Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4103 del 2025, proposto da
OB HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto revoca nulla osta all’ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico Immigrazione - in data 6/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 7 luglio 2025 e depositato il 6 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore in data 4 maggio 2023.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia in data 22.6.2023, dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto; - in data 7.11.2023, non avendo notizie dal datore di lavoro né dalla Prefettura – Sportello Unico Immigrazione, decideva di inviare il kit alla Questura di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno, avendo trovato un lavoro in data 1.02.2024 con altro datore, come da CUD e buste paga depositate; - data 11.10.2024, la Questura di Roma notificava al ricorrente preavviso di rigetto, non avendo allegato il modello 209 rilasciato dallo sportello Unico; - in data 10.4.2025, la procuratrice incaricata dal ricorrente inviava pec di accesso agli atti alla Prefettura di Napoli – Sportello Unico Immigrazione; - la Prefettura rispondeva con pec in data 7.5.2025 e dalla documentazione allegata si evinceva che era stato fissato un appuntamento per il primo ingresso per il 6.2.2025, mai notificato al ricorrente; che era stato inviato al datore di lavoro preavviso di revoca con richiesta di integrazione documentale e che, in data 6.3.2025, la Prefettura di Napoli –Sportello Unico Immigrazione aveva emesso il decreto di revoca del nulla osta.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per violazione dell’art. 22 del D.lgs 286/98; violazione del principio di affidamento e superamento dei termini per il procedimento amministrativo; mancata valutazione dei nuovi elementi sopravvenuti favorevoli al lavoratore straniero e mancata applicazione della circolare n. 3836 del 2007. Il ricorrente lamenta, in particolare, che è entrato legittimamente sul territorio dello Stato sulla base di nulla osta efficace in data 22.06.2023, che non può andare a suo detrimento, dopo ben due anni dall’ingresso, il comportamento del datore di lavoro che non ha integrato la documentazione, come anche riconosciuto dalla circolare del 2007 in materia, atteso che il ricorrente vive ormai stabilmente in Italia e ha trovato lavoro con altro datore.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione e argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2181 del 25 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, si ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto dovendosi ritenere conosciuto dal lavoratore il provvedimento di revoca solo a seguito dell’istanza di accesso da parte del difensore munito di apposita delega.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione ex art. 5 TUI, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, come nel caso di specie, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'amministrazione, invece, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe: anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva trovato lavoro con altro datore, valutando la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero tramite il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro ovvero di un permesso per attesa occupazione.
L'approccio rigido e formalistico seguito dalla Prefettura si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un'integrazione già positivamente avviata.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento di revoca impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LL, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
RA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZI | NT LL |
IL SEGRETARIO