Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile l'intercettazione eseguita su una linea telefonica diversa da quella erroneamente indicata nel decreto autorizzativo, qualora l'utenza riguardi comunque la stessa persona da intercettare.
La dichiarazione di inutilizzabilità di una prova resa, pure con provvedimento definitivo, nel procedimento incidentale "de libertate", svoltosi durante le indagini preliminari, non ha effetto preclusivo sulla utilizzazione della prova in sede di giudizio, dal momento che esiste un'autonomia assoluta tra giudizio cautelare e giudizio di merito. (Nell'affermare il principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che, nel corso di un procedimento cautelare, fossero state dichiarate inutilizzabili dalla stessa Corte di cassazione le intercettazioni successive ad una certa data).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2007, n. 14653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14653 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. EL Flavio VA - Consigliere - N. 219
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 17127/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IM, nato a [...] il [...];
2) NZ AN, nato a [...] il [...];
3) DI AN, nato a [...] il [...];
4) GI VI, nato a [...] il [...];
5) ZI ST, nato a [...] il [...];
6) LI RE, nato a [...] il [...];
7) RI CA, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza in data 19.10.2004 della corte di Appello di CC;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. EL Flavio S.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. FEBBRARO IU, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori:
Avv.to PETRELLI Marcello: per LL M., NZ I. e DI S.;
Avv.to BELMONTE Evin: per GI V.;
Avv.to RAMPINO Cosimo: per ZI S.;
Avv.to ARICÒ Giovanni: per DI S.;
Avv.to GIANZI IU: per ZI S.;
Avv.to DEI LAZZARETTI Giancarlo: per LI C.;
Avv.to DE CAPRIO Mario: per RI C..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di legittimità consegue ai ricorsi proposti dagli imputati: 1) LL MA, 2) NZ AN, 3) DI TO, 4) GI NC, 5) ZI EF, 6) LI AR, 7) RI AR, avverso la sentenza con la quale il 19 ottobre 2004 la Corte di appello di CC pronunciava sulle impugnazioni proposte dai predetti nei confronti delle statuizioni adottate con sentenza del 1 febbraio 2000 dal Tribunale di CC e che la stessa Corte territoriale integralmente ha confermato.
All'esito dei giudizi di merito, i nominati imputati sono stati riconosciuti responsabili dei seguenti addebiti:
- del reato ex art. 416 c.p., comma 2 - capo A) della rubrica - per essersi associati per la gestione di attività criminose varie tra le quali quelle delle estorsioni, delle rapine, dell'acquisto di armi e materie esplodenti: reato ascritto al LL M., al DI S., al LI C., a ZI EF, al NZ I. e al non ricorrente ZI IU;
nonché del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 - di cui allo stesso capo A) - per essersi altresì associati allo scopo di commettere più delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e la distribuzione di esse: reato ascritto al LL M., al LI C. e al non ricorrente ZI IU;
- del reato ex artt. 110, 82, 56 c.p. e ex art. 610 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 339 c.p., comma 1 -di cui al capo E) - tentata violenza aggravata commessa con armi in danno di RO RA, reato ascritto in concorso al LL M., al DI S. e al non ricorrente ZI IU;
- del reato ex art. 110 c.p., ex art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 895 del 1967, art.
4 - di cui al capo F) - porto illegale di una pistola mitragliatrice "Skorpion", cal. 7,65 arma da guerra, aggravato dal nesso teleologico ex art. 61 c.p., n. 2, in riferimento al connesso delitto di tentata violenza privata di cui si è testè detto: reato ascritto in concorso al LL M., al DI S. e a ZI IU non ricorrente;
- del reato ex art. 110 c.p., ex art. 61 c.p., n. 7, ex art. 628 c.p. cpv. 2, nn. 1 e 3 - di cui al capo G) - rapina aggravata della somma di L. 330.000.000 in danno dell'Ufficio Postale di Torchiarolo commesso, con volto travisato e armati: reato ascritto in concorso al LL M., al DI S., al RI C., nonché a ZI IU non ricorrente;
- del reato ex art. 110 c.p., ex art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, art.
2 - di cui al Capo H) - porto illegale di arma da guerra e relativo munizionamento aggravato dal nesso teleologico per commettere la rapina di cui si è testè detto, ascritto in concorso al LL M., al RI C., nonché a ZI IU non ricorrente;
- dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 337 c.p.) e di esplosioni pericolose (ex art. 703 c.p.) - di cui al capo I) - ascritto in concorso al LL M., al RI C., nonché a ZI IU non ricorrente;
- del reato di violazione della legge sugli stupefacenti del tipo hashish ex artt. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - di cui al capo L) - ascritto in concorso al LL M., al GI V. e a ZI IU non ricorrente;
- del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina ex artt. 81, 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - di cui al capo M) - ascritto in concorso al
LL M., al LI C. e a ZI IU non ricorrente;
- del reato di detenzione illegale di armi da guerra e relativi munizioni ex artt. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, art.
4 - di cui al capo N) - ascritto in concorso al LL M., al LI C. e a ZI IU non ricorrente.
Tale riconosciuta attività delittuosa, è stata sanzionata con le seguenti condanne: LL MA: anni 14, mesi otto di reclusione;
DI TO: anni 4, mesi sei di reclusione;
LI AR: anni 12 di reclusione;
ZI EF: anni 11 di reclusione;
GI NC: anni 3 di reclusione e L. 12.000.000 di multa;
RI AR: anni 7 di reclusione e L.
3.000.000 di multa;
NZ AN: anni 3, mesi sei di reclusione;
con ogni conseguenza di legge. Al ZI IU, non ricorrente, è stata inflitta la pena di anni 24 di reclusione.
MOTIVI DEI RICORSI
Doglianza comune a tutti i ricorrenti, ad eccezione di GI NC è quella attinente alla dedotta inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con particolare riferimento agli artt. 267 e 268 c.p.p., nonché all'art. 271 s.c., commi 1 e 3, con conseguente carenza di motivazione dell'impugnata sentenza.
Si eccepisce che la Corte territoriale ha reiterato l'errore del primo giudice nel ritenere non vincolante le statuizioni di inutilizzabilità di cui alle sentenze nn. 6505 e 6506 dell'anno 1997 della 2^ sezione di questa Corte di Cassazione, sul presupposto della autonomia tra procedimento per così dire principale e procedimenti incidentali ("de libertate" o su qualsiasi altra materia), in tal modo obliterandosi che i procedimenti incidentali non sono e non restano fine a se stessi, ma sono, invece, funzionali al procedere di quello principale: ovvia conseguenza di quella "formazione progressiva del giudicato" illegittimamente disattesa dal Tribunale di CC prima e della Corte di appello poi, non essendo, comunque, concepibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione (art. 271 c.p.p., comma 3). Comune censura è, altresì, quella dedotta dai ricorrenti DI V. e LL M. attinente alla violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza di motivazione in ordine alla impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado in data 24 novembre 1998 e 23 marzo 1999.
Si specifica che con l'ordinanza adottata il 24 novembre 1998 il Tribunale di CC, in composizione diversa da quella che aveva deciso le questioni preliminari, aveva ritenuto non riproponibile, dopo il mutamento di collegio, la questione del valore preclusivo della decisione della Suprema Corte sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, qualificando la stessa come questione preliminare e quindi ricompresa tra le questioni definitivamente decise dal precedente Collegio, rifiutandosi, così, di pronunciarsi su una questione di propria esclusiva competenza.
Impugnata con l'atto di appello, detta ordinanza non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale. Con l'ordinanza adottata il 23 marzo 1999, in violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c), il Tribunale non aveva ravvisato una nullità
connessa con la violazione del diritto di difesa, pur ritualmente eccepita nelle modalità con cui si dava accesso all'esame dei collaboratori di giustizia, per non avere il P.M. consentito ai difensori di DI S., LL M. e NZ I. di ottenere copia, ai sensi dell'ari 141 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in sede di indagini preliminari. La mancata conoscenza di tale atto poneva la difesa in una situazione di evidente disparità rispetto all'accusa, stante la impossibilità di condurre un esame senza una preventiva conoscenza delle dichiarazioni rese in sede di indagini dal collaboratore.
Anche tale specifica doglianza, non è stata oggetto di motivata decisione da parte della Corte di Appello.
Si richiamano, di seguito, in sintesi, le censure dedotte da ciascun ricorrente.
LL M.: prospetta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per tutti i reati contestati;
si deduce l'assoluta assenza di una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni portata all'attenzione della Corte con l'atto di appello. La sentenza impugnata - si osserva - si limita ad affermare, quanto ai reati associativi, l'esistenza attraverso un sintetico richiamo a "tutti gli elementi emersi dalla istruttoria dibattimentale" e genericamente alle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i vari protagonisti e a risolvere in senso positivo la possibile coesistenza di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con quella di cui all'art. 416 c.p., senza alcun riferimento ai concreti elementi che dimostrerebbero l'esistenza delle presunte associazioni, alla struttura delle stesse e al presunto ruolo che il LL M. avrebbe svolto in favore di entrambe.
Si sottolinea, ulteriormente, come le sentenze dei giudici di merito risultino, comunque, viziate dalla illegittima utilizzazione di elementi che non avrebbero mai potuto costituire la base di una decisione, quali quelli raccolti in sede di indagini, nonché dalla illegittima esclusione della prova formatasi in dibattimento. NZ I. denuncia:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione dell'art. 191 c.p.p., in relazione agli artt. 256 c.p.p. e 15 Cost., con riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici, in assenza di decreto motivato del P.M.. Tale motivo di censura è comune al ricorrente RI C. che lamenta, altresì, la mancanza di autorizzazione del G.I.P..
Si sottolinea come i provvedimenti in parola si basino sull'unica apodittica affermazione dell'essersi "ritenuto che ai fini delle indagini è necessario" procedere alla suddetta acquisizione. Si deduce che l'acquisizione di tali tabulati è da ritenere inutilizzabile, senza l'osservanza di quanto previsto dall'art. 267 c.p.p.; inutilizzabilità che, per altro verso, consegue alla violazione della disciplina di cui agli artt. 253 e segg. e in particolare dell'art. 256 s.c. Quanto sul punto eccepito non è stato oggetto di alcuna motivazione da parte dell'impugnata sentenza. Conclude, rilevando sul punto, che la gravata sentenza ha errato nel non dichiarare in via autonoma la inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche che vengono espressamente richiamate, trattandosi di operazioni effettuate irritualmente o comunque in violazione di norme che ne sanciscono la utilizzabilità;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del NZ I. in ordine al reato associativo contestatogli. Si rileva come generiche appaiono le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata con riferimento al problema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento e la cui valutazione non è stata operata secondo i canoni enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. Marino) e attinenti alla credibilità del dichiarante, alla intrinseca consistenza delle dichiarazioni, alla presenza di riscontri esterni. La sussistenza della contestata associazione risulta, comunque, carente nella dimostrazione della indeterminatezza del programma delittuoso perseguito dai sodali;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione con riferimento alla negata applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza, ex ari 442 c.p.p. del G.I.P. di CC acquisita al fascicolo processuale e relativa al reato di porto in luogo pubblico di pistola - mitraglietta "Skorpion" in data 8.6.96, costituendo indirizzo esegetico prevalente quello per il quale l'identità del disegno criminoso può configurarsi anche tra il reato associativo e i singoli reati fine.
DI S.: denuncia mancanza di motivazione attinente alla confermata responsabilità sia in ordine ai reati di tentata violenza privata aggravata in danno di RO RA e di violazione della legge sulle armi, sia in riferimento alla sua ritenuta partecipazione al reato associativo ex art. 416 c.p., comma 2. Si sottolinea come per tutte le questioni concernenti la responsabilità di esso ricorrente vi è l'assoluta assenza di una convincente risposta alle deduzioni portate all'attenzione della Corte con l'atto di appello. Le prospettate doglianze sono rimaste prive di qualsiasi riscontro argomentativo.
GI V.: denuncia nullità della sentenza per violazione di legge, per mancanza e illogicità manifesta della motivazione, in riferimento alla contestata violazione della L. stup., art. 73. Si deduce come la difesa del ricorrente avesse articolato motivi specifici di gravame, richiamando i risultati acquisiti nel corso del giudizio di primo grado allo scopo di offrire congrua dimostrazione della propria tesi difensiva, incentrata da un lato sull'erronea interpretazione operata dal Tribunale sulle risultanze fattuali soprattutto tenuto conto della incerta identificazione del soggetto che, nel pomeriggio del 16 gennaio 1997, giorno del commesso reato, si incontrava col LL M.. I giudici dell'appello non hanno fornito in merito alcuna motivazione, limitandosi ad affermare di condividere pienamente l'itinerario motivazionale del primo giudice. ZI S.: eccepisce totale carenza di motivazione, sia in ordine alla sua confermata responsabilità per il reato associativo ex art. 416 c.p., sia in relazione alla sua ritenuta partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Con riferimento a detto ultimo addebito, si sottolinea come non possa valere per un giudizio di responsabilità un generico richiamo a "tutti gli elementi emersi dalla istruttoria dibattimentale", omettendo qualsiasi apprezzamento argomentativo sui motivi di gravame dedotti. LI C. denuncia:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 416 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed erronea applicazione della legge penale in riferimento ad entrambe le fattispecie associative;
carenza di illogicità ed motivazione che si evince dal testo del provvedimento impugnato.
Si segnala in particolare l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine al richiesto vincolo stabile e permanente, necessario ai fini della ritenuta sussistenza dei reati associativi;
requisiti di permanenza e stabilità da interpretarsi sia dal punto di vista della forza ed intensità del legame sia da quello temporale. Premesso che per costante orientamento di dottrina e giurisprudenza, il D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, si pone in rapporto di species ad genus rispetto a quello ex art. 416 c.p., nel senso che si distingue da quest'ultima figura criminosa per la particolare tipologia dei reati fine cui è strutturalmente finalizzata, si evidenzia come in alcun modo si riscontrino i quattro elementi costitutivi di dette associazioni quali: 1) un vincolo associativo permanente stabile;
2) l'indeterminatezza del programma criminoso che gli associati intendono perseguire;
3) l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi delittuosi presi di mira. Sotto il profilo psicologico è, poi, necessario il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. A tali elementi è, poi, da aggiungere, in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il requisito specializzante della natura dei reati scopo programmati che devono essere quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: requisiti tutti, di cui la difesa del LI C. ha prospettato la insussistenza senza ottenere dalla Corte territoriale risposta argomentativa;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt.81, 416 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in relazione all'art. 15 c.p. Si sottolinea che con specifici motivi di gravame era stata dedotta la non configurabilità del concorso formale dei reati associativi previsti dall'art. 416 c.p. e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, attesa nel caso di specie l'identità sia materiale che soggettiva della struttura organizzativa dell'ipotizzata associazione, talché risultava impossibile, nell'ambito di una unica fattispecie, discernere due distinti organismi criminosi dotati di una qualche autonomia sia strutturale, sia soggettiva, talché si sarebbe dovuti pervenire all'applicazione della sola sanzione prevista per l'ipotesi più grave e, quindi, nel caso di specie quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Sul punto la Corte di Appello di CC ha risolto la questione con un mero richiamo giurisprudenziale, senza, tuttavia, chiarire i parametri di valutazione ai quali ha ancorato il proprio convincimento. RI C.: alle doglianze già dedotte in comune con altri ricorrenti e di cui dianzi si è detto, la difesa del RI C., reiterando analoghe censure già prospettate in sede di appello, inoltre eccepisce l'utilizzazione per la decisione di atti non facenti parte del fascicolo processuale;
conseguente nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali all'uopo richiamate e ciò nel momento in cui il Tribunale di CC e successivamente la Corte territoriale hanno ritenuto di ricondurre l'utenza cellulare n. 0338/6870600 alla persona di esso ricorrente. Si richiama che con ordinanza dibattimentale del 5.10.1998 il Tribunale di CC aveva disposto l'eliminazione del verbale di arresto che lo concerneva, nella parte contenente le dichiarazioni da lui rese, che, pertanto, non potevano essere utilizzate. Si fa espresso riferimento a quanto attestato a pag. 37 della sentenza di primo grado dove è detto che il 13.1.1997 (il giorno della rapina all'Ufficio Postale di Torchiarolo), IU ZI chiamava RI AR sull'utenza che, al momento della perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato - il successivo 17 gennaio - sarebbe stata trovata in suo possesso. Tale verbale si sarebbe dovuto ritenere non acquisito agli atti in quanto espunto dal fascicolo per il dibattimento. Nè la riconducibilità al RI C. di detto numero di cellulare - che si è ritenuto utilizzato nel corso della rapina - si sarebbe potuta raggiungere attraverso le dichiarazioni degli operatori di Polizia Giudiziaria che avevano svolto l'indagine, in quanto riferendo dichiarazioni provenienti da persona sottoposta alle indagini si incorreva nella violazione dell'art. 62 c.p.p.. E, peraltro, è del pari evidente che nel momento in cui il RI C. riferiva il numero di cellulare in suo possesso, rendeva dichiarazioni dalle quali emergevano indizi di reità a suo carico ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 1: ciò avrebbe imposto di interromperne l'esame, avvertire lo stesso RI C. che a seguito di quelle dichiarazioni si sarebbero potuto svolgere altre indagini a suo carico e, quindi, invitarlo a nominare un difensore. Si argomenta, quindi, che anche a voler ritenere che l'imputato abbia spontaneamente fornito le indicazioni in parola, la loro inutilizzabilità dibattimentale ne sarebbe del parti derivata, stante il disposto dell'art. 350 c.p.p., comma 7, in quanto non essendosi proceduto all'esame dell'imputato, non residuava alcuna possibilità di acquisire al dibattimento ciò che egli aveva dichiarato spontaneamente quale persona nei cui confronti si svolgevano le indagini. A tali censure nessun cenno di risposta ha dato la Corte territoriale. Si conclude, eccependo in linea generale, come in merito a tutte le contestazioni concernenti il RI C., la gravata sentenza, si è limitata da un lato ad uno scarno ed asfittico richiamo alla motivazione di primo grado;
dall'altro a rigettare i motivi di gravame della difesa in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento concreto da cui risulti che gli stessi sono stati effettivamente presi in esame.
Con specifico riferimento agli addebiti, si rileva - in riferimento al reato di detenzione di armi da fuoco - che i giudici del merito hanno assolto da tale contestazione ("perché il fatto non sussiste") i soli coimputati ZI S. e LL M. e non anche il RI C., nonostante che sul punto fosse stata emessa declaratoria di responsabilità di tutti i rapinatori indistintamente in relazione al delitto di porto delle armi contestate al capo h) della rubrica, non anche della detenzione di esse, non essendovi prova di una pregressa disponibilità.
Evidente l'errore dei giudici di primo grado nel condannare il RI C. per quel delitto, dal quale gli altri coimputati erano stati assolti con motivazione riferibile a tutti i supposti autori della condotta.
Si contesta, quindi, la legittimità della condanna per reati diversi da quelli ascritti, allorché si è ritenuta, anziché la fattispecie di tentato omicidio, l'ipotesi prevista dai reati di cui agli artt.337 e 703 c.p., trattandosi di condanna per un fatto diverso da quello descritto nel decreto che disponeva il giudizio e, peraltro, con riferimento di cui all'art. 703 c.p., trattandosi di un fatto del tutto nuovo rispetto a quello cristallizzato nel capo di imputazione. Si osserva, peraltro, che una volta affermato il principio che per la condotta in esame viene in rilievo un'ipotesi di reati non prevista nè concordata, i giudici del merito non si sono dati carico di individuare, quale tra i due supposti correi - se, cioè, il LL M. ovvero il RI C. - avesse posto in essere la condotta sussunta nelle fattispecie di cui agli artt. 337 e 703 c.p. e ciò al fine di sceverare la responsabilità di coloro che si diedero alla fuga, individuando chi materialmente aveva esploso i colpi e riconoscendo all'altro (così come fatto per il terzo correo), la diminuente di cui all'art. 116 c.p.. Le ulteriori censure attengono alle denegate attenuanti generiche, non riconosciute con un'affermazione meramente apodittica nei confronti di tutti gli imputati, perché "chiaramente avviati sui binari di una devianza di tipo professionale".
Carenza di motivazione si eccepisce, altresì, in riferimento al trattamento sanzionatorio in quanto applicato senza una doverosa disamina analitica delle singole posizioni.
Ulteriore doglianza, infine, attiene all'aumento per la continuazione, apparendo l'impugnata sentenza totalmente carente di motivazione, in relazione alla determinazione dello stesso in rapporto alla valutazione della condotta posta in essere dai singoli prevenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Motivo di ricorso comune agli imputati LL M., NZ I., DI S., ZI S., LI C. e RI C., è quello che, richiamando il contenuto decisorio, in sede incidentale, delle sentenze della Cassazione del 25.11.1997 (nn. 6505 e 6506) - con le quali sono state dichiarate inutilizzabili tutte le intercettazioni telefoniche successive a quelle autorizzate dal G.I.P. con data 9.9.1996 - deduce violazione degli artt. 267, 268 c.p.p. e dell'art.271 c.p.p., commi 1 e 3, per essere stata la diversa interpretazione della norma posta a base dell'impugnata sentenza: sul punto sarebbe intervenuto l'accertamento con valore di giudicato e con effetto consequenziale preclusivo di diversa valutazione nel giudizio di merito sulla responsabilità penale.
Il motivo dedotto è da ritenere infondato, non perché il problema incentrato sulla utilizzabilità del mezzo di ricerca della prova non ha ragione di porsi nella fase delle indagini preliminari (cfr Sez. Un. 20 novembre 2006, Glicora;
Sez Un. 27 marzo 1996, Monteleone), ma perché esiste un' assoluta autonomia tra giudizio cautelare e giudizio di merito.
Tale apprezzamento ermeneutico non può ritenersi inficiato dal pur suggestivo richiamo difensivo alla disposizione dell'art. 271 c.p.p., u.c., attinente alla distruzione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dovendosi ritenere che, quando si parla di "distruzione", si allude all'ordine di distrazione (revocabile come la dichiarazione di inutilizzabilità, fino a che la decisione non divenga, a sua volta, irrevocabile), e non all'esecuzione di esso.
Concettualmente diversa è la dichiarazione di irrilevanza delle intercettazioni ex art. 269 c.p.p., che disciplina la distruzione delle registrazioni e dei verbali delle comunicazioni, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, a tutela della riservatezza delle persone.
Posto il principio che la competenza a provvedere sulla richiesta di distrazione, ai sensi dei richiamati art. 269 c.p.p., comma 3 e art.271 c.p.p., comma 3, di verbali e registrazioni di comunicazioni intercettate appartiene al giudice che procede all'atto in cui la richiesta stessa viene formulata, indipendentemente che egli abbia o meno la materialità degli atti (cfr.: Cass., Sez. 1^, 30.3.1993, RV 194010), conclusivamente per un verso ne consegue che il vincolo endoprocedimentale non può estendersi al di fuori del giudicato cautelare e, per l'altro, che alcun argomento, in subjecta materia, può trarsi dalla disposizione normativa concernente la distrazione delle intercettazioni inutilizzabili.
2. Quanto all'ulteriore censura concernente la utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sull'utenza diversa da quella autorizzata, si rileva che solo apparentemente la prospettata questione riguarda il vincolo per il P.M. derivante dal decreto autorizzativo. Nel caso in esame, si è verificata l'erronea indicazione di un'utenza riguardante "lo stesso intercettato". - Osserva il Collegio che gli unici indici rilevanti ai fini della tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni sono, oltre che il titolo del reato e gli altri presupposti richiesti dagli artt. 266 e 267 c.p.p., l'indicazione della persona titolare dell'utenza da intercettare;
il numero di utenza è solo lo strumento necessario per individuare il soggetto titolare dell'utenza (che può essere anche persona estranea al reato) e le conversazioni da intercettare.
Consegue che, qualora emerga dagli atti che, come nel caso di specie, l'apparecchio sia in possesso della persona che deve essere sottoposto ad intercettazione, non vi può essere, evidentemente, ragione per escludere l'avvio delle operazioni in attesa dell'individuazione del numero dell'utenza utilizzata dalla persona nei cui confronti occorre procedere all'intercettazione. Un divieto del genere, oltre a non essere ricavabile da alcuna disposizione del codice, si pone in contrasto con le stesse finalità
dell'intercettazione e con l'esigenza, già rilevata dai giudici del merito, di assicurare, per quanto possibile, la continuità delle captazioni (cfr.: Cass., Sez. 3^, 15.2.2005, Gai). Un principio che trova precisa conferma in Cass., Sez. 4^, 3.5.2001, n. 17832 (P.M. c. Rappazzo), allorché il P.M., una volta che il giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato sostituisce, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato, con la consequenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati, non abbisognevole, quindi, della postuma convalida del G.I.P..
3. Con ulteriore doglianza difensiva (ricorrente RI RA), si deduce - con espresso richiamo a Cass., Sez. 2^, 25.11.1997, n. 6506 - che l'attività di intercettazione protrattasi da alcuni mesi, anziché essere scandita da una richiesta iniziale di autorizzazione e da una serie di. successivi decreti di proroga dell'autorizzazione stessa, è invece risultata frammentata in una serie di procedimenti autorizzativi instaurati di volta in volta con riferimento ad ogni singola utenza telefonica, ogni qualvolta veniva individuata l'utenza sulla quale transitava il traffico rilevante al fine delle indagini. È, così, accaduto - si sostiene - che ogni volta che il principale soggetto intercettato - ZI IU - mutava scheda telefonica, il P.M. ha richiesto ed ottenuto un nuovo decreto autorizzativo. Ne è così derivata un'indebita frammentazione dell'attività di intercettazione, consentendo, così la elusione del vincolo della proroga che ha di fatto privato il G.I.P. del potere - dovere conferitogli dall'art. 267 c.p.p., comma 3, 2^ parte, di verifica della permanenza dei presupposti dell'autorizzazione all'intercettazione.
La doglianza è da ritenere infondata, sul rilievo che i decreti di proroga delle intercettazioni, avendo ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento generico del mezzo di ricerca della prova, richiedono una motivazione di minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originaria e questa può, pertanto, risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte alla base della richiesta del Pubblico Ministero (cfr.: Cass., Sez. 1^, 22.12.1998, Laghi). Ne consegue che la verifica giurisdizionale della nuova autorizzazione offre maggiore garanzia di quella posta a base del decreto di proroga.
4. Del pari infondata è la dedotta inutilizzabilità dei tabulati acquisiti senza l'autorizzazione del G.I.P., conformemente al principio enunciato da S.U., 8.5.2000, D'Amuri, secondo cui ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle conversazioni telefoniche conservati in archivi informatici del gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria (nella specie, tale motivazione espressa in riferimento alle indagini in corso concernenti criminalità organizzata ed altri gravi delitti), non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, di cui agli artt. 266 c.p.p. e segg.. È da aggiungere che la previsione di cui all'art. 256 c.p.p. (ordine e dovere di esibizione) non contempla un atto cui il difensore ha diritto di assistere.
5. Quanto alla censura (ricorrenti NZ I., LL M.) per mancato rilascio da parte del P.M. delle trascrizioni integrali rese dagli imputati di reato connesso (LI TO e EL VA) nel corso delle indagini preliminari, ex art. 141 bis c.p.p., se ne ravvisa la infondatezza, dato che in tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolge fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni sui fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta (cfr.: Cass., Sez. 6^, 24.5.2001, Trenta). Conclusivamente, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non vi era alcun obbligo per il P.M. di procedere alla registrazione, trattandosi, nel caso di specie, di dichiarazioni etero - accusatorie, ne', quindi, un autonomo diritto per la parte a richiederle, talché, la loro carenza, non può costituire alcuna menomazione del diritto di difesa, tanto più che i relativi verbali sono stati dichiarati inutilizzabili per le contestazioni.
6. Prive di giuridica consistenza si rivelano le ulteriori censure della difesa del RI C. attinenti:
- alla carenza di motivazione dei decreti autorizzativi. Trattasi di doglianze improntate a genericità e, peraltro, detti decreti risultano adeguatamente motivati per relationem, avendo il giudice fatto richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della p.g., ponendo, così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (cfr.: S.U., 21.6.2000, Primavera;
Cass., Sez. 1^, 22.2.2005, CED 232261);
- all'identificazione dell'utenza dello stesso RI C. (pag. 23 del ricorso): trattasi di mero fatto storico come tale esistente e riscontrabile, talché è del tutto irrilevante la espunzione dal fascicolo del dibattimento dell'atto in cui detta utenza cellulare veniva riportata;
- all'asserita violazione ex art. 522 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2, stante la derubricazione della contestata fattispecie di tentato omicidio, in quella ex art. 337 c.p. e ex art. 703 c.p.. Risulta, invero, all'evidenza la insussistenza della violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, rinvenendosi nei fatti come descritti e ritenuti un nucleo comune, identificato dalla condotta (violenza ed esplosione di colpi di arma da fuoco), costituenti un chiaro rapporto di continenza.
7. Ritenuta, per quanto sin qui si è rilevato, la insussistenza dei vizi procedurali dedotti, i ricorsi vanno, per altro verso, accolti in riferimento a specifiche censure prospettate da ciascun ricorrente, sulle quali il giudice di appello ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi.
Come è dato desumere dalla trattazione delle "questioni proposte nel merito" (pagg. 29 e sgg. dell'impugnata sentenza), il relativo apprezzamento si è risolto in un sostanziale e generico rinvio agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, pur essendo state poste da ciascun interessato questioni specifiche con i motivi di appello, motivi che la stessa Corte territoriale ha definito (pag. 34) "accuratissimì".
Da tale connotazione, si evince che non risultano essere state prese in esame (trascurando, così, di rispondere alle doglianze prospettate dalle parti appellanti) le articolate censure versate negli atti di gravame, attinenti agli elementi di prova afferenti ogni singola posizione in ordine alla configurazione dei reati associativi e agli ulteriori addebiti ascritti per i quali è stata affermata la penale responsabilità con il relativo trattamento sanzionatorio.
Conclusivamente, risultando disatteso l'obbligo della motivazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di CC, Sezione distaccata di Taranto, la quale, all'esito di nuovo giudizio, dovrà adeguatamente soddisfare il dovere di motivazione su tutti i capi e punti investiti dai motivi di appello, nei limiti sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di CC, Sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2007