Sentenza 11 novembre 2020
Massime • 1
Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi reati, atteso che l'acquisizione definitiva del bene allo Stato non preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti necessari nel diverso procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2020, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
00409-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 14+5 Giulio Sarno -- Presidente - Sent. n. CC 11/11/2020 Gastone Andreazza - R.G.N. 26864/2020 - Relatore - Stefano Corbetta Emanuela Gai Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di ED LA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/07/2020 del G.i.p. del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava a LA ED la pena di quattro anni e venti giorni di reclusione e 20.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti e di armi, oltre che per ricettazione.
2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso il pubblico ministero denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che il G.i.p. ha escluso la confisca della droga e delle armi in sequestro sul presupposto, stimato erroneo, della pendenza del procedimento a carico del coimputato, essendo la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2. 3. In data odierna è pervenuta una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. redatta dal difensore di LA ED, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo si rileva la tardività della memoria prevenuta in data odierna. Invero, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018 - dep. 29/10/2018, S, Rv. 274040).
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
3. In primo luogo, va richiamato il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile ricorso per cassazione ai 2 sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348-03). Nel caso di specie, trattandosi di imputazioni relative alla violazione della disciplina in tema di armi e di sostanze stupefacenti, delle quali la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. essendo beni il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato il ricorso è - ammissibile.
4. Il ricorso è anche fondato.
5. Come si è anticipato, la confisca delle armi, dei proiettili e della sostanza stupefacente è obbligatoria e deve essere disposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (da ultimo, cfr. Sez. 1 n. 11604 del 28/02/2013, dep. 12/03/2013, P.G. in c. Morrone, Rv. 255160). Le medesime conclusioni valgono per l'omessa confisca, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., della sostanza stupefacente, trattandosi, anche in tal caso, di confisca obbligatoria (cfr. Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, dep. 02/07/2008, P.G. in c. Gala, Rv. 241051).
6. Orbene, stante il carattere imperativo della confisca obbligatoria, non rileva il fatto, come affermato dal G.i.p., che nei confronti del coimputato sia ancora in corso il procedimento penale per gli stessi reati, considerando che la confisca imprime una destinazione definitiva alla res, che viene acquisita dallo Stato, ma non incide sulla sua eventuale disponibilità, laddove vi fosse la necessità di disporre accertamenti nel diverso procedimento.
7. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione della confisca obbligatoria delle armi, delle munizioni e della sostanza stupefacente, statuizione che dispone. 3 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca delle armi, delle munizioni e della sostanza stupefacente, che dispone. Così deciso il 11/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Giulio Sarno prati سما DEPOSITATA IN CANCELLERA FL 8 GEN 2021 CANCEL ESPERTO Luana Varani 4