell'appello risulta giustificata dalle argomentazioni e valutazioni svolte da detti giudici con riferimento alle prove in atti ed agli indizi a carico del OR, quali validamente esaminati nei passaggi argomentativi già ricordati. Tali ragioni, supportate da logica ed esauriente motivazione, non possono essere oggetto di riesame in sede di legittimità.
Entrambi i ricorsi si appalesano infondati e devono essere rigettati, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006