Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2232
CASS
Sentenza 22 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, con il consigliere relatore Enrico Scoditti. La controversia riguarda un'azione di risarcimento danni proposta da una società nei confronti di un appaltatore e dei Ministeri della Giustizia e delle Finanze, a seguito di un incendio che ha distrutto un natante di sua proprietà. La ricorrente sosteneva di essere parte del contratto di appalto e invocava la prescrizione decennale, mentre i Ministeri eccepivano la prescrizione quinquennale e l'assenza di responsabilità.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Lecce. Ha argomentato che la ricorrente non era parte del contratto di appalto e che, pertanto, non poteva invocare effetti protettivi a suo favore. Inoltre, ha ritenuto che la prescrizione fosse decorso dal momento in cui la ricorrente era a conoscenza del danno, escludendo la responsabilità dei Ministeri per mancanza di colpa. La Corte ha ribadito il principio che la responsabilità contrattuale è limitata alle parti del contratto, escludendo la possibilità di una figura generale di contratto con effetti protettivi per i terzi.

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Massime1

Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).

Commentario1

  • 1Rapporto tra paziente e struttura, effetti protettivi in favore di terzi
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 gennaio 2025

    Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi nei confronti di terzi soggetti (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 2232 del 22 gennaio 2024). Il presente commento, brevemente, vuole ribadire un concetto fondamentale in tema di “effetti” protettivi nei confronti di terzi soggetti del contratto di spedalità che intercorre tra paziente e struttura (o medico). Il caso clinico verrà approfondito non appena la decisione verrà pubblicata. Tutti ricorderanno come si sia parlato abbondantemente dell'unico effetto protettivo riconosciuto al padre del neonato (e non solo alla madre, contraente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2232
Data del deposito : 22 gennaio 2024

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