Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
Con la designazione, da parte della Corte di Cassazione, del Giudice di rinvio, ai sensi dell' art. 383, primo comma, cod. proc. civ., la competenza funzionale per materia di questi, pur se sopravvengono norme modificative della competenza, diviene inderogabile ed incontestabile, anche da parte della stessa Suprema Corte, che può soltanto correggere eventuali errori materiali sul tipo di giudice designato e sul luogo, fermo restando che per rispettare il principio di alterità di cui al succitato primo comma dell' art. 383 cod. proc. civ., ed escludere la nullità della sentenza emessa dal giudice del rinvio, per vizio di costituzione dell'organo giudicante, ai sensi dell' art. 158 cod. proc. civ., è sufficiente che questo sia diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, pur se il luogo dell' ufficio giudiziario è il medesimo. Nel caso poi di controversie agrarie, l' inderogabilità anche della competenza territoriale, predeterminata per legge, prevale sul predetto principio, sì che l' eventuale indicazione della Cassazione di comporre diversamente dal precedente il collegio in sede di rinvio, assume il significato di mera proposta orientativa.
Commentari • 3
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Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1841 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3009/2021 R.G. proposto da: O.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Sgarbi, con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Andrea Sciarrillo; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA Presidente
Dott. MICHELE LO PIANO Consigliere
Dott. BRUNO DURANTE Consigliere
Dott. MARIO FINOCCHIARO rel. Consigliere
Dott. DONATO CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'NO AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Covour n. 96, presso l'avv. Antonio Caputo, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'RO TO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n. 2, presso l'avv. Paolo Napoletano, difeso dall'avv. Cesare Capotorto, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione specializzata agraria, n. 800/98 dell'8 luglio 1998 (R.G. 421/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Antonio Caputo, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 novembre 1989 il tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria dichiarava che il contratto di affitto, relativo al fondo rustico in grado di Deliceto, condotto in affitto da D'ZO TE e di proprietà di D'RO UI e TO sarebbe cessato il 6 maggio 1992, rigettando la domanda riconvenzionale del D'ZO di indennizzo per le migliorie apportate al fondo tra il 1972 e il 1977, per non essere stata seguita la procedura di cui agli articoli il e seguenti della legge il febbraio 1971, n. 11.
Tale pronunzia era confermata dalla corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, con sentenza 30 maggio 1990 la quale osservava, da un lato, che il diritto all'indennità sarebbe sorto [solo] nel momento di cessazione del rapporto, dall'altro, che solo a tale momento l'importo dell'indennizzo era commisurabile all'aumento di valore conseguito dal fondo.
Rigettata dalla Corte di cassazione (con sentenza n. 1938 del 1994) il ricorso avverso tale ultima decisione proposto dal D'ZO, D'RO TO, in proprio e quale tutore del fratello UI, intimava precetto di rilascio, cui si opponeva il D'ZO, invocando il diritto alla ritenzione del fondo stesso, sino al pagamento dell'indennizzo del caso per i miglioramenti apportati al fondo.
Rimesse le parti innanzi al tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, quest'ultimo con sentenza 18 gennaio 1995 dichiarava dovuta al D'ZO la somma di lire 50 milioni quale indennizzo per i miglioramenti apportati, nonché competere a lui il diritto di ritenzione sino al corrispondente pagamento. Osserva il tribunale, da un lato, che la questione dei miglioramenti era stata già dibattuta nel giudizio di cognizione, per cui non era possibile emettere una decisione in contrasto con il giudicato formatosi in quella sede, dall'altro, che tale giudicato era nel senso che i miglioramenti erano indennizzabili purché esistenti al momento della cessazione del rapporto e nei limiti del l'accertamento da effettuare in quel momento.
Impugnata tale sentenza in via principale da D'RO TO, anche quale erede di D'RO UI, nonché, in via incidentale, da D'ZO TE, la corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, rigettava - con sentenza 25 ottobre 1995 - entrambi i gravami. Proposto ricorso per cassazione, avverso tale ultima pronunzia, in via principale dal D'RO e in via incidentale dal D'ZO, l'adita Corte con sentenza 27 marzo 1998 n. 3252 accoglieva il ricorso principale, dichiarava assorbito quello incidentale e cassata la sentenza impugnata rinviava la causa, per nuovo esame, alla corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria.
Precisava la S.C. che nella sentenza gravata nulla era detto circa la portata e il contenuto del dispositivo delle tre precedenti decisioni intervenute tra le parti e circa il collegamento, coerente e strutturale, dei dispositivi di rigetto con la rispettive motivazioni.
In ogni modo - proseguiva la S.C. - doveva essere tenuto presente che la mera enunciazione di un criterio o di una regola in tanto può acquistare autorità di cosa giudicata in quanto non sia svincolata dal fondamento non solo logico giuridico, ma precettivo, della decisione adottata e che l'interesse a impugnare fa difetto nella parte laddove la statuizione sia ad essa favorevole. Riassunto il giudizio la corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, con sentenza 8 - 17 luglio 1998, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza 18 gennaio - 2 marzo 1995 del tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, accoglieva l'appello avverso tale sentenza proposta dal D'RO e, per l'effetto, rigettava la domanda volta al conseguimento della indennità per miglioramenti proposta dal D'ZO. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 agosto 1998, D'NO AT, affidato a 2 motivi.
Resiste, con controricorso, D'RO TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, la corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza dei primi giudici, ha rigettato la domanda proposta da D'NO AT
contro
D'RO TO e diretta a conseguire un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, di proprietà del D'RO, in costanza del rapporto di affitto (cessato nel 1992).
I primi giudici, ha osservato la corte del merito, hanno accolto la pretesa del D'NO sul rilievo, assorbente, che il diritto all'indennizzo fosse stato accertato nel corso del giudizio - tra le stesse parti - avente ad oggetto la cessazione del riferito rapporto e conclusosi con sentenza n. 1938 del 1994. In realtà - ha concluso la corte del merito - non solo nessun accertamento in fatto o in diritto, e tale da potere assurgenre a valore di giudicato, è stato compiuto, nel corso di quel giudizio, in ordine alla sussistenza del diritto alla indennizzabilità delle opere definite come migliorie, ma tali opere - giusta la prospettazione del D'NO erano state effettuata tra il 1972 e il 1977, cioè nel vigore della legge n. 11 del 1971, senza l'osservanza delle procedure previste da quest'ultima legge e, pertanto, non erano indennizzabili.
2. Con il primo motivo il ricorrente D'NO censura la sentenza sopra riassunta denunciando "violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e 2909 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art- 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". Osserva, in particolare, il ricorrente che in violazione delle norme di diritto sopra indicate il giudice del rinvio ha proceduto a una nuova valutazione dei fatti di causa senza considerare che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione e non può riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se errata, posta a base del principio enunciato, anche perché i capi di pronuncia non cassati non sono travolti e acquistano autorità di cosa giudicata.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Questa Corte, con la pronunzia 27 marzo 1998 n. 3252 ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bari, sezione specializzata agraria, 25 ottobre - 17 novembre 1995 disponendo il rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, in accoglimento del proposto ricorso sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., attesa l'insufficiente motivazione della sentenza stessa su un punto decisivo della controversia.
La pronunzia allora cassata, infatti, aveva ritenuto, da un lato, che la questione dei miglioramenti - pretesamente apportati al fondo da parte del D'NO - era stata già dibattuta nel giudizio di cognizione, per cui non era possibile emettere una decisione che fosse in contrasto con il giudicato venutosi a formare in tale giudizio, dall'altro, che tale giudicato era nel senso che i miglioramenti erano indennizzabili purché esistenti al momento della cessazione dei rapporti e nei limiti dell'accertamento da effettuare in quel momento.
Peraltro, ebbe ad osservare nella specie questa Corte, i giudici del merito nulla hanno riferito circa la portata e il contenuto del dispositivo delle tre precedenti decisioni intervenute tra le parti, nè - in qualche modo - "hanno esplicitato il collegamento coerente e strutturale, dei dispositivi (delle suddette sentenze di merito) con le rispettive motivazioni".
Nella sentenza impugnata - ebbe, ancora, ad osservare questa Corte - nulla è detto in margine ai motivi di impugnazione, specie considerato che la mera enunciazione - in una pronunzia giurisdizionale - di un criterio o di una regola in tanto può acquisire autorità di cosa giudicata in quanto non sia svincolata dal fondamento precettivo della decisione adottata. Pacifico quanto sopra è evidente che la dedotta violazione, da parte del giudice del rinvio, degli artt. 384 e 394 c.p.c. e 2909 c.c., nella specie non sussiste.
Correttamente, infatti, la sentenza in questa sede gravata - in relazione al dictum contenuto nella sentenza n. 3252 del 1998 di questa Corte - ha proceduto a un esame [totalmente omesso dalla prima sentenza d'appello] delle precedenti sentenze rese tra le stesse parti, giungendo alla conclusione che, in realtà nessun accertamento, anche negativo, con valore di giudicato era stato effettuato da quei giudici sulla esistenza del diritto alla indennizzabilità dei miglioramenti.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 394 c.p.c., relativamente alla competenza del giudice di rinvio (art. 360 n. 3, c.p.c.)" lamenta che la stessa sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Bari aveva pronunziato la sentenza cassata da questa Corte e che la stessa, pertanto, era incompetente - anche se formata da magistrati diversi da quelli che avevano giudicato in precedenza - a conoscere del giudizio di rinvio.
Poiché presso la corte di appello di Bari esiste una sola sezione specializzata agraria - conclude il ricorrente - questa doveva rilevare la propria incompetenza e provocare una nuova decisione della Corte di cassazione che poteva affidare la pronuncia a un giudice diverso e, quindi, la sentenza impugnata è nulla per incompetenza della corte di appello Bari.
5. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto diversi, concorrenti, profili.
5.1. In primis si osserva che la designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cassazione ai sensi dell'art. 383 c.p.c. determina una competenza funzionale del suddetto giudice, non suscettibile di successive contestazioni, nemmeno in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Cass., 2 giugno 1998, n. 5393). La designazione del giudice di rinvio a seguito del l'annullamento della sentenza impugnata - pertanto - attribuendo a quest'ultimo una competenza funzionale ratione materiae come tale inderogabile, non può essere modificata ne' dal giudice designato con declinatoria di competenza ne' dalla stessa Corte di Cassazione cui è soltanto consentito di intervenire sulla propria decisione in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali sul tipo e sul luogo del giudice designato a conoscere della causa in sede di rinvio (Cass., 23 gennaio 1998, n. 628). La erronea designazione relativa al luogo del giudice, comunque, per essere questi lo stesso che ha pronunziato la sentenza impugnata, non comporta contrariamente a quanto assume l'attuale ricorrente nullità insanabile della nuova sentenza, ex art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione dell'organo giudicante, se la composizione personale di quest'ultimo risulti in concreto diversa rispetto alla composizione di quello che ha pronunziato la sentenza cassata, restando anche in tale caso soddisfatte le esigenze che stanno alla base del principio di alterità del giudice codificato nell'art. 383 c.p.c. (Cass., 23 gennaio 1998, n. 628).
5.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il rinvio allo stesso giudice è sempre legittimo e anzi doveroso ogni qual volta trovi giustificazione nella competenza per materia o funzionale (Cass. 18 giugno 1991 n. 6858) o territoriale inderogabile, come è appunto quella delle Sezioni Specializzate agrarie, inderogabile non soltanto ratione materiae ma anche ratione loci, si da prevalere sul principio contenuto nell'art. 383, comma 1, c.p.c. In particolare deve ribadirsi, ulteriormente, che in tema di controversie agrarie, la designazione come giudice di rinvio della stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata trova giustificazione nell'assoluta competenza funzionale e per materia della sezione medesima, senza che l'eventuale indicazione, nella sentenza di cassazione, di una differente composizione della sezione abbia rilievo diverso da una mera proposta di opportuno orientamento per quel giudice (Cass., 23 dicembre 1996, n. 11492;
Cass., 14 maggio 1984 n. 2930; Cass., 23 febbraio 1983 n. 1405. Da ultimo, sempre nel senso che nulla vieta di considerare ammissibile anche il rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, quando si tratti di giudice competente per ragioni di materia e funzionale, non sostituibile da altro giudice, sia pure nel medesimo grado, se non a prezzo di sacrificare quelle ragioni particolari che sono alla base della competenza funzionale e della individuazione di un determinato organo giurisdizionale predeterminato per legge anche territorialmente, Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 731, resa con riguardo alla cassazione con rinvio si sentenza in materia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché Cass., 28 gennaio 1999, n. 746, con riferimento specifico a controversia di competenza del tribunale per i minorenni). È palese - pertanto - concludendo sul punto, che la sentenza gravata, resa in sede di rinvio ex art. 384 C.P.C., non è, sotto alcun profilo, nulla o sindacabile in questa sede, per essere stata emessa dalla [unica] sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Bari, che aveva già emesso la sentenza cassata.
6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in lire 29.100 oltre lire 2.000.0000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria 21 febbraio 2001