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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1673.
(Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
(Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
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Giurisprudenza • 66
- 1. Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 2798Provvedimento: […] Nonostante tale ultimo rilievo, parte opposta ritiene che non si debba applicare alla fattispecie in esame la norma di cui all'art.1672 c.c. che prevede lo scioglimento del contratto in ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera, bensì la previsione di cui all'art.1673 c.c. che contempla e disciplina il caso del perimento o del deterioramento dell'opera commissionata. […] diversi dall'impossibilità, e questi vengono disciplinati dall'articolo 1673 del codice civile. […] la norma applicabile alla fattispecie, come allegato dall'opposta sin dagli atti introduttivi del giudizio e come dedotto dallo stesso opponente in sede di comparsa conclusionale è l'art. 1673 c.c.Leggi di più...
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