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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7623 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7771 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza in data 27/11/2024, depositata il 12/12/2024, tra
( , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 procuratrice speciale dell'ARCH. ( ) Controparte_1 C.F._2 giusta procura speciale notarile, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'originale del decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione in primo grado dagli Avv.ti Giovanni Paoletti e Placido Rosini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Piazza di Spagna n. 35; Appellante e
, in persona del Sindaco p.t. (CF: e P. Iva: Controparte_2 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sesselego ed elett.te P.IVA_2 dom.to in Aprilia (LT), in Piazza Roma n.1, presso l'Avvocatura Municipale, giusta disposizione sindacale di conferimento dell'incarico difensivo n.7 del 03/02/2020 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello;
Appellato nonché
(C.F.: , in persona del Presidente pro tempore CP_3 P.IVA_3 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Andrea Ferraguto, nominato in corso di causa, ed elett.te dom.ta nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, alla via Marcantonio Colonna, n.27; Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1074/2019 emessa in data 26/04/2019 e pubblicata in data 29/04/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo – competenze per incarico commissariale). CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A) La attuale appellante, , in qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1 dall'Arch. proponeva ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina nei confronti del deducendo: a) che il credito vantato Controparte_2 dall'Arch. nei confronti del a lei ceduto ed Controparte_1 Controparte_2 azionato nel ricorso, era maturato a seguito dello svolgimento da parte del cedente dell'attività di Commissario ad Acta effettuata in virtù di decreto di nomina del 11 luglio 2002, protocollo n. 327/2002, del Presidente della Giunta Regionale del , CP_3 in riferimento al rilascio della concessione edilizia inoltrata dal Controparte_4 al Comune di in data 07/03/1998; b) che nel decreto di nomina, le spese CP_2 relative allo svolgimento dell'incarico dell'Arch. erano poste integralmente a CP_1 carico del inadempiente, così come previsto dall'Art. 4 comma 6 Legge CP_2
493/1993 e come modificato dall'art. 2 comma 60 della Legge 662/1996. Il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso, concedeva il decreto ingiuntivo n. 579/2013 con il quale era ingiunto al di pagare a , nella Controparte_2 Parte_1 qualità di cessionaria del credito, la somma di € 138.333,77, oltre a interessi legali dal 04.04.2013; B) Il con atto di citazione notificato in data 24/06/2013, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (notificato al Comune CP_2 in data 15/05/2013), osservando che il credito dedotto dalla opposta nel ricorso per ingiunzione era fondato anche sulle attività concernenti il rilascio di 159 concessioni edilizie, che, però, non rientravano nell'oggetto del decreto di nomina di Commissario ad Acta, che riguardava, invece, la sola concessione edilizia delle opere di urbanizzazione di cui alla domanda di concessione inoltrata dal Controparte_4 al Comune in data 07/03/1998. Il opponente chiedeva, pertanto,
[...] CP_2 dichiararsi la inefficacia della cessione del credito e la conseguente revoca del decreto opposto e, in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto e, anche in questo caso, la conseguente revoca del decreto opposto;
C) La opposta si costituiva nel giudizio di opposizione sia in proprio Parte_1 sia quale procuratrice speciale dell'Arch. e formulava le seguenti Controparte_1 deduzioni e richieste: 1) in via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo che: a) il rilascio delle 159 concessioni edilizie rientravano comunque nei poteri del commissario ad acta tant'è che esse non erano state impugnate dal Comune;
b) che la , a seguito di richiesta di chiarimenti, aveva CP_3 avvalorato tale tesi;
2) in via gradata, quale procuratrice speciale dell'Arch.
[...]
, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di CP_1 CP_3 sentir condannare la stessa a corrispondere all'Arch. il compenso Controparte_1 per l'attività espletata ove fosse accertata la illegittimità del rilascio delle 159 concessioni edilizie;
D) La , costituendosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di CP_3 legittimazione passiva e deduceva, comunque, la infondatezza delle pretese della opposta poiché le attività delle quali si chiedevano i compensi esulavano dal decreto di nomina del Commissario ad Acta e la era esente da responsabilità per la CP_3 loro esecuzione;
E) Nel corso del giudizio, oltre al deposito di documenti, non erano espletate attività istruttorie e la causa era assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2018; F) La causa era, infine, decisa con sentenza del Tribunale di Latina, seconda sezione civile, n.1074/2019, emessa in data 26/04/2019 e pubblicata il 29/04/2019, con cui il Tribunale adito rigettava parzialmente l'opposizione così decidendo: “Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna il CP_2
in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore di
[...] [...]
quale cessionaria del credito dell'Arch. della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.582,26 oltre interessi legali ex D. Lgs. 231/2002 dal 4 aprile 2003 fino al soddisfo oltre accessori di legge Cassa Architetti ed Iva se dovuti;
c) Compensa integralmente le spese di lite fra l'opponente e la parte opposta Controparte_2 Parte_1 quale cessionaria del credito dell'Arch. d) Condanna Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale dell'Arch. a rimborsare le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate, in favore della terza chiamata in CP_3 persona del Presidente pro-tempore nella somma di € 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”; G) Con atto di appello tempestivamente notificato, , in proprio e nella Parte_1 qualità di procuratrice speciale dell'Arch. , ha impugnato la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Latina n. 1074/2019 formulando tre motivi di appello con i quale ha chiesto che la Corte riformi la sentenza accogliendo le seguenti richieste: 1) Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi la infondatezza dell'eccezione “di difetto di potere autoritativo nel rilascio delle 159 concessioni edilizie” osservando che “la documentazione depositata in atti comprova la legittimità dell'operato del commissario ad acta e del conferimento dei poteri da parte della con CP_3 il decreto di nomina con la Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 2002.”; 2) Con il secondo motivo ha chiesto dichiararsi “che sussiste la lamentata responsabilità dell'ente regionale il quale ha autorizzato atti esulanti dalle competenze del Commissario ad acta ricadenti, per tale ragione, sotto la responsabilità del medesimo con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti della terza chiamata.”; 3) Con il terzo motivo ha chiesto dichiararsi che “L'Arch. è parte del presente giudizio giusta Controparte_1 procura autenticata in data 31.10.2013 ed allegata in atti anche nei confronti della
a cui vengono rivolte legittimamente le domande giudiziarie.” CP_3
L'appellante, infine, ha formulato le seguenti conclusioni: “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 5798/13 del Tribunale di Latina, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
rigettare le eccezioni sollevate dalla regione . In via principale, accertare e dichiarare la CP_3 legittimità dell'attività svolta dall'arch. in qualità di commissario ad Acta CP_1 nominato dalla regione per il rilascio delle opere di urbanizzazione e delle 159 CP_3 concessioni edilizie del consorzio Condannare il , in CP_4 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 138.333,77 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. N. 231/2002 quale compenso professionale del e rivalutazione monetaria dalla maturazione a al saldo a favore della sig.ra CP_1
o in quella somma ritenute equa e di giustizia. In via subordinata, Parte_1 qualora si ravvisi l'illegittimità dell'attività svolta dall'Arch. in Controparte_1 qualità di commissario ad acta per i motivi su descritti Condannare la CP_3
, in persona del presidente pro tempore, per i motivi esposti al pagamento della
[...] somma di € 138.333,77 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. N. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla maturazione a saldo a favore del Arch. CP_1
o alla somma ritenuta equa e di giustizia. Condannare il
[...] Controparte_2 alle spese relative al rilascio della concessione edilizia per le opere di urbanizzazione pari ad € 2.582,86 oltre a interessi commerciali dalla data del 04.03.2003 sino a soddisfo o alla somma ritenuta equa e di giustizia. Condannare oltre alle spese e compensi professionali anche in relazione alle spese e competenze del decreto ingiuntivo opposto i cui procuratori si dichiarano antistatari. in via istruttoria: Si chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio nella memoria ex art. 183 VI co c.p.c. 2 termine non ammessa in primo grado. Si chiede ordinarsi l'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio RG 3921/2013 tramite la cancelleria.”; H) Con “comparsa di costituzione e risposta”, il ha impugnato il Controparte_2 proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare preliminarmente, ai sensi dell'art. 348-bis C.p.c., inammissibile il gravame non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto, per i motivi esposti nel presente atto di costituzione;
in subordine, Voglia respingerlo in toto perché assolutamente infondato, sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 1074/2019 resa dal Tribunale di Latina, nonché condannare l'appellante alla rifusione dei compensi professionali del presente grado di giudizio, ex D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 , oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15% e CPDEL 23,8%) in favore del
[...]
.”; CP_2
I) Con “comparsa di costituzione e risposta”, la ha impugnato il CP_3 proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello, siccome infondato, e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, dovuti come per legge.”; L) Nel corso del giudizio con “Comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell'avvocato Adelmo Bianchi” l'Avv. Andrea Ferraguto si è costituito per l'appellata in sostituzione del precedente difensore;
CP_3
M) Con ordinanza in data 27/11/2024, depositata il 12/12/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in ordine alle sentenze del Giudice Amministrativo e del Giudice Penale, inerenti direttamente e/o indirettamente l'attività realizzata dall'Arch.
[...]
quale Commissario ad Acta e depositate nel presente grado di giudizio dal CP_1
a fondamento delle sue difese, va accolta l'eccezione ex art. 345 Controparte_2 cpc di parte appellante perché effettivamente le dette sentenze risultano già pubblicate alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e nulla è stato dedotto circa i motivi che ne hanno impedito il deposito in primo grado. La declaratoria di inammissibilità della produzione delle due sentenze comporta che è inibito alla Corte entrare nel merito dei rilievi formulati dalle parti sulle stesse, considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato il principio di diritto secondo il quale il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio: “il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio” (Cass. S.U. n. 157/2020). Per quanto attiene al primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha accertato e dichiarato il “difetto di potere autoritativo nel rilascio delle 159 concessioni edilizie” sulla base di un esame superficiale della documentazione agli atti, sostenendo che “la documentazione depositata in atti comprova la legittimità dell'operato del commissario ad acta e del conferimento dei poteri da parte della
con il decreto di nomina con la Delibera della Giunta Regionale n. CP_3
327 del 2002.”. Il motivo è infondato. In via generale, si osserva che il Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2021), nell'analizzare la natura ed i limiti dei poteri esercitati dalla figura del commissario ad acta nominata dall'Autorità Giudiziaria, ma i cui principi si applicano anche ai casi, come quello oggetto del giudizio, in cui il commissario venga nominato dalla P.A., ha dettato alcuni principi che la Corte condivide, come quello secondo cui il commissario ad acta svolge compiti ed esercita specifici poteri nei limiti di quanto espressamente sancito nel provvedimento di nomina, in quanto, con il conferimento del munus, non si verifica alcuna “sostituzione” della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei poteri che le sono propri, né questi ultimi si “trasferiscono” al commissario per effetto della nomina della quale l'inerzia dell'amministrazione costituirebbe la ragione: “5.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, può affermarsi: a) il commissario ad acta è solo ed esclusivamente “ausiliario del giudice”; b) il potere esercitato dal commissario non è il medesimo del quale l'amministrazione è titolare, né il commissario si “sostituisce” all'amministrazione nel suo esercizio, né si verifica un “trasferimento” di detto potere (come pure è stato anteriormente affermato: C.d.S., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3378); c) il potere del commissario ad acta nella adozione di atti e provvedimenti trova il proprio fondamento genetico nella decisione del giudice (sentenza passata in giudicato;
sentenza provvisoriamente esecutiva non sospesa;
ordinanza cautelare) e la propria giustificazione sul piano funzionale nella necessità di assicurare pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale già riconosciuta alla situazione soggettiva per la quale si è agito in giudizio;
d) gli effetti degli atti posti in essere dal commissario ad acta si imputano alla sfera giuridica dell'amministrazione non già come conseguenza del fatto che il commissario è organo straordinario della medesima (riconducendo quindi in tal modo, implicitamente, l'imputazione degli effetti alla immedesimazione organica), bensì perché tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice (artt. 2908, 2909 c.c.).
6.1. La natura distinta del potere esercitato dal commissario ad acta rispetto al potere del quale è titolare la pubblica amministrazione soccombente già costituisce, di per sé, chiara indicazione in ordine alla ammissibilità della “concorrenza” della competenza commissariale con quella dell'amministrazione. Difatti, il commissario ad acta svolge compiti ed esercita specifici poteri in virtù del munus conferitogli, nei sensi innanzi esposti, dall'atto di nomina da parte del giudice e dalla decisione da attuare. Nel suo caso, come si è detto, non si verifica alcuna “sostituzione” dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri che le sono propri, né questi ultimi si “trasferiscono” al commissario per effetto della nomina della quale l'inerzia dell'amministrazione costituirebbe la ragione. In questo senso, può parzialmente convenirsi, nei limiti di seguito esposti, con l'ordinanza di rimessione laddove la stessa afferma che “in assenza di una (pur consentita dalla legge) chiara ed univoca determinazione del giudice amministrativo sulla perdita di potere dell'organo ordinariamente competente, si potrebbe continuare a considerare perdurante la competenza attribuita in via ordinaria dalla legge, militando in tal senso il principio di legalità sulla articolazione delle competenze, nonché il principio di correttezza dei rapporti di diritto pubblico…” (Consiglio di Stato - Adunanza plenaria, Sentenza 25 maggio 2021, n. 8). In applicazione dei principi sopra richiamati, va ritenuto che la valutazione della legittimità dell'attività posta in essere dal Commissario ad Acta deve essere effettuata tenendo conto della natura distinta del potere esercitato dal commissario rispetto al potere del quale è titolare la pubblica amministrazione e del fatto che egli svolge compiti ed esercita specifici poteri in virtù del munus conferitogli dall'atto di nomina, atto che comporta l'assenza di discrezionalità nei poteri esercitabili ed il loro necessario espletamento entro i limiti di quanto tassativamente disposto nel provvedimento di nomina. Nel caso de quo, non rileva, pertanto, il contenuto complessivo dell'istanza depositata per la nomina del Commissario, ma l'atto al quale essa appare diretto e la specifica autorizzazione concessa. Ebbene, nella istanza depositata in data 30/05/2000, tesa ad ottenere la nomina del commissario vi è un espresso riferimento alla richiesta di concessione edilizia relativa alle opere di urbanizzazione presentata in data 07/03/98:
“In data 7/3/98 la scrivente chiedeva all'Amministrazione Comunale di il CP_2 rinnovo o proroga della concessione n. 8/95-G per il proseguimento e completamento delle opere di urbanizzazione essendo un atto dovuto previsto dalla convenzione;
fino ad oggi non ha provveduto a rinnovarla , impedendo di fatto l'installazione del depuratore per il funzionamento del ed il risanamento CP_4 dell'abusivismo circostante, sempre come da convenzione.
Considerato che
per le continue interruzioni dei lavori non imputabili alla volontà del (la cui CP_4 documentazione trovasi presso il Comune di ) il termine di validità della CP_2 convenzione secondo l'art. 4 della legge 10 e la legge 1150 deve essere prorogato al 19/6/2005. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Consorzio CP_4 chiede alla SV Ill.ma che venga nominato un Commissario ad Acta pregando che il problema venga risolto con la massima urgenza per evitare ulteriori danni a tutti i Consorziati”. Dopo due anni dalla domanda, in data 11 luglio 2002, l'allora Presidente della ha nominato, con proprio decreto n. 327/2002, l'Arch. CP_3 CP_3 quale Commissario ad Acta “con il compito di provvedere in ordine Controparte_1 alla domanda di concessione edilizia inoltrata dal Consorzio “ al CP_4
Comune in data 07/03/1998”. Ad avviso della Corte, dalla disamina del provvedimento di nomina, appare evidente che il rilascio delle 159 concessioni edilizie private non rientrasse nei poteri attribuiti al Commissario e sono conseguentemente irrilevanti sia le valutazioni espresse nel carteggio tra e sulla portata dei poteri del Commissario, sia il CP_2 CP_3 contenuto della diffida del 18/10/2000 inoltrata al Comune di dal Presidente CP_2 del Consorzio Quartiere Residenziale ed inerente “le 159 concessioni CP_4 edilizie già richieste in data: 16.11.95, 20.05.96, 17.10.96 oltre alla concessione edilizia per le opere di urbanizzazione richiesta in data 07.03.98”. A tal riguardo, il fatto che la predetta diffida fosse menzionata nell'istanza di nomina fa presumere che la questione delle “159 concessioni edilizie già richieste in data: 16.11.95, 20.05.96, 17.10.96” è stata sottoposta seppur implicitamente all'attenzione della Regione, ma ciò malgrado, nel provvedimento di nomina del Commissario non vi alcuna menzione delle 159 concessioni essendogli stato attribuito unicamente “il compito di provvedere in ordine alla domanda di concessione edilizia inoltrata dal CP_4
“ al Comune in data 07/03/1998”. CP_4
Infine, la Corte ritiene irrilevante il fatto che gli atti compiuti dal siano CP_5 stati o meno impugnati dal poiché la eventuale mancata Controparte_2 impugnazione degli atti non li rende legittimi e non è dato, comunque, sapere quali siano le ragioni sottese alla mancata impugnazione, ben potendo essere dovuta a mere ragioni di cautela. In effetti, considerato il tenore della corrispondenza tra il CP_2
e la avente ad oggetto la portata dei poteri del Commissario, sembra CP_3 evidente che il abbia vagliato la situazione ed abbia constatato la CP_2 complessità del problema. Il motivo deve essere, conseguentemente, rigettato. Con il secondo motivo, l'appellante ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della per avere “autorizzato atti esulanti dalle CP_3 competenze del Commissario ad acta ricadenti, per tale ragione, sotto la responsabilità del medesimo con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti della terza chiamata.”. Il motivo è infondato. La Corte rileva che il Tribunale ha accertato la carenza di responsabilità in capo alla poiché, esaminando il carteggio tra il Comune di e la CP_3 CP_2 CP_3
in merito ai poteri del Commissario ad Acta, ha ritenuto che non risponde a
[...] vero che dall'esame dei documenti si evince che la avesse inteso CP_3 autorizzare il commissario al rilascio delle 159 concessioni e/o avallare tale rilascio poiché ha accertato: a) che nella comunicazione della del 24 settembre CP_3
2002, inoltrata in risposta alla nota del Comune di del 21 agosto 2002 ed CP_2 inerente la richiesta del Commissario ad Acta al Comune di messa a disposizione della documentazione inerente le 159 concessioni edilizie non contemplate espressamente nel decreto di nomina, la Regione non riconosceva affatto il potere del Commissario al rilascio delle predette concessioni né era ravvisabile un ampliamento dei poteri conferiti nel provvedimento di nomina. Bensì, vi era solo la constatazione che la richiesta di messa a disposizione della documentazione relativa alle 159 concessioni edilizie era strumentale alla valutazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla domanda di concessione del 07/03/1998, poiché occorreva tener conto delle stesse vista la loro correlazione con le opere di urbanizzazione, deducendosi “l'ovvia correlazione tra le opere di urbanizzazione e le singole concessioni edilizie ad edificare richiamanti oneri ed impegni di cui alla originaria convenzione tra
e ; b) che la a fronte delle contestazioni mosse dal CP_4 CP_2 CP_3 circa la legittimità dell'operato del Commissario ad Acta nel Controparte_2 rilasciare le concessioni per unità residenziali a schiera, non ha affermato la legittimità del suo operato ed ha più volte richiamato (comunicazione 13 febbraio 2003 e 20 marzo 2003) il principio della autonomia dell'attività commissariale i cui eventuali profili di illegittimità non potevano essere censurati dall'Ente che aveva provveduto alla sua nomina ma dovevano essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Ebbene, la Corte ritiene che l'interpretazione della documentazione agli atti effettuata dal Tribunale sia condivisibile e che le argomentazioni dedotte dalla appellante non sono tali da scalfire la ratio della decisione poiché sono fondate su una interpretazione dei documenti contrastante con il tenore letterale degli stessi. Ad esempio, contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante, nel passo tratto dalla lettera della del 23/07/2002 “….Detta necessaria correlazione CP_3 emerge peraltro dallo stesso decreto di conferimento dell'incarico commissariale che fa riferimento alla domanda del in data 7/03/1998 per il Controparte_4 rilascio della Concessione Edilizia per Opere di Urbanizzazione e relativo atto di diffida per il rilascio anche delle conseguenti n. 159 concessioni edilizie di cui alla originaria convenzione…..” vi è un riferimento, peraltro ovvio, alla correlazione tre le 159 concessioni edilizie e le opere di urbanizzazione oggetto del provvedimento di nomina del commissario, ma non si evince affatto che la abbia inteso CP_3 affermare “che era nei compiti-poteri del Commissario il rilascio della Concessione per le opere di urbanizzazione nonché per le altre 159”. Anche nell'altra corrispondenza citata dall'appellante risulta evidente che la non è CP_3 entrata nel merito della portata dei poteri attribuiti al Commissario ad ed anzi ha Per_1 dichiarato che la valutazione degli stessi era sottratta all'ente che ha provveduto alla nomina in applicazione del “principio dell'autonomia dell'attività commissariale” e che eventuali contestazioni sull'operato del commissario dovevano essere proposte tramite un ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti lesi. Ciò risulta affermato nella lettera del 13.02.2003 “ …..ogni valutazione in ordine al rilascio della concessione edilizia per le opere di urbanizzazione, e alla correlazione tra queste e le singole concessioni edilizie, è rimessa al Commissario stesso…..” e nella lettera del 20.03.2003 “ ….nel merito, si deve, peraltro, riaffermare il principio dell'autonomia dell'attività commissariale, i cui eventuali profili di illegittimità non possono essere valutati e censurati, (se non sconfinando dai propri poteri e competenze) dall'Ente che ha provveduto alla sua nomina, bensì solo in correlazione ad un ricorso giurisdizionale da parte di coloro che si pretendono lesi da tale attività…..”. Anche il secondo motivo deve essere, conseguentemente, rigettato. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato che l'Arch. costituito in giudizio tramite la stessa Controparte_1 opposta, quale sua procuratrice speciale “non possa ritenersi parte in giudizio” poiché dall'esame della procura speciale autentica di firma del 31 ottobre 2013 rep. 16791, risulta che venivano “conferiti i poteri alla procuratrice speciale in ordine alla domanda da svolgersi nei confronti della esulanti dalla mera CP_3 costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed ai fini della chiamata in causa richiesta all'atto della costituzione ed oggetto di autorizzazione con differimento dell'udienza di prima comparizione.” Il motivo è fondato. La Corte rileva che risulta pacifico che la appellante avesse i poteri, in virtù della procura conferitole dall'Arch. , per proporre la domanda di Controparte_1 risarcimento danni nei confronti della ed è irrilevante il fatto che i CP_3 poteri conferiti alla procuratrice speciale esulavano “dalla mera costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” dal momento che la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406, ha affermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non trova, conseguentemente, applicazione l'art. 344 c.p.c. secondo cui nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404 cpc. Al contrario, si tratta di un giudizio di primo grado bifasico, in cui al Giudice viene devoluto l'esame del rapporto giuridico controverso nel suo complesso e non il semplice controllo della legittimità del decreto. In ragione di ciò, è ammissibile l'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo. Ne consegue che l'Arch.
deve essere ritenuto legittimamente parte del giudizio di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo e che la sua domanda di risarcimento danni nei confronti della deve essere ritenuta ritualmente proposta. La Corte CP_3 osserva, tuttavia, che l'accoglimento del terzo motivo non rileva ai fini della condanna alle spese di lite perché è assorbente il fatto che la domanda proposta dall'Arch. nei confronti della e riproposta nel secondo motivo CP_1 CP_3 di appello è infondata e va rigettata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante in proprio e della predetta quale procuratrice speciale dell'Arch. Parte_1
e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per Controparte_1
l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellato da Controparte_2 parte dell'appellante in proprio ed in favore della da Parte_1 CP_3 parte dell'appellante quale procuratrice speciale dell'Arch. Parte_1 [...]
. CP_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale procuratrice speciale Parte_1 dell'Arch. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1074/2019 Controparte_1 emessa in data 26/04/2019 e pubblicata il 29/04/2019, così provvede: 1) Accoglie il terzo motivo di appello e statuisce, in riforma della sentenza appellata, che l'Arch. ( ) sia parte del giudizio;
Controparte_1 C.F._2
2) Rigetta per il resto l'appello;
3) Condanna l'appellante ( , in proprio, al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellato
[...]
(CF: e P. Iva: ) in persona del Sindaco legale CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello € 138.333,77) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) Condanna l'appellante Arch. ( ) in Controparte_1 C.F._2 persona della procuratrice speciale ( , al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata CP_3
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t. della
[...] P.IVA_3 Parte_2 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello € 138.333,77) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024. Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo
( , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 procuratrice speciale dell'ARCH. ( ) Controparte_1 C.F._2 giusta procura speciale notarile, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'originale del decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione in primo grado dagli Avv.ti Giovanni Paoletti e Placido Rosini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Piazza di Spagna n. 35; Appellante e
, in persona del Sindaco p.t. (CF: e P. Iva: Controparte_2 P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sesselego ed elett.te P.IVA_2 dom.to in Aprilia (LT), in Piazza Roma n.1, presso l'Avvocatura Municipale, giusta disposizione sindacale di conferimento dell'incarico difensivo n.7 del 03/02/2020 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello;
Appellato nonché
(C.F.: , in persona del Presidente pro tempore CP_3 P.IVA_3 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Andrea Ferraguto, nominato in corso di causa, ed elett.te dom.ta nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, alla via Marcantonio Colonna, n.27; Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1074/2019 emessa in data 26/04/2019 e pubblicata in data 29/04/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo – competenze per incarico commissariale). CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A) La attuale appellante, , in qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1 dall'Arch. proponeva ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina nei confronti del deducendo: a) che il credito vantato Controparte_2 dall'Arch. nei confronti del a lei ceduto ed Controparte_1 Controparte_2 azionato nel ricorso, era maturato a seguito dello svolgimento da parte del cedente dell'attività di Commissario ad Acta effettuata in virtù di decreto di nomina del 11 luglio 2002, protocollo n. 327/2002, del Presidente della Giunta Regionale del , CP_3 in riferimento al rilascio della concessione edilizia inoltrata dal Controparte_4 al Comune di in data 07/03/1998; b) che nel decreto di nomina, le spese CP_2 relative allo svolgimento dell'incarico dell'Arch. erano poste integralmente a CP_1 carico del inadempiente, così come previsto dall'Art. 4 comma 6 Legge CP_2
493/1993 e come modificato dall'art. 2 comma 60 della Legge 662/1996. Il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso, concedeva il decreto ingiuntivo n. 579/2013 con il quale era ingiunto al di pagare a , nella Controparte_2 Parte_1 qualità di cessionaria del credito, la somma di € 138.333,77, oltre a interessi legali dal 04.04.2013; B) Il con atto di citazione notificato in data 24/06/2013, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (notificato al Comune CP_2 in data 15/05/2013), osservando che il credito dedotto dalla opposta nel ricorso per ingiunzione era fondato anche sulle attività concernenti il rilascio di 159 concessioni edilizie, che, però, non rientravano nell'oggetto del decreto di nomina di Commissario ad Acta, che riguardava, invece, la sola concessione edilizia delle opere di urbanizzazione di cui alla domanda di concessione inoltrata dal Controparte_4 al Comune in data 07/03/1998. Il opponente chiedeva, pertanto,
[...] CP_2 dichiararsi la inefficacia della cessione del credito e la conseguente revoca del decreto opposto e, in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto e, anche in questo caso, la conseguente revoca del decreto opposto;
C) La opposta si costituiva nel giudizio di opposizione sia in proprio Parte_1 sia quale procuratrice speciale dell'Arch. e formulava le seguenti Controparte_1 deduzioni e richieste: 1) in via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo che: a) il rilascio delle 159 concessioni edilizie rientravano comunque nei poteri del commissario ad acta tant'è che esse non erano state impugnate dal Comune;
b) che la , a seguito di richiesta di chiarimenti, aveva CP_3 avvalorato tale tesi;
2) in via gradata, quale procuratrice speciale dell'Arch.
[...]
, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di CP_1 CP_3 sentir condannare la stessa a corrispondere all'Arch. il compenso Controparte_1 per l'attività espletata ove fosse accertata la illegittimità del rilascio delle 159 concessioni edilizie;
D) La , costituendosi in giudizio, eccepiva il suo difetto di CP_3 legittimazione passiva e deduceva, comunque, la infondatezza delle pretese della opposta poiché le attività delle quali si chiedevano i compensi esulavano dal decreto di nomina del Commissario ad Acta e la era esente da responsabilità per la CP_3 loro esecuzione;
E) Nel corso del giudizio, oltre al deposito di documenti, non erano espletate attività istruttorie e la causa era assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2018; F) La causa era, infine, decisa con sentenza del Tribunale di Latina, seconda sezione civile, n.1074/2019, emessa in data 26/04/2019 e pubblicata il 29/04/2019, con cui il Tribunale adito rigettava parzialmente l'opposizione così decidendo: “Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione per quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna il CP_2
in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore di
[...] [...]
quale cessionaria del credito dell'Arch. della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.582,26 oltre interessi legali ex D. Lgs. 231/2002 dal 4 aprile 2003 fino al soddisfo oltre accessori di legge Cassa Architetti ed Iva se dovuti;
c) Compensa integralmente le spese di lite fra l'opponente e la parte opposta Controparte_2 Parte_1 quale cessionaria del credito dell'Arch. d) Condanna Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale dell'Arch. a rimborsare le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate, in favore della terza chiamata in CP_3 persona del Presidente pro-tempore nella somma di € 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”; G) Con atto di appello tempestivamente notificato, , in proprio e nella Parte_1 qualità di procuratrice speciale dell'Arch. , ha impugnato la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Latina n. 1074/2019 formulando tre motivi di appello con i quale ha chiesto che la Corte riformi la sentenza accogliendo le seguenti richieste: 1) Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi la infondatezza dell'eccezione “di difetto di potere autoritativo nel rilascio delle 159 concessioni edilizie” osservando che “la documentazione depositata in atti comprova la legittimità dell'operato del commissario ad acta e del conferimento dei poteri da parte della con CP_3 il decreto di nomina con la Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 2002.”; 2) Con il secondo motivo ha chiesto dichiararsi “che sussiste la lamentata responsabilità dell'ente regionale il quale ha autorizzato atti esulanti dalle competenze del Commissario ad acta ricadenti, per tale ragione, sotto la responsabilità del medesimo con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti della terza chiamata.”; 3) Con il terzo motivo ha chiesto dichiararsi che “L'Arch. è parte del presente giudizio giusta Controparte_1 procura autenticata in data 31.10.2013 ed allegata in atti anche nei confronti della
a cui vengono rivolte legittimamente le domande giudiziarie.” CP_3
L'appellante, infine, ha formulato le seguenti conclusioni: “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 5798/13 del Tribunale di Latina, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
rigettare le eccezioni sollevate dalla regione . In via principale, accertare e dichiarare la CP_3 legittimità dell'attività svolta dall'arch. in qualità di commissario ad Acta CP_1 nominato dalla regione per il rilascio delle opere di urbanizzazione e delle 159 CP_3 concessioni edilizie del consorzio Condannare il , in CP_4 Controparte_2 persona del sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 138.333,77 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. N. 231/2002 quale compenso professionale del e rivalutazione monetaria dalla maturazione a al saldo a favore della sig.ra CP_1
o in quella somma ritenute equa e di giustizia. In via subordinata, Parte_1 qualora si ravvisi l'illegittimità dell'attività svolta dall'Arch. in Controparte_1 qualità di commissario ad acta per i motivi su descritti Condannare la CP_3
, in persona del presidente pro tempore, per i motivi esposti al pagamento della
[...] somma di € 138.333,77 oltre interessi commerciali ex D. Lgs. N. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla maturazione a saldo a favore del Arch. CP_1
o alla somma ritenuta equa e di giustizia. Condannare il
[...] Controparte_2 alle spese relative al rilascio della concessione edilizia per le opere di urbanizzazione pari ad € 2.582,86 oltre a interessi commerciali dalla data del 04.03.2003 sino a soddisfo o alla somma ritenuta equa e di giustizia. Condannare oltre alle spese e compensi professionali anche in relazione alle spese e competenze del decreto ingiuntivo opposto i cui procuratori si dichiarano antistatari. in via istruttoria: Si chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati nel primo grado di giudizio nella memoria ex art. 183 VI co c.p.c. 2 termine non ammessa in primo grado. Si chiede ordinarsi l'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio RG 3921/2013 tramite la cancelleria.”; H) Con “comparsa di costituzione e risposta”, il ha impugnato il Controparte_2 proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare preliminarmente, ai sensi dell'art. 348-bis C.p.c., inammissibile il gravame non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto, per i motivi esposti nel presente atto di costituzione;
in subordine, Voglia respingerlo in toto perché assolutamente infondato, sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 1074/2019 resa dal Tribunale di Latina, nonché condannare l'appellante alla rifusione dei compensi professionali del presente grado di giudizio, ex D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 , oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15% e CPDEL 23,8%) in favore del
[...]
.”; CP_2
I) Con “comparsa di costituzione e risposta”, la ha impugnato il CP_3 proposto appello rilevandone la inammissibilità e, in via gradata, la infondatezza ed ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello, siccome infondato, e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, dovuti come per legge.”; L) Nel corso del giudizio con “Comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell'avvocato Adelmo Bianchi” l'Avv. Andrea Ferraguto si è costituito per l'appellata in sostituzione del precedente difensore;
CP_3
M) Con ordinanza in data 27/11/2024, depositata il 12/12/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in ordine alle sentenze del Giudice Amministrativo e del Giudice Penale, inerenti direttamente e/o indirettamente l'attività realizzata dall'Arch.
[...]
quale Commissario ad Acta e depositate nel presente grado di giudizio dal CP_1
a fondamento delle sue difese, va accolta l'eccezione ex art. 345 Controparte_2 cpc di parte appellante perché effettivamente le dette sentenze risultano già pubblicate alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e nulla è stato dedotto circa i motivi che ne hanno impedito il deposito in primo grado. La declaratoria di inammissibilità della produzione delle due sentenze comporta che è inibito alla Corte entrare nel merito dei rilievi formulati dalle parti sulle stesse, considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato il principio di diritto secondo il quale il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio: “il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio” (Cass. S.U. n. 157/2020). Per quanto attiene al primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha accertato e dichiarato il “difetto di potere autoritativo nel rilascio delle 159 concessioni edilizie” sulla base di un esame superficiale della documentazione agli atti, sostenendo che “la documentazione depositata in atti comprova la legittimità dell'operato del commissario ad acta e del conferimento dei poteri da parte della
con il decreto di nomina con la Delibera della Giunta Regionale n. CP_3
327 del 2002.”. Il motivo è infondato. In via generale, si osserva che il Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2021), nell'analizzare la natura ed i limiti dei poteri esercitati dalla figura del commissario ad acta nominata dall'Autorità Giudiziaria, ma i cui principi si applicano anche ai casi, come quello oggetto del giudizio, in cui il commissario venga nominato dalla P.A., ha dettato alcuni principi che la Corte condivide, come quello secondo cui il commissario ad acta svolge compiti ed esercita specifici poteri nei limiti di quanto espressamente sancito nel provvedimento di nomina, in quanto, con il conferimento del munus, non si verifica alcuna “sostituzione” della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei poteri che le sono propri, né questi ultimi si “trasferiscono” al commissario per effetto della nomina della quale l'inerzia dell'amministrazione costituirebbe la ragione: “5.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, può affermarsi: a) il commissario ad acta è solo ed esclusivamente “ausiliario del giudice”; b) il potere esercitato dal commissario non è il medesimo del quale l'amministrazione è titolare, né il commissario si “sostituisce” all'amministrazione nel suo esercizio, né si verifica un “trasferimento” di detto potere (come pure è stato anteriormente affermato: C.d.S., Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3378); c) il potere del commissario ad acta nella adozione di atti e provvedimenti trova il proprio fondamento genetico nella decisione del giudice (sentenza passata in giudicato;
sentenza provvisoriamente esecutiva non sospesa;
ordinanza cautelare) e la propria giustificazione sul piano funzionale nella necessità di assicurare pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale già riconosciuta alla situazione soggettiva per la quale si è agito in giudizio;
d) gli effetti degli atti posti in essere dal commissario ad acta si imputano alla sfera giuridica dell'amministrazione non già come conseguenza del fatto che il commissario è organo straordinario della medesima (riconducendo quindi in tal modo, implicitamente, l'imputazione degli effetti alla immedesimazione organica), bensì perché tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice (artt. 2908, 2909 c.c.).
6.1. La natura distinta del potere esercitato dal commissario ad acta rispetto al potere del quale è titolare la pubblica amministrazione soccombente già costituisce, di per sé, chiara indicazione in ordine alla ammissibilità della “concorrenza” della competenza commissariale con quella dell'amministrazione. Difatti, il commissario ad acta svolge compiti ed esercita specifici poteri in virtù del munus conferitogli, nei sensi innanzi esposti, dall'atto di nomina da parte del giudice e dalla decisione da attuare. Nel suo caso, come si è detto, non si verifica alcuna “sostituzione” dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri che le sono propri, né questi ultimi si “trasferiscono” al commissario per effetto della nomina della quale l'inerzia dell'amministrazione costituirebbe la ragione. In questo senso, può parzialmente convenirsi, nei limiti di seguito esposti, con l'ordinanza di rimessione laddove la stessa afferma che “in assenza di una (pur consentita dalla legge) chiara ed univoca determinazione del giudice amministrativo sulla perdita di potere dell'organo ordinariamente competente, si potrebbe continuare a considerare perdurante la competenza attribuita in via ordinaria dalla legge, militando in tal senso il principio di legalità sulla articolazione delle competenze, nonché il principio di correttezza dei rapporti di diritto pubblico…” (Consiglio di Stato - Adunanza plenaria, Sentenza 25 maggio 2021, n. 8). In applicazione dei principi sopra richiamati, va ritenuto che la valutazione della legittimità dell'attività posta in essere dal Commissario ad Acta deve essere effettuata tenendo conto della natura distinta del potere esercitato dal commissario rispetto al potere del quale è titolare la pubblica amministrazione e del fatto che egli svolge compiti ed esercita specifici poteri in virtù del munus conferitogli dall'atto di nomina, atto che comporta l'assenza di discrezionalità nei poteri esercitabili ed il loro necessario espletamento entro i limiti di quanto tassativamente disposto nel provvedimento di nomina. Nel caso de quo, non rileva, pertanto, il contenuto complessivo dell'istanza depositata per la nomina del Commissario, ma l'atto al quale essa appare diretto e la specifica autorizzazione concessa. Ebbene, nella istanza depositata in data 30/05/2000, tesa ad ottenere la nomina del commissario vi è un espresso riferimento alla richiesta di concessione edilizia relativa alle opere di urbanizzazione presentata in data 07/03/98:
“In data 7/3/98 la scrivente chiedeva all'Amministrazione Comunale di il CP_2 rinnovo o proroga della concessione n. 8/95-G per il proseguimento e completamento delle opere di urbanizzazione essendo un atto dovuto previsto dalla convenzione;
fino ad oggi non ha provveduto a rinnovarla , impedendo di fatto l'installazione del depuratore per il funzionamento del ed il risanamento CP_4 dell'abusivismo circostante, sempre come da convenzione.
Considerato che
per le continue interruzioni dei lavori non imputabili alla volontà del (la cui CP_4 documentazione trovasi presso il Comune di ) il termine di validità della CP_2 convenzione secondo l'art. 4 della legge 10 e la legge 1150 deve essere prorogato al 19/6/2005. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Consorzio CP_4 chiede alla SV Ill.ma che venga nominato un Commissario ad Acta pregando che il problema venga risolto con la massima urgenza per evitare ulteriori danni a tutti i Consorziati”. Dopo due anni dalla domanda, in data 11 luglio 2002, l'allora Presidente della ha nominato, con proprio decreto n. 327/2002, l'Arch. CP_3 CP_3 quale Commissario ad Acta “con il compito di provvedere in ordine Controparte_1 alla domanda di concessione edilizia inoltrata dal Consorzio “ al CP_4
Comune in data 07/03/1998”. Ad avviso della Corte, dalla disamina del provvedimento di nomina, appare evidente che il rilascio delle 159 concessioni edilizie private non rientrasse nei poteri attribuiti al Commissario e sono conseguentemente irrilevanti sia le valutazioni espresse nel carteggio tra e sulla portata dei poteri del Commissario, sia il CP_2 CP_3 contenuto della diffida del 18/10/2000 inoltrata al Comune di dal Presidente CP_2 del Consorzio Quartiere Residenziale ed inerente “le 159 concessioni CP_4 edilizie già richieste in data: 16.11.95, 20.05.96, 17.10.96 oltre alla concessione edilizia per le opere di urbanizzazione richiesta in data 07.03.98”. A tal riguardo, il fatto che la predetta diffida fosse menzionata nell'istanza di nomina fa presumere che la questione delle “159 concessioni edilizie già richieste in data: 16.11.95, 20.05.96, 17.10.96” è stata sottoposta seppur implicitamente all'attenzione della Regione, ma ciò malgrado, nel provvedimento di nomina del Commissario non vi alcuna menzione delle 159 concessioni essendogli stato attribuito unicamente “il compito di provvedere in ordine alla domanda di concessione edilizia inoltrata dal CP_4
“ al Comune in data 07/03/1998”. CP_4
Infine, la Corte ritiene irrilevante il fatto che gli atti compiuti dal siano CP_5 stati o meno impugnati dal poiché la eventuale mancata Controparte_2 impugnazione degli atti non li rende legittimi e non è dato, comunque, sapere quali siano le ragioni sottese alla mancata impugnazione, ben potendo essere dovuta a mere ragioni di cautela. In effetti, considerato il tenore della corrispondenza tra il CP_2
e la avente ad oggetto la portata dei poteri del Commissario, sembra CP_3 evidente che il abbia vagliato la situazione ed abbia constatato la CP_2 complessità del problema. Il motivo deve essere, conseguentemente, rigettato. Con il secondo motivo, l'appellante ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della per avere “autorizzato atti esulanti dalle CP_3 competenze del Commissario ad acta ricadenti, per tale ragione, sotto la responsabilità del medesimo con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti della terza chiamata.”. Il motivo è infondato. La Corte rileva che il Tribunale ha accertato la carenza di responsabilità in capo alla poiché, esaminando il carteggio tra il Comune di e la CP_3 CP_2 CP_3
in merito ai poteri del Commissario ad Acta, ha ritenuto che non risponde a
[...] vero che dall'esame dei documenti si evince che la avesse inteso CP_3 autorizzare il commissario al rilascio delle 159 concessioni e/o avallare tale rilascio poiché ha accertato: a) che nella comunicazione della del 24 settembre CP_3
2002, inoltrata in risposta alla nota del Comune di del 21 agosto 2002 ed CP_2 inerente la richiesta del Commissario ad Acta al Comune di messa a disposizione della documentazione inerente le 159 concessioni edilizie non contemplate espressamente nel decreto di nomina, la Regione non riconosceva affatto il potere del Commissario al rilascio delle predette concessioni né era ravvisabile un ampliamento dei poteri conferiti nel provvedimento di nomina. Bensì, vi era solo la constatazione che la richiesta di messa a disposizione della documentazione relativa alle 159 concessioni edilizie era strumentale alla valutazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla domanda di concessione del 07/03/1998, poiché occorreva tener conto delle stesse vista la loro correlazione con le opere di urbanizzazione, deducendosi “l'ovvia correlazione tra le opere di urbanizzazione e le singole concessioni edilizie ad edificare richiamanti oneri ed impegni di cui alla originaria convenzione tra
e ; b) che la a fronte delle contestazioni mosse dal CP_4 CP_2 CP_3 circa la legittimità dell'operato del Commissario ad Acta nel Controparte_2 rilasciare le concessioni per unità residenziali a schiera, non ha affermato la legittimità del suo operato ed ha più volte richiamato (comunicazione 13 febbraio 2003 e 20 marzo 2003) il principio della autonomia dell'attività commissariale i cui eventuali profili di illegittimità non potevano essere censurati dall'Ente che aveva provveduto alla sua nomina ma dovevano essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Ebbene, la Corte ritiene che l'interpretazione della documentazione agli atti effettuata dal Tribunale sia condivisibile e che le argomentazioni dedotte dalla appellante non sono tali da scalfire la ratio della decisione poiché sono fondate su una interpretazione dei documenti contrastante con il tenore letterale degli stessi. Ad esempio, contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante, nel passo tratto dalla lettera della del 23/07/2002 “….Detta necessaria correlazione CP_3 emerge peraltro dallo stesso decreto di conferimento dell'incarico commissariale che fa riferimento alla domanda del in data 7/03/1998 per il Controparte_4 rilascio della Concessione Edilizia per Opere di Urbanizzazione e relativo atto di diffida per il rilascio anche delle conseguenti n. 159 concessioni edilizie di cui alla originaria convenzione…..” vi è un riferimento, peraltro ovvio, alla correlazione tre le 159 concessioni edilizie e le opere di urbanizzazione oggetto del provvedimento di nomina del commissario, ma non si evince affatto che la abbia inteso CP_3 affermare “che era nei compiti-poteri del Commissario il rilascio della Concessione per le opere di urbanizzazione nonché per le altre 159”. Anche nell'altra corrispondenza citata dall'appellante risulta evidente che la non è CP_3 entrata nel merito della portata dei poteri attribuiti al Commissario ad ed anzi ha Per_1 dichiarato che la valutazione degli stessi era sottratta all'ente che ha provveduto alla nomina in applicazione del “principio dell'autonomia dell'attività commissariale” e che eventuali contestazioni sull'operato del commissario dovevano essere proposte tramite un ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti lesi. Ciò risulta affermato nella lettera del 13.02.2003 “ …..ogni valutazione in ordine al rilascio della concessione edilizia per le opere di urbanizzazione, e alla correlazione tra queste e le singole concessioni edilizie, è rimessa al Commissario stesso…..” e nella lettera del 20.03.2003 “ ….nel merito, si deve, peraltro, riaffermare il principio dell'autonomia dell'attività commissariale, i cui eventuali profili di illegittimità non possono essere valutati e censurati, (se non sconfinando dai propri poteri e competenze) dall'Ente che ha provveduto alla sua nomina, bensì solo in correlazione ad un ricorso giurisdizionale da parte di coloro che si pretendono lesi da tale attività…..”. Anche il secondo motivo deve essere, conseguentemente, rigettato. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha accertato che l'Arch. costituito in giudizio tramite la stessa Controparte_1 opposta, quale sua procuratrice speciale “non possa ritenersi parte in giudizio” poiché dall'esame della procura speciale autentica di firma del 31 ottobre 2013 rep. 16791, risulta che venivano “conferiti i poteri alla procuratrice speciale in ordine alla domanda da svolgersi nei confronti della esulanti dalla mera CP_3 costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed ai fini della chiamata in causa richiesta all'atto della costituzione ed oggetto di autorizzazione con differimento dell'udienza di prima comparizione.” Il motivo è fondato. La Corte rileva che risulta pacifico che la appellante avesse i poteri, in virtù della procura conferitole dall'Arch. , per proporre la domanda di Controparte_1 risarcimento danni nei confronti della ed è irrilevante il fatto che i CP_3 poteri conferiti alla procuratrice speciale esulavano “dalla mera costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” dal momento che la Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406, ha affermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria e non trova, conseguentemente, applicazione l'art. 344 c.p.c. secondo cui nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404 cpc. Al contrario, si tratta di un giudizio di primo grado bifasico, in cui al Giudice viene devoluto l'esame del rapporto giuridico controverso nel suo complesso e non il semplice controllo della legittimità del decreto. In ragione di ciò, è ammissibile l'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo. Ne consegue che l'Arch.
deve essere ritenuto legittimamente parte del giudizio di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo e che la sua domanda di risarcimento danni nei confronti della deve essere ritenuta ritualmente proposta. La Corte CP_3 osserva, tuttavia, che l'accoglimento del terzo motivo non rileva ai fini della condanna alle spese di lite perché è assorbente il fatto che la domanda proposta dall'Arch. nei confronti della e riproposta nel secondo motivo CP_1 CP_3 di appello è infondata e va rigettata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante in proprio e della predetta quale procuratrice speciale dell'Arch. Parte_1
e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per Controparte_1
l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellato da Controparte_2 parte dell'appellante in proprio ed in favore della da Parte_1 CP_3 parte dell'appellante quale procuratrice speciale dell'Arch. Parte_1 [...]
. CP_1
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale procuratrice speciale Parte_1 dell'Arch. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1074/2019 Controparte_1 emessa in data 26/04/2019 e pubblicata il 29/04/2019, così provvede: 1) Accoglie il terzo motivo di appello e statuisce, in riforma della sentenza appellata, che l'Arch. ( ) sia parte del giudizio;
Controparte_1 C.F._2
2) Rigetta per il resto l'appello;
3) Condanna l'appellante ( , in proprio, al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellato
[...]
(CF: e P. Iva: ) in persona del Sindaco legale CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello € 138.333,77) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) Condanna l'appellante Arch. ( ) in Controparte_1 C.F._2 persona della procuratrice speciale ( , al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata CP_3
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t. della
[...] P.IVA_3 Parte_2 che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale applicando lo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in base al valore della controversia dichiarato nell'atto di appello € 138.333,77) oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024. Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente Dott.ssa Silvia Di Matteo