Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2011, n. 21063
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

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La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416 bis cod. pen., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise.

Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio - e conseguentemente l'udienza preliminare - qualora il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, quando detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte dello stesso pubblico ministero dello speciale procedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen., nel corso del quale i difensori sono stati messi nelle condizioni di procedere all'ascolto delle suddette registrazioni prima dello stralcio di quelle ritenute non rilevanti a fini probatori.

Commentari3

  • 1Art. 5 c.p.p. Competenza della corte di assise
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Mancato rilascio delle intercettazioni, diritto di difesa violato (Cass. 38409/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021

  • 3Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2011, n. 21063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21063
Data del deposito : 3 maggio 2011

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