Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 2
La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416 bis cod. pen., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise.
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio - e conseguentemente l'udienza preliminare - qualora il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, quando detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte dello stesso pubblico ministero dello speciale procedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen., nel corso del quale i difensori sono stati messi nelle condizioni di procedere all'ascolto delle suddette registrazioni prima dello stralcio di quelle ritenute non rilevanti a fini probatori.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2011, n. 21063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21063 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 765
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 15183/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DÒ PP, nato a [...] il [...];
2. NA VA, nato a [...] il [...];
3. NT CI, nato a [...] il [...];
4. LA LO, nato ad [...] il [...];
5. AS VA, nato a [...] il [...];
6. IO IE, nato a [...] il [...];
7. PA LF, nato ad [...] il [...];
8. PA UC NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/04/2009 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti;
uditi i difensori, avv. Ernesto Pino per DÒ PP e PA LF, l'avv. Arcidiacono PP per VA NA, nonché in sostituzione dell'avv. Di Carlo Enzo per CI NT, IE IO e UC NI PA, l'avv. Grassi Claudio per LO LA, i quali tutti hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento in esame è sorto a seguito di nota della p.g. presso il Nucleo Operativo e Radiomobile C.C. di Giarre in data 1.8.03 nella quale si segnalava che, pur essendo stati emessi provvedimenti restrittivi a carico di persone accusate di appartenere alla cosca santapaoliana retta da ET LO, operante nel territorio di Giarre ed in zone limitrofe, alcune di queste si erano date alla latitanza, e risultavano coadiuvate da un imprenditore, estraneo al presente procedimento, con il quale risultavano collaborare LF PA e VA NA.
Secondo la segnalazione costoro, oltre a sostenere la latitanza dei catturando gestivano gli affari della cosca, sia trafficando in stupefacenti, sia riscuotendo denaro proveniente da estorsioni. In tale contesto investigativo, TO DI, titolare di uno studio di consulenza in Giarre, aveva sporto denuncia contro ignoti, evidenziando di avere rinvenuto sotto la saracinesca del proprio ufficio un biglietto contenente la richiesta di "preparare 25.000 Euro"; a tale segnalazione, non formalizzata in denuncia, DI faceva seguire delle dichiarazioni nelle quali segnalava di aver ricevuto la visita di due persone che si erano qualificate come impegnati nella raccolta del denaro in favore di tale OL RO, latitante, ed avevano sollecitato una sua contribuzione, fornendogli tre numeri di utenza cellulare ai quali sarebbe stato possibile contattarli.
A seguito di tale segnalazione, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal P.m., il Gip autorizzava con decreti del 20.8.03 e del 28.8.03 le intercettazioni delle utenze fornite, nonché quella ambientale nello studio di DI.
Successivamente, in considerazione di quanto già emerso, e delle sommarie dichiarazioni rese il 2.9.03 dal DI, risultando un ruolo di PA più rilevante, rispetto a quanto delineato sulla base dei primi accertamenti, con decretazione di urgenza, il P.m. in data 6.9.03 disponeva le operazioni di intercettazione sull'utenza mobile in uso a questi ed a bordo della sua autovettura Y 10 tg. ME 609565, decreto che veniva successivamente convalidato. Dalle conversazioni captate emergeva il coinvolgimento del controllato nell'acquisto di sostanze stupefacenti con la complicità, tra l'altro, di tale zio UR, cui venivano affidate somme contanti in prossimità di un viaggio in corso di esecuzione. In forza di quanto emerso, il P.m. con decreto di urgenza in data 24.9.03, sottoponeva ad intercettazione l'utenza telefonica in uso a zio UR, intestata a tale AL RI, che veniva successivamente convalidato.
Si accertava conseguentemente che lo zio UR, identificato in VA AS, di rientro dalla propria azienda floricolturistica in Nardò (LE), ove si recava settimanalmente, era solito incontrarsi con PA, circostanza che faceva sospettare uno stabile rifornimento di sostanza stupefacente. In forza di ciò il P.m. formulava in data 4.11.03 richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione sull'utenza intestata al AS che il Gip autorizzava con provvedimento del 6.11.03.
Parallelamente, si appurava che EN, l'imprenditore cui si è fatto cenno in precedenza, intratteneva, all'interno dell'Agenzia Multi Service Point in Giarre, rapporti con svariate persone, tra i quali il PA;
i loro discorsi lasciavano intendere la sussistenza di comuni interessi nell'ambito del traffico di stupefacenti, oltre che la presenza di altri interessi scarsamente definibili, che lasciava intravedere la possibilità che l'ufficio in questione fungesse in realtà da copertura per affari illeciti. Di conseguenza il P.m., richiamando l'intero contesto investigativo, ed ipotizzando la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., disponeva le operazioni di intercettazione in via di urgenza in data 13.10.03, successivamente convalidate.
All'esito di tale complessa attività di indagine veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati per delitti associativi nell'ambito della criminalità mafiosa, e reati in tema di stupefacenti, commessi anch'essi in forma associata, nonché reati in materia di esplosivi. Il giudizio di primo grado, svolto con il rito abbreviato, veniva definito con sentenza del GU di condanna che, nel successivo giudizio d'appello, veniva parzialmente riformata, conducendo all'affermazione di responsabilità dei sotto indicati imputati, odierni ricorrenti, per i reati specificati di seguito:
- DÒ PP: art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6, aggravato dall'uso delle armi, aggravato da recidiva reiterata, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 2, 3, e 4, esclusa la qualifica di cui al comma 1; aggravato dal numero delle persone e dall'uso di armi, con recidiva reiterata, art. 73, commi 1, 4 e 6, aggravato ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. a) e b) e comma 2;
- VA NA: art. 416 c.p., commi 1, 4 e 6 bis, aggravato dall'uso delle armi;
- CI NT: art. 416 bis cod. pen., nella forma del concorso esterno;
- LO LA: art. 73, D.P.R., commi 2, 3, e 4 aggravato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, e dalla recidiva specifica reiterata nel quinquennio;
- VA AS: art. 73, D.P.R., commi 2, 3, e 4 aggravato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, con recidiva reiterata;
- IE IO: art. 73, commi 1, 4 e 6, aggravato ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, con recidiva reiterata;
- LF PA: art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 4 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1, 2, 3, e 4; art. 73, commi 1,
4 e 6, aggravato ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. a) e b) e comma 2; art. 678 cod. pen., con recidiva reiterata;
- UC NI PA: art. 416 c.p., commi 1 4 e 6 bis aggravato dalla recidiva specifica e reiterata.
Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso, svolgendo prevalentemente rilievi in rito, che per omogenità di contenuto, e per esigenza di fluidità di esposizione, appare opportuno trattare unitariamente.
2.1. Nell'interesse di DÒ, PA, NA, NT, LA, IO, PA si eccepisce la nullità dell'udienza preliminare per violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata concessione di un rinvio, finalizzato a consentire l'estrazione di copia delle conversazioni, autorizzata ma non eseguita a causa dell'opposizione del P.m. giustificata dallo svolgimento delle trascrizioni in corso. Si impugna in proposito l'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'eccezione, nel presupposto che il diritto ad ottenere la copia sia riconosciuto solo nella fase immediatamente successiva all'esecuzione della misura cautelare, ed ha osservato in subordine che, ove volesse individuarsi una nullità, questa sarebbe a regime intermedio, e risulterebbe sanata dalla richiesta di rito abbreviato, che comporta rinuncia alla facoltà di verifica della rispondenza delle trascrizioni sommarie alle conversazioni.
In senso contrario si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 per desumere la fondatezza dell'eccezione di nullità, contestando la limitazione applicativa del suo dettato al sub procedimento cautelare, e la ritenuta preclusione, in quanto la richiesta di copia è stata avanzata prima, e non dopo la scelta del rito;
si rileva l'impossibilità di avvalersi, nelle condizioni verificatesi, delle difformità delle trascrizioni riassuntive, richiamando a tal fine la giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità della parte di effettuare le trascrizioni anche nel corso del giudizio abbreviato. A sostegno dell'eccezione LA richiama conforme decisione del Tribunale di Catania, chiamato a giudicare i coimputati con rito ordinario che, sia pure portata a conoscenza della Corte, non aveva causato una decisione conforme alle sollecitazioni della difesa.
2.2 La difesa di NT e IO sul punto solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 268 c.p.p., commi 7 ed 8 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6, par 3, lett. b) CEDU osservando che, a fronte del rilievo oggi riproposto, il GU non aveva neppure argomentato quanto all'eccezione di incostituzionalità e che le questioni, sollevate nei giudizi di primo e secondo grado erano state respinte da ultimo con l'ordinanza del 3/7/2009 emessa dalla Corte, che contestualmente si impugna. Nel merito si contesta l'interpretazione richiamata nel provvedimento impugnato, che limita l'applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 alla fase cautelare, i cui principi si ritengono invece connaturati all'ampiezza del diritto di difesa e della parità delle parti, sanciti con riferimento all'ampio diritto di difendersi provando riconosciuto all'imputato con la possibilità di accedere alle indagini difensive.
2.3. Analogamente si valuta infondata l'argomentazione secondo cui nel giudizio abbreviato non sia possibile eccepire le inutilizzabilità fisiologiche, non ritenendo corretto operare alcuna distinzione a riguardo.
2.4. Si argomenta quindi che, non essendo stata offerta la possibilità alla parte di estrarre copia delle conversazioni e di espletare le prove difensive che a seguito dell'audizione potevano risultare rilevanti, fosse stato leso l'esercizio effettivo del diritto di difesa, lesione cui doveva seguire l'accertamento di nullità dell'udienza preliminare.
In subordine, ove si condivida la limitazione interpretativa della statuizione della Corte Costituzionale sopra richiamata alla fase cautelare, si ripropone eccezione di incostituzionalità nei termini già riferiti.
3. Nullità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ufficio di DI (proposta dalle difese di DÒ, PA, LA, nonché da NT, IO e PA personalmente) sotto vari profili:
3.1. inosservanza di norma processuale e difetto di motivazione della sentenza di secondo grado che ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità, fondata sulla mancata motivazione da parte del P.m. dell'esecuzione dell'ascolto in impianti esterni, nel presupposto dell'equiparabilità dell'espressione generica contenuta nel decreto esecutivo, che richiama l'insufficienza ed inidoneità di postazioni, a quella della indisponibilità delle linee, poiché in tal modo il giudicante di fatto ha negato quanto affermato in argomento dalle S.U. della suprema Corte nella sentenza Gatto;
3.2. si contesta che il richiamo contenuto nel decreto del Gip, alle note dei CC, nelle quali si fa riferimento all'esigenza tecnica di provvedere all'ascolto presso i propri uffici, costituisca motivazione sufficiente e possa colmare il deficit esplicativo sul punto, poiché l'unica nota effettivamente richiamata in quel provvedimento non contiene il riferimento evocato;
in tal modo, in ogni caso, risulterebbe legittimata una non consentita integrazione di un atto proprio del P.m.;
3.3. nella sentenza della Corte d'appello inoltre si ritiene possibile non motivare le ragioni di urgenza nei casi in cui si proceda per delitti di criminalità organizzata, in contrasto con le pronunce di legittimità che hanno escluso la rilevanza a tal fine del titolo di reato, attribuendo valenza solo all'attività illecita in atto;
3.4. si qualifica illegittima l'interpretazione resa dalla Corte alla possibilità per il P.m. di non specificare al momento della richiesta le modalità di attuazione delle captazioni, e di integrare successivamente il provvedimento sul punto, costituendo invece solo la motivazione che precede l'atto efficace strumento di garanzia;
3.5. si lamenta mancanza di una certificazione dell'ufficio ritenuta astrattamente idonea a corroborare l'estremo di fatto dell'insufficienza degli impianti. Nè può ritenersi irrilevante la specificazione sulla causa della disposta modalità captativa - inidoneità o insufficienza degli impianti - essendo l'insufficienza, per sua natura, transitoria e dovendo pertanto essere accertata la perdurante indisponibilità degli impianti, anche nel momento successivo di emissione dei singoli provvedimenti di proroga;
3.6. si rileva violazione di legge e mancata motivazione in relazione ai motivi d'appello afferenti l'omessa indicazione nel decreto del Gip dei gravi indizi, racchiusi nel richiamo alle dettagliate dichiarazioni della persona offesa contenute in una nota dei CC che tali dichiarazioni non risultano contenere. A fronte di tale rilievo la Corte ha ritenuto di integrare la motivazione richiamando il contenuto della nota evocata, valorizzando i differenti elementi ivi indicati, e valutati idonei a costituire i gravi indizi richiesti, che non risultano invece presenti in tale atto, in quanto in esso si ricostruiscono i fatti in chiave ipotetica, senza indicare la fonte di tali supposizioni;
si ritiene di dover concludere quindi che le ricostruzioni possano considerarsi fondate su fonti anonime o confidenziali, entrambe non utilizzabili in regione del disposto dell'art. 203 cod. proc. pen., circostanza che impone l'accertamento di inutilizzabilità sollecitato. Quanto alla possibilità che le dichiarazioni DI, ove richiamate, potessero essere escluse dal novero degli atti non utilizzabili secondo la disposizione citata, si argomenta che non essendo stata stilata alcuna relazione di servizio su tali dichiarazioni, come richiesto da parte della giurisprudenza, le stesse non potessero che qualificarsi come atto inutilizzabile al fine di sorreggere la richiesta di intercettazione;
3.7 la nota dei CC richiamata nei provvedimenti autorizzativi, non contiene alcuna motivazione riguardo inidoneità o insufficienza degli impianti, prospettando solo l'opportunità di un ascolto diretto - limitato all'indagato RI SS, non riguardante l'ambientale DI - come dimostrato dal mancato riferimento a tale motivazione nel provvedimento del P.m.; analoga carenza riguarda i requisiti di urgenza, rilevandosi sul punto che non possono confondersi le ragioni di urgenza, che legittimano il provvedimento, rispetto a quelle di eccezionali urgenza, richieste dalla norma per autorizzare l'ascolto in postazioni esterne agli uffici di Procura;
su tale ultimo estremo non risulta espressa dall'ufficio competente alcuna motivazione. Deve poi escludersi che in argomento possa intervenire una integrazione del Gip, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito;
3.8. l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è stata accertata dal Tribunale del riesame nel parallelo procedimento, conclusosi per PA con l'applicazione di pena concordata per il delitto di estorsione, con esclusione dell'aggravante mafiosa, e rispetto a tali risultanze non erano sopraggiunti ulteriori elementi, idonei a supportare la contestazione di cui all'art. 416 bis cod pen.. Si chiede l'acquisizione del decreto esecutivo n. 126/03 del P.m. del 29/8/2003 al fine di comprovare la fondatezza dei rilievi svolti;
3.9. inutilizzabilità dell'intercettazione disposta con decreto 126/03 dell'8/9/2003 relativo all'utenza 340-7264418 in quanto motivato con formule di stile, in relazione ad elementi indiziari che, ricavati nell'intercettazione ambientale presso lo studio DI, di fatto non contenevano alcun riferimento al PA, così da non giustificare la captazione;
a conferma di ciò si cita la circostanza che le successive intercettazioni non furono più autorizzate con riferimento all'ipotesi associativa. Analogamente non poteva utilizzarsi la formula della necessità di proseguire le indagini, essendosi concluso l'accertamento con l'arresto in flagranza dei responsabili del fatto estorsivo. Sulla base di tale inutilizzabilità si ritengono, di conseguenza, inutilizzabili anche le registrazioni sull'utenza AL RI di cui al decreto 126/03 sub e) del 24/9/2003, convalidato il 26 successivo;
sull'utenza AS 126/03 all f) del 6/11/2003; le conversazioni tra presenti di cui al provvedimento 126/03 sub e) del Gip del 15/10/2003, a convalida del decreto del 13/10; il decreto 126/03 sub b) sulle intercettazioni delle utenze in uso a BR EN;
3.10. illegittimità dell'intercettazione disposta con decreto 126/03 sub e), dopo il provvedimento del Gip che ne aveva escluso l'esecuzione su IMEI e Sim diverse da quelle indicate, oltre che l'autorizzazione al tracciamento delle utenze intercettate, provvedimento cui il P.m. ha dato invece esecuzione disattendendo tali disposizioni, giungendo conseguentemente ad individuare, proprio grazie al non consentito tracciamento, un'utenza riconducibile a PA, successivamente intercettata a seguito di decreto 126/03 b); le risultanze connesse a tali attività devono conseguentemente qualificarsi inutilizzabili;
3.11. inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo il 17/10/2003 per mancanza nei provvedimenti di proroga del richiamo all'utenza 348-3499793 intestata a Crisafulli. In argomento, richiamata la nota dei CC di Giarre 1/11/2003 che da conto della cessazione delle intercettazioni, tra l'altro sull'utenza n. 348- 9378189 che si assume intestata a PA LF, si ritiene inesistente la proroga rispetto al collegamento richiamato, con inutilizzabilità delle risultanze in data successiva a tale nota.
4.1. Si rileva inoltre inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sull'auto di PA.
Il decreto d'urgenza del P.m. del 6/9/2003 ed il successivo provvedimento di convalida del Gip dell'8/9/2003 risultano privi di motivazione in quanto richiamano il contenuto della nota dei CC, che, come si è detto, non è ritenuto idoneo ad indicare i gravi indizi, poiché fondato su pretese dichiarazioni di DI, non verbalizzate e rilasciate ad agenti non identificati, equiparabili pertanto all'anonimo, nonché su atti inutilizzabili, quali le ambientali nell'ufficio DI.
4.2. Richiamati i principi in tema di inutilizzabilità si ritiene che, in attuazione dei principi costituzionali, analogo vizio dovrebbe derivare per la prova in esame, che non sarebbe stata disposta se non a seguito di quanto accertato con la prova inutilizzabile, in conformità a quanto già statuito dalla S.C. a sezioni unite, quando si riconosca tra gli atti un nesso giuridico funzionale;
nel concreto tale nesso si ravvisa, in quanto il decreto di intercettazione ambientale non sarebbe stato motivabile senza una compiuta identificazione dei partecipi, susseguente all'intercettazione inutilizzabile disposta nello studio DI.
5. Si eccepisce inutilizzabilità dell'intercettazione disposta a seguito di decreto del 6/9/2003 sull'utenza di PA con strumenti esterni alla Procura, giustificata con richiamo all'inidoneità delle strutture ivi esistenti, in quanto si ritiene necessario applicare uno strumento con doppio risponditore per l'utenza Wind alla quale si assume appartenere il numero controllato, per mancanza di prova su tale specifico aspetto di fatto, che non risulta riscontrato da alcun documento del processo, ne' risulta il noleggio di tale apparecchiatura particolare, privandosi così di motivazione concreta la specifica modalità captativa. Si chiede conseguentemente l'accertamento di inutilizzabilità delle intercettazioni conseguite al decreto 126/03 b.
5.1. Anche con riferimento a tali intercettazioni si rileva, sulla base della concatenazione della captazione, l'inutilizzabilità di tutte le conversazioni derivate.
Si eccepisce inoltre:
5.2. Inutilizzabilità dell'intercettazione disposta con decreto 126/2003 b sull'utenza PA perché non coperta da proroga;
5.3. Mancanza di documentazione dell'inidoneità tecnica degli impianti della procura;
5.4. Inutilizzabilità derivata per concatenazione dei decreti.
6. Ancora sul piano procedurale con motivo aggiunto le difese di DÒ, PA, nonché NT e PA personalmente eccepiscono l'incompetenza funzionale della Corte d'appello, dovendo giudicare sul punto la Corte d'assise d'appello, in forza dell'art. 5 c.p.p., comma 1, lett. a), come interpretato in forza della sentenza n. 4964/2010 di questa Corte, che a tale autorità attribuisce la competenza dei reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggravata dalla qualifica di dirigente di tale gruppo e dei reati ad esso connessi.
7. Passando alla contestazione operata riguardo le singole posizioni processuali nell'interesse di PP DÒ si eccepisce vizio di motivazione riguardo l'accertamento di responsabilità; nell'atto di appello era stato osservato che in quattro mesi di intercettazione risultava una sola presenza dell'odierno ricorrente a bordo del mezzo di PA, ed era stata contestata anche l'identificazione dell'interlocutore intercettato nella persona dell'imputato; in argomento nulla è stato espresso, giungendo peraltro il giudice d'appello a valorizzare quale elemento di carico proprio quanto emergeva dalla conversazione richiamata. Analogamente non è stata fornita spiegazione alla circostanza che il preteso sodale del gruppo illecito non risultasse avere ulteriori contatti, nonché la valenza del contenuto della conversazione intercorsa tra PA ed il figlio dell'odierno imputato, che, secondo il ricorrente, dimostra invece l'estraneità di questi alla consorteria.
Si opera inoltre un richiamo alle ulteriori circostanze di fatto, su cui, secondo il ricorrente, non è stata fornita adeguata risposta.
7.1. Si eccepisce mancanza di motivazione riguardo la negata concessione delle attenuanti generiche.
8. Per VA NA si lamenta assenza di motivazione riguardo l'appartenenza di NA alla compagine associativa, poiché la Corte di merito si è limitata in proposito a richiamare quanto emerge dalle intercettazioni, senza contrastare le compiute argomentazioni contenute in proposito nell'atto di appello che si richiamano testualmente, in particolare evidenziando che la circostanza di fatto usata dal giudice d'appello per fornire la prova del vincolo associativo - l'aver NA assunto il carico esclusivo della responsabilità per l'estorsione ai danni di DI - non si era in realtà verificata, avendo egli patteggiato, con riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte lesa, corrisposto direttamente dalla madre dell'imputato, senza partecipazione di alcuno.
La conversazione intercettata - in cui si fa riferimento alla scelta dei componenti del gruppo di versare a qualcuno Euro 100, proseguendo con la considerazione dubitativa se sarebbe stato meglio lasciare in carcere il ragazzo per cui tale versamento era stato fatto -, non poteva riferirsi al ricorrente, che alla data di tale captazione risultava ancora detenuto e sarebbe stato liberato tre mesi dopo. L'incongruità della motivazione rispetto alla fattispecie esaminata era inoltre rivelata dall'argomentazione sulla base della quale si conferma l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 6 della norma incriminatrice, omettendo di considerare che non era mai stata contestata.
9. Riguardo CI NT si contesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del rigetto dei motivi d'appello, richiamando quanto accertato dal Tribunale del riesame sulla mancanza di elementi del coinvolgimento illecito di NT nelle varie attività del gruppo;
a tale carenza non può supplirsi con il richiamo alla qualificazione quale concorrente esterno operata dal primo giudice, poiché grava sul giudice d'appello l'obbligo di motivare l'esclusione delle ipotesi di favoreggiamento o di assistenza ai singoli associati, prima di pervenire alla conferma della sentenza di primo grado, valutazione che non risulta operata.
Si assume che sia stato valorizzato, in senso contrario, solo il contributo offerto in favore dei latitanti, esaurendosi qualsiasi attività di NT con l'arresto di questi, il che imponeva di circoscrivere l'azione illecita, al più, a quella di supporto in favore di singoli partecipi, mentre la Corte ha omesso di indicare quali connotati di attività in favore del gruppo potessero estrapolarsi dalle acquisizioni.
10.1 Nell'interesse di LO LA si lamenta insufficienza di motivazione riguardo i motivi rilievi contenuti in atto di appello, basati sulla mancanza di elementi di prova circa la partecipazione del ricorrente in forma associata allo spaccio, dovendosi altresì escludere l'attribuzione a questi di attività di smercio di droga pesante;
a tal fine si richiamano tutte le conversazioni sulla base delle quali si poteva desumere il riferimento a droghe leggere, che nella sentenza erano state analizzate solo per valutare l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, peraltro indicata erroneamente, senza articolare alcunché sulle ulteriori osservazioni.
10.2. Si lamenta omessa motivazione a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, di cui era stata sollecitata la riduzione, e sull'assenza di presupposti per la dichiarazione di abitualità del reato e per l'applicazione della misura di sicurezza, in ragione degli scarsi indicatori di pericolosità, motivi d'appello rispetto ai quali nulla è stato statuito.
11.1. Per VA AS si rileva erronea applicazione della legge penale riguardo la contestazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 80, dovendosi fare riferimento in proposito al grado di purezza della sostanza al fine di valutare la sua potenziale diffusività, laddove nella specie erano assenti elementi idonei a stabilire l'effettiva quantità della sostanza. Per di più non era stata valutata la circostanza che, riguardando il coinvolgimento del AS un limitato arco temporale, non era logico ipotizzare lo smercio di rilevanti quantità di sostanza.
11.2. Si lamenta analogo vizio con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6 essendo dimostrati dai contatti telefonici solo i rapporti diretti di AS con PA, mancando quelli con i coimputati;
il ricorrente era stato controllato in una sola occasione, e sorpreso, oltre che in compagnia di PA, con una terza persona incensurata e non coinvolta nelle indagini.
11.3. Riguardo le prove di responsabilità e la sussistenza delle aggravanti sopra richiamate si lamenta anche omessa motivazione sugli specifici rilievi svolti in appello, che si estende anche alle censure in punto di determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, istanze respinte con motivazione generica, non adeguata alle specifiche richieste formulate. 12.1. Per IE IO si eccepisce difetto di motivazione riguardo alla sussistenza del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e dell'aggravante contestata, evidenziando la labilità dei dati acquisiti, il mancato sequestro di sostanze, l'assenza di qualsiasi riferimento concreto all'attività di cessione, relativa ad una sostanza non precisata neppure nel tipo;
in ogni caso, potendo rapportarsi l'attività, a tutto concedere, al traffico di marijuana, avrebbe potuto essere applicata la disciplina più favorevole vigente all'epoca dei fatti.
12.2. Analogo vizio si ritiene presente riguardo la mancata esclusione della recidiva, pur in assenza dei presupposti di fatto per la contestazione in forma reiterata, non potendo utilizzarsi a tal fine le sentenze di patteggiamento, i cui effetti si estinguono nel quinquennio successivo.
13.1. Nell'interesse di LF PA si lamenta carenza o apparenza della motivazione richiamando gli specifici motivi d'appello proposti per contrastare la presenza delle prove dell'illecito a carico di PA, come ritenute ricavabili dalle conversazioni, delle quali si analizza il contenuto, per concludere sulla smentita di prove di supporto alla tesi accusatoria, circostanze di fatto sulle quali nulla è stata argomentato nella pronuncia impugnata, che in contrasto, con la specificità dei motivi, si era limitata a richiamare la pronuncia del primo giudice. 13.2. Si eccepisce l'omessa motivazione riguardo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in favore di PA, non accolta senza alcuna argomentazione.
13.3. Si lamenta mancata motivazione sulla richiesta formulata in favore di PA di riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente condanna, su cui non era stato speso alcun argomento. 14. La difesa di PA contesta la mancanza di motivazione riguardo gli indizi a suo carico sull'appartenenza al gruppo criminale. Nei motivi d'appello era stata richiamata l'attenzione sulla data del commesso reato, coincidente con il periodo nel corso del quale l'odierno ricorrente risultava aver subito carcerazione per diverso procedimento, ove si era giunti a valutare condotte commesse a tutto il 2004, rispetto a cui doveva ritenersi formato il giudicato.
In ogni caso si osserva che gli indizi di appartenenza alla consorteria in esame sono stati tratti esclusivamente dalla considerazione del suo status di latitante all'epoca dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati solo parzialmente.
2. L'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per violazione del diritto di difesa è basata sull'assunto dell'infungibilità della modalità di esercizio del diritto di difesa in relazione alle intercettazioni, che si ritiene di individuare, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 2008 n. 336, nel diritto ad estrarne copia.
La sentenza richiamata in realtà si occupa, molto più limitatamente, del diritto dell'interessato di richiedere ed ottenere copia delle intercettazioni poste a base della misura cautelare;
nella pronuncia si prende atto della compressione di tale diritto nell'ipotesi in cui, pur essendo state superate le esigenze di segretezza riguardo le conversazioni che hanno costituito la base dell'emissione della misura cautelare, possa giustificarsi la privazione della libertà in forza dei soli brogliacci, che sono fondati su una lettura sommaria delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria, e quindi non da soggetto terzo;
osservando che, nella situazione descritta, viene a mancare il controllo dell'interessato, si è giunti alla declaratoria di incostituzionalità della norma, nei ristretti termini, temporali e di rito, specificati nel provvedimento.
La radicale diversità della situazione di fatto in esame, in cui la richiesta di rilascio copia è stata inoltrata in una fase successiva al deposito degli atti previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., non permette di estendere l'effetto della pronuncia richiamata alla fattispecie. Alla conclusione auspicata dalla difesa non può giungersi neppure valorizzando la circostanza, verificatasi nella specie che, al momento del deposito degli atti conseguito all'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, gli interessati erano ancora detenuti, essendosi, da un canto, esplicato compiutamente il controllo sulla legittimità delle misure disposte, con l'attivazione di tutti gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge, ed a quel che risulta, senza l'esplicitazione di una richiesta, in quella fase, di acquisizione di copia delle conversazioni rilevanti, dall'altro, trovandosi il procedimento al momento della formulazione dell'eccezione, in una fase successiva, nel corso della quale invece l'accesso alla completa audizione delle registrazioni è previsto in maniera incondizionata dall'art. 268 c.p.p., comma 6. Pertanto non sussiste il presupposto giustificativo della pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata, individuabile nell'oggettiva limitazione, nella diversa fase processuale in quella sede valutata, dell'ambito conoscitivo della difesa circoscritto alla sola lettura dei brogliacci.
Questa Corte ha già avuto modo di valutare in precedente pronuncia la fallacia dell'assunto in diritto fatto proprio dai ricorrenti (Sez. 5, Sentenza n. 4976 del 01/10/2009, dep. 08/02/2010, imp. Mancuso, Rv. 246061) ove, come nella specie, la richiesta di copia intervenga dopo il deposito dei nastri a seguito della chiusura delle indagini e del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., qualora detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte del P.m. del subprocedimento di cui all'art.268 c.p.p., commi 6, 7 e 8; nel provvedimento richiamato si è
precisato che al rigetto dell'istanza del rilascio di copie non consegue la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, che è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. e dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
Si deve poi rilevare, nel concreto, che risulta dall'esame degli atti, e dalla razionale interpretazione della normativa in esame, l'assenza di violazione del diritto di difesa, poiché non è neppure posta in discussione dalle difese ricorrenti la piena e tempestiva conoscenza e l'eseguito completo controllo del contenuto dei supporti magnetici e della sua fedele trasposizione ad opera della p.g. supporti magnetici che costituiscono l'effettivo oggetto della prova, di cui le successive trascrizioni non realizzano che una modalità di lettura (Sez. 4 Sentenza n. 47891 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, imp. Mauro, Rv. 230569). Tanto emerge non soltanto in ragione della mancata allegazione di violazioni in argomento, ma anche dall'espressa dichiarazione proveniente dai difensori e contenuta nell'istanza a loro firma depositata il 24/4/2007, di aver sentito le conversazioni di cui si chiedeva copia, e dalla correlativa certificazione rilasciata dalla segreteria del P.m. in data 26/7/2007 - atti entrambi prodotti difesa PA all'odierna udienza, unitamente alla documentazione relativa le intercettazioni -, sicché in relazione ad esse non può che valutarsi pienamente dispiegato l'esercizio del diritto di difesa, che non prevede quale sua unica modalità di esercizio l'estrazione della copia delle registrazioni.
Inoltre non risulta contestato che la richiesta di ottenere copia delle registrazioni sia intervenuta dopo che il P.m. aveva attivato il subprocedimento di cui all'art. 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8, nel corso del quale ai difensori è riconosciuto solo il diritto di ascolto.
Del tutto genericamente nel ricorso NA si lamenta il mancato esercizio del diritto alla copia, correlandone la compressione all'impossibilità di audizione delle registrazioni, impossibilità che è esclusa sia dalle disposizioni generali in argomento, cui si è fatto riferimento, sia dalla comprovata opportunità di accesso concreto ai nastri, desumibile dalle attestazioni sopra indicate. È evidente che ove, nell'interesse di NA, sia stata operata la scelta di non eseguire materialmente l'audizione, la limitazione all'esercizio del diritto di difesa discenderebbe dalle modalità concrete con cui si è ritenuto di esplicare il mandato difensivo, non da preclusioni illegittimamente fatte valere dagli inquirenti. Analogamente non sono fondati i rilievi avanzati in ricorso dalla difesa NT che, richiamandosi ai principi della Corte Costituzionale, e pur dando atto, riportando un passo testuale della motivazione, che la violazione del diritto alla difesa individuato dalla Consulta si realizza nell'"impedire alla difesa di conoscere appieno gli atti posti a fondamento dell'accusa" opera un'ingiustificata equiparazione tra tale impedimento e il mancato rilascio di copie, laddove è evidente che la conoscenza delle intercettazioni consente di valutare appieno gli atti posti a fondamento dell'indagine e, conseguentemente, di svolgere l'attività difensiva nei modi consentiti dalle norme, a prescindere dal materiale possesso delle copie, sicché, anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso proposto risulta infondato.
D'altro canto è evidente che la disciplina in materia di intercettazioni sopra richiamata - di carattere speciale e quindi prevalente su quella generale ex art. 415 bis cod. proc. pen. - prevede che, all'esito di tale procedura partecipata, ai difensori sia riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio ed, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 cod. proc. pen. è finalizzata alla realizzazione del necessario equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che - coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere - sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare pertanto del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura prevista, non possa essere vanificato e svuotato di concreto significato grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà - concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis cod. proc. pen. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni.
2.2. Le ragioni appena accennate danno conto anche dell'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità formulata in argomento, in via subordinata, dalle difese di NT e IO;
ciò in quanto, essendo pienamente riconosciuto ed esercitato nel concreto il diritto all'accesso agli atti, è stato assicurato correlativamente il diritto di difesa ed il contraddicono garantiti dai valori costituzionali evocati dalla difesa, ed analogamente risultano essere stati riconosciuti tempi e facilitazioni per organizzare le attività difensive secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 3 lett. b) Cedu. Del resto gli interessati non hanno chiarito in cosa si sia concretizzata la limitazione evocata, conseguente al mancato possesso della copia, pur a seguito dell'audizione delle conversazioni, poiché l'eccezione è stata svolta, in via astratta e formale, solo con riferimento al mancato rispetto del diritto, come riconosciuto dalla sentenza sopra richiamata.
2.3. L'insussistenza della violazione evocata, consente di superare anche l'eccezione riguardo la pretesa nullità della fase processuale, negandosi da parte del ricorrente che possa limitarsi la sua proponibilità per effetto della scelta del giudizio abbreviato. Al contrario, e solo ai fini della completezza dell'argomentazione, attesa la richiamata irrilevanza nella specie della questione, la valutazione della Corte d'appello contenuta nell'ordinanza 3/3/2009 impugnata, è corretta;
si deve infatti osservare che la difesa richiedeva l'accertamento di nullità dell'udienza preliminare, per violazione del diritto di difesa sopra tratteggiato. Il giudice di merito, esclusa la nullità eccepita, si è limitato ad osservare che dai vizi rilevati non poteva trarsi l'accertamento di una intervenuta limitazione del diritto della difesa all'accesso alle copie, in quanto tale diritto doveva considerarsi funzionale ad accertare, e quindi eccepire, l'ipotetica discrasia tra quanto effettivamente registrato e quanto riportato nei brogliacci. Poiché le parti avevano richiesto, sia pure dopo aver eccepito senza successo la nullità dell'udienza, di essere giudicati con rito abbreviato, senza sottoporre tale richiesta ad alcuna condizione, quale, ad esempio, l'audizione dei nastri, doveva ritenersi superata in fatto la finalità concreta cui poteva tendere l'accoglimento della relativa eccezione, e quindi sanata l'ipotetica violazione del diritto di difesa che con tale eccezione si intendeva far valere. In definitiva, se correttamente, in via astratta, la difesa obietta che, avendo formulato l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare prima della scelta del rito, tale procedimento speciale non impediva l'accertamento del vizio, altrettanto correttamente la Corte, esclusa la ricorrenza del vizio di procedura, ha escluso inoltre il rilievo che nello specifico la mancata acquisizione delle copie poteva assumere sull'efficacia della prova, in ragione della rinuncia a far valere le eventuali difformità delle registrazioni, conseguente alla scelta del rito, conformità che, al contrario, la difesa nella specie aveva avuto modo di verificare con l'effettivo accesso alle registrazioni, accertato sulla base di quanto già richiamato. Infatti, se, del tutto pacificamente la scelta del rito comporta rinuncia a far valere alcune nullità (Sez. 6, Sentenza n. 4125 del 17/10/2006, dep. 01/02/2007, imp. Cimino, Rv. 235600), a fortiori deve escludersi la verificazione nel concreto di qualsiasi violazione di legge, considerato che anche nel caso, più grave perché immediatamente incidente sullo status libertatis dell'interessato, di mancato rilascio delle copie nel corso del giudizio di riesame questa Corte, nella sua più autorevole composizione (S.U. Sentenza n. 20300 del 22/04/2010 dep 25/05/2010 imp. Lasala, Rv. 246908) ha escluso che ciò comporti un vizio nel procedimento di assunzione della prova e ritenuto che non siano inficiati quindi l'attività di ricerca della stessa, ne' il risultato probatorio, con la conseguenza di annoverare tali nullità in quelle a regime intermedio, suscettibile pertanto di sanatoria. La conseguenza indicata in quel procedimento è che gli atti, pienamente validi, assumono effetto probatorio appena le difese ne acquisiscono cognizione diretta, il che, nella specie, era già avvenuto ancor prima che venisse formalizzata la richiesta di rilascio della copia.
2.4. I rilievi svolti nei punto richiamato non costituiscono che la riproposizione delle eccezioni di nullità violazione del diritto di difesa, ed incostituzionalità già trattate nei punti precedenti, ai quali si rimanda.
3.1. Passando ad analizzare i rilievi mossi riguardo la ritualità delle intercettazioni disposte appare corretta l'applicazione fornita dalla Corte di merito ai principi dettati in tema di utilizzazione di impianti esterni per la captazione delle conversazioni. Il fondamento dell'eccezione è da individuare nella ritenuta insufficienza della motivazione fornita dal P.m. a giustificazione della disposta captazione tramite gli impianti esterni al suo ufficio. Nella specie nel suo decreto esecutivo il P.m., disponendo la captazione delle conversazioni con impianti dei CC di Giarre, ha fatto riferimento alla insufficienza/inidoneità degli impianti, senza null'altro specificare in argomento. Al di là della mancata specificazione, che potrebbe al più consentire di desumere la presenza di entrambi gli impedimenti all'ascolto negli uffici della Procura, è del tutto pacifico che l'inidoneità di tali impianti possa essere anche di natura funzionale, correlata al tipo di indagini che devono svolgersi (Sez. 6, Sentenza n. 17231 del 14/04/2010, dep. 06/05/2010, imp. Hosa, Rv. 247010); altrettanto pacifica è la possibilità che la motivazione su tale inidoneità possa trarsi da ulteriori, precedenti atti, cui il decreto esecutivo faccia richiamo, come testualmente riconosciuto nell'ultima delle pronunce sul punto citate dalla difesa (Sez. U sentenza n. 30347, del 12/07/2007, dep 26/07/2007, imp. Agueghe, Rv. 236754) essendo in tal caso possibile ravvisare una motivazione per relationem, che, nella misura in cui contenga tutti gli elementi atti a giustificare la decisione dell'autorità procedente di accedere agli impianti esterni, non può ritenersi insufficiente.
Nel caso che ci occupa sussiste una piena motivazione desumibile dagli atti precedenti all'esecuzione delle captazioni, richiamati dal decreto in esame, che fanno riferimento ad un'attività illecita in corso ed alla conseguente necessità di svolgere le captazioni sul campo, in modo da consentire l'immediato intervento, imposto dalle richiamate modalità esplicative dell'azione illecita in atto;
in ragione di tale circostanza di fatto, cui è stato operato chiaro riferimento rispettivamente nelle note di p.g., nella richiesta del P.m., nel decreto del Gip, e da ultimo nel decreto attuativo, che ai precedenti atti ha fatto letterale richiamo, può ritenersi congruamente individuata l'inidoneità funzionale degli impianti della Procura, e così valutarsi assolto l'obbligo di motivazione.
3.2. Non risulta fondato in fatto l'assunto difensivo in forza del quale il richiamo motivazionale per relationem cui si è fatto cenno sarebbe nel concreto insufficiente;
al contrario, dall'esame degli atti è dato rilevare la concatenazione delle intercettazioni disposte ed il riferimento, fin dalla prima richiesta di intercettazione del P.m., alle quattro le note degli agenti operanti succedutesi nell'arco di otto giorni, le quali davano pienamente ed esaustivamente conto del graduale arricchimento dei dati indiziari, permettendo quindi di sorreggere sia la richiesta di captazione, sia la necessità di pronto intervento sul posto, in presenza di un'azione illecita in divenire. La correttezza di tale impostazione ha ricevuto una conferma, sia pure ex post, dalla capacità di tale attività captativa di portare alla luce il singolo episodio estorsivo, ricavandone, conformemente agli elementi acquisiti a seguito della denuncia, prove in merito all'inserimento di tale attività illecita nel contesto delittuoso che si stava controllando. Ne consegue l'infondatezza, in fatto, del motivo di ricorso che basa sulla ritenuta genericità della nota dell'8/8/2003 il difetto motivazione, essendoci in essa sia un riassunto generico dell'azione di controllo in corso, con ripresa di quanto dichiarato da DI, e dai verbalizzanti indicato fin dalla prima nota del 1/8/2003, sia un richiamo specifico alle analitiche note precedenti, che ne completa i riferimenti, consentendo di escluderne la dedotta genericità.
3.3. La contestazione dell'argomentazione della Corte che, secondo la sintesi difensiva, avrebbe ritenuto di ravvisare l'inidoneità degli impianti in re ipsa tutte le volte in cui si procede, come nella specie, per reati di criminalità organizzata, in realtà isola un singolo sviluppo motivazionale, per di più supportato da univoca giurisprudenza di legittimità in senso favorevole, per illustrare l'infondatezza dell'assunto posto a base della pronuncia impugnata e quindi l'inutilizzabilità delle intercettazioni. L'esame del provvedimento permette, al contrario, di osservare che la Corte di merito, oltre che fare corretta applicazione dei principi sopra tratteggiati, ha operato un conclusivo riferimento alla natura "in itinere" dei reati di criminalità organizzata, quali delitti di durata, che in sè stessi legittimano la valutazione di inidoneità funzionale degli impianti della Procura. L'argomentazione in diritto di segno contrario, quindi, non solo risulta fondata, per quanto detto, ma ottiene una smentita della sua specifica rilevanza nei fatti, in cui l'azione illecita si stava svolgendo, sicché la contestazione operata nel motivo di ricorso richiamato non risulta meritevole di accoglimento.
3.4. Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte territoriale non ha legittimato l'integrazione postuma della motivazione, operando, in senso contrario, un riferimento alla piena ammissibilità della motivazione per relationem, per tale intendendosi il richiamo ad atti precedenti rispetto al decreto esecutivo, come ritenuto ammissibile dalla stessa pronuncia citata dalla difesa (Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003, dep. 19/01/2004, imp. Gatto, Rv. 226486). Il richiamo ad atti pregressi si ricava dalla citazione "visti gli atti del procedimento n. 8996/03 RGNR, nei confronti di .. per il reato di cui all'art. 629 c.p., comma 2 e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 ed in particolare l'autorizzazione in data 28 agosto 2003 del Gip" atto quest'ultimo che a sua volta operava specifico richiamo a tutti quelli precedenti. La circostanza di fatto riportata da conto dell'intervenuta analisi di tutti gli atti precedenti, al fine della valutazione dei presupposti di fatto che imponevano l'uso delle apparecchiature site nella medesima città, ove l'azione illecita era in corso.
In proposito la contestazione, contenuta nel ricorso in favore di NT, e relativa alla parte della motivazione della sentenza che assume la possibilità per il P.m. di giustificare, anche nel corso dell'esecuzione e dopo il decreto autorizzativo del Gip l'eccezionale urgenza di disporre l'audizione su impianti esterni, non tiene conto del dato concreto che la pronuncia impugnata formula un obiter dictum, non indispensabile al fine della decisione, atteso che, sulla base di quanto ricostruito in precedenza, accerta la preesistenza degli elementi indicatori essenziali, e soprattutto non considera che tale interpretazione risulta suffragata nella sua fondatezza dalla citazione di un precedente giurisprudenziale della Corte di legittimità, il cui percorso ricostruttivo non risulta scardinato dalle contrarie osservazioni del ricorrente in argomento.
3.5. Il richiamo all'inidoneità funzionale degli impianti, e la sua sussistenza concreta, sia pure citata unitamente all'insufficienza degli impianti dell'ufficio di Procura, supera la necessità di riscontro di tale ultimo aspetto di fatto, e rende superfluo l'esame dell'eccezione relativa alla sua mancata documentazione, stante la sufficiente verifica del singolo presupposto richiamato dalla norma per legittimare la captazione.
3.6. Si assume che sia stata violata la disposizione di cui all'art.267 c.p.p., comma 1 bis per essersi fondati i gravi indizi di reato che hanno giustificato le intercettazioni su indicazioni anonime, tali dovendo definirsi le dichiarazioni della parte lesa DI, in quanto non trasfuse in una relazione di servizio o in atti sottoscritti dall'interessato. L'eccezione difensiva si fonda in realtà su una dilatazione del disposto normativo che, anche sulla base di precedenti interpretazioni di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 46023 del 07/11/2007, dep. 10/12/2007, imp. Montagnese Rv. 239265 e più recentemente Sez. 1, Sentenza n. 15563 del 22/01/2009, dep. 10/04/2009, imp. Perrotta, Rv. 243734), risulta superata. L'art. 203 cod. proc. pen. infatti esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni di quanto offerto da informatori, tali non potendo definirsi persone individuate e compiutamente generalizzate, come nella specie, ove fin dalla prima nota informativa degli agenti operanti DI è specificamente generalizzato. Nè è ostativa a tale interpretazione la mancata verbalizzazione di quanto dallo stesso riferito, essendosi chiarito che anche la disposizione di cui all'art. 203 cod. proc. pen., comma 1 bis debba intendersi limitata al caso dell'informatore anonimo, non a quello della parte lesa che, nella fase preliminare non abbia inteso formalizzare, per comprensibili timori, le proprie denunce, sulle cui dichiarazioni possono riferire gli agenti di p.g. che le hanno raccolte;
ne' può estendersi alla fase delle indagini, o a quella del giudizio abbreviato il divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma, trovando tale norma applicazione solo nella successiva fase dibattimentale.
Ancora, a fronte dell'indicazione contenuta nelle note a quanto riferito da DI, non può ritenersi assente la relazione di servizio, sostanziandosi tale documentazione proprio nell'atto richiamato, in riferimento al cui contenuto può ricondursi la responsabilità di quanto in esso riportato al suo firmatario.
3.7. Non risponde a quanto emerge dagli atti l'assunto di fatto secondo cui la nota 8/3/2003, richiamata dal provvedimento del Gip, non si riferisca ad un'attività illecita in atto, contenendo essa il testuale richiamo alle segnalazioni immediatamente precedenti (del 1 e 7 agosto 2003), che davano conto, in senso contrario, proprio del complessivo intervento degli autori dell'illecito presso la parte lesa al fine di sollecitarne l'adesione alla richiesta estorsiva, maturata nell'ambito di un'azione di sostegno dei latitanti riferibili al gruppo delinquenziale, nonché della sua natura di attività illecita in corso, come definitivamente attestato, sia pure ex post, dall'arresto di NA appena fuori dallo studio DI, nel possesso del denaro versatogli. Analogamente, proprio il richiamo all'attività in corso completa, in maniera da valutarsi idonea ai fini di una corretta motivazione, sia la giustificazione delle disposte intercettazioni, che la necessità di eseguirle presso impianti esterni, in ragione di quanto riferito in merito all'inidoneità funzionale.
Le autonome espressioni usate nelle disposizioni legislative di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1 e art. 268 c.p.p., comma 3 non sono probanti in senso contrario, dovendo adattarsi anche a situazioni, diverse da quella concreta, in cui possano intervenire ragioni di natura diversa, che impongano una differente graduazione di valutazioni, ma non sono idonee ad escludere, nel caso di attività illecita in corso, la valorizzazione in unico richiamo di entrambi i requisiti, nella misura in cui tale richiamo giustifichi sia la necessità di captare le conversazioni in atto per contrastare le mosse del gruppo illecito, stante la contestualità dell'azione illecita rispetto alla forma di controllo predisposta, che l'esigenza di assicurane la percezione vicino al luogo ove si svolgono fatti, al fine di garantire il pronto intervento. Come si vede sulla base dell'esempio appena fatto se unica è la situazione concreta duplice è la giustificazione dell'intervento e delle sue modalità di attuazione, sicché non può ritenersi realizzato, con il richiamo al medesimo estremo in fatto, un aggiramento delle disposizioni dettate in materia, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti.
3.8. Del tutto privo di rilevanza è poi l'eccezione svolta dalla difesa PA basata sull'intervenuto accertamento di inutilizzabilità delle intercettazioni riguardanti il suo assistito dinanzi al Tribunale del riesame nel parallelo procedimento, stante la chiara autonomia di tale accertamento e l'ampiezza della valutazione del giudice di merito sull'utilizzabilità delle intercettazioni (principio pacifico;
da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, imp. Baldissin Rv. 247265);
l'autonomia richiamata consente di superare, ad esempio, le diverse affermazioni di utilizzabilità operate da questa Corte nei procedimenti cautelari a carico di VA NA e NT CI, imponendo la valutazione e motivazione su tutti gli elementi dedotti che si svolge con la presente pronuncia.
3.9. Anche in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull'utenza PA a seguito di decreto di convalida dell'8/9/2003 deve richiamarsi il contenuto degli atti, per escluderne la fondatezza.
Già fermando l'analisi al citato decreto si deve escludere l'allegata genericità del richiamo all'ipotesi investigativa, in quanto in tale provvedimento si fa riferimento alle indagini in corso riguardo il gruppo criminale mafioso facente capo a ET LO, nonché alla conferma a tale ipotesi derivata dall'audizione nello studio DI, che aveva consentito di verificare la consumazione dell'estorsione, come inserita nel contesto delinquenziale di gruppo, in quanto finalizzata al sostentamento dei latitanti, attività nella quale risulta pienamente coinvolto PA, alla luce delle conversazioni fino ad allora captate.
Tutto quanto riportato evidenzia l'infondatezza in fatto dell'eccepito difetto motivazione riguardo il reato per cui si procede, ed impone di escludere che possa ritenersi venuta meno, accertata l'estorsione ai danni di DI, qualsiasi ipotesi illecita. Ad ulteriore esclusione di tale chiave di lettura soccorrono inoltre i riferimenti per relationem contenuti nel provvedimento in esame all'analitico decreto d'urgenza che lo precedeva, redatto dal P.m. nonché alle note dei CC, cui si è fatto richiamo.
Per l'effetto infondata deve ritenersi anche l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni svolta nel medesimo punto, in quanto discendente dall'inutilizzabilità delle precedenti intercettazioni, anch'essa valutata infondata. Per completezza si osserva del pari la mancanza di fondamento del rilievo, operato dalla difesa LA in ricorso, della mancata indicazione, nelle note dell'1/8/2003 di PA quale coinvolto nell'azione illecita, che ricondurrebbe quindi la sottoposizione a controllo dello stesso a delazioni anonime, come tali inutilizzabili. L'assunto è del tutto smentito in fatto, poiché l'intercettazione dell'utenza PA è stata disposta a seguito di decreto d'urgenza, convalidato nei termini dal Gip dopo la captazione delle conversazioni svolte nello studio DI, nel corso delle quali NA fece chiaro riferimento a PA quale mandante, descrivendo anche la finalità che si intendeva raggiungere con la raccolta di denaro, che permetteva di ricondurre tale attività ad un contesto di criminalità organizzata. Ne consegue che le intercettazioni dell'utenza PA e le ambientali sul suo mezzo vennero disposte a seguito di tali accertamenti, oltre che della ricezione di formale denunzia di DI. Il richiamo alla pretesa inutilizzabilità di tale ultimo atto, per la mancata comparizione del difensore dopo l'avviso comunicato al dichiarante dell'emergere di indizi a suo carico per il reato di favoreggiamento, non solo non risulta supportato documentalmente (e sull'onere di allegazione da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, imp. Damiano, Rv. 249035), ma non considera che, ai fini limitati fini dell'autorizzazione alle intercettazioni, ben poteva essere utilizzata una denuncia circostanziata dell'azione illecita, come proveniente dalla parte lesa, a prescindere dalla successiva utilizzazione di tale dichiarazione quale materiale probatorio autonomo.
D'altro canto risulta nella specie, al più, evocabile l'art. 63 c.p.p., comma 1, potendo desumersi il coinvolgimento di DI
nell'illecito solo a seguito dell'accertamento della sua reticenza, sicché l'eventuale inutilizzabilità non avrebbe potuto che essere circoscritta a quanto emergente a suo carico, non a carico di terzi. Nè può condividersi la valutazione di inutilizzabilità delle intercettazioni PA, in quanto la loro autorizzazione non sarebbe fondata su gravi indizi, sulla base di quanto eccepito dalla difesa di VA AS, poiché come si è ricordato, il coinvolgimento del primo nell'illecita attività associativa emergeva sia dalle conversazioni registrate presso lo studio DI, che dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo in merito al contatto precedente, avuto sullo stesso tema delle somme da versare proprio con PA. Del tutto infondato è poi il rilievo che tali controlli siano stati eseguiti al di fuori dell'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., essendo, al contrario, proprio questo il reato cui si fa riferimento nel decreto d'urgenza emesso dal P.m. il 6/9/2003, convalidato nei termini, richiamando l'iscrizione della notizia di reato a carico del PA.
3.10. Il rilievo è fondato sulla pretesa diversità della Sim in concreto intercettata ed in possesso di PA, malgrado il rigetto dell'istanza presentata al Gip di specifico ampliamento della captazione alle diverse Sim eventualmente risultate nel corso dell'attività in uso ai controllati, e sulla ritenuta inutilizzabilità degli atti conseguenti.
La parte non ha prodotto l'atto del Gip sul quale si assume fondata la richiesta, acquisito d'ufficio da questa Corte, che ha così potuto accertare che quell'autorità respinse, contestualmente all'emissione dei primi decreti, la richiesta di un'autorizzazione generica, riconosciuta in correlazione a tutte le utenze di cui si consentiva il controllo, segnalando la necessità di una specifica istanza successiva, correlata ad esigenze concrete. Di fatto, sulla base degli atti prodotti dalla medesima difesa istante, si è potuto accertare che, a seguito delle intercettazioni disposte, i CC verificarono che, dalle ore 16.17 del 12/9/2003, PA aveva mutato l'utenza in uso, ed indicarono gli elementi di fatto in base ai quali tale accertamento era stato svolto, sollecitando conseguentemente il P.m. ad autorizzare tale ascolto, in luogo della precedente utenza disattivata;
a seguito di tale segnalazione intervenne un provvedimento conforme del P.m.. Il procedimento seguito risulta corretto, essendosi accertato che la garanzia giurisdizionale fissata dall'art. 267 cod. proc. pen. riguarda la persona sottoposta ad indagine, di cui il numero telefonico è solo lo strumento, sicché quando, come nella specie, si accerti che il numero precedentemente individuato, e di cui è stata autorizzata la captazione, non sia più attivo, è ben possibile per il P.m. autorizzare l'intercettazione della diversa utenza risultata in uso, senza doversi necessariamente richiedere un nuovo provvedimento autorizzativo (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 14653 del 08/02/2007, dep. 12/04/2007, imp. Febbrario, Rv. 236871), come avvenuto nel caso di specie. Nè nel concreto il precedente provvedimento di rigetto emesso dal Gip poteva valutarsi preclusivo di un tal modo di procedere, in quanto legittimato da una genericità obiettiva della situazione di fatto, riscontrata al momento della richiesta, poi superata nello specifico dalle allegazioni degli agenti che procedevano ai controlli.
È bene precisare, per completezza, che non risulta corretto quanto genericamente dedotto dalla difesa NT, in merito all'illegittimo tracciamento delle utenze che avrebbe condotto ad una non corretta individuazione del secondo telefono di PA, poiché risulta dalla nota della p.g. redatta il 12/9/2003 che l'identificazione della seconda utenza avvenne grazie all'intercettazione dell'utenza EN, ancora in corso in quel momento, che permise di identificare la voce di PA su diversa linea telefonica, portando, come si è detto legittimamente, al trasferimento su tale numero dell'attività captativa.
3.11. L'eccezione in esame, non risulta essere supportata documentalmente, e tale assenza non ha potuto essere colmata da questa Corte con l'esame degli atti, non essendo stato rinvenuto il provvedimento richiamato dalla difesa, di cui non è stata fornita alcuna indicazione sulla sua collocazione specifica negli atti;
per di più il rilievo è privo del requisito della specificità. Invero, trattandosi di pretesa inutilizzabilltà riguardante specifiche utenze avrebbe dovuto essere indicata dai ricorrenti la rilevanza delle conversazioni in esse intercettate, con riferimento ad elementi probatori ritenuti fondanti l'ipotesi di accusa, circostanza che non è dato desumere dal contenuto del ricorso, che non permette di svolgere alcun controllo sulla prova di resistenza del provvedimento, e conseguentemente, il rilievo non si sottrae al vizio di inammissibilità per genericità del motivo (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, dep. 10/06/2009, imp. Fruci, Rv. 243416).
4.1. In relazione all'eccepita inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale disposta sull'auto di PA, poiché fondata sui medesimi rilievi di genericità già analizzati riguardo le intercettazioni telefoniche, deve farsi richiamo a quanto contrastato sub 3.11., per escluderne la fondatezza.
4.2. A fortiori è infondata l'eccepita inutilizzabilità per derivazione, sia perché nella specie è assente il vizio dell'atto presupposto, sia in quanto, in linea astratta, è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 4951 del 05/11/2010, dep. 10/02/2011, imp. Galasso, Rv. 249240) che il nostro ordinamento non abbia previsto tale vizio indiretto di natura derivata, garantendo autonoma valutazione della captazione in ragione della regolarità dei rispettivi ed autonomi atti di autorizzazione e non consentendo di accedere a diversa conclusione neppure quanto osservato, ad altri fini, la giurisprudenza della S.C. evocata dalla difesa PA (S.U. Sez. U, Sentenza n. 5021 del 27/03/1996, dep. 16/05/1996, imp. Sala).
5. Generico, e per certi versi incomprensibile, è poi l'assunto secondo cui sarebbe dimostrata in fatto l'assenza di correlazione tra inidoneità dell'impianto presso la Procura e le esigenze concrete, con riferimento al telefono di PA;
si contesta in particolare che vi sia la prova che il telefono controllato fosse collegato alla rete tramite il gestore Wind, e che pertanto la sua captazione, dovendo muoversi anche su ponti di collegamento Omnitel, esigesse il doppio risponditore, ed in ogni caso si contesta che l'apparecchiatura noleggiata avesse le caratteristiche tecniche idonee a captare le conversazioni passanti su tale numero, non risultando noleggiata l'attrezzatura con il ed doppio risponditore che necessiterebbe nella specie.
Sotto il primo profilo non può che richiamarsi quanto attestato nelle note informative dei CC, ove si fa riferimento a tale gestore per il numero in considerazione, dovendo concludersi che la prova contraria non poteva che essere fornita dall'interessato, tramite l'esibizione del contratto sul medesimo numero, con altro gestore nello stesso lasso temporale;
ne' il rito prescelto ha permesso un diverso approfondimento, potendosi solo in dibattimento ipotizzare di porre una domanda ai testi che seguirono le indagini, al fine di ottenere chiarimenti a riguardo, approfondimenti cui evidentemente l'interessato ha inteso rinunciare con la scelta del rito. Ma anche sotto il secondo profilo non esiste, neppure nella documentazione offerta dalla difesa, sostegno probatorio a quanto eccepito, poiché a conforto dell'eccezione, viene prodotto il preventivo della ditta di noleggio nel quale si cita espressamente il doppio risponditore per linea Omnitel di cui si tratta, e non è stato allegato alcun diverso atto dal quale desumere che dalla fornitura tale attrezzatura fosse esclusa. Ma vi è di più; il decreto d'urgenza emesso in argomento dal P.m., e successivamente convalidato dal Gip è addirittura sovrabbondante nella motivazione, specificamente deducendo non solo l'insufficienza degli impianti esistenti in Procura, a sostegno della quale richiama la certificazione allegata, ma anche l'esigenza di seguire l'attività di una compagine criminale in azione, operativa sul territorio, sicché, anche a voler aderire ai rilievi tecnici svolti dalla difesa, ove fossero documentati, il dato dedotto non comporterebbe comunque l'accoglimento dell'eccezione, per l'autonoma forza degli altri elementi esposti nel provvedimento a giustificazione dell'adozione dell'intercettazione nelle forme in cui è stata eseguita.
5.1. Quale logica conseguenza della piena utilizzabilità delle intercettazioni in esame, non può accogliersi la richiesta di accertamento dell'inutilizzabilità ed derivata, sulla cui inconsistenza dogmatica si è già detto sub 4.2.
5.2. Privo di specificità e il rilievo della mancata proroga delle intercettazioni PA, contrastato peraltro dalla produzione dei decreti offerti dalla difesa;
è evidente che un tale rilievo non può che essere circoscritto nella sua validità ad un determinato arco temporale, per avventura non incluso negli intervalli temporali considerati nei provvedimenti, ed a tal fine era richiesta sia l'indicazione specifica del vizio sul piano temporale, sia, correlativamente, l'individuazione della prova conseguentemente ritenuta inutilizzabile, al fine di poter valutare la sua essenzialità con riferimento all'accertamento di responsabilità, indicazioni entrambe non fornite dalla difesa, la cui eccezione sul punto quindi non può che essere valutata inammissibile per genericità.
5.3. Le stesse osservazioni sub 5 devono richiamarsi riguardo alla contestazione della mancata documentazione sull'inidoneità tecnica degli impianti della procura, che risulta testualmente contrastata dal richiamo contenuto nel provvedimento alla certificazione, ed in ogni caso superato dall'assorbente considerazione della necessità di disporre l'audizione in modo da consentire il pronto intervento, al fine di contrastare un'azione illecita in corso sulla cui sufficienza ed esaustività ai fini dell'utilizzabilità si è già detto.
5.4. Quanto all'inutilizzabilità derivata non possono che richiamarsi le considerazioni già espresse sub 4.2. 6. L'eccezione relativa alla competenza funzionale della Corte d'assise d'appello in secondo grado è superata dal disposto del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52, che, modificando l'art. 5 cod. proc. pen., ha stabilito che i reati di cui al l'art. 416 bis cod proc. pen. siano di competenza del tribunale, a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, e dal suo art. 2, che ha stabilito un'applicazione del principio anche ai processi precedentemente svolti, quale quello in esame, definito in secondo grado nell'aprile dell'anno precedente;
la medesima disposizione prevede una sanatoria ove fosse invece già iniziato il giudizio dinanzi alla Corte d'assise, circostanza di fatto pacificamente non ricorrente nella specie. Poiché la disciplina normativa richiamata contiene un'espressa deroga al principio processuale tempus regit actum, sancendo conseguentemente la regolarità dell'instaurato procedimento in grado d'appello dinanzi alla Corte ordinaria, la relativa eccezione deve essere respinta.
7. Passando ad analizzare, sul piano dei principi generali, le singole posizioni processuali dei ricorrenti, in relazione ai quali si contesta da parte degli appellanti il difetto di motivazione della sentenza, deve premettersi che il vizio dedotto sussiste non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, dep. 16/09/2009, Greco Rv. 244763);
a tal fine è necessario in questa fase l'esame del motivi d'appello, per valutare la completezza dell'argomentazione che non può che essere esaminata in necessaria correlazione con la specificità dei motivi di gravame.
Nel caso di specie, se deve convenirsi che la sentenza di appello non risulta particolarmente analitica su tutti i punti rimessi al suo esame, non può omettersi del pari di considerare che i motivi di appello di contrasto alle deduzioni in tema di accertamento di responsabilità sono quanto mai generici e non si confrontano con le motivate indicazioni contenute nella pronuncia di primo grado, cui in alcuni casi il giudice d'appello, conseguentemente, ha in maniera congruente ed esaustiva, fatto riferimento per relationem. È del tutto pacifico infatti che tale schema motivazionale possa considerarsi valido tutte le volte in cui le argomentazioni contenute in atto di appello non apportino specifici elementi di novità al thema decidendum (Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008, dep. 14/10/2008, imp. Raso, Rv. 241062).
7.1. Ciò premesso in linea generale, con particolare riferimento ai rilievi svolti dalla difesa di DÒ, deve concludersi per la mancanza di specificità dei motivi. In particolare, non ha fondamento indubbiare la corretta identificazione di DÒ solo perché nelle telefonate si parlerebbe di tale UR, poiché l'esame della pronuncia di primo grado, e delle intercettazioni ivi testualmente riportate per stralcio, attestano con chiarezza che il riferimento a UR è altro e diverso rispetto all'identificazione di DÒ cui si giunge con il nomignolo di "Peppe u cinese";
altrettanto irrilevante è osservare che egli è stato interlocutore diretto di PA solo una volta, poiché emerge dalle conversazioni con il figlio di questi, chiamato anch'egli "cinese", lo stretto contatto avuto dal ricorrente con PA, cui i due interlocutori diretti fanno costante riferimento. Anche gli ulteriori rilevi del gravame, relativi al mancato compimento del proposito criminoso desumibile dalle conversazioni del figlio del ricorrente, contrastano con i chiari testuali richiami della prima sentenza, sicché in maniera esaustiva, non essendo stati posti a fondamento dell'appello concreti rilievi alla sentenza di primo grado, ma solo generiche contestazioni contrastanti con i dati valorizzati nell'atto impugnato, si è fatto richiamo nella sentenza di secondo grado alla prima pronuncia, non potendo conseguentemente ravvisarsi sul punto l'eccepita mancata motivazione.
7.2. Analogamente infondata è l'eccezione di omessa motivazione in ordine al rifiuto della concessione delle attenuanti generiche;
in argomento il gravame si è limitato a riferirsi ad un'ipotetica scarsa gravità dell'azione ed alla mancanza di precedenti a carico dell'imputato, laddove la pronuncia, in senso diverso, ha valorizzato la stabile presenza di DÒ nella compagine criminale, la presenza di precedenti per ulteriori delitti, valutando impossibile, in forza di tali elementi oggettivi e soggettivi, accogliere l'istanza di concessione del beneficio;
tale valutazione appare congrua, alla luce della genericità delle motivazioni addotte a sostegno dell'opposta richiesta, essendo del tutto sufficiente valorizzare gli elementi che escludono la concedibilità del beneficio, non essendo obbligato il giudice a ripercorrere l'infondatezza degli elementi contrari svolti dalla difesa, ove quelli ritenuti fondanti il rigetto dell'istanza siano assorbenti rispetto a questi (Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, imp. Giovane, Rv. 248244); ciò consente di valutare la pronuncia sul punto esente da vizi.
8. A diverse conclusioni deve invece giungersi riguardo la posizione di NA, il latore della richiesta estorsiva presso DI, che per questo reato fu tratto in arresto e giudicato in diverso procedimento.
Sulla prova della sua appartenenza all'associazione per delinquere la difesa ha sollevato in atto d'appello una serie di rilievi critici, in via parzialmente autonoma rispetto alle motivazioni svolte nella sentenza di primo grado, e la sentenza di secondo grado sembra invece prescindere nel suo sviluppo motivazionale dai motivi riguardanti la responsabilità. Invero nell'atto di gravame è stata dedotta l'assenza di particolari circostanze di fatto, negli stessi termini riportati nel ricorso oggi in esame, cui la sentenza d'appello non ha risposto;
la carenza motivazionale sul punto impone l'annullamento della pronuncia, con rinvio per nuovo esame su tale argomento.
9. A diversa conclusione deve pervenirsi per la posizione di NT CI, in relazione alla cui impugnazione, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ha dato esaustiva, e giuridicamente corretta risposta, richiamando in particolare la pluralità di interventi realizzati da NT in favore dei vari associati durante la latitanza degli stessi, nonché il chiaro collegamento funzionale avuto a tal fine dall'interessato con PA che impone di escludere la possibilità di inquadrare i fatti secondo le figure giuridiche di cui agli artt. 378 e 418 cod. pen.. Tali ipotesi delittuose si configurano come attività svolte al di fuori del concorso nel reato, mentre nella specie la tutela e cura dei latitanti era finalità specifica della compagine mafiosa, e si sviluppava durante la sua piena attività, contrariamente a quanto previsto dalla natura residuale del delitto di cui all'art. 378 cod. pen.. Analogamente corretta risulta l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 418 cod. pen. che presuppone assistenza del singolo mentre nella specie la tutela garantita dall'intermediazione di NT era riconosciuta in favore dei latitanti del gruppo;
a tal fine come evidenziato nella sentenza, NT intermediava tra le richieste dei latitanti e PA, che doveva materialmente provvedere alle loro esigenze.
Poiché la motivazione sul punto risulta esaustiva e giuridicamente corretta, in quanto aderente alle risultanze di fatto valorizzate nell'atto, non può che respingersi il ricorso proposto. 10. La motivazione della sentenza relativa alla responsabilità di LO LA ed al calcolo della pena è solo parzialmente completa. Mentre risulta esauriente il richiamo alle plurime conversazioni aventi ad oggetto lo smercio di sostante stupefacenti, l'esclusione delle attenuanti generiche, nonché il rigetto della richiesta di esclusione dell'abitualità del reato, argomenti che risultano esaurientemente contrastati, alla luce della genericità dei motivi d'appello, il giudice non ha risposto alla richiesta di determinare la pena base in misura inferiore, in considerazione del tipo di droga trattata valutata unitamente all'epoca del commesso reato, ne' ha dato corso alla pure intervenuta esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, omettendo di dare atto di ciò in dispositivo, circostanza rilevante al fine di evitare le conseguenze che discendono per l'interessato dall'omessa esclusione di tale contestazione in fase esecutiva.
L'annullamento della pronuncia quindi deve essere limitato a tali due aspetti;
il rinvio è circoscritto ad nuova valutazione dei punti indicati.
11. Riguardo la posizione di VA AS la sentenza richiama la pronuncia di primo grado e tale motivazione per relationem solo parzialmente risulta sufficiente e completa;
lo è sulla patte relativa alla responsabilità, poiché nell'appello si reiterano poteste di innocenza che non si confrontano con quanto in senso opposto valorizzato nella pronuncia di primo grado, o si contesta l'aggravante del numero delle persone, malgrado siano specificamente richiamate nella pronuncia di primo grado conversazioni dal complesso delle quali si desume che il rapporto inerente lo stupefacente trattato da AS non riguardava solo PA, ma anche IO, con ciò integrandosi la contestata aggravante, per ravvisare la quale è sufficiente che la droga sia trattata da tre persone. Nulla invece è dedotto nella pronuncia riguardo la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, sulla quale nei motivi di appello sono stati operati rilievi specifici, cui, in base ai principi generali enunciati sub 7, non può non può darsi adeguata risposta con il riferimento per relationem. Quanto al sollecitato riconoscimento delle attenuanti generiche non può che richiamarsi quanto espresso con riferimento alla posizione di DÒ, stante la pregnanza dei riferimenti operati dai giudici di merito alla continuità dell'azione ed alla rilevanza dei contatti avuti dal prevenuto per lo svolgimento della sua attività, che non può che superare i generici rilievi contenuti in argomento nell'atto di appello, che, come si è detto, il giudice del gravame non è tenuto a contrastare specificamente, ove ritenga assorbenti i diversi motivi evidenziati in senso contrario.
Conclusivamente, ritenuta completa la pronuncia riguardo tutti i rilievi svolti in atto di appello, ad eccezione della giustificazione della sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 80, comma 2, deve disporsi l'annullamento di tale capo della pronuncia, con rinvio al giudice d'appello per la valutazione sul punto e la conseguente determinazione della pena. 12. Il gravame proposto dalla difesa di IO in appello, ad eccezione dei rilievi in rito di cui si è già detto, risulta limitato alla recidiva, la cui corretta contestazione viene contrastata sul piano tecnico, escludendo la possibilità di computare condanne conseguenti a pronunce di applicazione della pena, nel frattempo estinte per decorso del quinquennio successivo alla pronuncia, in forza della disposizione di cui all'art. 445 c.p.p., comma.
Deve inoltre osservarsi che, se pure in appello non risulta richiesta l'applicazione di pena edittale più favorevole, in ragione dell'epoca del commesso reato e del tipo di sostanza trattata, tale problema, risolto favorevolmente per i coimputati, avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio, imponendosi, ove l'accertamento permetta di delimitare l'attività illecita contestata alla commercializzazione della sola marijuana o sostanze assimilabili, la minore sanzione edittale prevista all'epoca dei fatti. Inammissibile è invece la contestazione dell'incompletezza della motivazione riguardo la contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, attesa l'assoluta genericità del rilievo contenuto sul punto in atto di appello, citato nell'epigrafe del relativo paragrafo di trattazione, ma poi non sviluppato nel corpo motivazionale della medesima parte del gravame e quindi sostanzialmente privo di motivi. La sentenza di primo grado sull'argomento aveva analiticamente analizzato le risultanze delle conversazioni telefoniche, sulla base delle quali emergeva l'interessamento di IO nella costante movimentazione di grossi quantitativi di droga, nell'ordine di più chili alla settimana;
a fronte di tale specifica contestazione nel gravame si tende a circoscrivere l'interessamento alla droga coltivata in proprio, che al più può considerarsi una parte di quella trattata, sulla base delle conversazioni valorizzate;
ne' nell'atto di gravame si offriva una diversa chiave di lettura delle ulteriori specifiche contestazioni richiamate nella prima pronuncia;
in ragione di ciò non è, per converso, rilevabile il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado sull'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, essendo assente la specifica contestazione dello sviluppo motivazione della sentenza di secondo grado in argomento.
13. I motivi di ricorso proposti in favore di LF PA sono fondati solo quanto alla mancata argomentazione sull'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti condanne, essendo gli ulteriori rilievi sulla responsabilità estremamente generici e svincolati dal contenuto della sentenza di primo grado sul punto.
In particolare, la contestazione della qualità di capo della compagine non è stata mossa sulla base del contrasto delle circostanze concrete valorizzate a fini probatori dal primo giudice, ma solo richiamando l'assenza di ulteriori elementi che, se pure astrattamente indicativi, non sono indefettibili per l'accertamento di tale qualifica. Correttamente il giudice d'appello ha motivato a riguardo richiamando la sentenza di primo grado ed escludendo la concessione delle attenuanti in riferimento alla gravità dei fatti, nell'assente individuazione da parte della difesa di elementi disegno contrario idonei a superare tali osservazioni, di cui possa ritenersi doverosa l'analisi.
L'annullamento deve quindi riguardare la valutazione di esistenza del vincolo continuazione, sussistendo uno specifico obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado ove tale argomento costituisca, come nella specie, motivo di impugnazioni (Sez. 6, Sentenza n. 38648 del 30/09/2010, dep. 03/11/2010, imp. Cosentino, Rv. 248582); ciò impone di rimettere il relativo capo della pronuncia alla valutazione del giudice d'appello che, in caso di accoglimento, provvedere a rimodulare la pena.
14. La sentenza va integralmente confermata quanto a PA, poiché le contestazioni contenute in atto di appello sono generiche e la motivazione della pronuncia risulta coerente e completa;
non sussiste omessa pronuncia sull'accertamento del bis in idem, non essendo stata dedotta in appello la presenza di un precedente giudicato avente lo stesso oggetto, ma solo sollecitato il riconoscimento della continuazione con condanna preesitente, istanza che ha trovato accoglimento.
15. All'annullamento del capi indicati consegue il rinvio di tali parti della pronuncia alla valutazione di un diversa Sezione della Corte d'appello di Catania per nuova deliberazione. La sentenza impugnata da LA, AS, IO e PA va invece confermata nel resto, con rigetto degli ulteriori motivi di ricorso dagli stessi proposti.
16. Il rigetto dei ricorsi proposti da DÒ, NT e PA comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA NA e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di:
- LO LA, limitatamente alla misura della pena-base ed alla Circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2;
- VA AS, limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2;
- IE IO, limitatamente alla misura della pena-base ed alla recidiva;
- LF PA, limitatamente alla continuazione;
e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sui punti sopra indicati;
rigetta nel resto i ricorsi del LA, del AS, del IO e del PA;
rigetta i ricorsi di DÒ PP, NT CI e PA UC NI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011