Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 15563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15563 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 303
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035805/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IZ, N. IL 22/10/1963;
2) RR CA, N. IL 25/07/1979;
3) UC EL, N. IL 26/03/1971;
4) ON EP, N. IL 13/01/1972;
5) AN BI, N. IL 02/06/1986;
6) AN AN, N. IL 15/05/1979;
avverso ORDINANZA del 05/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza in data 7 agosto 2008 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da RO ZI, TO AR, FI BI, RO IU, FI EA e AR LE contro l'ordinanza 24 luglio 2008 del GIP dello stesso Tribunale che aveva applicato ai suddetti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ex art.629 c.p., art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, e L. n. 203 del 1991, art. 7, accertata in Cercola (Napoli) a far data dal 10.7.2008, con condotta perdurante.
La società Contact Tecnologie di NN EA ed IT TO aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per somma rilevante (250.000,00 Euro), nei confronti della C.T.C., di cui era legale rappresentante TO AR. La C.T.C, aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo ma contemporaneamente, secondo la ricostruzione accusatoria, la RO, madre del TO, si era attivata insieme al figlio, utilizzando il clan camorristico egemone in Ponticelli, che aveva poi girato la richiesta di interventi per competenza territoriale al clan camorristico operante in Barra, per intimidire i creditori e costringerli a rinunciare al credito.
I due amministratori della Contact, come risultante da annotazioni di servizio non riportate con le formalità di sommarie deposizioni testimoniali, avevano riferito ai carabinieri della tenenza di Cercola, rispettivamente in data 10 e 11 luglio 2008, di una intimidazione compiuta da AR LE (ritenuto, sulla base di provvedimenti giudiziari, esponente del clan camorristico di Barra) e dai suoi accompagnatori (identificati in FI EA, RO IU ed FI BI sulla base dei fotogrammi estratti dalla registrazione di una telecamera a circuito chiuso installata nei locali della Contact, confrontati con le fotografie degli indagati) all'interno del negozio della Contact nel tardo pomeriggio del 10 luglio 2008 per costringerli a rinunciare al loro credito anche attraverso la minaccia di incendiare il negozio, accompagnata dalla affermazione di essere stati investiti della questione "dagli amici di IC, oltre che della telefonata fatta dalla RO il giorno successivo agli amministratori della Contact in cui la donna aveva rivendicato la visita fatta dal AR e dai suoi accompagnatori.
Il Tribunale valorizzava poi, nel tracciare il quadro di gravità indiziaria, le sommarie informazioni testimoniali rese dal ragioniere della Contact e da altri soggetti in merito allo stato di terrore in cui versavano gli amministratori ed i dipendenti in conseguenza delle minacce da parte del AR e dei suoi accompagnatori, gli esiti della perquisizione presso la Contact con riguardo al rinvenimento negli uffici della ditta di un foglio dello stesso formato di quello visibile nelle mani di AR nei fotogrammi estratti dalla telecamera a circuito chiuso della ditta, contenente le istruzioni per rinunciare al credito verso la C.T.C., le immagini registrate dal dispositivo di videosorveglianza a circuito chiuso della stessa ditta il pomeriggio del 10 luglio 2008 ed il giorno successivo ed infine gli esiti di una intercettazione ambientale compiuta nei locali della ditta il 19 luglio 2008 in cui il ragioniere, colloquiando con un altro dipendente, faceva riferimento alla visita del AR ed alla minaccia di incendiare il negozio se la AC non avesse rinunciato al credito, nonché a AR TO ed alla madre quali mandanti della missione minatoria.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le annotazioni di servizio contenenti le dichiarazioni degli amministratori, anche se costoro avevano rifiutato di procedere alla una verbalizzazione formale per timore di ritorsioni violente di natura camorristica, fossero utilizzabili ai fini della emissione della misura cautelare e che fossero utilizzabili anche le intercettazioni ambientali in quanto la inidoneità dell'impianto della Procura era giustificata nel provvedimento autorizzativo con riguardo alla esigenza di una postazione di ascolto prossima al luogo ove erano posizionate le microspie e dove era in corso la attività minatoria e che nel contempo la convalida del GIP fosse tempestivamente intervenuta, anche se il provvedimento del 18.7.2008 si riferiva testualmente alle intercettazioni telefoniche, poiché era implicita pure la convalida della autorizzazione delle intercettazioni ambientali, come riconosciuto con provvedimento 22.7.2008 del GIP di correzione dell'errore materiale.
Il Tribunale ha poi escluso che fosse ravvisabile nei fatti il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenuto dalla difesa degli indagati in luogo di quello di estorsione ed ha ritenuto che il riconoscimento delle persone riprese dalla telecamera a circuito chiuso fosse certo anche con riferimento ad FI BI ed a RO IU (che avevano negato la loro presenza nei locali, mentre il AR e l'FI BI la avevano ammessa sia pure offrendo spiegazioni alternative ritenute inattendibili), poiché la polizia giudiziaria lo aveva verificato sulla base dei fotogrammi originali del DVD confrontati con le fotografie degli interessati. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli indagati. La difesa di RO ZI e TO AR ha lamentato con quattro separati motivi:
- nullità della ordinanza impugnata e di quella originaria del GIP per violazione degli artt. 351, 357, 191 e 273 c.p.p. in conseguenza della inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni riportate nella annotazione dei Carabinieri per omessa verbalizzazione delle stesse, asseritamente rese da persone informate dei fatti e ricevute in via confidenziale, stante anche il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria, ora sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 305 del 2008, con riguardo a tutte le dichiarazioni di persone informate dei fatti raccolte dalla polizia giudiziaria, comprese quelle per cui la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, così eludendo le modalità previste dalla legge;
divieto che doveva comportare la inutilizzabilità degli atti anche nella fase delle indagini ai fini della emissione delle misure cautelari;
- violazione dell'art. 393 c.p. nonché manifesta carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che aveva privilegiato la ipotesi di tentata estorsione invece di quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la esistenza di una lite civile fra la Contact e la parte convenuta C.T.P. Print di cui era titolare l'attuale ricorrente TO AR ed il rinvenimento presso la Contact delle istruzioni per recedere dal credito vantato nei confronti della C.T.P. Print giustificava la diversa qualificazione dei fatti come delitto di ragion fattasi mediante violenza o minaccia alle persone, non ostando a tale qualificazione la pendenza della vertenza civile;
mancava comunque la motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come estorsione con riguardo all'aspetto materiale ed a quello soggettivo del dolo;
- violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. poiché dal colloquio intercettato colui che era stato identificato come IT EA, contitolare della Contact, parlando del coinvolgimento dei ricorrenti, aveva dichiarato di non sapere se fosse stato lui o se fosse stata la mamma oppure tutti e due, mentre invece il Tribunale aveva apoditticamente ritenuto che fosse esplicito il riferimento a AR TO ed alla di lui madre quali mandanti della estorsione;
- violazione dell'art. 268 c.p.p. e segg. con riferimento alla utilizzabilità della intercettazione ambientale eseguita all'interno dei locali della Contact poiché la mera opportunità di utilizzo di apparecchiature tecniche installate nelle immediata vicinanza dei parlatori non giustificava la deroga alla regola di utilizzare gli impianti della Procura della Repubblica e comunque il decreto di convalida in termini aveva riguardato soltanto le intercettazioni telefoniche e non anche quelle ambientali, mentre la integrazione del 22 luglio 2008 non aveva efficacia di sanatoria ex tunc. La difesa dei ricorrenti AR LE, RO IU, FI BI e FI EA ha dedotto ugualmente con quattro separati motivi:
- violazione dell'art. 273 c.p.p. e difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla tesi difensiva per cui alcuni degli indagati si erano recati nei locali della Divani Italia per acquistare un divano e non invece per porre in essere le condotte contestate;
il Tribunale non aveva comunque spiegato su quali elementi era fondata la tesi accusatoria;
- era erronea la qualificazione giuridica del fatto, che rientrava invece nella previsione dell'art. 393 c.p.p. ed era carente la motivazione del Tribunale laddove aveva respinto la tesi difensiva sul punto, poiché l'accertamento doveva riguardare la esistenza del preteso diritto che era documentato dalla circostanza che la RO aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo proprio perché non intendeva pagare, mentre la affermazione che la RO ed il figlio avessero agito non già per fare valere un loro diritto ma soltanto per non pagare un credito ingente era priva di significato concreto ed anche il riferimento "alla gente di IC era ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel cui ambito le frasi di minaccia attribuite agli indagati rientravano pienamente nella condotta del reato previsto dall'art. 393 c.p.;
- violazione dell'art. 273 c.p.p. con riguardo alle posizioni di RO IU ed FI BI la cui individuazione era stata ritenuta sulla base dell'esame dell'originale del DVD da parte della polizia, così delegando alla polizia giudiziaria un potere che spettava al giudice e di cui non risultavano le modalità esecutive, privando altresì la difesa del diritto di esaminare i fotogrammi più nitidi in possesso della polizia giudiziaria;
- inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate perché non convalidate nel termine di legge, nonché delle dichiarazioni delle presunte parti lese MO ed IT che non erano state verbalizzate.
I ricorsi sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso RO ZI e TO AR deducono la inutilizzabilità, anche ai fini della emissione della ordinanza cautelare, delle dichiarazioni degli amministratori della società Contact Tecnologie, rese alla polizia giudiziaria e da questa raccolte in atti di indagine e nella informativa di reato, ma non verbalizzate per timore di ritorsioni nei loro confronti. Ad avviso dei ricorrenti, in assenza di redazione, da parte della polizia giudiziaria, del relativo verbale di assunzione delle sommarie informazioni testimoniali, sottoscritto dagli interessati, tali dichiarazioni non potrebbero trovare ingresso nella fase delle indagini, come fondamento di una misura cautelare, in quanto non potrebbero essere utilizzate a dibattimento le dichiarazioni della polizia giudiziaria de relato su tali informative, anche se assunte eludendo le modalità di verbalizzazione previste dalla legge, alla stregua della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 305 del 2008 che ha sancito il divieto di testimonianza indiretta - ex art.195 c.p.p., comma 4, - degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da persone assunte a sommarie informazioni, a maggior ragione se con modalità irregolari e cioè senza rispettare l'obbligo di verbalizzazione. Le regole sulla testimonianza, previste dall'art. 194 c.p.p. e segg., riguardano però il dibattimento e sono impropriamente richiamate con riferimento alla fase delle indagini in cui l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357 c.p.p., comma 2, non è prescritto a pena di nullità, sicché è da ritenere che, qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque la individuazione della relativa fonte, essa può fare parte del fascicolo del pubblico ministero da depositare a norma dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e se ne può tenere conto ai fini della adozione delle misure cautelari e del rinvio a giudizio dell'imputato, mentre non può entrare a fare parte del fascicolo per il dibattimento nel quale gli atti irrepetibili possono essere inseriti solo se risultanti da verbali (v. Cass. Sez. 1 n. 440 del 1993, rv. 193323; Cass. Sez. 2 n. 30113 del 2005, rv. 231662; Cass. Sez. 1 n. 14980 del 2004, rv. 229398; Cass. Sez. 1 n. 4582 del 1999, rv. 214017; Cass. Sez. 4 n. 2073 del 1996, rv. 206701). Nel caso quindi di sommarie informazioni non verbalizzate ma solo riportate nella informativa di reato (come nella fattispecie in esame in cui la mancata verbalizzazione è stata giustificata per il timore delle vittime di ulteriori ritorsioni, stante lo stato di libertà degli autori del tentativo di estorsione ai loro danni, dichiaratisi appartenenti a clan camorristici e come tali conosciuti) e cioè documentate in forme diverse da quelle previste dall'art. 351 c.p.p., la loro utilizzazione nelle indagini non può essere preclusa, stante anche la atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, in assenza di qualsiasi previsione di nullità o di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 c.p.p. ovvero di inutilizzabilità specifica (previsione esistente invece nel caso di cui all'art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 che riguardano la violazione di diritti difensivi imprescindibili ed insanabili).
La prova si atteggia infatti in forma diversa nelle indagini e nel dibattimento per cui non si possono trasferire alla fase delle indagini le regole per la assunzione dibattimentale della testimonianza, anche perché il dibattimento, in presenza dei riti alternativi, è una fase soltanto eventuale del procedimento che impone regole diverse e risponde a logiche diverse. È vero che la consistenza indiziaria, onde giustificare la misura cautelare, deve essere grave anche nelle indagini, però il materiale probatorio che la supporta non può rispettare le forme di quello assunto in dibattimento nel contraddittorio fra le parti, essendo tali forme incompatibili con la fase delle indagini;
con la conseguenza che acquistano rilievo in tale fase anche gli atti atipici di indagine della polizia giudiziaria ritenuti necessari ai fini dell'accertamento del reato e della individuazione dei colpevoli, non potendosi confondere il problema delle forme di acquisizione della prova con quello della consistenza probatoria.
Vi è sul punto un orientamento apparentemente contrario di questa Corte, che però attiene non già alla atipicità degli atti di indagine, bensì alla loro patologia - che qui non interessa - che li rende come tali inutilizzabili in qualsiasi fase processuale, come ad esempio con riferimento alle dichiarazioni carpite con l'inganno e registrate dalla polizia giudiziaria all'insaputa dal dichiarante, ovvero alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia contenute in stralci di interrogatorio trascritte su fogli privi di intestazione e mancanti degli elementi idonei ad attribuire agli stessi valore di verbale (v. Cass. Sez. 1, n. 4480 del 1994, rv. 200226; Cass. Sez. 2, n. 1284 del 1997, rv. 208060). Si deve quindi concludere che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 305 del 2008 - che fra l'altro era già stata preceduta dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte 28 maggio 2003, Torcasio, espressamente menzionata dalla Corte Costituzionale, che aveva seguito in via interpretativa identico orientamento - riguardi soltanto il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria in dibattimento con riferimento alle dichiarazioni ricevute nella attività di indagine, sia verbalizzate sia non verbalizzate, senza alcun rilievo sulla fase delle indagine cui non si riferisce l'art. 195 c.p.p. e comunque senza neppure collegamento con il recupero in dibattimento delle dichiarazioni del teste intimidito che non potrebbe mai avvenire attraverso la testimonianza indiretta dell'ufficiale della polizia giudiziaria, neppure se le dichiarazioni nelle indagini fossero state verbalizzate. Ne consegue la utilizzabilità nelle fase delle indagini delle dichiarazioni di persone informate dei fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nella informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati.
Anche il secondo motivo del ricorso RO - TO che attiene alla qualificazione giuridica del reato è infondato. Sul punto i ricorrenti assumono che si verserebbe in una ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché vi era una lite civile in corso fra la Contact e la parte convenuta C.T.P. Print del TO, di cui si occupava anche la madre RO, che ritenevano di nulla dovere e volevano fare recedere la Contact dalla sua pretesa, sia pure con metodi intimidatori, come dimostrato dalle istruzioni per recedere dal credito portate dagli emissari presso la Contact e rinvenute dalla polizia giudiziaria.
A parte il rilievo che nella specie il giudice era già stato adito ed aveva emesso un decreto ingiuntivo esecutivo contro il quale era in corso la opposizione, per cui non sussiste quel carattere di alternatività rispetto al ricorso al giudice cui fa riferimento l'art. 393 c.p., deve peraltro escludersi che sussistano anche gli elementi costitutivi del suddetto reato ed in particolare la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa e la sussistenza di un diritto giudizialmente realizzabile. Sotto il primo profilo il provvedimento impugnato ha sottolineato che la RO, in occasione della sua telefonata dell'11.7.2008 all'IT, non solo gli aveva comunicato di avere inviato gli "ambasciatori" ma gli aveva anche fatto presente che nella sua attività vi era la sostanziale cointeressenza di "gente di IC, ossia di esponenti della criminalità organizzata di quel quartiere, il che non aveva nulla a che fare con la buona fede del soggetto che sia convinto di fare valere la pretesa legittima, poiché la pretesa non è stata presentata come un diritto bensì soltanto come una imposizione alla Contact che doveva immediatamente rinunciare in quanto gli interessati erano "gente di IC e cioè camorristi che non avrebbero tollerato pretese di alcun genere nei loro confronti.
Si deve quindi escludere che gli indagati abbiano agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa, pur se con metodo illecito, poiché di tale legittimità non hanno mai fatto menzione neppure nelle loro dirette istanze all'TO (v. Cass. sez. 2, n. 9121 del 1996; Cass. 21 marzo 1995, Marongiu). Ma si deve escludere pure che potesse trattarsi di un diritto azionabile davanti al giudice poiché al giudice non sarebbe stato possibile chiedere di imporre agli amministratori della Contact di rinunciare alla loro pretesa in relazione alla quale avevano già ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo, mentre le intimidazioni dirette a costringere i creditori alla sottoscrizione di un atto di rinuncia ad una pretesa già riconosciuta giudizialmente integravano una coartazione dell'altrui volontà che assumeva ex se i caratteri dell'ingiustizia; con la conseguenza che, in situazioni di tal genere, anche la pretesa tesa a fare valere un preteso diritto avrebbe integrato una condotta estorsiva.
La individuazione dei mandanti della spedizione intimidatoria, che costituisce l'oggetto del terzo motivo del ricorso dei RO - TO, è superata, quanto al TO, dal rilievo che era il titolare della ditta e del debito e cioè il diretto interessato ad ottenere dagli amministratori della Contact la sottoscrizione del documento di rinuncia al credito che era stato portato dagli esponenti del clan camorristico di Barra, che doveva a lui tornare, e, quanto alla RO, dalla telefonata che aveva fatto il giorno dopo agli amministratori della Contact per rivendicare la spedizione intimidatoria e constatare se aveva avuto l'effetto voluto. Infine, con riguardo al quarto motivo del ricorso dei RO - TO, che riguarda la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali stante l'utilizzazione di apparecchiature esterne alla Procura in assenza dei presupposti di legge, ed inoltre, quanto alle sole intercettazioni ambientali, per mancanza del decreto di convalida del GIP che avrebbe riguardato soltanto le intercettazioni telefoniche, si devono distinguere le due eccezioni. Quanto alla prima, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'inidoneità degli impianti che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne alla Procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto tecnico degli impianti ma anche alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova;
per cui deve ritenersi adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità degli impianti della procura, il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, che faccia riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere, ad esempio, come nel caso in esame, particolari apparecchiature oppure il pronto intervento della polizia giudiziaria che sarebbe impossibile qualora le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio (v. Cass. sez. 1 n. 11576 del 2006, rv. 233794; Cass. sez 4 n. 38018 del 2006, rv. 235043). Quanto invece alla seconda eccezione, che attiene alla mancata indicazione anche delle intercettazioni ambientali nel decreto di convalida del GIP in data 18.7.2008, in effetti tale decreto, che è versato in atti, riguarda solo le intercettazioni telefoniche (e non anche quelle ambientali contestualmente disposte) e non può ritenersi integrato in via retroattiva dal successivo decreto 22.7.2008, che invece costituisce una convalida della nuova richiesta del P.M. in data 21.7.2008. Ne consegue che la intercettazione ambientale eseguita il 19 luglio 2008 nei locali della Contact deve essere ritenuta inutilizzabile poiché disposta in base ad un decreto del p.m. non convalidato dal gip.
Non essendo quindi utilizzabile la intercettazione ambientali del 19 luglio 2008 nei locali della ditta Contact con cui il ragioniere della ditta, colloquiando con altro dipendente, aveva descritto la visita compiuta dal AR e dai suoi amici e le minacce di incendiare il negozio se la Contact non avesse subito rinunziato al suo credito, così creando una situazione assurda - ambientale utilizzata sia dall'ordinanza custodiale che dal provvedimento del Tribunale del riesame per desumerne che i mandanti della spedizione intimidatoria fossero proprio il TO e sua madre cui facevano riferimento i suddetti colloquianti -, si tratta di verificare se il materiale indiziario versato in atti sia ugualmente sufficiente o meno per giustificare che gli attuali ricorrenti siano stati coinvolti nella azione estorsiva, indipendentemente da tale elemento. Sul punto si deve fare ricorso al cd. criterio di resistenza applicabile pure al giudizio di legittimità ed anche in relazione ai procedimenti cautelari (v. Cass. sez. 5 n. 37694 del 2008, rv. 241299; Cass. sez. 6 n. 10094 del 2005, rv. 231832; rv. 212274; rv. 226972), ossia valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza la utilizzazione di quell'elemento, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento. E, sotto tale profilo, quanto sopra indicato con riguardo al terzo motivo di ricorso ed in particolare agli altri elementi che hanno condotto alla individuazione del TO e della RO quali mandanti della spedizione intimidatoria rende evidente che si trattava di elemento ultroneo, considerato pure che il ragioniere EA IT ha reso sommarie informazioni testimoniali in merito al ricevimento del "foglio" con cui si indicavano le modalità per la rinuncia al credito ed ha fatto riferimento pure alla esplicita affermazione, compiuta dai visitatori, di essere stati investiti della questione "dagli amici di IC, onde rafforzare l'intento intimidatorio. Passando all'esame del ricorso unitariamente presentato dalla difesa di AR LE, RO IU, FI BI ed FI EA, occorre subito rilevare che il motivo n. 2 è speculare rispetto al motivo n. 2 del ricorso TO-RO, mentre il motivo 4 ripropone le questioni già proposte dai motivi 1 e 4 del suddetto ricorso, cui pertanto si fa riferimento integrale. Restano da esaminare i motivi 1 e 3 che attengono alla individuazione degli indagati quali soggetti che si sarebbero presentati nell'esercizio commerciale per "portare" la intimidazione degli "amici di IC oltre che la dichiarazione di rinuncia al credito che avrebbero dovuto firmare e restituire gli amministratori della Contact, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla confutazione della tesi alternativa (acquisto di un divano) offerta da AR e da FI BI in merito alla loro visita al negozio.
Quanto alla individuazione di RO e di FI BI sulla base dell'originale del DVD delle riprese delle telecamere a circuito chiuso della Contact - Divani Italia, in possesso della polizia giudiziaria che lo aveva sottoposto a sequestro, risulta che si è trattato di attività delegata alla polizia giudiziaria che ha prodotto le foto con annotazione di servizio in data 18 luglio 2008 sottoscritta da cinque militari appartenenti alla Tenenza dei Carabinieri di Cercola e che ha poi depositato, in data 21 luglio 2008, un ulteriore verbale di visionatura.
Si è trattato quindi di individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria cui compete il potere - dovere di compiere, di propria iniziativa, tutte le attività che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli, a norma degli artt. 55 e 348 c.p.p. che sanciscono il principio di aticipità degli atti di indagine della polizia giudiziaria. Non vi è stata d'altronde violazione dei diritti difensivi, considerato anche che il DVD è in sequestro per cui la difesa avrebbe potuto estrarne copia e visionarlo, facendo valere eventuali contestazioni specifiche.
D'altronde gli altri due soggetti individuato dalla polizia giudiziaria con la stessa procedura hanno ammesso la loro presenza nel negozio proprio il giorno in cui erano stati ripresi dalla telecamera il che conferma che i fotogrammi consentivano la individuazione.
Quanto poi alla posizione di AR LE e di FI EA, che hanno ammesso la loro presenza il giorno in cui era stata portato il messaggio estorsivo e che erano stati ritratti dalla telecamera con in mano (del AR) il foglio contenente la scrittura di rinuncia del credito che gli amministratori avrebbero dovuto sottoscrivere, la giustificazione alternativa offerta (avrebbe avuto in mano la busta paga per chiedere un finanziamento per l'acquisto di un divano) è stata correttamente ritenuta pretestuosa dal provvedimento impugnata poiché il foglio era stato consegnato al ragioniere della ditta - che ha reso dichiarazioni sul punto e che aveva raccolto anche la minaccia proveniente da "quelli di IC - il quale lo aveva riposto nella cartellina dei credito della Contact dove era stato trovato dagli inquirenti e sottoposto a sequestro. Anche con riguardo ad un preteso successivo accesso dei predetti AR ed FI nel negozio in data 18 luglio 2008, allorché la moglie di FI EA aveva firmato la proposta di acquisto di un divano, la giustificazione alternativa è stata correttamente e logicamente ritenuta indifferente dal tribunale del riesame poiché si trattava di data diversa e non era incompatibile con la precedente incursione intimidatoria registrata dalle telecamere.
Al rigetto di tutti i ricorsi seguono per legge le ulteriori statuizioni in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.). La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Cosi deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009